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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.1126/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. PONTE Parte_1 C.F._1
VALENTINA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 04/03/2025 ad ore 13.02 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Antonio Gerardi in sostituzione dell'avv. PONTE VALENTINA per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente, si riporta al ricorso e precisa le conclusioni come segue:
Previe tutte le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta dal 26.10.2022 al 31/12/2022, accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello retributivo a norma del CCNL Edili Confindustria, accertato il mancato pagamento delle voci di cui in narrativa e, dichiarata l'invalidità ex art. 2113 c.c. di eventuali rinunzie e transazioni intervenute fra le parti, condannare la società convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 6.802,70, a norma del C.C.N.L. Edilizia
Industria, applicabile anche ex art. 36 Cost., o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi. Si dichiara che il valore del presente procedimento è di euro 12.588,43 ed è esente da contributo unificato per ragioni di reddito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi, se necessario e senza inversione dell'onere probatorio, interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa che segue, intendendosi qui trascritte quali separati capitoli di prova;
si indicano a testimoni il signor _1
(residente a [...]), il (residente a [...]
Garibaldi n 6), anche a prova contraria sulle circostanze che saranno ex adverso formulate ed ammesse. Si chiedono, inoltre, le necessarie informative presso l'Ispettorato del Lavoro,
l'Ufficio del Lavoro, gli Istituti Previdenziali, l'Ufficio di Collocamento e le Associazioni
Sindacali in ordine alla posizione retributiva e contributiva del ricorrente, ai verbali di ispezione ed accertamento, all'esistenza e all'applicabilità dei contratti e accordi richiamati e al chiarimento dei conteggi esposti, per i quali, ove occorra, si chiede C.T.U. Si chiede, infine, che venga ordinata l'esibizione del Libro Unico del Lavoro.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1126/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. PONTE Parte_1 C.F._1
VALENTINA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la rassegnando le conclusioni Parte_1 CP_1
dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato di aver lavorato per conto della resistente prima con contratto regolare scaduto il 31 dicembre 2022 e, poi, di fatto fino al 28 febbraio 2023 svolgendo sempre le stesse mansioni.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica la resistente è rimasta contumace.
2. La domanda di parte ricorrente merita l'accoglimento nei limiti che seguono.
Parte ricorrente ha documentato di essere stato assunto in data 26 ottobre 2022 con contratto a tempo determinato scadente al 31 dicembre 2022 (cfr. doc. allegato al fascicolo del ricorrente); le parti avevano convenuto di applicare il C.C.N.L. del settore Edilizia – Industria con inquadramento al livello 4 e mansioni di muratore;
lo svolgimento del rapporto di lavoro
è stato documentato mediante produzione della busta paga del mese di ottobre 2022 (cfr. fascicolo parte ricorrente).
All'udienza del 27 febbraio 2025 fissata per lo svolgimento dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della parte resistente nessuno è comparso.
Come è noto l'art. 232 cod. proc. civ. prevede che se la parte non si presenta a rendere l'interrogatorio, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Si deve, tuttavia, evidenziare che, mentre per il periodo compreso tra il 26 ottobre
2022 ed il 31 dicembre 2022 vi è un principio di prova in ordine alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione al periodo successivo durante il quale il ricorrente ha allegato di aver lavorato senza un contratto, alcun elemento probatorio vi è agli atti.
Non si deve trascurare che la parte era stata ammessa alla prova testimoniale sulle circostanze di fatto allegate nel ricorso ma a seguito della mancata comparizione dei testi all'udienza istruttoria la parte ricorrente ha rinunciato alla loro escussione.
In sostanza la domanda di parte ricorrente deve ritenersi provata solo in relazione al periodo 26 ottobre 2022 – 31 dicembre 2022.
2.1. Parte ricorrente ha allegato di non aver percepito alcun reddito per tutto il periodo durante il quale ha prestato la propria forza lavoro. Parte resistente, omettendo di costituirsi in giudizio, ha rinunciato alla prova contraria.
In merito alla quantificazione della pretesa economica occorre rifarsi ai conteggi depositati dal ricorrente in quanto elaborati dalla parte sindacale e poiché fondati sui valori del contatto collettivo menzionato.
Spettano al ricorrente le seguenti somme:
- euro 490,22 in relazione alla retribuzione maturata per il mese di ottobre 2022;
- euro 2.952,31 per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2022;
- euro 407,86 per tfr.
Dette somme devono essere incrementate della rivalutazione e degli interessi legali dalle singole mensilità di maturazione al saldo.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in accoglimento della domanda, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 6.802,70 oltre rivalutazione ed interessi legali a decorrere dalle singole mensilità di spettanza al saldo;
- condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.695 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 4 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. PONTE Parte_1 C.F._1
VALENTINA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 04/03/2025 ad ore 13.02 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Antonio Gerardi in sostituzione dell'avv. PONTE VALENTINA per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente, si riporta al ricorso e precisa le conclusioni come segue:
Previe tutte le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta dal 26.10.2022 al 31/12/2022, accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello retributivo a norma del CCNL Edili Confindustria, accertato il mancato pagamento delle voci di cui in narrativa e, dichiarata l'invalidità ex art. 2113 c.c. di eventuali rinunzie e transazioni intervenute fra le parti, condannare la società convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 6.802,70, a norma del C.C.N.L. Edilizia
Industria, applicabile anche ex art. 36 Cost., o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi. Si dichiara che il valore del presente procedimento è di euro 12.588,43 ed è esente da contributo unificato per ragioni di reddito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi, se necessario e senza inversione dell'onere probatorio, interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa che segue, intendendosi qui trascritte quali separati capitoli di prova;
si indicano a testimoni il signor _1
(residente a [...]), il (residente a [...]
Garibaldi n 6), anche a prova contraria sulle circostanze che saranno ex adverso formulate ed ammesse. Si chiedono, inoltre, le necessarie informative presso l'Ispettorato del Lavoro,
l'Ufficio del Lavoro, gli Istituti Previdenziali, l'Ufficio di Collocamento e le Associazioni
Sindacali in ordine alla posizione retributiva e contributiva del ricorrente, ai verbali di ispezione ed accertamento, all'esistenza e all'applicabilità dei contratti e accordi richiamati e al chiarimento dei conteggi esposti, per i quali, ove occorra, si chiede C.T.U. Si chiede, infine, che venga ordinata l'esibizione del Libro Unico del Lavoro.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1126/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. PONTE Parte_1 C.F._1
VALENTINA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la rassegnando le conclusioni Parte_1 CP_1
dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato di aver lavorato per conto della resistente prima con contratto regolare scaduto il 31 dicembre 2022 e, poi, di fatto fino al 28 febbraio 2023 svolgendo sempre le stesse mansioni.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica la resistente è rimasta contumace.
2. La domanda di parte ricorrente merita l'accoglimento nei limiti che seguono.
Parte ricorrente ha documentato di essere stato assunto in data 26 ottobre 2022 con contratto a tempo determinato scadente al 31 dicembre 2022 (cfr. doc. allegato al fascicolo del ricorrente); le parti avevano convenuto di applicare il C.C.N.L. del settore Edilizia – Industria con inquadramento al livello 4 e mansioni di muratore;
lo svolgimento del rapporto di lavoro
è stato documentato mediante produzione della busta paga del mese di ottobre 2022 (cfr. fascicolo parte ricorrente).
All'udienza del 27 febbraio 2025 fissata per lo svolgimento dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della parte resistente nessuno è comparso.
Come è noto l'art. 232 cod. proc. civ. prevede che se la parte non si presenta a rendere l'interrogatorio, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Si deve, tuttavia, evidenziare che, mentre per il periodo compreso tra il 26 ottobre
2022 ed il 31 dicembre 2022 vi è un principio di prova in ordine alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione al periodo successivo durante il quale il ricorrente ha allegato di aver lavorato senza un contratto, alcun elemento probatorio vi è agli atti.
Non si deve trascurare che la parte era stata ammessa alla prova testimoniale sulle circostanze di fatto allegate nel ricorso ma a seguito della mancata comparizione dei testi all'udienza istruttoria la parte ricorrente ha rinunciato alla loro escussione.
In sostanza la domanda di parte ricorrente deve ritenersi provata solo in relazione al periodo 26 ottobre 2022 – 31 dicembre 2022.
2.1. Parte ricorrente ha allegato di non aver percepito alcun reddito per tutto il periodo durante il quale ha prestato la propria forza lavoro. Parte resistente, omettendo di costituirsi in giudizio, ha rinunciato alla prova contraria.
In merito alla quantificazione della pretesa economica occorre rifarsi ai conteggi depositati dal ricorrente in quanto elaborati dalla parte sindacale e poiché fondati sui valori del contatto collettivo menzionato.
Spettano al ricorrente le seguenti somme:
- euro 490,22 in relazione alla retribuzione maturata per il mese di ottobre 2022;
- euro 2.952,31 per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2022;
- euro 407,86 per tfr.
Dette somme devono essere incrementate della rivalutazione e degli interessi legali dalle singole mensilità di maturazione al saldo.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in accoglimento della domanda, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 6.802,70 oltre rivalutazione ed interessi legali a decorrere dalle singole mensilità di spettanza al saldo;
- condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.695 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 4 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina