Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
1
n. 3503 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3503 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procurain atti, dall'avv. GHIZZI ELISA presso cui elettivamente domicilia in VIA G.
CHIASSI 54 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PAGANO MARIA TERESA presso cui elettivamente domicilia in VIA GIOVANNI NICOTERA 29 00195 ROMA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “- 1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al signor - 2) L'abitazione coniugale sita in in Mantova Controparte_1
(MN), Via Giulio Romano, 5 sia assegnata alla SI.ra , la quale vi vivrà Parte_1
unitamente ai figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
- 3) I figli minori vengano affidati in via super esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso
1
la stessa. In considerazione delle sopra descritte problematiche vengano previste modalità di permanenza e visita presso il padre, che siano confacenti al loro interesse, nell'ottica della gradualità di riavvicinamento, alla presenza della madre, atteso l'atteggiamento di rifiuto palesato dai minori nei riguardi del padre, determinato dalle gravi condotte poste in essere dal
SI. ; 4) Sia posto a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra CP CP
, entro il giorno 20 di ogni mese un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo nel Pt_1
suo mantenimento, nonché un assegno di euro 800,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei tre figli rivalutati annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
- -Sia previsto che l'assegno unico universale, sia fruito interamente dalla SI.ra ; - -Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
” Pt_1
Resistente: “
Vista la sentenza parziale di separazione
1)disporre che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale sui minori
e con collocamento degli stessi presso la madre disponendo modalità di Per_1 Per_2 visita ed incontro con il padre, all'esito di adeguati interventi di supporto per i minori e per la coppia genitoriale;
2) Assegnare la casa familiare alla prevedendo che il canone di locazione venga Pt_1 corrisposto direttamente dall'assegnataria
3) Determinare in € 300,00 mensili il contributo che il SI. dovrà versare alla CP
a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre al 20% delle spese mediche, Pt_1
scolastiche e ricreative occorrenti per gli stessi come da Protocollo vigente ponendo il residuo
80% a carico della ricorrente
4)Stabilire che l'assegno di cui al precedente punto 3) sia annualmente rivalutato secondo indici ISTAT;
5)Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo dichiararsi la separazione con conferma dei provvedimenti presidenziali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con , in Caltanissetta (CL) in data 19.09.2000, e di aver avuto con lui Controparte_1
i figli , nata a [...] in data [...], , nato in Persona_3 Persona_4
Mantova in data 01/11/2010, e , nata in [...] il [...], ha dedotto Persona_5
che:
2 3
- l'immobile adibito residenza familiare, sito in Mantova (MN), Via Giulio Romano,
5, è stato concesso alla famiglia in virtù di concessione agevolata da parte della
Caserma, con contratto intestato al SI. , con canone di occupazione di € 200 CP
circa;
- il SI. è maresciallo del Sesto Reggimento Genio Pionieri Caserma CP
Francesco Bazzani”, in Roma mentre la SI.ra ha sempre sacrificato la carriera Pt_1
lavorativa per seguire la famiglia e per crescere i tre figli;
- il matrimonio ha concretizzato gravi violazioni in ordine agli obblighi discendenti dal matrimonio, poste in essere dal SI. nei riguardi della moglie. CP
Dall'obbligo di rispetto ed assistenza morale e materiale, al dovere di fedeltà, al dovere di coabitazione;
- nell'estate 2021 il resistente narrava alla moglie di avere preso parte a delle orge con altre donne, manifestando il proposito di ripetere l'esperienza; nell'agosto 2021 la ricorrente scopriva il tradimento, apprendendo che il coniuge stava intrattenendo una relazione extraconiugale;
dal punto di vista economico egli iniziava gradualmente a ridurre gli apporti alla famiglia;
nel mese di settembre 2021 si verificava un grave episodio di violenza: la SI.ra udiva una conversazione inequivocabile tra il Pt_1 coniuge e l'amante, nella quale il SI. offendeva pesantemente la moglie e la CP
famiglia. Ella chiedeva spiegazioni ed il marito, allorquando la signora si avvicinava, la spingeva violentemente all'indietro urtando con forza contro le braccia della moglie, cagionandole un'ecchimosi e forte dolore. La ricorrente si rivolgeva nei giorni successivi al proprio medico curante il quale refertava le lesioni subite come da allegato referto. Successivamente , durante il periodo invernale lo stesso resistente comunicava al figlio minore , di avere una nuova compagna. Per_1
Tanto premesso, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e l'adozione dei provvedimenti consequenziali sopra riportati.
