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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 285 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(p.i. ), con sede a Bologna Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Marco Tom-
ba che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2 [...]
) e (c.f. ), tutti re- C.F._2 CP_3 C.F._3
sidenti a Isili ed elettivamente domiciliati a Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Aldo Luchi, dell'avv. Riccardo Fiorelli e dell'avv. Carla Medda, che li rappre-
sentano e difendono in virtù di procura in atti,
appellati pagina 1 di 20 e
(c.f. ), residente a [...]e CP_4 C.F._4
(p.i. ), con se- Controparte_5 P.IVA_2
de a Senorbì,
appellati-contumaci
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello adita, in accogli-
mento del gravame proposto dalla contro Parte_1
l'impugnata sentenza di primo grado e in parziale riforma della stessa, contra-
riis rejectis : 1) in via principale, accertare e dichiarare insussistente, per difetto di prova, alcuna responsabilità, concreta o presunta, dei convenuti in primo grado per i danni derivati agli attori dal sinistro avvenuto il 9 settembre 2011
nella strada statale 128, rigettando per conseguenza le richieste risarcitorie da questi ultimi avanzate in giudizio;
2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui
Codesta Corte ritenesse di confermare la statuizione della sentenza di primo grado relativa alla sussistenza di responsabilità presunta dei convenuti per i danni derivati agli attori dal sinistro per cui è causa, riformare detta decisione in punto di quantum debeatur liquidando i ridetti danni in misura inferiore a quella determinata dal Giudice del primo grado;
3) all'esito delle statuizioni di cui ai capi che precedono, condannare gli appellati signori CP_1 [...]
e a rimborsare alla le CP_6 CP_3 Parte_1
somme da questa pagate loro sia nel corso del giudizio di primo grado che in adempimento degli obblighi scaturenti dalla sentenza di primo grado, laddove pagina 2 di 20 eccessive rispetto alle statuizioni di Codesta Corte in punto di an e di quantum
debeatur, maggiorate della rivalutazione maturata alla data del rimborso;
3)
condannare i predetti appellati a corrispondere alla Parte_1
le spese giudiziali da questa sostenute e sostenende per i due gradi di
[...]
giudizio.
Nell'interesse di e : voglia la CP_1 CP_2 CP_3
Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e conclusione:
- respingere l'avverso gravame perché infondato in fatto ed in diritto, con-
fermando integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese e compensi di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e rispettivamente moglie e figli di CP_1 CP_2 CP_3
convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Parte_2 [...]
la (di seguito per CP_7 Controparte_8
brevità e la (di seguito per brevità CP_5 Parte_1
al fine di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente e della Parte_1
proprietaria del mezzo che aveva causato il sinistro stradale nel quale era morto il loro congiunto e per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, pa-
trimoniali e non.
Gli attori esposero che:
- in data 9 settembre 2011 intorno alle ore 13.45 stava per- Parte_2
correndo la strada statale n. 128 in direzione Cagliari alla guida della propria auto Fiat Punto, targata CK611MN, su cui viaggiavano anche lo stesso attore e CP_2 Persona_1
pagina 3 di 20 - all'altezza del Km 15+500, la corsia di pertinenza del veicolo era stata invasa dall'autocarro Iveco MT190E30, targato AM505HL, di proprietà
della assicurato presso la con la CP_5 Controparte_9
polizza n. 6821500528811, guidato da CP_4
- l'autocarro, proveniente dalla direzione di marcia opposta a quella del aveva deviato repentinamente verso sinistra, scontrandosi con la CP_2
Fiat Punto e trascinandola fuori strada;
- in conseguenza dell'urto, il era deceduto e gli altri occupanti del CP_2
veicolo avevano riportato gravissime lesioni;
- da subito era stata accertata l'assenza di responsabilità nella causazione del sinistro in capo ad il quale stava viaggiando nel ri- Parte_2
spetto del limite di velocità, circa 70 km/h, tenendosi correttamente nel-
la corsia di pertinenza, e non aveva avuto possibilità di evitare il sini-
stro;
- il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Iveco nonché della società proprietaria del mezzo;
- a seguito del sinistro, era stato sottoposto a procedimen- CP_4
to penale (iscritto al n. 11917/2011) per il reato di cui all'art. 589, quar- to comma, c.p., il quale si era concluso con l'archiviazione, in quanto il conducente dell'autocarro aveva perso il controllo del mezzo a causa dell'improvviso scoppio dello pneumatico anteriore sinistro, come da consulenza tecnica resa dal perito incaricato dal pubblico ministero ing.
; Per_2
- all'epoca del sinistro il aveva cinquantuno anni, viveva con la CP_2
pagina 4 di 20 moglie (quarantanovenne) e i figli (diciassettenne) e (venti- CP_2 CP_3
seienne), e provvedeva economicamente ai familiari, con i quali aveva anche una intensa relazione affettiva;
- avevano chiesto il risarcimento dei danni alla Controparte_9
ai sensi dell'art. 145 cod. ass., senza esito.
[...]
I convenuti resistettero.
In particolare, e la opposero che: CP_4 CP_5
▪ il sinistro era stato causato dal cedimento imprevedibile dello pneumatico anteriore sinistro, nonostante l'autocarro fosse in perfet-
to stato di manutenzione e in regola con la normativa vigente, oltre che regolarmente revisionato;
▪ dalla perizia del consulente del pubblico ministero era emerso che il conducente aveva adottato una condotta di guida prudente e la velo-
cità era ridotta, essendo anche stato accertato che l' nel mo- CP_5
mento in cui si era accorto della deriva del mezzo verso sinistra,
aveva inutilmente tentato di governarlo e di fermarlo;
▪ il consulente del pubblico ministero aveva formulato delle ipotesi sulle cause del cedimento dello pneumatico, ma senza poterne indi-
viduare una con certezza;
▪ lo pneumatico esploso non presentava segni di vetustà o usura e an-
che gli altri pneumatici del mezzo risultavano avere la dovuta pres-
sione, erano in buone condizioni e in regola con la normativa vigen-
te;
▪ tali elementi avevano escluso carenze di manutenzione a carico del-
pagina 5 di 20 lo pneumatico esploso, non potendosi neanche ipotizzare che un controllo più frequente avrebbe potuto evitare il pericolo, dato che dalle risultanze della perizia era emerso che la causa dell'esplosione dello pneumatico non era percepibile né a un esame esterno né at-
traverso la misurazione della pressione, cosicché il conducente del veicolo non avrebbe potuto ipotizzare il pericolo;
▪ non era stato possibile accertare eventuali difetti di fabbricazione poiché o pneumatico era andato distrutto nel sinistro;
▪ l'evento doveva ricondursi al caso fortuito, con esclusione della re-
sponsabilità dei convenuti.
