Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 11123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11123 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11123/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13595/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13595 del 2021, proposto da
Radio Studio 105 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Molino, Giuseppe Rossi e Daniele Franzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della deliberazione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 14 ottobre 2021, n. 183/21/CSP, notificata a mezzo PEC in data 25 ottobre 2021, recante ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Radio Studio 105 S.p.A. (emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale “Radio Studio 105 – Rete 105”) per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 34, comma 2 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (CONT. 17/21/DCA n. proc. 2806/SM); nonché ogni altro atto ad essa presupposto, coordinato, connesso, e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società Radio 105, emittente per la radiodiffusione sonora, impugna la deliberazione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 14 ottobre 2021, n. 183/21/CSP con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disposto nei suoi confronti l’applicazione di una sanzione pecuniaria per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 34, comma 2 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, in relazione a due puntate del programma radiofonico “Lo Zoo di 105”, trasmesse il 26 ottobre 2020 e l’11 dicembre 2020, dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
In particolare l’Autorità ha irrogato, per ciascuna delle due puntate del programma la sanzione di euro 62.500,00 (pari a due volte e mezzo il minimo edittale, di euro 25.000,00), ingiungendo il pagamento della somma complessiva di euro 125.000,00.
2. Adduce i seguenti motivi di ricorso:
I. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle “Linee guida” di cui all’allegato A alla delibera 265/15/CONS. Eccesso di potere per difetto e contraddittorietà di motivazione”;
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689, alla luce delle “Linee guida” di cui all’allegato A alla delibera 265/15/CONS. Eccesso di potere per difetto e contraddittorietà di motivazione ”.
2. Si è costituita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con memoria di replica del 31 marzo 2025 parte ricorrente ha insistito per l’annullamento del provvedimento gravato.
4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
5.1 Al fine dell’inquadramento normativo della fattispecie occorre premettere che all’epoca dei fatti l’art. 34 rubricato “ Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva ” del d.lgs. n. 177 del 2005 (abrogato dall’art. 70, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 a decorrere dal 25 dicembre 2021) al comma 2 così disponeva:
“ 2. Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. ”
La ricorrente è stata sanzionata dall’Autorità in base alla richiamata disposizione per la messa in onda di due diverse puntate del programma “Lo Zoo di 105” in data 26 ottobre 2020 (irradiata dalle ore 14:00 alle ore 16:00) e in data 11 dicembre 2020 (irradiata dalle ore 14:00 alle ore 16:00).
5.2 Il procedimento che ha portato all’adozione dell’impugnata deliberazione di ordinanza-ingiunzione è stato cadenzato dai seguenti atti:
- con atto del 17 giugno 2021 l’Autorità ha accertato e contestato alla società la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 177 del 2005 evidenziando come nelle due puntate non sono stati rispettati i criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento. In particolare, sono state riscontrate continue marcate e morbose allusioni sessuali, offese al sentimento religioso, ricorso gratuito a volgarità e turpiloquio, utilizzo di epiteti, con accezione dispregiativa e denigratoria, per designare persone omosessuali;
-la Società ha presentato memorie difensive in data 2 luglio 2021, rilevando in particolare di aver fatto precedere e ripetuto durante le trasmissioni la seguente avvertenza verbale: “ Attenzione in questo programma vengono utilizzate parolacce e volgarità in generale, se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose e persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante ”;
- all’esito del procedimento istruttorio è stata adottata l’ordinanza-ingiunzione ivi gravata ove si legge: “ alla luce di tutto quanto sopra chiarito - tenuto conto degli elementi rilevati dall’analisi del contenuto, quali i modelli, i linguaggi e i contenuti reiteratamente diffusi, la collocazione temporale (eventi contemporanei) dei fatti narrati e l’elevato livello di verosimiglianza del programma, in termini sia di contenuti (realismo) che di personaggi (reali e reali noti, come gli stessi conduttori), il grado di accessibilità del programma (in chiaro), l’orario e la durata delle puntate mandate rispettivamente in onda il 26 ottobre 2020 e l’11 dicembre 2020, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 circa - le due diverse puntate contestate, mandate in onda dall’emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale “Radio Studio 105 – Rete 105”, risultano nel loro complesso concretamente idonee a nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e a turbare, pregiudicare, danneggiare i delicati complessi processi di apprendimento dall’esperienza e di discernimento tra valori diversi o opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione delle loro personalità”.