Il resistente , costituitosi in giudizio, ha negato le violenze e i tradimenti, sostenendo di aver intrapreso una nuova relazione sentimentale quando erano già in corso le trattative per la separazione, ed evidenziando come i figli siano stati coinvolti dalla moglie nelle vicende separative.
Ha sostenuto che la ricorrente sia titolare di un ingente patrimonio non documentato in atti. Ha chiesto quindi l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
All'esito dell'udienza del 30.03.2023 il Presidente del Tribunale f.f., dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha così provveduto: “
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
3 4
2) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e con residenza degli stessi Per_1 Per_2
presso la madre;
3) assegna la casa familiare sita in Mantova, via G. Romano, 5 ad;
Parte_1
4) stabilisce che, fino a diversa statuizione da parte del G.I., il padre possa vedere e tenere con sé i figli solo previo accordo con la madre e alla presenza di persona di fiducia di costei;
5) pone a carico di (nato a [...] il [...]) un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore dei figli pari ad € 510,00 mensili (€ 170,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno 15 di ogni mese ad
[...]
(nata a [...] il [...]) a far data da aprile 2023; Parte_1
6) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:…”
Il giudice istruttore, su richiesta del resistente, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al collegio per la pronuncia parziale sullo status.
Con sentenza n. 692/2023 del 5.10.2023, pubblicata in data 10.10.2023, il Tribunale di
Mantova ha pronunciato la separazione dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per l'ulteriore seguito.
Il giudice istruttore sentiti i testi ed il minore , nonché acquisite le relazioni dei Per_1
servizi sociali, incaricati di indagare le capacità genitoriali delle parti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione in data 21.1.2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Sulla domanda di addebito.
La ricorrente a base della domanda di addebito ha posto diversi tipi di violazione degli obblighi coniugali, tra cui quella dell'obbligo di fedeltà e la tenuta di condotte violente da parte del marito.
Ciò posto , considerato che mentre per la violazione dell'obbligo di fedeltà, così come degli altri doveri, è necessario provare altresì il nesso causale, ovvero che tali violazioni siano precedenti e non successive alla crisi coniugale, per le condotte violente è sufficiente la prova dell'avvenuto episodio di violenza, secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nel 2017 e a cui sia la giurisprudenza di legittimità che di merito hanno dato continuità, di seguito riportato “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e
4 5
da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”(ord. 7388 del 2017).
Pertanto, in base al criterio della cd. “ragione più liquida” , verrà indagato prima tale motivo, in quanto, ritenuta provata l'avvenuta violenza, potrà pronunciarsi l'addebito, senza ulteriori indagini e con assorbimento degli ulteriori motivi.
Tanto premesso, la ricorrente riporta che nel mese di settembre 2021 , avendo udito una conversazione inequivocabile tra il coniuge e l'amante, e chiedendo al marito spiegazioni, questo l'avrebbe spinta violentemente all'indietro urtando con forza contro le braccia della moglie, cagionandole un'ecchimosi e forte dolore. La ricorrente si sarebbe rivolta nei giorni successivi al proprio medico curante il quale refertava le lesioni subite. Orbene, tale episodio, peraltro negato dal resistente ma senza la precisazione di quanto secondo lui realmente accaduto, può ritenersi provato, non solo dal certificato medico in atti (cfr. doc. allegati al ricorso) ma anche dalle dichiarazioni della teste vicina di casa delle parti. La teste ha infatti affermato di Testimone_1
aver visto i lividi sulle braccia della ricorrente e che questa le avrebbe riferito che era stato il marito a cagionarglieli. Quindi la teste ha avuto conoscenza diretta dell'esistenza dei lividi e riferisce de relato circa la causa degli stessi, così come anche il medico che ha redatto il certificato. Il fatto che la ricorrente abbia fin da subito riferito la stessa versione dei fatti sia alla vicina che al medico, nonché la posizione dei lividi, compatibile con la stretta da parte del resistente , così come riferita, sono elementi sufficienti a far ritenere provato l'episodio così come descritto dalla ricorrente, a nulla rilevando , come sostenuto dal resistente, l'assenza di un referto di pronto soccorso, trattandosi di lesioni di lievissima entità.
