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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 377 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CERISOLA ANGELA e dall'Avv. VERDA Parte_1
CARLO, giusta delega in atti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MANTI CARLO, giusta delega in atti Parte_2
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Parte_2
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi Parte_1 Parte_2
per matrimonio contratto in data 24.06.2006 in Albenga (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Albenga al numero 8, parte I, anno 2006, alle condizioni di seguito esposte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. e la figlia continueranno ad abitare nella casa di proprietà della madre sita in Parte_1
Albenga, Via Dr. Nicolari, 9/7. Gli arredi dell'abitazione sono tutti di proprietà della moglie
considerato che la casa è stata acquistata e arredata dopo che i coniugi vivevano già in regime di
separazione di fatto;
3. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla pretendono reciprocamente a titolo
di mantenimento;
4. il marito verserà direttamente alla figlia, entro i primi cinque giorni di ogni mese, quale contributo
al suo mantenimento, la somma complessiva di € 300,00 mensili aggiornabili ISTAT come per legge. Il padre continuerà a farsi carico dei costi di frequentazione, nessuno escluso, dell'Università Vita-
Per_ Salute San Raffaele di Milano attualmente frequentato da e del convitto di Milano ove alloggia
oltre che delle tasse universitarie per l'intero. Nell'ipotesi in cui la figlia si dovesse trasferire in altra
sede universitaria o cambiare corso di studi il padre si farà analogamente carico delle conseguenti
spese. I genitori si faranno carico del 50% ciascuno delle straordinarie medico/sanitarie non coperte
dal servizio sanitario nazionale e di quelle ricreative e sportive, previamente concordate e
Per_ documentate, della figlia. Il tutto sino all'autosufficienza economica di
5. spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)