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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.4114/24 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza cartolare fissata in prima trattazione al giorno 9 gennaio 2025
TRA
, nato il giorno 18.02.1973 in NAPOLI e residente in [...]
EQUENSE, C.F.: , elettivamente domiciliato presso gli CodiceFiscale_1 indirizzi di posta elettronica certificata degli avv.ti GIANNATTASIO Salvatore e
GIANNATTASIO Andrea che lo rappresentano e difendono come da procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.,
CONVENUTO, contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie non godute da docente precario;
condanna ai conseguenti emolumenti.
1 CONCLUSIONI: quelle di cui all'atto costitutivo da intendersi qui trascritte.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 8 luglio 2024 il sig. , Parte_1 docente precario di Scuola “Secondaria” di secondo grado, da ultimo in servizio, per l'a.s. 2023/2024, presso l'Istituto Superiore “Don L. MILANI” di
GRAGNANO, chiedeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale di: accertare e dichiarare il diritto di esso istante, quale docente precario con contratti di lavoro a tempo determinato inerenti i periodi 18.10.2018-
30.06.2019, 12.09.2022-30.06.2023, 11.09.2023-30.06.2024, ad ottenere l'indennità sostitutiva per complessivi 69,16 giorni di ferie maturati e non goduti nei tre suddetti anni scolastici, con consequenziale condanna giudiziale a carico della convenuta alla Controparte_2 corresponsione, in suo favore, della somma di € 4.755,21 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e diritti a distrarsi in favore dei difensori antistatari.
All'esito del compimento dell'iter notificatorio non si costituiva l'Amministrazione convenuta che, pertanto, veniva dichiarata contumace.
La causa, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza cartolare fissata in prima trattazione al giorno 9 gennaio 2025, preso atto delle conclusioni in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
§ § §
(2)
La domanda attorea, fondata nella sua articolazione giuridico/ermeneutica, deve essere accolta alla luce del seguente iter argomentativo.
2 La pretesa azionata concerne la monetizzazione delle ferie non godute dal docente precario di scuola “Secondaria” di secondo grado, Parte_1 negli aa.ss. 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, in riferimento ai quali ciascun rapporto di supplenza si era protratto fino al 30 giugno dell'anno successivo alla stipula del contratto.
Assume nella buona sostanza il ricorrente di non aver goduto delle ferie retribuite maturate, di non averle richieste e di non aver ricevuto alcuna comunicazione o invito da parte del Dirigente Scolastico circa la possibilità di poterne fruire;
di avere, quindi, svolto la sua attività di docente in maniera continuativa, fino alla scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato, dedicandosi a tutti i compiti che caratterizzano l'insegnamento, ivi compresi quelli necessari e prodromici allo svolgimento dell'attività di docenza.
La premessa in fatto è documentata (cfr. contratti a termine e cedolini paga in atti versati dall'istante) e non contestata dall'Amministrazione convenuta, rimasta contumace.
Pacifici, inoltre, devono ritenersi i dati utilizzati dal ricorrente per il calcolo algebrico, a derivazione negozial/collettiva, della somma richiesta per la citata causale.
Che, nella prospettazione attorea, trova la sua fonte nelle clausole dispositive e negoziali disciplinanti l'istituto delle ferie, da interpretare alla luce delle direttive eurounitarie e dello stesso tracciato giuridico-ermeneutico “interno” desumibile dagli interventi della giurisprudenza di legittimità e di merito.
In mancanza di controdeduzioni del convenuto, pare al G.U.L. CP_1 ineludibile valorizzare il tessuto argomentativo già posto a corredo di precedenti, similari pronunzie.
Essenzialmente basate su un tracciato ermeneutico ormai definitivamente acquisito che può essere riassunto richiamando tre recenti, diverse pronunzie dei Giudici di legittimità.
(3)
< Secondo la interpretazione sostenuta dal , il D.L. n. 95 del 2012, CP_3 art. 5, comma 8, aveva disapplicato, a decorrere dal 7 luglio 2012, la previsione del CCNL del Comparto Scuola 29 novembre 2007, art. 19, nella
3 parte in cui consentiva al personale a tempo determinato di non fruire delle ferie e di monetizzarle. Successivamente, la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
56, aveva disapplicato dall'1” settembre 2013 soltanto le norme contrattuali che non erano già state disapplicate dal D.L. n. 95, relative alle ferie del personale a tempo indeterminato. Infine, la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
55, aveva introdotto una deroga al generale divieto di monetizzazione delle ferie per le supplenze brevi e per le supplenze fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche ma limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
“spettanti” e quelli in cui era “consentito” fruire delle ferie. Rilevava, dunque, la possibilità di fruire delle ferie e non la effettiva fruizione sicché la indennità sostituiva era limitata alla differenza tra i giorni di ferie previsti dal contratto
(spettanti) e quelli in cui nel periodo della supplenza vi era stata sospensione delle lezioni (in cui era consentito godere delle ferie).
Il ricorso è infondato.
…
Con l'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 54, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dal CCNL Scuola 2006/2009, art. 13, comma
9, ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013.
…
Va peraltro precisato che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne- e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma
55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in
4 causa C- 684/16) nell'interpretare la Dir. N. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31,
… ha precisato che la Dir. N. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
…
Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.>>
Così, in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.14268/22.