Sulla base delle osservazioni che precedono, deve quindi essere accolta la domanda di addebito a carico del marito.
Sull'affido dei minori.
Deve darsi atto che sono ormai più di due anni che il padre non ha alcuna frequentazione con figli e che il minore , sentito dal giudice relatore, ha confermato di non voler Per_1
vedere il padre. Nonostante la richiesta di attivazione di un percorso psicologico in favore dei minori per il riavvicinamento alla figura paterna, la situazione allo stato non è mutata. Tenuto quindi conto che allo stato attuale il padre non è partecipe alla vita dei figli, a causa anche della distanza geografica, si giustifica l'affido esclusivo dei minori alla madre. Non appare al contrario giustificato un affido cd. super esclusivo dei minori alla madre, non essendo emersi elementi di pregiudizio per i minori a carico della figura paterna. Deve altresì confermarsi il
5 6
collocamento dei minori presso la madre, prevedendosi visite libere padre-figlio, con accordo diretto del padre con , e visite libere padre-figlia previo accordo con la madre. I minori Per_1
in ogni caso trascorreranno con il padre almeno un weekend al mese e una settimana durante le vacanze estive e una durante le vacanze natalizie e due giorni durante le festività pasquali.
Assegnazione casa coniugale.
Tenuto conto del fatto che i figli minori sono collocati presso la madre, l'assegnazione della ex casa familiare, sita in Mantova alla via Giulio Romano n. 5, con gli arredi che la compongono alla ricorrente, si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 ( giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ.ez. I 30 dicembre 2011
n. 30199) .
Provvedimenti accessori di carattere economico.
Analizzando le rispettive capacità economiche delle parti, si osserva che la ricorrente ha prodotto il CU 2023 dal quale si evince una reddito da lavoro pari a circa 6.000 euro;
dalla documentazione bancaria prodotta risulta che la stessa ha risparmi considerevoli, pari a circa
400.000,00 euro. Il resistente ha invece prodotto il modello 730/2022 dal quale si evince un reddito netto pari a circa 2.900 euro mensile, su 12 mensilità. Dalle buste paga e dagli estratti conto risulta tuttavia che egli ha in essere numerosi prestiti che riducono di fatto il suo stipendio a circa 1500 euro mensili;
risulta altresì che non ha ingenti risparmi, avendo un saldo di circa 5.000 euro. Se è vero che il ricorrente non ha compiutamente spiegato e provato la natura dei finanziamenti dallo stesso contratti è altrettanto vero che al momento la sua capacità reddituale risulta fortemente contratta. Appare pertanto opportuno , tenuto altresì conto che al momento la gestione dei figli grava unicamente sulla madre, prevedere un assegno di mantenimento dei minori a carico del padre pari ad euro 600,00 complessivi ( euro 200,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024.
Non vi sono al contrario margini per prevedere assegni in favore della ricorrente , non sussistendo disparità economica tra i coniugi, alla luce degli ingenti risparmi di cui è titolare la ricorrente.
% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova del 28 maggio
2024.
Altre domande.
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda relativa al pagamento del canone di locazione della casa familiare, in quanto non rientrante nella competenza di questo Tribunale,
6 7
trattandosi di un obbligo derivante da un rapporto contrattuale e di competenza del giudice ordinario.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e della parziale soccombenza, ricorrono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) affida i minori e in via esclusiva alla madre, Per_1 Persona_5 Parte_1
con collocazione presso di lei;
le visite padre-figlio potranno avvenire liberamente,
[...]
con accordo diretto del padre con , e visite per la figlia, previo accordo con la madre. I Per_1
minori in ogni caso trascorreranno con il padre almeno un weekend al mese e una settimana durante le vacanze estive e una durante le vacanze natalizie e due giorni durante le festività pasquali;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro € 600,00 (seicento/00)
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli ( pari ad euro 200,00 per figlio), con decorrenza dal mese di giugno 2025. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dal mese di luglio 2026;
3) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuna alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024;
4) assegna la casa coniugale sita in Mantova alla via G. Romano 5 alla ricorrente;
5) dichiara inammissibile la domanda relativa al canone di locazione;
6) rigetta la domanda di mantenimento della moglie;
7) spese di lite compensate.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
7