Eccepita la genericità della domanda di risarcimento dei danni e la sua con-
seguente nullità, l' nella sua duplice qualità, chiese di essere manlevato da CP_5
ogni conseguenza pregiudizievole del sinistro dalla propria compagnia di assi-
curazioni.
Per quanto rileva in questa sede, anche la contestò la domanda Parte_1
degli attori e ne chiese il rigetto, eccependo anche essa il caso fortuito,
l'insussistenza dei danni pretesi in giudizio dagli attori, la mancanza di un nes- so causale tra i danni e il sinistro nonché l'eccessività della stima dei danni esposti in citazione.
Con ordinanza del 30 novembre 2017 il primo giudice formulò una proposta transattiva, alla quale aderì solo la che aveva provveduto al versa- Parte_1
mento di euro 50.000,00 in favore di ciascuno degli attori, a mezzo assegni, ac-
cettati a titolo di acconto.
*
pagina 6 di 20 Con la sentenza n. 1535, pubblicata il 12 maggio 2021, ritenuta non
contro
-
versa la dinamica del sinistro esposta dagli attori, il Tribunale di Cagliari accer-
tò l'esclusiva responsabilità di e della nella causa- CP_4 CP_5
zione del sinistro e condannò i convenuti in solido al pagamento di euro
264.961,05 ciascuna in favore di e e di euro CP_1 CP_3
302.051,35 in favore di oltre interessi legali dalla data della sen- CP_2
tenza al saldo e al rimborso alla parte attrice delle spese di lite.
Muovendo alla presunzione di responsabilità in capo al conducente di un veicolo senza guida di rotaie, salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, il primo giudice rilevò che:
- il nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto, per i ri- CP_2
dotti spazio e tempo a disposizione dal momento in cui aveva percepito compiutamente la grave situazione di pericolo che si stava generando;
- neanche all' si sarebbe potuto rimproverare alcunché sotto il CP_5
profilo della conduzione dell'autocarro, in quanto nelle prime fasi del sinistro era stato sicuramente impegnato nel tentativo di mantenere in corsia l'autocarro, reagendo poi quando si era accorto dello sconfina-
mento nella corsia del senso opposto di marcia e della presenza dell'autovettura che sopraggiungeva.
Cionondimeno, il primo giudice osservò che la prova del fortuito, quale esimente, avrebbe dovuto essere fornita dal danneggiante.
Nel procedimento penale -argomentò ancora il Tribunale- non era stata indi-
viduata univocamente la causa dello scoppio, ma, riscontrata la separazione del battistrada dalla carcassa dello pneumatico, il consulente della pubblica accusa pagina 7 di 20 aveva individuato le principali possibili cause di un fenomeno siffatto nel sot-
togonfiaggio dello pneumatico e nella presenza di tagli o altre avarie incidenta-
li che comportino il deterioramento dello pneumatico.
Non potendo escludere che lo pneumatico fosse stato utilizzato in stato di sottogonfiaggio o in condizioni di sovraccarico in viaggi precedenti, o comun-
que che fosse stata violata una delle indicazioni riportate dal manuale di manu-
tenzione della casa produttrice, il primo giudice rilevò l'assoluta mancanza del-
la prova positiva che lo scoppio dello pneumatico fosse dovuto a un evento qualificabile come caso fortuito, atteso che non erano state neanche riscontrate anomalie del manto stradale né la presenza di corpi estranei che potessero ave-
re causato il danneggiamento dello pneumatico.
Alla luce di tale premesse, il primo giudice ritenne che lo scoppio fosse sta-
to provocato dalle condizioni dello pneumatico (progressiva separazione del battistrada dalla carcassa, fino alla rottura della stessa e della fascia battistrada con il conseguente sgonfiaggio della ruota e lo scoppio) e ricondusse la causa dello scoppio alla manutenzione dello pneumatico.
Il Tribunale, pertanto, reputò integrato il presupposto della responsabilità
del danneggiante previsto dall'ultimo comma dell'art. 2054 c.c.
Con riferimento alla liquidazione del danno, il giudice tenne conto dell'età
del defunto, di quella dei congiunti superstiti, del rapporto di parentela, della convivenza con il defunto, della composizione del nucleo familiare e delle mo-
dalità di commissione dell'illecito.
Fatta applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, all'epoca vigenti,
che prevedevano una forbice edittale ampia tra un minimo ed un massimo, con pagina 8 di 20 conseguente ampia discrezionalità al giudicante, il Tribunale valorizzò la con-
vivenza di tutti gli attori con il de cuius e il fatto che rimasto anche egli CP_2
coinvolto nel sinistro in cui aveva trovato la morte il genitore, si trovasse al tempo del sinistro un'età evolutiva e liquidò il danno in via equitativa in:
- euro 290.000,00 ciascuna per la moglie e la figlia : CP_3
- euro 320.000,00 per CP_2
importi già calcolati ai valori della pronuncia.
Dall'importo così determinato venne sottratto l'acconto corrisposto dalla compagnia assicuratrice, di euro 50.000,00 per ciascuno dei danneggiati, e vennero aggiunti gli interessi compensativi per il danno da ritardo dalla data del sinistro (per gli acconti dalla data del sinistro al 5 aprile 2018), con conse-
guente condanna dei convenuti al pagamento di euro 264.961,05 ciascuna per la moglie e la figlia e di euro 302.051,35 per il oltre gli interessi CP_3 CP_2
legali dalla sentenza al soddisfo.
*
2. Avverso tale sentenza, la ha proposto appello. Parte_1
2.1 Con il primo motivo, la appellante ha censurato come erronea la con-
clusione del giudice per cui, in base agli atti del giudizio, vi era la prova che lo scoppio dello pneumatico che aveva fatto sbandare l'autocarro dei convenuti fosse dipeso da difetto di manutenzione del veicolo.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare, invece, che gli atti di causa non offrivano prova certa e rigorosa del difetto di manutenzione, quale causa unica e certa dello scoppio dello pneuma-
tico dell'autocarro condotto da e che, pertanto, non sussisteva- CP_4
pagina 9 di 20 no i presupposti per l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, quarto comma, c.c., con conseguente doveroso rigetto della domanda attrice per as-
senza di responsabilità, concreta o presunta, dei convenuti nella determinazione del sinistro in causa.
ha sottolineato come nel procedimento penale il tecnico avesse Parte_1
affermato che nulla p[oteva] dirsi con certezza per quanto riguarda[va] le cau-
se dell'esplosione dello pneumatico dell'autocarro e che questa avrebbe potuto essere ricondotta solo principalmente al difetto di manutenzione o a vizio di fabbrica, con ciò ammettendo implicitamente che non potessero escludersi an-
che altre cause.
Il primo giudice -ha argomentato l'appellante- non avrebbe dovuto esclude-
re con certezza il caso fortuito, sul rilievo che i convenuti non avessero fornito la relativa prova, in quanto gli attori non avevano, a loro volta, dato prova rigo-
rosa del difetto di manutenzione.
