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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9/2020 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.193/2019 del 30/05/2019,
pubblicata in pari data, del Tribunale di Isernia, avente per oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
T R A
( ), in persona del suo l.r.p.t., cessionaria del credito e già Parte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale di rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce Parte_2
all'atto di appello, dagli avv.ti Renato Sardi e Michele Liguori, elettivamente domiciliata presso e nello studio del secondo in Larino alla Via Marra n.10
APPELLANTE
E
1 ( ) e ( ), entrambi Controparte_1 C.F._1 _2 C.F._2
rappresentati e difesi, in forza di procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.
216/13 (RG 1306/2013-Tribunale di Isernia), dall'avv. Sandro Cutone, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Isernia alla Via Dei Grecis n. 108
APPELLATI
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza dell'8/01/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c.,
la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) a richiesta di in qualità di procuratrice speciale di il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Isernia emetteva decreto ingiuntivo n.216/2013 del 24/05/2013, nei confronti di CP_1
e , per il pagamento della somma di € 15.272,79 (di cui € 5.515,04 per
[...] _2
rate scadute e non corrisposte ed € 9.757,75 per capitale residuo), conseguente al contestato inadempimento di contratto di finanziamento del 5/11/2017;
-avverso tale decreto, con atto di citazione regolarmente notificato, e Controparte_1
formulavano opposizione sostenendo la mancanza di prova del credito ingiunto, _2
l'illegittima capitalizzazione degli interessi e la sua natura usuraia derivante dal cumulo degli interessi capitalizzati e del tasso di mora, per cui chiedevano -in suo accoglimento- la revoca del decreto ingiuntivo impugnato e la condanna della opposta creditrice alle spese di causa;
-costituitasi, la contestando la formulata opposizione per assoluta genericità ed Parte_1
infondatezza, ne chiedeva principalmente il rigetto e in via subordinata l'accertamento del proprio credito con conseguente condanna al pagamento di somma pari all'opposta ingiunzione, ed il favore delle spese;
2 - con sentenza n.193/2019 del 30/05/2019, pubblicata in pari data, l'adito Tribunale, previa revoca del decreto, accoglieva parzialmente l'opposizione condannando gli opponenti Parte_3
al pagamento della minor somma di € 5.515,04 oltre interessi successivi all'ingiunzione, con compensazione integrale delle spese di causa.
2) Con citazione notificata a mezzo pec del 31/12/2019, in qualità di procuratrice Parte_1
speciale di (da ora brevemente solamente “ ) ha interposto appello Parte_2 Pt_1
avverso la suddetta decisione chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa;
- con comparsa del 16/02/2021, si sono costituiti gli appellati e Controparte_1 _2
instando per il rigetto del formulato appello, con il favore delle spese del doppio grado;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza dell'8/01/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è
passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
Va innanzitutto precisato che alcuna impugnazione è stata formulata in ordine alla statuita insussistenza della prospetta usurarietà del finanziamento, per cui sul punto si è formato il giudicato.
A) Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale ha Pt_1
erroneamente condannato gli opponenti al pagamento in suo favore delle sole Parte_3
rate di finanziamento scadute e non pagate al momento della risoluzione contrattuale ma non anche delle quote di capitale a scadere ricomprese nelle 23 rate a scadere, sull'erroneo presupposto che fosse preciso onere a suo carico di procedere alla puntuale distinzione -e successivo scorporo- della quota di capitale residuo dalla quota degli interessi, onere che al contrario grava sugli opponenti i quali anzi erano rimasti assolutamente inerti.
3 La doglianza è fondata nei sensi che seguono.
ichiamati e riassunti i fatti di causa correttamente ricostruiti dal Tribunale e conformemente Pt_4
evidenziati e completati con la rilettura dei versati atti, e precisamente:
1) con contratto del 5/11/2007 (n.290837649150) richiedeva ed otteneva un Controparte_1
prestito personale, impegnandosi (unitamente a quale obbligata solidale) al relativo _2
rimborso a mezzo di versamento di 84 rate mensili costanti di € 424,25 per un ammontare complessivo di € 35.637,00 (comprensiva di € 26.160,00 per capitale e di € 9.477,00 per interessi);
2) contestato il mancato pagamento di alcune rate, ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di Pt_1
pagamento -in loro danno- della complessiva somma di € 15.272,79 (di cui € 5.515,04 per rate scadute
e non corrisposte ed € 9.757,75 per capitale residuo) oltre interessi convenzionali “in misura non superiore al tasso soglia” di cui alla legge sull'usura n. 108/96 a decorrere dalla risoluzione contrattuale sino all'effettivo soddisfo;
3) nel giudizio di merito introdotto con la formulata opposizione, il Tribunale, evidenziato l'avvenuto pagamento di 48 rate del richiamato contratto di finanziamento con residuate 36 rate non pagate di cui 13 già scadute e 23 rate ancora da scadere, ha ritenuto la correttezza delle prospettazioni degli opponenti secondo i quali l'ingiunta somma di € 15.272,791 era già comprensiva di parte degli interessi non ancora scaduti, per cui “sotto questo profilo … in ossequio al principio affermato da Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 19/05/2008, n. 12639, secondo cui l'inadempimento del mutuatario determina la
risoluzione del contratto, “con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al
pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera
retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di
capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a
scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso
4 corrispondente a quello contrattualmente pattuito …,” ha parzialmente accolto l'opposizione condannano gli opponenti al pagamento delle sole 13 rate scadute e non pagate Parte_3
pari ad € 5.515,04, oltre interessi legali successivi a decorrere dall'ingiunzione, e ciò sul presupposto che fosse onere -non assolto- dell'opposta di fornire la prova della specifica misura della somma Pt_1
dovuta per sorte capitale depurata degli interessi non ancora scaduti;
4) l'appellante ha contestato l'avversata statuizione sul punto, insistendo -previa riforma Pt_1
della sentenza impugnata- in via principale per il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ingiunzione opposta, in via gradata per la determinazione della quota capitale residua ancora dovuta dagli opponenti/debitori con la relativa condanna, in via ulteriormente gradata per la loro condanna al pagamento della -ex se- determinata somma di € 8.904,25 (“a titolo di solo capitale sulle n. 23 rate a
scadere: tale importo è il risultato dello scorporo della somma di € 853,50 che propone di Pt_1
imputare a titolo di interessi corrispettivi non dovuti dalla risoluzione del mutuo chirografario”).
Il Collegio evidenzia che punto pacifico ed imprescindibile della questione in scrutinio è che, secondo gli insegnamenti della S.C. mezzo della pronuncia a SS.UU. n. 12639/2008 ribadita con le successive
n.25412/2013 e n.96/2022, in tema di mutuo fondiario, all'inadempimento del mutuatario -che determina la risoluzione del contratto- consegue che questi debba provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (le quali non vengono travolte dalla risoluzione che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo), alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, ma quelli convenzionali “in misura non superiore al tasso soglia” di cui alla legge sull'usura n. 108/96 a decorrere dalla risoluzione contrattuale sino all'effettivo soddisfo.
Ulteriormente pacifico ed incontrastato è che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito, per cui il creditore opposto (attore in senso
sostanziale) deve dimostrare la fondatezza della domanda in base a tutti degli elementi probatori
5 esibiti nel corso del giudizio, mentre il debitore opponente (convenuto sostanziale) deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore medesimo.
Infine, pure incontroverso è che delle convenute 84 rate di rimborso dell'ottenuto prestito finanziario di € 35.637,00 (comprensivo di € 26.160,00 per capitale e di € 9.477,00 per interessi)
siano state regolarmente pagate 48 rate, residuando 36 rate non pagate di cui 13 già scadute e 23
rate ancora da scadere (queste ultime 23 per complessivi € 9.575,75 richiesti in pagamento anche
nel presente grado).
Ciò premesso, il riesame della documentazione in atti ha consentito di rinvenire la presenza, oltre che del contratto di prestito e dell'estratto conto posti a base dell'ingiunzione de qua, anche del piano di ammortamento, predisposto da ed avverso il quale nessuna contestazione è stata sollevata da Pt_1
parte degli opponenti/debitori, e che pertanto può essere preso in considerazione per il suo scrutinio,
dal quale evincere il capitale residuo ancora dovuto alla ricompreso nelle 23 rate a scadere ma Pt_1
depurato degli interessi corrispettivi che non vanno pagati.
Orbene, l'esame del menzionato piano di ammortamento consente di individuare la somma per sorte capitale già restituita al momento della 61^ rata (48 pagate e 13 già scadute e non pagate) pari ad
€20.580,60, cosicché -nella prospettazione del finanziamento di € 35.637,002- dalla somma da restituire a titolo di capitale mutuato pari ad € 26.160,00 va detratto il capitale già restituito pari ad €
20.580,60, residuando la somma di € 5.579,40 (26.160-20.580,60) quale ulteriore e definitivo capitale da restituire -per le rimanenti 23 rate- al netto degli interessi corrispettivi non dovuti.
Pertanto, sulla scorta delle determinazioni di cui innanzi, i debitori coniugi vanno Parte_3
condannati a pagare -oltre ad € 5.515,04 di cui all'impugnata sentenza- l'ulteriore somma di € 5.579,40
6 (per un totale di € 11.094,44), oltre gli interessi convenzionali “in misura non superiore al tasso soglia”
di cui alla legge n. 108/1996 a decorrere dalla risoluzione contrattuale sino all'effettivo soddisfo.
C) Quanto alle spese di lite, il Collegio evidenzia che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, e che l'accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, la soluzione innanzi adottata di parziale accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014
per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano, con compensazione tra le parti nella misura di ¼, come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con riferimento a valori medi ed esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.193/2019 del 30/05/2019,
pubblicata in pari data, del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, proposto da
[...]
con atto di citazione notificato a mezzo pec 31/12/2019, nei confronti di Parte_1 CP_1
e , così provvede:
[...] _2
7 1) accoglie l'appello e, in riforma per quanto di ragione dell'impugnata sentenza, accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e e per l'effetto li Controparte_1 _2
condanna al pagamento, in favore dell'opposta per la causale in atti e le motivazioni di Parte_1
cui sopra, della somma complessiva di € 11.094,44 (5.579,40+5.515,04) oltre gli interessi convenzionali “in misura non superiore al tasso soglia” di cui alla legge n. 108/1996 a decorrere dalla risoluzione contrattuale sino all'effettivo soddisfo;
2) conseguentemente, in ordine alle spese di giudizio condanna e Controparte_1 _2
, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di che compensa
[...] Parte_1
per entrambi i gradi nella misura di ¼, liquidate per l'intero quanto al primo grado in € 4.835,00,
per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Cap come per legge, e quanto al secondo grado in € 4.352,50, di cui € 382,50 per spese ed € 3.970,00 per compenso, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge, dichiarando compensato fra le parti il residuo quarto;
3) rimane confermata ogni altra statuizione della sentenza di primo grado non confliggente con la presente e non espressamente impugnata
Così deciso nella camera di consiglio del 29/04/2025
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 €.5.515,04 per 13 rate scadute e non corrisposte ed €.9.757,75 per 23 rate a scadere per capitale residuo 2 € 26.160,00 per capitale e € 9.477,00 per interessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9/2020 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.193/2019 del 30/05/2019,
pubblicata in pari data, del Tribunale di Isernia, avente per oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
T R A
( ), in persona del suo l.r.p.t., cessionaria del credito e già Parte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale di rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce Parte_2
all'atto di appello, dagli avv.ti Renato Sardi e Michele Liguori, elettivamente domiciliata presso e nello studio del secondo in Larino alla Via Marra n.10
APPELLANTE
E
1 ( ) e ( ), entrambi Controparte_1 C.F._1 _2 C.F._2
rappresentati e difesi, in forza di procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.
216/13 (RG 1306/2013-Tribunale di Isernia), dall'avv. Sandro Cutone, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Isernia alla Via Dei Grecis n. 108
APPELLATI
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza dell'8/01/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c.,
la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) a richiesta di in qualità di procuratrice speciale di il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Isernia emetteva decreto ingiuntivo n.216/2013 del 24/05/2013, nei confronti di CP_1
e , per il pagamento della somma di € 15.272,79 (di cui € 5.515,04 per
[...] _2
rate scadute e non corrisposte ed € 9.757,75 per capitale residuo), conseguente al contestato inadempimento di contratto di finanziamento del 5/11/2017;
-avverso tale decreto, con atto di citazione regolarmente notificato, e Controparte_1
formulavano opposizione sostenendo la mancanza di prova del credito ingiunto, _2
l'illegittima capitalizzazione degli interessi e la sua natura usuraia derivante dal cumulo degli interessi capitalizzati e del tasso di mora, per cui chiedevano -in suo accoglimento- la revoca del decreto ingiuntivo impugnato e la condanna della opposta creditrice alle spese di causa;
-costituitasi, la contestando la formulata opposizione per assoluta genericità ed Parte_1
infondatezza, ne chiedeva principalmente il rigetto e in via subordinata l'accertamento del proprio credito con conseguente condanna al pagamento di somma pari all'opposta ingiunzione, ed il favore delle spese;
2 - con sentenza n.193/2019 del 30/05/2019, pubblicata in pari data, l'adito Tribunale, previa revoca del decreto, accoglieva parzialmente l'opposizione condannando gli opponenti Parte_3
al pagamento della minor somma di € 5.515,04 oltre interessi successivi all'ingiunzione, con compensazione integrale delle spese di causa.
