Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. Giovanni Salina -Presidente
-dott. ssa Manuela Velotti -Consigliere
-dott. ssa Antonella Romano -Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1218/2024 R.G.
PROMOSSA DA
avente partita iva , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Aldo Pancini (c.f.. ), elettivamente C.F._1
domiciliata in Bologna, via Marconi n. 41, presso lo studio degli Avv.ti Guido
Lazzati e Simona Parisini;
NEI CONFRONTI DI
avente partita iva Controparte_1 P.IVA_2
ed elettivamente domiciliata in Rimini, Via Regina Margherita n. 86, presso lo studio dell'Avvocato Luca Filippi, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Claudio Arcaleni (c.f. ); C.F._2
E NEI CONFRONTI DI
Liquidazione giudiziale della ditta avente partita iva Parte_1
P.IVA_1
1
Con sentenza n. 46/2024, pubblicata il 9 luglio 2024, il Tribunale di Rimini, su istanza di ha dichiarato Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale Parte_1
, sul presupposto dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti
[...]
dimensionali e dello stato d'insolvenza.
*
Con ricorso tempestivamente presentato il 30.7.2024, proponeva Parte_1
reclamo.
Premesso di non essersi costituito nel procedimento di primo grado per non averne avuto conoscenza, non avendo controllato la posta elettronica, deduceva l'insussistenza dei limiti dimensionali, depositando a riprova, dopo aver evidenziato di essere stato sottoposto alla contabilità semplificata fino alla cancellazione dal Registro delle prese, i seguenti documenti: Modello IVA
2022; Modello RPF 2022; Registro fatture 2021;Modello IVA 2023; Modello
RPF 2023;) Registro fatture 2022; Modello IVA 2024; Modello RPF
2024;Registro fatture 2023; Registro cespiti ammortizzabili 2021; Registro cespiti ammortizzabili 2022; Registro cespiti ammortizzabili 2023.
Produceva altresì la visura protesti della ditta e del suo titolare, la visura camerale e la visura catastale.
Chiedeva, in conclusione, revocarsi l'impugnata dichiarazione di liquidazione giudiziale.
*
Costituendosi in giudizio, il creditore istante chiedeva il rigetto del reclamo, deducendo l'inammissibilità della produzione documentale trasmessa col reclamo, in quanto avrebbe dovuto essere effettuata nel procedimento di primo grado, cui il reclamante non aveva partecipato, per mera sua negligenza.
*
Nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, non si costituiva la liquidazione giudiziale.
*
Il curatore trasmetteva, piuttosto, una sua relazione, per come richiesto con il provvedimento presidenziale di fissazione di udienza.
2 Confermava l'insussistenza dei requisiti dimensionali, argomentando specificamente al riguardo.
*
In relazione all'udienza cartolare del 13.12.2024,parte reclamante e la società resistente, con le rispettive note, insistevano nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)E'opportuno, anzitutto, evidenziare l'infondatezza della tesi della società reclamata, secondo la quale, nel procedimento instaurato con reclamo avvero la sentenza che ha disposto la liquidazione giudiziale, non potrebbero prodursi documenti nuovi e dunque neppure documentazione tesa a dimostrare l'insussistenza dei requisiti dimensionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) C.C.I.I. Ed invero, per consolidata giurisprudenza, elaborata dopo la riforma di cui al d.lgs n. 169/2007, che aveva modificato l'art. 18 della l.fall., rinominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello",
i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c. Ne consegue che il debitore, benché non costituito innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali…>.Resta da evidenziare che il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ha mantenuto, al riguardo l'impostazione del 2007, sicchè non vengono in considerazione le preclusioni previste per l'appello.
2)La documentazione trasmessa dal reclamante è stata peraltro oggetto della relazione del curatore, che pure ha dato conto dei crediti, oggetto delle tempestive domande di insinuazione, pure prodotte in atti, per un totale complessivo di €
325.826,11
3)La lettura di tale relazione, logica, motivata e riscontrabile in ogni suo punto, non consente dubbi sulla carenza dei requisiti dimensionali, dubbi neppure sollevati dalla reclamata società, che si è limitata a contestare, infondatamente,
l'inammissibilità della produzione documentale.
Da porsi in evidenza, in particolare, come sia condivisibile la seguente affermazione:
3 <non avendo tenuto le scritture contabili di cui al codice civile e non>
redatto bilanci ordinari, non è possibile, neppure con mezzi alternativi, ricavare il dato riferito alle altre componenti dell'attivo (Crediti, giacenze di magazzino/lavori in corso, liquidità); tuttavia, anche ipotizzando il caso estremo che i ricavi conseguiti nell'ultimo quinquennio 2019-2023 (euro 215.492) non siano mai stati incassati, quindi che il relativo credito sia ancora acceso in bilancio, non si perviene neppure in questo modo al superamento del limite di legge>.
4)Occorre, in conclusione, disporre la revoca della dichiarazione di liquidazione giudiziale, disponendo le prescritte comunicazioni, oltre che l'integrale compensazione delle spese di lite, in quanto non sarebbe stata dichiarata se l'odierno reclamante avesse controllato, come era tenuto, la sua casella pec.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1218/2024, in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza, revoca la dichiarazione di fallimento della ditta individuale di Parte_1 CP_2
compensando interamente fra le parti le spese.
Dispone che assolva, sotto la vigilanza del curatore e fino al CP_2
passaggio in giudicato dell'odierna sentenza, agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con comunicazioni a cadenza bimestrale.
Dispone che, con la medesima cadenza, depositi una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Così deciso in data 19.12.2024.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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