(4)
< Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L,
n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro
5 dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012
– deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
…
Il ricorso è accolto quanto ai motivi secondo e terzo, inammissibile il primo.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.>>
Così, in termini, parte motiva di Cass. ordinanza n.13440/24.
6 (5) <con il primo motivo la ricorrente> -già docente precaria negli anni scolastici dal 2014 al 2017, con rapporti di supplenza protrattisi fino al 30 giugno- lamenta la violazione e falsa applicazione … in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, in base all'art. 5, comma 8, del d.l.
n.92 del 2012, i docenti come lei fossero da considerare automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni … Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla corte d'appello …, essa sarebbe rimasta a disposizione dell'istituto scolastico nel periodo compreso fra la fine delle lezioni (di solito, l'8 giugno) e il termine delle attività didattiche (che coincideva sempre con il 30 giugno).
…
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n.228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale … . Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente o non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Ciò premesso, la questione di ausa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne -e, tra esse, l'art. 5, comma 8 d.l.
n.95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.228 del
2012- in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
…
Con specifico riferimento alla controversia in esame deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n.228/2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei
7 giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche …) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.>>
Così, in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.16715/24.
(6)
Dunque.
La questione è stata prevalentemente affrontata dai giudici di legittimità da una prospettiva ben precisa. Quella della possibilità, per il docente supplente, di usufruire delle ferie, o comunque di parte di esse, nel periodo che normalmente separa la fine delle lezioni -orientativamente prima decade di giugno- dalla fine delle attività didattiche -30 giugno-.
Nella sequela di pronunzie richiamate si valorizza, a tal proposito, il concetto di
“sospensione delle lezioni”, collegandolo direttamente alla possibilità, per il docente precario, di utilizzarlo per la fruizione delle ferie o almeno di parte di esse.
Ciò non di meno, il preciso tracciato ermeneutico ha ineludibilmente una valenza generale, anche perché quello della seconda e terza decade del mese di giugno non è certamente l'unico periodo dell'anno scolastico di “sospensione delle lezioni”.
Ragione per la quale, premessa la pacifica estensione della normativa sulle ferie del personale scolastico a tutte le categorie dei docenti precari, indipendentemente dalla tipologia del rapporto “negoziato” con l'Amministrazione (supplenza breve-supplenza fino al termine delle lezioni- supplenza fino al termine delle attività didattiche- supplenza fino all'esaurimento dell'a.s.); la questione posta dalla odierna ricorrente va risolta valorizzando le seguenti opzioni giuridiche e logico-deduttive.
Il rapporto in scrutinio è cessato al termine delle attività didattiche.
8 Ciò, però, non rende possibile accedere ad alcun automatismo, come in altri contesti processuali suggerito dall'Amministrazione scolastica valorizzando il periodo che si estende dalla fine delle lezioni alla fine delle attività didattiche.
Anche in questo caso, cioè, il avrebbe dovuto allegare il periodo, o i CP_1 periodi, di sospensione delle lezioni da prendere in considerazione per la detrazione e documentare l'eventuale esaustività degli stessi.
Ancora prima, tuttavia, l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto, a fronte della pacifica mancanza di istanze di ferie provenienti dall'insegnante, allegare e dimostrare che il dirigente scolastico aveva posto in essere tutte le iniziative necessarie e sufficienti per invitare il docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni mettendolo sull'avviso delle conseguenze della mancata fruizione.
In difetto di queste allegazioni la domanda attorea deve essere accolta come da perimetrazione originaria.
Ed invero, non può il G.U.L. che prendere atto della situazione processuale.
Caratterizzata dall'esauriente sforzo espositivo attoreo e dalla assoluta mancanza di obiezioni ad opera dell'Amministrazione convenuta, rimasta contumace.
Tale situazione attrae a sé anche il calcolo eseguito, ed esplicitato, dall'istante in riferimento ai giorni di ferie da monetizzare e al moltiplicatore “retributivo” valorizzato per quantificare il “dovuto”.
Consegue che, accertato il diritto del sig. alla monetizzazione Parte_1 di giorni 21,33 di ferie non godute nell'a.s. 2018-2019, di giorni 24,33 nell'a.s. 2022-2023, di giorni 23,50 nell'a.s. 2023-2024, lo stesso ha diritto a vedersi corrispondere dall'Amministrazione scolastica l'importo di euro
4.755,12 (1.418,65+1.693,12+1.643,35)
(7)
In tali termini, quindi, la domanda attorea deve essere accolta, secondo le statuizioni di dispositivo.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza con quantificazione proporzionata all'importo in rivendicazione, alla natura prettamente documentale dell'istruttoria e alla rapidità dell'epilogo decisionale.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor
D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti del , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa eccezione, istanza e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla indennità sostitutiva delle ferie non godute nei tre anni scolastici dedotti in giudizio;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al conseguente pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 4.755,12, oltre accessori come per Legge a decorrere dalla data di notifica dell'atto introduttivo di lite (30 novembre 2024) e fino al soddisfo;
4) condanna la resistente Amministrazione a rifondere a controparte, e per essa ai procuratori dichiaratisi antistatari, le spese di lite che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.700,00, comprensivi delle maggiorazioni sollecitate, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per
Legge.
, data del deposito. Controparte_4
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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