La ancora, ha osservato che lo scoppio dello pneumatico Parte_1
dell'autocarro sarebbe stato causalmente compatibile non solo con una inido-
nea manutenzione del mezzo, ma anche con una lesione dello pneumatico ido-
nea a indebolire il battistrada sino a determinarne lo scoppio, senza che il con-
ducente potesse avvedersi prima di tale fatto.
L'appellante ha, dunque, lamentato che tale ipotesi alternativa fosse stata accantonata dal Tribunale, solo perché non erano state rinvenute lesioni sullo pneumatico e non si era trovata traccia sulla carreggiata di qualcosa che potesse averle provocate e, ciò nonostante, il fatto che:
- lo pneumatico fosse uscito distrutto dallo scoppio e dallo scontro tra i pagina 10 di 20 veicoli, con conseguente impossibilità di riconoscere in esso tagli,
- la causa del taglio (un chiodo o altro oggetto similare) ben avrebbe po-
tuto trovarsi in un qualunque punto della carreggiata, a considerevole distanza dal luogo del sinistro.
In subordine – ha concluso l'appellante- il primo giudice avrebbe dovuto cautelativamente disporre una consulenza per chiarire se lo scoppio dello pneumatico dell'autocarro potesse essere dipeso, e con quale probabilità, anche da un fattore terzo rispetto al vizio di manutenzione o di fabbrica.
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la li-
quidazione di importi risarcitori eccessivi, nonostante l'assenza dei presupposti previsti dal Tribunale di Milano e dalla Corte di cassazione, e come non fosse stato effettuato dal Tribunale alcuno scrutinio sulla misura della colpa concreta del conducente dell'autocarro, del quale -secondo quanto ritenuto dal perito in sede penale- era stato escluso qualsivoglia apporto causale, non avendo egli commesso alcuna infrazione al codice della strada.
Ancora, l'appellante ha lamentato che la liquidazione di importi elevati non trovasse giustificazione nemmeno nella particolare afflizione dei familiari o in altri ulteriori peculiari pregiudizi, atteso che gli interessati non avevano svolto particolari allegazioni, sicché la liquidazione del giudice, eseguita in via equita-
tiva su basi meramente presuntive in ordine ai pregiudizi e alle afflizioni deri-
vate agli attori dal sinistro, avrebbe dovuto tendere ai minimi tabellari.
*
3. Nel resistere, ed hanno eccepito CP_1 CP_2 CP_3
come nel giudizio civile, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio stabi-
pagina 11 di 20 lita dall'art. 2054, primo e quarto comma, c.c., incombesse sul conducen- te/proprietario l'onere della prova del fortuito, in assenza della quale egli è ri-
tenuto responsabile.
In tale prospettiva, il conducente avrebbe avuto l'onere di provare che lo scoppio non era derivato da un difetto di manutenzione e che lo sbandamento seguito allo scoppio era stato inevitabile e gli aveva precluso qualsiasi manovra di emergenza.
Considerata la situazione nel momento del sinistro (manto stradale buono e l'assenza di tagli o forature nello pneumatico), la causa più probabile dello scoppio era individuabile nel sottogonfiaggio dello stesso.
Condividendo l'iter logico seguito dal Tribunale, gli appellati hanno affer- mato la responsabilità del conducente dell'autocarro, data la mancata prova del caso fortuito.
In ordine al secondo motivo di impugnazione, gli appellati hanno eccepito come fosse irrilevante il riconoscimento della responsabilità del conducente e/o del proprietario del veicolo in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054 c.c. o dell'ultimo comma dello stesso articolo, ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., giacché
la speciale disciplina delineata dal citato art. 2054 c.c. mira proprio a soddisfa-
re l'esigenza di carattere generale di garantire il risarcimento del danno al dan-
neggiato.
In relazione all'asserita insussistenza di peculiari afflizioni dei danneggiati per la perdita parentale subita, gli appellati hanno difeso la ricostruzione opera-
ta dal giudice in sentenza.
pagina 12 di 20 Ancora, gli appellati hanno eccepito la correttezza degli importi, liquidati dal primo giudice all'interno della forbice edittale prevista dalle tabelle milane- si, attraverso l'utilizzo a base del proprio convincimento anche del fatto noto-
rio, delle massime di esperienza e di presunzioni.
* * *
4. Preliminarmente deve sottolinearsi come, a eccezione della causa dello scoppio dello pneumatico del mezzo investitore, gli altri fondamentali elementi del sinistro (condizioni di tempo e di luogo, posizione iniziale e finale dei mez-
zi coinvolti, condizioni generali dei mezzi, condotta di guida dei conducenti,
velocità di marcia, manovre di emergenza, etc.), siano, alla luce delle risultanze dell'accertamento tecnico compiuto dal consulente del pubblico ministero nel procedimento penale, del tutto pacifici.
Sulla base di tali elementi, il primo giudice escluse ogni responsabilità in capo a nella causazione del sinistro e ritenne la responsabilità Parte_2
del danneggiante per mancata prova della sussistenza di un caso fortuito, CP_5
da intendersi, in conformità a un pacifico e diffuso insegnamento, quale unica causa determinante l'evento dannoso, idoneo a far venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c.
4.1 Tanto precisato, deve ritenersi che il primo motivo di appello sia infon-
dato e non meriti accoglimento.
Il motivo d'impugnazione non si confronta con il ragionamento posto a base della decisione del Tribunale.
Adottando una prospettiva assolutamente condivisibile, il primo giudice in-
dividuò l'essenza dell'accertamento demandato all'autorità giudiziaria nella pagina 13 di 20 verifica della sussistenza di una responsabilità del danneggiante ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2054 c.c., per difetti di costruzione o di manuten- zione dell'autocarro, con particolare riferimento alle cause dello scoppio dello pneumatico, anche al fine di accertare l'esimente del caso fortuito (pag. 13).
Pur impegnandosi in uno sforzo argomentativo in ordine all'addebito di re- sponsabilità all' il primo giudice –a dispetto di quanto lamentato con forza CP_5
dall'appellante- non fondò la condanna dei convenuti sull'accertamento che lo scoppio dello pneumatico fosse dovuto a mancanza di manutenzione dello stes-
so.
Sulla base degli accertamenti del perito nominato nel procedimento penale,
il Tribunale prese in esame le varie possibili cause dello scoppio (utilizzo in condizioni di sottogonfiaggio o di sovraccarico, violazione delle norme di uti-
lizzo della casa produttrice, anomalie del manto stradale o presenza di corpi estranei causa di un foramento) ma non fu in grado di individuare univocamen-
te la causa concreta.
Pur lasciando trasparire l'adesione all'ipotesi che lo scoppio fosse conse-
guenza di un uso dello penumatico in condizione di sottogonfiaggio, il primo giudice concluse (pag. 16 e s.) per un difetto di prova da parte dei danneggianti dell'elemento che aveva determinato lo scoppio, con conseguente necessitato riconoscimento di responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro.