2) Con citazione notificata a mezzo pec del 31/12/2019, in qualità di procuratrice Parte_1
speciale di (da ora brevemente solamente “ ) ha interposto appello Parte_2 Pt_1
avverso la suddetta decisione chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa;
- con comparsa del 16/02/2021, si sono costituiti gli appellati e Controparte_1 _2
instando per il rigetto del formulato appello, con il favore delle spese del doppio grado;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza dell'8/01/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è
passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
Va innanzitutto precisato che alcuna impugnazione è stata formulata in ordine alla statuita insussistenza della prospetta usurarietà del finanziamento, per cui sul punto si è formato il giudicato.
A) Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale ha Pt_1
erroneamente condannato gli opponenti al pagamento in suo favore delle sole Parte_3
rate di finanziamento scadute e non pagate al momento della risoluzione contrattuale ma non anche delle quote di capitale a scadere ricomprese nelle 23 rate a scadere, sull'erroneo presupposto che fosse preciso onere a suo carico di procedere alla puntuale distinzione -e successivo scorporo- della quota di capitale residuo dalla quota degli interessi, onere che al contrario grava sugli opponenti i quali anzi erano rimasti assolutamente inerti.
3 La doglianza è fondata nei sensi che seguono.
ichiamati e riassunti i fatti di causa correttamente ricostruiti dal Tribunale e conformemente Pt_4
evidenziati e completati con la rilettura dei versati atti, e precisamente:
1) con contratto del 5/11/2007 (n.290837649150) richiedeva ed otteneva un Controparte_1
prestito personale, impegnandosi (unitamente a quale obbligata solidale) al relativo _2
rimborso a mezzo di versamento di 84 rate mensili costanti di € 424,25 per un ammontare complessivo di € 35.637,00 (comprensiva di € 26.160,00 per capitale e di € 9.477,00 per interessi);
2) contestato il mancato pagamento di alcune rate, ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di Pt_1
pagamento -in loro danno- della complessiva somma di € 15.272,79 (di cui € 5.515,04 per rate scadute
e non corrisposte ed € 9.757,75 per capitale residuo) oltre interessi convenzionali “in misura non superiore al tasso soglia” di cui alla legge sull'usura n. 108/96 a decorrere dalla risoluzione contrattuale sino all'effettivo soddisfo;
3) nel giudizio di merito introdotto con la formulata opposizione, il Tribunale, evidenziato l'avvenuto pagamento di 48 rate del richiamato contratto di finanziamento con residuate 36 rate non pagate di cui 13 già scadute e 23 rate ancora da scadere, ha ritenuto la correttezza delle prospettazioni degli opponenti secondo i quali l'ingiunta somma di € 15.272,791 era già comprensiva di parte degli interessi non ancora scaduti, per cui “sotto questo profilo … in ossequio al principio affermato da Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 19/05/2008, n. 12639, secondo cui l'inadempimento del mutuatario determina la
risoluzione del contratto, “con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al
pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera
retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di
capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a
scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso
4 corrispondente a quello contrattualmente pattuito …,” ha parzialmente accolto l'opposizione condannano gli opponenti al pagamento delle sole 13 rate scadute e non pagate Parte_3
pari ad € 5.515,04, oltre interessi legali successivi a decorrere dall'ingiunzione, e ciò sul presupposto che fosse onere -non assolto- dell'opposta di fornire la prova della specifica misura della somma Pt_1
dovuta per sorte capitale depurata degli interessi non ancora scaduti;
4) l'appellante ha contestato l'avversata statuizione sul punto, insistendo -previa riforma Pt_1
della sentenza impugnata- in via principale per il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ingiunzione opposta, in via gradata per la determinazione della quota capitale residua ancora dovuta dagli opponenti/debitori con la relativa condanna, in via ulteriormente gradata per la loro condanna al pagamento della -ex se- determinata somma di € 8.904,25 (“a titolo di solo capitale sulle n. 23 rate a
scadere: tale importo è il risultato dello scorporo della somma di € 853,50 che propone di Pt_1
imputare a titolo di interessi corrispettivi non dovuti dalla risoluzione del mutuo chirografario”).
Il Collegio evidenzia che punto pacifico ed imprescindibile della questione in scrutinio è che, secondo gli insegnamenti della S.C. mezzo della pronuncia a SS.UU. n. 12639/2008 ribadita con le successive
n.25412/2013 e n.96/2022, in tema di mutuo fondiario, all'inadempimento del mutuatario -che determina la risoluzione del contratto- consegue che questi debba provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (le quali non vengono travolte dalla risoluzione che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo), alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, ma quelli convenzionali “in misura non superiore al tasso soglia” di cui alla legge sull'usura n. 108/96 a decorrere dalla risoluzione contrattuale sino all'effettivo soddisfo.