La sanzione è stata quantificata dall’Autorità nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, facendosi applicazione dei seguenti criteri: A) Gravità della violazione; B) Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione; C) Personalità dell’agente; D) Condizioni economiche dell’agente.
6. Parte ricorrente contesta con due motivi di ricorso non l’applicazione in sé della sanzione, quanto la sua quantificazione nella misura di euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) somma corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva in cui le violazioni sono state riscontrate (n. 2) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni.
6.1 Con primo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui nel quantificare la sanzione non rispetterebbe i parametri fissati di cui all’art. 11 della l. 689 del 1981, come interpretati dalle “Linee guida” dell’Autorità di cui alla del. n. 265/15/CONS.
In particolare sostiene parte ricorrente che in base alle richiamate “Linee guida” la valutazione della gravità della violazione avrebbe dovuto essere fondata sulla “ oggettiva rilevanza negativa della condotta tenuta dal soggetto agente, considerata nelle sue concrete modalità di attuazione, ivi compreso l’atteggiarsi dell’elemento soggettivo che la ha caratterizzata, e non con riferimento astratto alla natura dell’interesse tutelato dalla norma violata (questo secondo profilo, infatti, è considerato dal legislatore che, individuando la forbice edittale della sanzione, esprime già un giudizio in ordine al disvalore sociale della violazione) ”.
Mentre l’Autorità si sarebbe limitata ad ancorare la valutazione di elevata gravità alla mera integrazione della condotta sanzionata; avrebbe dunque confuso gli elementi della fattispecie illecita e le relative scriminanti (trasmissione di un programma ritenuto potenzialmente nocivo per i minori, in orario diurno, in assenza di accorgimenti tecnici idonei ad escluderne l’ascolto da parte dei minori medesimi) con gli elementi da considerare ai fini della riduzione della sanzione.
Vi sarebbe poi una contraddittorietà logica all’interno del provvedimento nel fondare la valutazione di lesività in concreto del programma per gli interessi dei minori su una valutazione d’insieme, da un lato, e dall’altro nella reiterazione dei contenuti.
Infine non vi sarebbe nel provvedimento alcuna considerazione sull’elemento soggettivo quale elemento a sostegno del giudizio di elevata gravità.
Per quanto riguarda l’ulteriore criterio dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, questo in base alle Linee guida avrebbe dovuto essere preso in considerazione quale criterio accidentale solo dopo aver determinato la “sanzione base” in applicazione degli altri tre criteri (“ criteri della gravità della violazione, delle condizioni economiche dell’agente e della personalità dell’agente, da intendersi principalmente come inclinazione alla violazione di norme, suscettibile di essere rilevata tramite una serie di possibili indici significativi ”), mentre l’Autorità non avrebbe articolato nelle due fasi previste dalle “Linee guida” la procedura per la determinazione della sanzione ed avrebbe omesso di quantificare prima la “sanzione base”.
Con riferimento al criterio della personalità dell’agente, la motivazione del provvedimento gravato sarebbe solo apparente perché priva di una valutazione di concreta adeguatezza o meno dell’organizzazione interna dell’agente allo scopo di assicurare l’osservanza delle norme.
Per quanto riguarda, infine, il criterio delle condizioni economiche l’Autorità avrebbe omesso di effettuare una necessaria valutazione sulla effettività della punizione in termini di deterrenza.
Pertanto parte ricorrente chiede una rideterminazione della sanzione in termini di scarsa rilevanza della violazione considerato che si è trattato di “ un programma comico fondato su un meccanismo antichissimo e praticato dalla comicità di tutte le epoche, che si basa sulla costruzione di sequenze di parole triviali ed immagini grassocce prive di qualsivoglia concreta significazione dell’agente”, da non prendere sul serio, di tipo irrealistico e rispetto al quale sono state mandate in onda avvertenze acustiche idonee a rendere ulteriormente palese l’impostazione del programma e a consentire agli utenti (o a chi abbia la sorveglianza su eventuali minori presenti) di non essere esposto alla trasmissione.
6.2 Il motivo è infondato.
6.3 La norma di legge cui fare riferimento per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria è l’art. 11 del d.lgs. n. 689 del 1981 in base al quale: “ Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”
L'Allegato A) alla delibera n. 265/15/CONS, recante " Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ", prevede al punto n. 3): " Quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un importo minimo (cd. minimo edittale) e un importo massimo (massimo edittale), l'Autorità quantifica l'importo da applicare al caso concreto nel rispetto dei quattro criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981: 1. gravità della violazione; 2. opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; 3. personalità dell'agente; 4. Condizioni economiche dell'agente.