*
4.2 La stessa impostazione dell'appello, volto a evidenziare come il primo giudice non abbia individuato –tra le diverse possibili cause dello scoppio- la ragione effettiva dell'evento, che impone il rigetto dell'impugnazione e giusti-
pagina 14 di 20 fica la pronuncia di conferma della sentenza in punto di responsabilità.
Il caso fortuito non può essere ravvisato nel mero scoppio dello pneumatico,
atteso che esso –per quanto sopra osservato- opera come esimente solo ove si ponga come elemento causale imprevisto ed imprevedibile.
Per comune insegnamento, il conducente di un veicolo a motore, per liberar-
si dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., non può
limitarsi ad allegare e provare che il sinistro sia stato preceduto dallo scoppio di un pneumatico, ma ha l'onere di provare sia che lo scoppio non sia dovuto a difetto di manutenzione (Cass., 6 giugno 2012 n. 14959) o a vizi di costruzio-
ne.
Come ha evidenziato anche il primo giudice, il conducente e il proprietario di un mezzo sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da di-
fetto di manutenzione del veicolo, ex art. 2054, ult. comma, c.c.
Per sottrarsi alla responsabilità, pertanto, tali soggetti sono tenuti a dimo-
strare in positivo, sia pure attraverso elementi presuntivi, la causa del fortuito.
Deve certamente escludersi che il danneggiato sia in alcun modo tenuto a fornire la prova negativa circa l'inesistenza di cause dell'incidente medesimo ascrivibili a caso fortuito o forza maggiore, giacché la dimostrazione in positi-
vo spetta al conducente che invochi una diversa ricostruzione del sinistro
(Cass., 5 gennaio 1984, n. 53).
Ai fini della valutazione della fondatezza del motivo di appello, nessun ri-
lievo assume il fatto che in sede penale sia stata esclusa ogni colpa in capo all' CP_5
Come hanno correttamente sottolineato gli appellati, un fatto, nella sua ma-
pagina 15 di 20 terialità fenomenica, può essere suscettibile di differenti valutazioni nell'ambito del giudizio penale rispetto a quello civile.
Il fatto che nel procedimento penale la mancata individuazione della causa dello scoppio abbia portato all'archiviazione nei confronti dell' è assolu- CP_5
tamente compatibile con il diverso esito del giudizio civile, nell'ambito del quale è il danneggiante onerato della prova del fortuito.
*
Non è fondata la doglianza dell'appellante per cui il Tribunale avrebbe do- vuto disporre una consulenza per accertare se vi fosse un'ulteriore causa possi-
bile oltre il difetto di manutenzione.
L'accertamento effettuato nel procedimento penale non è stato in alcun mo-
do oggetto di contestazione da parte di la quale, anzi, ha tratto da Parte_1
essa l'argomento principale circa la correttezza della condotta di guida del pro-
prio assicurato e, soprattutto, non ha denunciato errori di metodo da parte del tecnico né l'utilizzo da parte sua di elementi che non avrebbe potuto conoscere o l'omessa considerazione di ulteriori fattori che avrebbero condotto a un risul-
tato differente.
Riesce, in definitiva, condivisibile la scelta del Tribunale di utilizzare la consulenza del procedimento penale, siccome esaustiva e dettagliata su ogni aspetto ed in particolare sulle cause dello scoppio dello pneumatico. Una nuova
consulenza in sede civile sarebbe stata meramente esplorativa, non essendo sta-
te allegate circostanze fattuali che meritassero un approfondimento tecnico non eseguito in sede penale.
*
pagina 16 di 20 5. Col secondo motivo, l'appellante ha genericamente lamentato l'eccessività delle somme liquidate dal Tribunale in difetto dei presupposti pre-
visti dalle tabelle milanesi e dalla giurisprudenza di legittimità e malgrado l'assenza di uno scrutinio della colpa concreta del danneggiante (già esclusa in sede penale) e malgrado la mancata allegazione del pregiudizio patito dagli at-
tori in primo per il decesso del loro congiunto.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Partendo da quest'ultima censura, è sufficiente osservare come, in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vit-
tima vada sì allegato, ma esso può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rap-
porto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma re-
stando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in
re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cass., 30 agosto 2022, n. 25541).
Ancora, merita richiamare l'insegnamento per cui, nella liquidazione equita-
tiva del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale de-
rivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento ta-
bellare, è tenuto a indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso pagina 17 di 20 del giudizio (Cass., ord. 12 gennaio 2025, n. 761).
Richiamati questi principi, deve osservarsi come il primo giudice ne abbia fatto corretta applicazione in occasione della liquidazione del danno patito dai congiunti di . Parte_2
A fronte dell'allegazione da parte degli attori della perdita del rapporto pa-
rentale con il loro congiunto, i danneggianti nulla hanno eccepito (tanto meno dimostrato) in relazione a una ipotetica assenza di legame affettivo, sicché cor-
rettamente il primo giudice procedette a una liquidazione equitativa del danno patito, valorizzando l'età della vittima primaria, quella dei familiari superstiti e la convivenza tra loro (pagg. 18-20 sentenza).
Applicando i parametri previsti dalla forbice molto ampia delle tabelle
(all'epoca vigenti) del Tribunale di Milano, il giudice addivenne, a una liquida-
zione del danno calibrata sulla situazione concreta, in quanto operata tenendo conto degli elementi fattuali individualizzanti allegati dagli attori ed emersi dalla vicenda concreta (in particolare, il coinvolgimento del giovanissimo CP_2
nello stesso incidente in cui aveva trovato la morte il genitore).
Quanto osservato in relazione al primo motivo di appello in ordine alla
(ir)rilevanza nel giudizio civile di un addebito di colpa ai fini del riconoscimen-
to della responsabilità del danneggiante giustifica, infine, il rigetto del presente motivo di appello anche con riguardo al mancato scrutinio dei profili di colpa dell' CP_5
*
6. Le spese seguono la soccombenza, sicché l'appellante è tenuta a rifondere gli appellati delle spese processuali.
pagina 18 di 20 Sullo scaglione determinato sulla base dei valori della condanna in primo grado (euro 260.001-520.000), i compensi sono determinati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione, mentre nulla spetta per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività a essa ri-
conducibile.
I compensi devono essere maggiorati per la presenza di più parti aventi stes-
sa posizione processuale (art. 4, secondo e quarto comma, d.m. n. 55/2014).
Nulla sulle spese tra l'appellante e i contumaci, non avendo pro- Parte_1
posto domande nei loro confronti.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
contro la sentenza 1535/2021 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali, che liquida in complessivi CP_10
euro 10.590,00 per compensi, euro 4.447,80 per la presenza di più
parti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante pagina 19 di 20 di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovu-
to per l'impugnazione.
