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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2024, n. 16469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16469 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI NT nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso in data 13/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. TR Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13/11/2023, il Tribunale di Treviso dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto in data 11 novembre 2023 avverso la sentenza n. 1432/20 del 26/06/2023. 5. Avverso il provvedimento l'imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Il ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'articolo 591, comma 3, cod. proc. pen., evidenziando come erroneamente l'ordinanza abbia dichiarato tardivo l'appello, e come erroneamente abbia ritenuto che la mancanza di firma digitale costituisse causa di 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16469 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 28/03/2024 inammissibilità dell'impugnazione, poiché la stessa è surrogata dalla spedizione dell'appello a mezzo PEC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed infatti, la previsione dell'art. 87-bis del d. Igs. 150/2022, che a sua volta introduce «a regime» una previsione dettata in occasione dell'emergenza "Covid-19" (art. 24, comma 6- sexies, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. n. 176 del 2020), prevede al comma 7 che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'impugnazione è altresì inammissibile (il corsivo è del Collegio): a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale disposizione è stata unanimemente intesa dalla giurisprudenza della Corte nel senso che i suddetti requisiti debbono concorrere tutti, sicché «è inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale privo di sottoscrizione digitale, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata» (Sez. 4, Sentenza n. 48545 del 25/10/2023, Rv. 285571 - 01; Sez. 2, n. 2874 del 17/11/2021, dep. 2022, Ruzzi, n.m.). Ed infatti, la posta elettronica certificata non attribuisce la paternità del documento trasmesso, svolgendo unicamente la funzione di certificare la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario (Sez. 6, n. 29199 del 11/05/2021, Adamo;
Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737); è solo la firma digitale, dunque, che, al pari della sottoscrizione del documento cartaceo, consente di riferire l'impugnazione all'autore della stessa. Il ricorso non può, quindi, che essere dichiarato inammissibile. Tale profilo ha efficacia assorbente rispetto a quello relativo alla tempestività del ricorso. 2. Alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima 2 consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/03/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. TR Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13/11/2023, il Tribunale di Treviso dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto in data 11 novembre 2023 avverso la sentenza n. 1432/20 del 26/06/2023. 5. Avverso il provvedimento l'imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Il ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'articolo 591, comma 3, cod. proc. pen., evidenziando come erroneamente l'ordinanza abbia dichiarato tardivo l'appello, e come erroneamente abbia ritenuto che la mancanza di firma digitale costituisse causa di 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16469 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 28/03/2024 inammissibilità dell'impugnazione, poiché la stessa è surrogata dalla spedizione dell'appello a mezzo PEC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed infatti, la previsione dell'art. 87-bis del d. Igs. 150/2022, che a sua volta introduce «a regime» una previsione dettata in occasione dell'emergenza "Covid-19" (art. 24, comma 6- sexies, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. n. 176 del 2020), prevede al comma 7 che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'impugnazione è altresì inammissibile (il corsivo è del Collegio): a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale disposizione è stata unanimemente intesa dalla giurisprudenza della Corte nel senso che i suddetti requisiti debbono concorrere tutti, sicché «è inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale privo di sottoscrizione digitale, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata» (Sez. 4, Sentenza n. 48545 del 25/10/2023, Rv. 285571 - 01; Sez. 2, n. 2874 del 17/11/2021, dep. 2022, Ruzzi, n.m.). Ed infatti, la posta elettronica certificata non attribuisce la paternità del documento trasmesso, svolgendo unicamente la funzione di certificare la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario (Sez. 6, n. 29199 del 11/05/2021, Adamo;
Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737); è solo la firma digitale, dunque, che, al pari della sottoscrizione del documento cartaceo, consente di riferire l'impugnazione all'autore della stessa. Il ricorso non può, quindi, che essere dichiarato inammissibile. Tale profilo ha efficacia assorbente rispetto a quello relativo alla tempestività del ricorso. 2. Alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima 2 consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/03/2024.