Ulteriormente pacifico ed incontrastato è che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito, per cui il creditore opposto (attore in senso
sostanziale) deve dimostrare la fondatezza della domanda in base a tutti degli elementi probatori
5 esibiti nel corso del giudizio, mentre il debitore opponente (convenuto sostanziale) deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore medesimo.
Infine, pure incontroverso è che delle convenute 84 rate di rimborso dell'ottenuto prestito finanziario di € 35.637,00 (comprensivo di € 26.160,00 per capitale e di € 9.477,00 per interessi)
siano state regolarmente pagate 48 rate, residuando 36 rate non pagate di cui 13 già scadute e 23
rate ancora da scadere (queste ultime 23 per complessivi € 9.575,75 richiesti in pagamento anche
nel presente grado).
Ciò premesso, il riesame della documentazione in atti ha consentito di rinvenire la presenza, oltre che del contratto di prestito e dell'estratto conto posti a base dell'ingiunzione de qua, anche del piano di ammortamento, predisposto da ed avverso il quale nessuna contestazione è stata sollevata da Pt_1
parte degli opponenti/debitori, e che pertanto può essere preso in considerazione per il suo scrutinio,
dal quale evincere il capitale residuo ancora dovuto alla ricompreso nelle 23 rate a scadere ma Pt_1
depurato degli interessi corrispettivi che non vanno pagati.
Orbene, l'esame del menzionato piano di ammortamento consente di individuare la somma per sorte capitale già restituita al momento della 61^ rata (48 pagate e 13 già scadute e non pagate) pari ad
€20.580,60, cosicché -nella prospettazione del finanziamento di € 35.637,002- dalla somma da restituire a titolo di capitale mutuato pari ad € 26.160,00 va detratto il capitale già restituito pari ad €
20.580,60, residuando la somma di € 5.579,40 (26.160-20.580,60) quale ulteriore e definitivo capitale da restituire -per le rimanenti 23 rate- al netto degli interessi corrispettivi non dovuti.
Pertanto, sulla scorta delle determinazioni di cui innanzi, i debitori coniugi vanno Parte_3
condannati a pagare -oltre ad € 5.515,04 di cui all'impugnata sentenza- l'ulteriore somma di € 5.579,40
6 (per un totale di € 11.094,44), oltre gli interessi convenzionali “in misura non superiore al tasso soglia”
di cui alla legge n. 108/1996 a decorrere dalla risoluzione contrattuale sino all'effettivo soddisfo.
C) Quanto alle spese di lite, il Collegio evidenzia che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, e che l'accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, la soluzione innanzi adottata di parziale accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014
per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano, con compensazione tra le parti nella misura di ¼, come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con riferimento a valori medi ed esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.193/2019 del 30/05/2019,
pubblicata in pari data, del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, proposto da
[...]
con atto di citazione notificato a mezzo pec 31/12/2019, nei confronti di Parte_1 CP_1
e , così provvede:
[...] _2
7 1) accoglie l'appello e, in riforma per quanto di ragione dell'impugnata sentenza, accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e e per l'effetto li Controparte_1 _2
condanna al pagamento, in favore dell'opposta per la causale in atti e le motivazioni di Parte_1
cui sopra, della somma complessiva di € 11.094,44 (5.579,40+5.515,04) oltre gli interessi convenzionali “in misura non superiore al tasso soglia” di cui alla legge n. 108/1996 a decorrere dalla risoluzione contrattuale sino all'effettivo soddisfo;
2) conseguentemente, in ordine alle spese di giudizio condanna e Controparte_1 _2
, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di che compensa
[...] Parte_1
per entrambi i gradi nella misura di ¼, liquidate per l'intero quanto al primo grado in € 4.835,00,
per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Cap come per legge, e quanto al secondo grado in € 4.352,50, di cui € 382,50 per spese ed € 3.970,00 per compenso, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge, dichiarando compensato fra le parti il residuo quarto;
3) rimane confermata ogni altra statuizione della sentenza di primo grado non confliggente con la presente e non espressamente impugnata
Così deciso nella camera di consiglio del 29/04/2025
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 €.5.515,04 per 13 rate scadute e non corrisposte ed €.9.757,75 per 23 rate a scadere per capitale residuo 2 € 26.160,00 per capitale e € 9.477,00 per interessi