Cagliari, 16 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 285 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(p.i. ), con sede a Bologna Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Marco Tom-
ba che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2 [...]
) e (c.f. ), tutti re- C.F._2 CP_3 C.F._3
sidenti a Isili ed elettivamente domiciliati a Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Aldo Luchi, dell'avv. Riccardo Fiorelli e dell'avv. Carla Medda, che li rappre-
sentano e difendono in virtù di procura in atti,
appellati pagina 1 di 20 e
(c.f. ), residente a [...]e CP_4 C.F._4
(p.i. ), con se- Controparte_5 P.IVA_2
de a Senorbì,
appellati-contumaci
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello adita, in accogli-
mento del gravame proposto dalla contro Parte_1
l'impugnata sentenza di primo grado e in parziale riforma della stessa, contra-
riis rejectis : 1) in via principale, accertare e dichiarare insussistente, per difetto di prova, alcuna responsabilità, concreta o presunta, dei convenuti in primo grado per i danni derivati agli attori dal sinistro avvenuto il 9 settembre 2011
nella strada statale 128, rigettando per conseguenza le richieste risarcitorie da questi ultimi avanzate in giudizio;
2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui
Codesta Corte ritenesse di confermare la statuizione della sentenza di primo grado relativa alla sussistenza di responsabilità presunta dei convenuti per i danni derivati agli attori dal sinistro per cui è causa, riformare detta decisione in punto di quantum debeatur liquidando i ridetti danni in misura inferiore a quella determinata dal Giudice del primo grado;
3) all'esito delle statuizioni di cui ai capi che precedono, condannare gli appellati signori CP_1 [...]
e a rimborsare alla le CP_6 CP_3 Parte_1
somme da questa pagate loro sia nel corso del giudizio di primo grado che in adempimento degli obblighi scaturenti dalla sentenza di primo grado, laddove pagina 2 di 20 eccessive rispetto alle statuizioni di Codesta Corte in punto di an e di quantum
debeatur, maggiorate della rivalutazione maturata alla data del rimborso;
3)
condannare i predetti appellati a corrispondere alla Parte_1
le spese giudiziali da questa sostenute e sostenende per i due gradi di
[...]
giudizio.
Nell'interesse di e : voglia la CP_1 CP_2 CP_3
Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e conclusione:
- respingere l'avverso gravame perché infondato in fatto ed in diritto, con-
fermando integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese e compensi di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e rispettivamente moglie e figli di CP_1 CP_2 CP_3
convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Parte_2 [...]
la (di seguito per CP_7 Controparte_8
brevità e la (di seguito per brevità CP_5 Parte_1
al fine di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente e della Parte_1
proprietaria del mezzo che aveva causato il sinistro stradale nel quale era morto il loro congiunto e per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, pa-
trimoniali e non.
Gli attori esposero che:
- in data 9 settembre 2011 intorno alle ore 13.45 stava per- Parte_2
correndo la strada statale n. 128 in direzione Cagliari alla guida della propria auto Fiat Punto, targata CK611MN, su cui viaggiavano anche lo stesso attore e CP_2 Persona_1
pagina 3 di 20 - all'altezza del Km 15+500, la corsia di pertinenza del veicolo era stata invasa dall'autocarro Iveco MT190E30, targato AM505HL, di proprietà
della assicurato presso la con la CP_5 Controparte_9
polizza n. 6821500528811, guidato da CP_4
- l'autocarro, proveniente dalla direzione di marcia opposta a quella del aveva deviato repentinamente verso sinistra, scontrandosi con la CP_2
Fiat Punto e trascinandola fuori strada;
- in conseguenza dell'urto, il era deceduto e gli altri occupanti del CP_2
veicolo avevano riportato gravissime lesioni;
- da subito era stata accertata l'assenza di responsabilità nella causazione del sinistro in capo ad il quale stava viaggiando nel ri- Parte_2
spetto del limite di velocità, circa 70 km/h, tenendosi correttamente nel-
la corsia di pertinenza, e non aveva avuto possibilità di evitare il sini-
stro;
- il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Iveco nonché della società proprietaria del mezzo;
- a seguito del sinistro, era stato sottoposto a procedimen- CP_4
to penale (iscritto al n. 11917/2011) per il reato di cui all'art. 589, quar- to comma, c.p., il quale si era concluso con l'archiviazione, in quanto il conducente dell'autocarro aveva perso il controllo del mezzo a causa dell'improvviso scoppio dello pneumatico anteriore sinistro, come da consulenza tecnica resa dal perito incaricato dal pubblico ministero ing.
; Per_2
- all'epoca del sinistro il aveva cinquantuno anni, viveva con la CP_2
pagina 4 di 20 moglie (quarantanovenne) e i figli (diciassettenne) e (venti- CP_2 CP_3
seienne), e provvedeva economicamente ai familiari, con i quali aveva anche una intensa relazione affettiva;
- avevano chiesto il risarcimento dei danni alla Controparte_9
ai sensi dell'art. 145 cod. ass., senza esito.
[...]
I convenuti resistettero.
In particolare, e la opposero che: CP_4 CP_5
▪ il sinistro era stato causato dal cedimento imprevedibile dello pneumatico anteriore sinistro, nonostante l'autocarro fosse in perfet-
to stato di manutenzione e in regola con la normativa vigente, oltre che regolarmente revisionato;
▪ dalla perizia del consulente del pubblico ministero era emerso che il conducente aveva adottato una condotta di guida prudente e la velo-
cità era ridotta, essendo anche stato accertato che l' nel mo- CP_5
mento in cui si era accorto della deriva del mezzo verso sinistra,
aveva inutilmente tentato di governarlo e di fermarlo;
▪ il consulente del pubblico ministero aveva formulato delle ipotesi sulle cause del cedimento dello pneumatico, ma senza poterne indi-
viduare una con certezza;
▪ lo pneumatico esploso non presentava segni di vetustà o usura e an-
che gli altri pneumatici del mezzo risultavano avere la dovuta pres-
sione, erano in buone condizioni e in regola con la normativa vigen-
te;
▪ tali elementi avevano escluso carenze di manutenzione a carico del-
pagina 5 di 20 lo pneumatico esploso, non potendosi neanche ipotizzare che un controllo più frequente avrebbe potuto evitare il pericolo, dato che dalle risultanze della perizia era emerso che la causa dell'esplosione dello pneumatico non era percepibile né a un esame esterno né at-
traverso la misurazione della pressione, cosicché il conducente del veicolo non avrebbe potuto ipotizzare il pericolo;
▪ non era stato possibile accertare eventuali difetti di fabbricazione poiché o pneumatico era andato distrutto nel sinistro;
▪ l'evento doveva ricondursi al caso fortuito, con esclusione della re-
sponsabilità dei convenuti.
Eccepita la genericità della domanda di risarcimento dei danni e la sua con-
seguente nullità, l' nella sua duplice qualità, chiese di essere manlevato da CP_5
ogni conseguenza pregiudizievole del sinistro dalla propria compagnia di assi-
curazioni.
Per quanto rileva in questa sede, anche la contestò la domanda Parte_1
degli attori e ne chiese il rigetto, eccependo anche essa il caso fortuito,
l'insussistenza dei danni pretesi in giudizio dagli attori, la mancanza di un nes- so causale tra i danni e il sinistro nonché l'eccessività della stima dei danni esposti in citazione.
Con ordinanza del 30 novembre 2017 il primo giudice formulò una proposta transattiva, alla quale aderì solo la che aveva provveduto al versa- Parte_1
mento di euro 50.000,00 in favore di ciascuno degli attori, a mezzo assegni, ac-
cettati a titolo di acconto.
*
pagina 6 di 20 Con la sentenza n. 1535, pubblicata il 12 maggio 2021, ritenuta non
contro
-
versa la dinamica del sinistro esposta dagli attori, il Tribunale di Cagliari accer-
tò l'esclusiva responsabilità di e della nella causa- CP_4 CP_5
zione del sinistro e condannò i convenuti in solido al pagamento di euro
264.961,05 ciascuna in favore di e e di euro CP_1 CP_3
302.051,35 in favore di oltre interessi legali dalla data della sen- CP_2
tenza al saldo e al rimborso alla parte attrice delle spese di lite.
Muovendo alla presunzione di responsabilità in capo al conducente di un veicolo senza guida di rotaie, salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, il primo giudice rilevò che:
- il nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto, per i ri- CP_2
dotti spazio e tempo a disposizione dal momento in cui aveva percepito compiutamente la grave situazione di pericolo che si stava generando;
- neanche all' si sarebbe potuto rimproverare alcunché sotto il CP_5
profilo della conduzione dell'autocarro, in quanto nelle prime fasi del sinistro era stato sicuramente impegnato nel tentativo di mantenere in corsia l'autocarro, reagendo poi quando si era accorto dello sconfina-
mento nella corsia del senso opposto di marcia e della presenza dell'autovettura che sopraggiungeva.
Cionondimeno, il primo giudice osservò che la prova del fortuito, quale esimente, avrebbe dovuto essere fornita dal danneggiante.
Nel procedimento penale -argomentò ancora il Tribunale- non era stata indi-
viduata univocamente la causa dello scoppio, ma, riscontrata la separazione del battistrada dalla carcassa dello pneumatico, il consulente della pubblica accusa pagina 7 di 20 aveva individuato le principali possibili cause di un fenomeno siffatto nel sot-
togonfiaggio dello pneumatico e nella presenza di tagli o altre avarie incidenta-
li che comportino il deterioramento dello pneumatico.
Non potendo escludere che lo pneumatico fosse stato utilizzato in stato di sottogonfiaggio o in condizioni di sovraccarico in viaggi precedenti, o comun-
que che fosse stata violata una delle indicazioni riportate dal manuale di manu-
tenzione della casa produttrice, il primo giudice rilevò l'assoluta mancanza del-
la prova positiva che lo scoppio dello pneumatico fosse dovuto a un evento qualificabile come caso fortuito, atteso che non erano state neanche riscontrate anomalie del manto stradale né la presenza di corpi estranei che potessero ave-
re causato il danneggiamento dello pneumatico.
Alla luce di tale premesse, il primo giudice ritenne che lo scoppio fosse sta-
to provocato dalle condizioni dello pneumatico (progressiva separazione del battistrada dalla carcassa, fino alla rottura della stessa e della fascia battistrada con il conseguente sgonfiaggio della ruota e lo scoppio) e ricondusse la causa dello scoppio alla manutenzione dello pneumatico.
Il Tribunale, pertanto, reputò integrato il presupposto della responsabilità
del danneggiante previsto dall'ultimo comma dell'art. 2054 c.c.
Con riferimento alla liquidazione del danno, il giudice tenne conto dell'età
del defunto, di quella dei congiunti superstiti, del rapporto di parentela, della convivenza con il defunto, della composizione del nucleo familiare e delle mo-
dalità di commissione dell'illecito.
Fatta applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, all'epoca vigenti,
che prevedevano una forbice edittale ampia tra un minimo ed un massimo, con pagina 8 di 20 conseguente ampia discrezionalità al giudicante, il Tribunale valorizzò la con-
vivenza di tutti gli attori con il de cuius e il fatto che rimasto anche egli CP_2
coinvolto nel sinistro in cui aveva trovato la morte il genitore, si trovasse al tempo del sinistro un'età evolutiva e liquidò il danno in via equitativa in:
- euro 290.000,00 ciascuna per la moglie e la figlia : CP_3
- euro 320.000,00 per CP_2
importi già calcolati ai valori della pronuncia.
Dall'importo così determinato venne sottratto l'acconto corrisposto dalla compagnia assicuratrice, di euro 50.000,00 per ciascuno dei danneggiati, e vennero aggiunti gli interessi compensativi per il danno da ritardo dalla data del sinistro (per gli acconti dalla data del sinistro al 5 aprile 2018), con conse-
guente condanna dei convenuti al pagamento di euro 264.961,05 ciascuna per la moglie e la figlia e di euro 302.051,35 per il oltre gli interessi CP_3 CP_2
legali dalla sentenza al soddisfo.
*
2. Avverso tale sentenza, la ha proposto appello. Parte_1
2.1 Con il primo motivo, la appellante ha censurato come erronea la con-
clusione del giudice per cui, in base agli atti del giudizio, vi era la prova che lo scoppio dello pneumatico che aveva fatto sbandare l'autocarro dei convenuti fosse dipeso da difetto di manutenzione del veicolo.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare, invece, che gli atti di causa non offrivano prova certa e rigorosa del difetto di manutenzione, quale causa unica e certa dello scoppio dello pneuma-
tico dell'autocarro condotto da e che, pertanto, non sussisteva- CP_4
pagina 9 di 20 no i presupposti per l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, quarto comma, c.c., con conseguente doveroso rigetto della domanda attrice per as-
senza di responsabilità, concreta o presunta, dei convenuti nella determinazione del sinistro in causa.
ha sottolineato come nel procedimento penale il tecnico avesse Parte_1
affermato che nulla p[oteva] dirsi con certezza per quanto riguarda[va] le cau-
se dell'esplosione dello pneumatico dell'autocarro e che questa avrebbe potuto essere ricondotta solo principalmente al difetto di manutenzione o a vizio di fabbrica, con ciò ammettendo implicitamente che non potessero escludersi an-
che altre cause.
Il primo giudice -ha argomentato l'appellante- non avrebbe dovuto esclude-
re con certezza il caso fortuito, sul rilievo che i convenuti non avessero fornito la relativa prova, in quanto gli attori non avevano, a loro volta, dato prova rigo-
rosa del difetto di manutenzione.
La ancora, ha osservato che lo scoppio dello pneumatico Parte_1
dell'autocarro sarebbe stato causalmente compatibile non solo con una inido-
nea manutenzione del mezzo, ma anche con una lesione dello pneumatico ido-
nea a indebolire il battistrada sino a determinarne lo scoppio, senza che il con-
ducente potesse avvedersi prima di tale fatto.
L'appellante ha, dunque, lamentato che tale ipotesi alternativa fosse stata accantonata dal Tribunale, solo perché non erano state rinvenute lesioni sullo pneumatico e non si era trovata traccia sulla carreggiata di qualcosa che potesse averle provocate e, ciò nonostante, il fatto che:
- lo pneumatico fosse uscito distrutto dallo scoppio e dallo scontro tra i pagina 10 di 20 veicoli, con conseguente impossibilità di riconoscere in esso tagli,
- la causa del taglio (un chiodo o altro oggetto similare) ben avrebbe po-
tuto trovarsi in un qualunque punto della carreggiata, a considerevole distanza dal luogo del sinistro.
In subordine – ha concluso l'appellante- il primo giudice avrebbe dovuto cautelativamente disporre una consulenza per chiarire se lo scoppio dello pneumatico dell'autocarro potesse essere dipeso, e con quale probabilità, anche da un fattore terzo rispetto al vizio di manutenzione o di fabbrica.
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la li-
quidazione di importi risarcitori eccessivi, nonostante l'assenza dei presupposti previsti dal Tribunale di Milano e dalla Corte di cassazione, e come non fosse stato effettuato dal Tribunale alcuno scrutinio sulla misura della colpa concreta del conducente dell'autocarro, del quale -secondo quanto ritenuto dal perito in sede penale- era stato escluso qualsivoglia apporto causale, non avendo egli commesso alcuna infrazione al codice della strada.
Ancora, l'appellante ha lamentato che la liquidazione di importi elevati non trovasse giustificazione nemmeno nella particolare afflizione dei familiari o in altri ulteriori peculiari pregiudizi, atteso che gli interessati non avevano svolto particolari allegazioni, sicché la liquidazione del giudice, eseguita in via equita-
tiva su basi meramente presuntive in ordine ai pregiudizi e alle afflizioni deri-
vate agli attori dal sinistro, avrebbe dovuto tendere ai minimi tabellari.
*
3. Nel resistere, ed hanno eccepito CP_1 CP_2 CP_3
come nel giudizio civile, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio stabi-
pagina 11 di 20 lita dall'art. 2054, primo e quarto comma, c.c., incombesse sul conducen- te/proprietario l'onere della prova del fortuito, in assenza della quale egli è ri-
tenuto responsabile.
In tale prospettiva, il conducente avrebbe avuto l'onere di provare che lo scoppio non era derivato da un difetto di manutenzione e che lo sbandamento seguito allo scoppio era stato inevitabile e gli aveva precluso qualsiasi manovra di emergenza.
Considerata la situazione nel momento del sinistro (manto stradale buono e l'assenza di tagli o forature nello pneumatico), la causa più probabile dello scoppio era individuabile nel sottogonfiaggio dello stesso.
Condividendo l'iter logico seguito dal Tribunale, gli appellati hanno affer- mato la responsabilità del conducente dell'autocarro, data la mancata prova del caso fortuito.
In ordine al secondo motivo di impugnazione, gli appellati hanno eccepito come fosse irrilevante il riconoscimento della responsabilità del conducente e/o del proprietario del veicolo in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054 c.c. o dell'ultimo comma dello stesso articolo, ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., giacché
la speciale disciplina delineata dal citato art. 2054 c.c. mira proprio a soddisfa-
re l'esigenza di carattere generale di garantire il risarcimento del danno al dan-
neggiato.
In relazione all'asserita insussistenza di peculiari afflizioni dei danneggiati per la perdita parentale subita, gli appellati hanno difeso la ricostruzione opera-
ta dal giudice in sentenza.
pagina 12 di 20 Ancora, gli appellati hanno eccepito la correttezza degli importi, liquidati dal primo giudice all'interno della forbice edittale prevista dalle tabelle milane- si, attraverso l'utilizzo a base del proprio convincimento anche del fatto noto-
rio, delle massime di esperienza e di presunzioni.
* * *
4. Preliminarmente deve sottolinearsi come, a eccezione della causa dello scoppio dello pneumatico del mezzo investitore, gli altri fondamentali elementi del sinistro (condizioni di tempo e di luogo, posizione iniziale e finale dei mez-
zi coinvolti, condizioni generali dei mezzi, condotta di guida dei conducenti,
velocità di marcia, manovre di emergenza, etc.), siano, alla luce delle risultanze dell'accertamento tecnico compiuto dal consulente del pubblico ministero nel procedimento penale, del tutto pacifici.
Sulla base di tali elementi, il primo giudice escluse ogni responsabilità in capo a nella causazione del sinistro e ritenne la responsabilità Parte_2
del danneggiante per mancata prova della sussistenza di un caso fortuito, CP_5
da intendersi, in conformità a un pacifico e diffuso insegnamento, quale unica causa determinante l'evento dannoso, idoneo a far venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c.
4.1 Tanto precisato, deve ritenersi che il primo motivo di appello sia infon-
dato e non meriti accoglimento.
Il motivo d'impugnazione non si confronta con il ragionamento posto a base della decisione del Tribunale.
Adottando una prospettiva assolutamente condivisibile, il primo giudice in-
dividuò l'essenza dell'accertamento demandato all'autorità giudiziaria nella pagina 13 di 20 verifica della sussistenza di una responsabilità del danneggiante ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2054 c.c., per difetti di costruzione o di manuten- zione dell'autocarro, con particolare riferimento alle cause dello scoppio dello pneumatico, anche al fine di accertare l'esimente del caso fortuito (pag. 13).
Pur impegnandosi in uno sforzo argomentativo in ordine all'addebito di re- sponsabilità all' il primo giudice –a dispetto di quanto lamentato con forza CP_5
dall'appellante- non fondò la condanna dei convenuti sull'accertamento che lo scoppio dello pneumatico fosse dovuto a mancanza di manutenzione dello stes-
so.
Sulla base degli accertamenti del perito nominato nel procedimento penale,
il Tribunale prese in esame le varie possibili cause dello scoppio (utilizzo in condizioni di sottogonfiaggio o di sovraccarico, violazione delle norme di uti-
lizzo della casa produttrice, anomalie del manto stradale o presenza di corpi estranei causa di un foramento) ma non fu in grado di individuare univocamen-
te la causa concreta.
Pur lasciando trasparire l'adesione all'ipotesi che lo scoppio fosse conse-
guenza di un uso dello penumatico in condizione di sottogonfiaggio, il primo giudice concluse (pag. 16 e s.) per un difetto di prova da parte dei danneggianti dell'elemento che aveva determinato lo scoppio, con conseguente necessitato riconoscimento di responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro.
*
4.2 La stessa impostazione dell'appello, volto a evidenziare come il primo giudice non abbia individuato –tra le diverse possibili cause dello scoppio- la ragione effettiva dell'evento, che impone il rigetto dell'impugnazione e giusti-
pagina 14 di 20 fica la pronuncia di conferma della sentenza in punto di responsabilità.
Il caso fortuito non può essere ravvisato nel mero scoppio dello pneumatico,
atteso che esso –per quanto sopra osservato- opera come esimente solo ove si ponga come elemento causale imprevisto ed imprevedibile.
Per comune insegnamento, il conducente di un veicolo a motore, per liberar-
si dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., non può
limitarsi ad allegare e provare che il sinistro sia stato preceduto dallo scoppio di un pneumatico, ma ha l'onere di provare sia che lo scoppio non sia dovuto a difetto di manutenzione (Cass., 6 giugno 2012 n. 14959) o a vizi di costruzio-
ne.
Come ha evidenziato anche il primo giudice, il conducente e il proprietario di un mezzo sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da di-
fetto di manutenzione del veicolo, ex art. 2054, ult. comma, c.c.
Per sottrarsi alla responsabilità, pertanto, tali soggetti sono tenuti a dimo-
strare in positivo, sia pure attraverso elementi presuntivi, la causa del fortuito.
Deve certamente escludersi che il danneggiato sia in alcun modo tenuto a fornire la prova negativa circa l'inesistenza di cause dell'incidente medesimo ascrivibili a caso fortuito o forza maggiore, giacché la dimostrazione in positi-
vo spetta al conducente che invochi una diversa ricostruzione del sinistro
(Cass., 5 gennaio 1984, n. 53).
Ai fini della valutazione della fondatezza del motivo di appello, nessun ri-
lievo assume il fatto che in sede penale sia stata esclusa ogni colpa in capo all' CP_5
Come hanno correttamente sottolineato gli appellati, un fatto, nella sua ma-
pagina 15 di 20 terialità fenomenica, può essere suscettibile di differenti valutazioni nell'ambito del giudizio penale rispetto a quello civile.
Il fatto che nel procedimento penale la mancata individuazione della causa dello scoppio abbia portato all'archiviazione nei confronti dell' è assolu- CP_5
tamente compatibile con il diverso esito del giudizio civile, nell'ambito del quale è il danneggiante onerato della prova del fortuito.
*
Non è fondata la doglianza dell'appellante per cui il Tribunale avrebbe do- vuto disporre una consulenza per accertare se vi fosse un'ulteriore causa possi-
bile oltre il difetto di manutenzione.
L'accertamento effettuato nel procedimento penale non è stato in alcun mo-
do oggetto di contestazione da parte di la quale, anzi, ha tratto da Parte_1
essa l'argomento principale circa la correttezza della condotta di guida del pro-
prio assicurato e, soprattutto, non ha denunciato errori di metodo da parte del tecnico né l'utilizzo da parte sua di elementi che non avrebbe potuto conoscere o l'omessa considerazione di ulteriori fattori che avrebbero condotto a un risul-
tato differente.
Riesce, in definitiva, condivisibile la scelta del Tribunale di utilizzare la consulenza del procedimento penale, siccome esaustiva e dettagliata su ogni aspetto ed in particolare sulle cause dello scoppio dello pneumatico. Una nuova
consulenza in sede civile sarebbe stata meramente esplorativa, non essendo sta-
te allegate circostanze fattuali che meritassero un approfondimento tecnico non eseguito in sede penale.
*
pagina 16 di 20 5. Col secondo motivo, l'appellante ha genericamente lamentato l'eccessività delle somme liquidate dal Tribunale in difetto dei presupposti pre-
visti dalle tabelle milanesi e dalla giurisprudenza di legittimità e malgrado l'assenza di uno scrutinio della colpa concreta del danneggiante (già esclusa in sede penale) e malgrado la mancata allegazione del pregiudizio patito dagli at-
tori in primo per il decesso del loro congiunto.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Partendo da quest'ultima censura, è sufficiente osservare come, in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vit-
tima vada sì allegato, ma esso può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rap-
porto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma re-
stando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in
re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cass., 30 agosto 2022, n. 25541).
Ancora, merita richiamare l'insegnamento per cui, nella liquidazione equita-
tiva del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale de-
rivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento ta-
bellare, è tenuto a indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso pagina 17 di 20 del giudizio (Cass., ord. 12 gennaio 2025, n. 761).
Richiamati questi principi, deve osservarsi come il primo giudice ne abbia fatto corretta applicazione in occasione della liquidazione del danno patito dai congiunti di . Parte_2
A fronte dell'allegazione da parte degli attori della perdita del rapporto pa-
rentale con il loro congiunto, i danneggianti nulla hanno eccepito (tanto meno dimostrato) in relazione a una ipotetica assenza di legame affettivo, sicché cor-
rettamente il primo giudice procedette a una liquidazione equitativa del danno patito, valorizzando l'età della vittima primaria, quella dei familiari superstiti e la convivenza tra loro (pagg. 18-20 sentenza).
Applicando i parametri previsti dalla forbice molto ampia delle tabelle
(all'epoca vigenti) del Tribunale di Milano, il giudice addivenne, a una liquida-
zione del danno calibrata sulla situazione concreta, in quanto operata tenendo conto degli elementi fattuali individualizzanti allegati dagli attori ed emersi dalla vicenda concreta (in particolare, il coinvolgimento del giovanissimo CP_2
nello stesso incidente in cui aveva trovato la morte il genitore).
Quanto osservato in relazione al primo motivo di appello in ordine alla
(ir)rilevanza nel giudizio civile di un addebito di colpa ai fini del riconoscimen-
to della responsabilità del danneggiante giustifica, infine, il rigetto del presente motivo di appello anche con riguardo al mancato scrutinio dei profili di colpa dell' CP_5
*
6. Le spese seguono la soccombenza, sicché l'appellante è tenuta a rifondere gli appellati delle spese processuali.
pagina 18 di 20 Sullo scaglione determinato sulla base dei valori della condanna in primo grado (euro 260.001-520.000), i compensi sono determinati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione, mentre nulla spetta per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività a essa ri-
conducibile.
I compensi devono essere maggiorati per la presenza di più parti aventi stes-
sa posizione processuale (art. 4, secondo e quarto comma, d.m. n. 55/2014).
Nulla sulle spese tra l'appellante e i contumaci, non avendo pro- Parte_1
posto domande nei loro confronti.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
contro la sentenza 1535/2021 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali, che liquida in complessivi CP_10
euro 10.590,00 per compensi, euro 4.447,80 per la presenza di più
parti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante pagina 19 di 20 di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovu-
to per l'impugnazione.
Cagliari, 16 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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