Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza breve 12 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00418/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00743/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di rigetto della Questura di -OMISSIS- del 10.03.2021, notificato il 29.05.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Rilevato che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare, ai fini del riesame;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato appare viziato sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto:
- non appare sufficiente al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno ordinario quanto rilevato dalla Questura in relazione al domicilio dichiarato, tenuto conto che il procedimento penale citato nelle premesse del provvedimento è stato archiviato; che, considerata l’attività di -OMISSIS- svolta dallo stesso, i domicili cui fa riferimento la Questura più che fittizi appaiono transitori; che, secondo la più recente giurisprudenza in materia, la violazione dell’obbligo di comunicare alla Questura le eventuali variazioni del domicilio abituale non può essere di per sé considerata ostativa alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato e non può farsi coincidere ex sé con la perdita del requisito alloggiativo (cfr. C.d.S., sent. n.2114 del 2021);
- nè appaiono adeguatamente considerati tutti gli elementi reddituali forniti dal ricorrente in corso del procedimento, e, in particolare, l’attività lavorativa svolta nel 2020, in un periodo comunque di difficoltà derivante dall’emergenza pandemica, in relazione alla quale non risulta che la Questura abbia tenuto adeguatamente conto delle controdeduzioni e della documentazione presentata dal ricorrente in sede procedimentale, e il nuovo contratto di lavoro stipulato per il 2021, in relazione al quale la valutazione negativa della Questura non appare adeguatamente e sufficientemente motivata. Si ribadisce, infatti, che, secondo la più recente e ormai costante giurisprudenza, il limite dell’assegno sociale non può assumere valenza di soglia rigida e vincolante ai fini del rinnovo del permesso ordinario di soggiorno e che la valutazione del requisito reddituale non va rigidamente ancorata al conseguimento, nel pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno, di redditi non inferiori alla soglia prevista dall'art. 29 del d.lgs. 286/1998, mentre va effettuato un giudizio complessivo e prognostico (cfr. C.d.S., sent. n.5757 del 2021);
Ritenuto, altresì, che sussista il prescritto periculum in mora legato all’allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale;
Ritenuto, secondo quanto sopra esposto, che sussistano gli elementi per accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame complessivo della situazione del ricorrente da parte della Questura, che dovrà motivatamente esprimersi entro il 20 ottobre 2021, con sospensione nelle more dell’efficacia del provvedimento impugnato;
Ritenuto di fissare, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 3 novembre 2021, sospendendo nelle more l’efficacia del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame da parte della Questura, secondo quanto sopra indicato, e sospende, fino alla camera di consiglio fissata per l’ulteriore prosieguo della fase cautelare, l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 3 novembre 2021.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.