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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NI Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
BELLESINI GIANFELICE, Relatore
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 194/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Asm Terni Spa - 00693630550
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- TARIC n. TE-120051-24 TARI
- TARIC n. TE-3332-25 TARI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 202/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Il rappresentante delegato dell'Ufficio preliminarmente chiede il rinvio dell'udienza e in subordine insiste per il rigetto dell'istanza di sospensione.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 13.11.2025 la signora Ricorrente 1 ha impugnato i seguenti atti notificatile dalla
AS NI s.p.a.: fattura n. TE-120051-24 del 10.12.2024, inerente alla bolletta notificata il 15.01.2025 del valore di € 7.200,68 e fattura n. TE-3332-25 del 20.02.2025 del valore di € 1.807,06, relative alla tassa sui rifiuti (TARIC).
La ricorrente sostiene che l'immobile, benchè allacciato alla rete idrica, dopo la cessazione della locazione in favore della Società_1 per risoluzione del contratto, comunicata alla Agenzia delle Entrate il 31.12.2021, rimaneva sostanzialmente vuoto e quindi non idoneo a produrre rifiuti ma tuttavia AS le inviava,
a mezzo raccomandata, comunicazione dell'iscrizione per applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva
(TARIC) per le utenze non domestiche relative agli immobili e, nonostante le sue rimostranze, emetteva nei suoi confronti le fatture in esame.
L'interessata ha quindi chiesto a questa Corte, previa sospensiva degli atti impugnati, l'annullamento degli stessi sostenendo di avere diritto alla esenzione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento TARIC, il quale, al punto a), esclude dall'applicazione della tariffa le "unità immobiliari chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari".
La AS NI si è costituita in giudizio il 14.12.2025, aderendo alle richieste della ricorrente e allegando e depositando note di credito emesse, già inviate all'utente. L'art.1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 ha autorizzato i Comuni ad adottare per il pagamento da parte dell'utenza del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti una tariffa corrispettiva in luogo della TARI.
Questo il testo della norma:
“ I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”
Il Comune di Terni, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29.04.2024, ha approvato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti la cosiddetta tariffa corrispettiva in luogo della TARI. E tale regolamento
è proprio quello invocato dalla parte ricorrente per conseguire l'esenzione dal pagamento richiesto con le fatture impugnate.
C'è tuttavia da osservare che la questione riguarda una modalità di disciplina del rapporto con l'utenza del tutto diversa da quella prevista dalla TARI: si tratta di una disciplina privatistica, donde la emissione di fatture e non di atti impositivi.
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui l'interessato intenda impugnare le fatture emesse in applicazione della tariffa suddetta, spetta al giudice ordinario la giurisdizione.
Così Cass. Sez. U., 29/04/2021, n. 11290, Rv. 661081 – 01: “La tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013, prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica;
le relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Nella specie, il Comune aveva esercitato l'opzione alternativa mediante l'approvazione di un Regolamento che ragguagliava la tariffa corrispettivo alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto, oggetto di specifica misurazione.
Questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene pertanto che il ricorso manifesti una manifesta infondatezza dovuta a difetto di giurisdizione. Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia di Terni in favore del Tribunale Civile di Terni.
Compensate le spese processuali tra le parti.
Terni 22.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
CE EL
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NI Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
BELLESINI GIANFELICE, Relatore
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 194/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Asm Terni Spa - 00693630550
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- TARIC n. TE-120051-24 TARI
- TARIC n. TE-3332-25 TARI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 202/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Il rappresentante delegato dell'Ufficio preliminarmente chiede il rinvio dell'udienza e in subordine insiste per il rigetto dell'istanza di sospensione.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 13.11.2025 la signora Ricorrente 1 ha impugnato i seguenti atti notificatile dalla
AS NI s.p.a.: fattura n. TE-120051-24 del 10.12.2024, inerente alla bolletta notificata il 15.01.2025 del valore di € 7.200,68 e fattura n. TE-3332-25 del 20.02.2025 del valore di € 1.807,06, relative alla tassa sui rifiuti (TARIC).
La ricorrente sostiene che l'immobile, benchè allacciato alla rete idrica, dopo la cessazione della locazione in favore della Società_1 per risoluzione del contratto, comunicata alla Agenzia delle Entrate il 31.12.2021, rimaneva sostanzialmente vuoto e quindi non idoneo a produrre rifiuti ma tuttavia AS le inviava,
a mezzo raccomandata, comunicazione dell'iscrizione per applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva
(TARIC) per le utenze non domestiche relative agli immobili e, nonostante le sue rimostranze, emetteva nei suoi confronti le fatture in esame.
L'interessata ha quindi chiesto a questa Corte, previa sospensiva degli atti impugnati, l'annullamento degli stessi sostenendo di avere diritto alla esenzione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento TARIC, il quale, al punto a), esclude dall'applicazione della tariffa le "unità immobiliari chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari".
La AS NI si è costituita in giudizio il 14.12.2025, aderendo alle richieste della ricorrente e allegando e depositando note di credito emesse, già inviate all'utente. L'art.1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 ha autorizzato i Comuni ad adottare per il pagamento da parte dell'utenza del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti una tariffa corrispettiva in luogo della TARI.
Questo il testo della norma:
“ I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”
Il Comune di Terni, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29.04.2024, ha approvato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti la cosiddetta tariffa corrispettiva in luogo della TARI. E tale regolamento
è proprio quello invocato dalla parte ricorrente per conseguire l'esenzione dal pagamento richiesto con le fatture impugnate.
C'è tuttavia da osservare che la questione riguarda una modalità di disciplina del rapporto con l'utenza del tutto diversa da quella prevista dalla TARI: si tratta di una disciplina privatistica, donde la emissione di fatture e non di atti impositivi.
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui l'interessato intenda impugnare le fatture emesse in applicazione della tariffa suddetta, spetta al giudice ordinario la giurisdizione.
Così Cass. Sez. U., 29/04/2021, n. 11290, Rv. 661081 – 01: “La tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013, prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica;
le relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Nella specie, il Comune aveva esercitato l'opzione alternativa mediante l'approvazione di un Regolamento che ragguagliava la tariffa corrispettivo alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto, oggetto di specifica misurazione.
Questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene pertanto che il ricorso manifesti una manifesta infondatezza dovuta a difetto di giurisdizione. Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia di Terni in favore del Tribunale Civile di Terni.
Compensate le spese processuali tra le parti.
Terni 22.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
CE EL