I predetti criteri sono da considerarsi tutti "essenziali" ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare in concreto, che è dunque il risultato di un calcolo complessivo derivante da una visione di insieme della fattispecie esaminata ".
6.4 Tutti i criteri sono dunque definiti dalla stessa Autorità “essenziali” in linea con la previsione di legge che impone di considerarli tutti.
Pertanto la ripartizione in due fasi -la prima fase finalizzata a calcolare l’importo “base” della sanzione, tenendo conto dei tre criteri “essenziali”, vale a dire ricorrenti in ogni fattispecie (criteri della gravità della violazione, delle condizioni economiche dell’agente e della personalità dell’agente, da intendersi principalmente come inclinazione alla violazione di norme, suscettibile di essere rilevata tramite una serie di possibili indici significativi) ” e la seconda finalizzata “ a calcolare l’importo finale della sanzione, tenendo conto dell’unico criterio “accidentale” previsto dalla legge (opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione) - come affermato nelle stesse “Linee guida” costituisce solo “ un “costrutto” considerato utile a chiarire – a beneficio degli interessati – il ragionamento svolto, non incidendo – né potrebbe essere altrimenti – sul tessuto normativo ”.
6.5 Nel caso di specie l’Autorità, nella spendita dell'ampio potere discrezionale di cui dispone, con motivazione che appare esente da vizi logici, anche alla luce del contenuto della trasmissione di cui è riportato uno stralcio nel provvedimento gravato, ha debitamente tenuto conto dei criteri individuati dall'articolo 11 l. n. 689 del 1981 e richiamati dalle predette “Linee guida”, valorizzando nell’ambito del range edittale di legge:
- la gravità della violazione ritenuta di elevata entità (“ se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minorenne in ascolto, alla luce dell’orario di trasmissione (fascia oraria diurna), dei reiterati contenuti nocivi trasmessi in assenza di accorgimenti tecnici idonei all’esclusione della fruizione da parte dei minori, tenuto comunque conto dell’avvertenza acustica mandata in onda in ambedue le puntate che, comunque, non giustifica in alcun modo la trasmissione di programmi nocivi in fascia oraria diurna, in assenza di idonei accorgimenti tecnici ).
- l’opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione (“ Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell’emittente, con particolare riferimento alla disponibilità manifestata dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio a rinforzare l’avvertenza acustica adottata anche prevedendo un inserimento della stessa ad ogni rientro pubblicitario - avvertenza che in ogni modo, alla luce della fascia oraria di messa in onda (diurna) e del grado di accessibilità (in chiaro) del programma, non giustifica la trasmissione di contenuti nocivi ai minori - la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze delle violazioni poste in essere il 26 ottobre 2020 e l’11 dicembre 2020 ”).
- la personalità dell'operatore (“ La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione radiofonica in ambito nazionale, deve essere dotata di un’organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente ”).
- le condizioni economiche dell’agente (“ si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2020, da cui risulta un bilancio con utile di esercizio pari a euro 4.834.390 e si evidenziano ricavi pari a euro 25.124.755 ”).
6.5 Parte ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe fondato la valutazione di gravità sulla “ oggettiva rilevanza negativa della condotta tenuta dal soggetto agente… ” di cui al punto 3.1.1. delle “Linee guida”.
A ben vedere il passaggio ripreso nel ricorso è in realtà da riferirsi agli “indicatori di gravità” riportati nelle “Linee guida” solo “ a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ” lasciando impregiudicata la discrezionalità dell’Autorità in ordine all’applicazione di altri ed ulteriori elementi, che comunque nel caso di specie appaiono tutti ancorati al fatto storico concreto per come si è svolto.
Che vi possa poi essere una sovrapposizione tra gli elementi costitutivi della fattispecie (ad esempio la condotta) e quelli valutati ai fini della gravità della violazione è connaturale al tipo di giudizio sulla gravità della violazione come fatto storico che non può che ricomprendere anche tali elementi.
Né al riguardo occorre che l’Amministrazione si doti di giudizi tecnici ulteriori che consentano di valutare il grado di disvalore del fatto concreto con riguardo alla maggiore o minore lesività per il bene giuridico tutelato (in tal caso riferito ad una crescita sana dei minori), essendo essa stessa l’Autorità cui compete la valutazione nel complesso di tutti gli aspetti utili all’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
Nessuna contraddizione si ravvisa poi nel ragionamento logico seguito dall’Autorità che considera la lesività in concreto del programma per gli interessi dei minori sia con riferimento alla valutazione d’insieme della trasmissione, sia con riferimento alla reiterazione dei contenuti. Costituendo la reiterazione indice di una maggiore gravità della violazione.
Quanto all’elemento soggettivo, in presenza di una persona giuridica, qual è la Società ricorrente, correttamente l’Amministrazione ha fatto riferimento all’aspetto organizzativo, presupponendo che la stessa sia “ dotata di un’organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente ”. Tanto comporta una maggiore inclinazione del soggetto agente che nonostante l’adeguata organizzazione di cui dovrebbe essere dotata è incorsa nella violazione contestata.
La considerazione, poi, che l’Amministrazione nel provvedimento gravato non ha espressamente distinto le due fasi indicate nelle Linee guida, dovendo prima determinare una “sanzione base” e poi applicare il criterio “accidentale” relativo all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, intanto non può integrare un vizio di legittimità del provvedimento, poiché la norma di legge e le stesse “Linee guida” (si veda il par. 6.4) ritengono tutti e quattro i criteri necessari.
Ed inoltre sono le stesse “Linee guida” a definire tale ripartizione in fasi un semplice “costrutto” utile a chiarire il ragionamento svolto, per cui la mancata esplicitazione al più potrebbe comportare un difetto di trasparenza, ma non portare ad una diversa quantificazione della sanzione, essendo tutti gli elementi essenziali, nel senso che tutti, laddove sussistenti, devono essere presi in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione.
Ad ogni modo non ricorrendo nel caso di specie l’elemento cosiddetto accidentale (“ ..la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze delle violazioni poste in essere il 26 ottobre 2020 e l’11 dicembre 2020 ”) la censura non risulta neppure supportata sul piano della prova di resistenza.
La finalità afflittiva della sanzione è poi rapportata alle condizioni economiche dell’agente e nel caso di specie agli utili (pari a euro 4.834.390) e ai ricavi (pari a euro 25.124.755) riportati nell’ultimo bilancio disponibile della Società.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che: “ per essere effettiva e dissuasiva, la quantificazione della sanzione deve essere correlata al rilievo economico e all'importanza del professionista ” (Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2018, n. 7107) e “ ciò proprio per il rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione, in modo da garantirne un'efficacia deterrente, dovendosi, in sede di valutazione del criterio della dimensione economica del professionista, tener conto del fatturato complessivo dallo stesso realizzato ” (in questi termini Cons. Stato, sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 176)..
La motivazione del provvedimento gravato appare sufficiente, trattandosi di elementi idonei ad evidenziare la capacità economica della società, né peraltro parte ricorrente ne ha contestato la eccessiva gravosità.
6.7 Si ritiene, dunque, che l'Autorità abbia puntualmente valorizzato gli elementi concreti (che nella loro ricostruzione come fatti non sono contestati) analiticamente descritti nel corredo motivazionale della gravata ordinanza ingiunzione.
Pertanto il primo motivo di ricorso è infondato.
7. Con secondo motivo parte ricorrente sostiene che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio del c.d. “cumulo giuridico”, di cui all’art. 8, comma 1, legge n. 689 del 1981, previsto per il caso di “unica azione od omissione” che dia origine a plurime violazioni della medesima norma (art. 34, comma 2, d.lgs. n. 177 del 2005) e non il il criterio del “cumulo materiale”.
La doglianza è del pari infondata, atteso che:
- l'art. 8, comma 1, della L. n. 689 del 1981 limita l'applicabilità del "cumulo giuridico" alla sola ipotesi del concorso formale tra le violazioni contestate e quindi per le sole ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione;
- il cumulo giuridico non può essere invocato con riferimento all'altra e diversa ipotesi del concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
- la pluralità di condotte, ancorché eventualmente animate da un'unica strategia di impresa, determina l'insorgenza di una pluralità di sanzioni distinte, una per ogni violazione accertata, mantenendo tutte una loro distinta autonomia sul piano giuridico (cfr Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2022, n. 2363).
7.1 Nel caso di specie per quanto l’azione posta in essere sia sostanzialmente uguale, sono ravvisabili due autonome fattispecie ciascuna caratterizzata da una specifica condotta riferita alle singole trasmissioni mandate in onda, esse sono pertanto sussumibili autonomamente nell’ambito della fattispecie astratta, integrando un cumulo materiale relativo a due distinte violazioni.
8. Il ricorso pertanto deve essere respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che liquida in euro 3.000,00 (tremila,00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
Marianna Scali, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO