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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/10/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 855/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott. AN S. IL Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. IC IA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al nr. 855/2024 R.G., vertente TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Armando Valeri del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sulmona, via Lamaccio n. 1, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI CONTRO con sede in Conegliano (TV) Via V. Alfieri n.1 (C.F. Controparte_1 e P.Iva ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore dott. , e per essa, quale mandataria, la Controparte_2 [...] on sede legale in San Donato Milanese in via dell'Unione Europea Controparte_3 n.6a-6b (C.F. e P.Iva ), in persona della procuratrice speciale dott.ssa P.IVA_2 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Chiarelli del Foro di Taranto ed
[...] elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Antica Arischia n. 223/C presso lo studio dell'Avv. Gianluca Scimia, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
oggetto: appello avverso la sentenza n. 186/2024 pubblicata in data 27.08.2024 dal Tribunale di Sulmona, a conclusione del giudizio n. 214/2022 R.G., in materia di opposizione a precetto ex art. 615, I c., c.p.c., notificata in data 10.09.2024; conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 22.10.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Sulmona ha rigettato – con condanna alle spese di lite – l'opposizione avanzata dagli odierni appellanti avverso l'atto di precetto notificato il 24.02.2022, con il quale e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_3
aveva loro intimato il pagamento della complessiva somma di € 228.406,49,
[...] oltre interessi e successive occorrenze, in virtù del titolo esecutivo costituito da contratto di pagina 1 di 10 2
mutuo fondiario con costituzione di ipoteca stipulato in data 20.08.2008 a rogito Notaio
, rep. 40946, racc. 23261 con cui la concedeva a Persona_1 Controparte_5 Pt_1 e la somma di € 210.000,00.
[...] Parte_2 1.1 Sulla premessa di aver concesso, a garanzia del capitale mutuato, ipoteca volontaria su immobili di loro proprietà e del fatto che nell'ambito di un'operazione di CP_1 cartolarizzazione ed in forza di contratto di cessione di crediti, aveva acquistato da
[...]
(istituto che medio tempore incorporava per fusione la Controparte_6 [...]
un non meglio determinato “pacchetto” di crediti, come da avviso di CP_5 pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08.11.2018 al foglio delle inserzioni n. 130, gli opponenti avevano eccepito, a sostegno delle proprie ragioni: a) l'omessa dimostrazione circa la titolarità del credito ed il difetto di legittimazione attiva da parte dell'opposta, rilevando l'inidoneità dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione ed il suo specifico contenuto, soprattutto con riferimento all'elencazione dei singoli crediti ceduti, occorrendo di contro la produzione di tale contratto, unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
b) violazione dell'art. 38 TUB per superamento del limite di finanziabilità, con conseguente nullità del contratto di mutuo ex art. 1418 c.c., avendo l'istituto mutuante concesso un finanziamento che, oltre a non tener conto del valore cauzionale degli immobili oggetto di garanzia e delle quattro ipoteche già in precedenza concesse, superava il limite di finanziabilità dell'80% del valore del cespite ipotecato.
1.2 Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza della domanda attorea ed insistendo per il suo rigetto.
1.3 Instaurato il giudizio con deposito di documenti e delle memorie ex art. 183, VI c., c.p.c., il primo giudice ha rigettato l'opposizione, rilevandone l'infondatezza sotto ciascuno dei motivi avanzati. In particolare, sulla scorta della documentazione in atti e sulla base della più recente giurisprudenza in materia, ha ravvisato la legittimazione attiva della creditrice, ritenendo provata la titolarità del credito mediante l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. il quale, indicando la natura dei rapporti costitutivi dei crediti ceduti, il periodo di insorgenza degli stessi, la data da assumere a riferimento per l'accertamento della posizione debitoria, consente di individuare le categorie dei crediti oggetto della cessione in blocco;
ha chiarito sul punto che, in simili casi, non è necessario che siano specificati i singoli crediti nominativamente indicati, poiché con tale tipo di cessione vengono ceduti tutti i crediti che presentano le caratteristiche di “blocco”. Ha poi escluso la violazione del limite di finanziabilità, rilevando sul punto che l'art. 38 TUB, pur fissando una soglia massima di finanziabilità per il mutuo fondiario, non prevede comunque la nullità del contratto in caso di violazione di detto limite;
ha quindi rammentato che, secondo la Suprema Corte, tale limite non costituisce un elemento essenziale del contenuto del negozio ma rappresenta una mera integrazione dell'oggetto contrattuale avente carattere prudenziale, la cui violazione non comporta né la nullità dello stesso, né l'automatica riqualificazione d'ufficio del contratto di mutuo fondiario originariamente stipulato in quello ordinario, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario.
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2. Hanno proposto tempestivo appello gli originari opponenti, affidando il gravame a due motivi di doglianza: a) il primo giudice avrebbe erroneamente valutato i mezzi di prova, violando in tal modo l'art. 2697 c.c., non potendo ritenersi l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione ed il suo specifico contenuto, soprattutto con riferimento all'elencazione dei singoli crediti ceduti;
richiamando giurisprudenza di legittimità a supporto, ribadiscono sul punto che, in caso di cessione “in blocco”, occorre produrre il contratto di cessione unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche, aggiungendo che, nel caso di specie, non risulta dimostrato neppure che i debitori fossero stati classificati, precedentemente alla intervenuta cessione, “a sofferenza”, non essendo stata dimostrata alcuna segnalazione alla Banca d'Italia, in merito alla quale alcun rilievo probatorio riveste la dichiarazione resa dalla banca cedente;
in difetto della produzione dell'elenco delle singole posizioni cedute, dunque, il credito oggetto di giudizio non andava ritenuto compreso tra quelli ceduti nell'ambito dell'avvenuta operazione di cessione in blocco;
b) il contratto di mutuo fondiario azionato mediante l'atto di precetto opposto non costituisce idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., attesa la mancata traditio della somma mutuata che, costituita in deposito cauzionale infruttifero e subordinata nel suo utilizzo alle stringenti condizioni riportate nel contratto, non è mai stata posta nella disponibilità dei mutuatari;
non essendo mai stata fornita idonea prova dell'avvenuto svincolo delle somme, il credito vantato non può dirsi certo, con conseguente declaratoria di inutilizzabilità del titolo esecutivo azionato, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
2.1 Ha resistito l'appellata, insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, quanto al primo motivo di appello, ha rammentato in punto di fatto che con il contratto di cessione del 31.10.2018 la aveva ceduto alla cessionaria Controparte_6
con effetti decorrenti dal 01.11.2018, un pacchetto di crediti, comprendente CP_1 tutti i crediti pecuniari derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016, vantati nei confronti di debitori classificati a sofferenza;
poiché nel caso di specie il credito vantato nei confronti di e deriva da un Pt_1 Pt_2 contratto di mutuo fondiario, rientrante nella categoria dei finanziamenti ipotecari, lo stesso andava ritenuto compreso tra quelli oggetto di cessione. Ha poi evidenziato che l'allegato avviso di cessione pubblicato sulla G.U. ex art. 58 TUB costituisce idonea prova della titolarità del credito azionato, in quanto lo stesso indica requisiti comuni (natura dei rapporti costitutivi dei crediti ceduti, periodo di insorgenza dei crediti, data da assumere a riferimento per l'accertamento della posizione debitoria) che permettono di individuare le categorie dei crediti oggetto della cessione in blocco, risultando peraltro avvalorato dalla dichiarazione della Banca cedente, nella quale si conferma che il credito oggetto del presente giudizio è ricompreso nell'operazione di cessione. Quanto al secondo motivo di appello, ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per essere stato tardivamente proposto solo nel presente grado di giudizio, contestandone in ogni caso la fondatezza, atteso l'avvenuto rilascio della quietanza da parte del mutuatario (avente valore di confessione stragiudiziale) e la effettiva messa a disposizione delle somme da parte della concretizzatasi di fatto mediante il deposito cauzionale che, costituendo un CP_5 passaggio diverso ed ulteriore rispetto all'erogazione della stessa, presuppone l'avvenuta traditio e, dunque, il perfezionamento del contratto;
di qui, la piena validità del mutuo azionato quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. pagina 3 di 10 4
2.2 Acquisita la documentazione, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa viene ora in decisione.
3 L'appello è infondato.
3.1. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: SULLA OMESSA DIMOSTRAZIONE CIRCA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO. SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. L'opponente ha contestato la titolarità in capo alla opposta del credito azionato. Una tale eccezione è specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco – incontroverso – non è sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione. L'onere della prova incombe alla (asserita) creditrice-cessionaria e ha un oggetto ben diverso dal mero fatto (preliminare ma non decisivo) dell'effettività della cessione in blocco. La parte allora che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito (Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798. Pres. Scaldaferri. Est. Terrusi) La cessione del credito è negozio consensuale a forma non vincolata (Trib Verona 29.11.2021) e la relativa prova può essere resa anche tramite ricorso a mere presunzioni (da ultimo Cass. nrr. 21821/23, 17944/23 e nr. 5478/24); mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713). La stessa Cass. nr. 3405/24 2024 è vero che inizialmente afferma che “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB” e tuttavia subito dopo si affetta a precisare ulteriormente che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)”; la stessa decisione in commento conferma pertanto come la “produzione del contratto” o meglio la prova del contratto di cessione possa essere data con ogni mezzo, dovendo il Giudice desumerla dall' “accertamento complessivo delle risultanze di fatto”. Nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.. Le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei pagina 4 di 10 5
confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e su Registro Imprese e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Non può esservi un ostacolo allora a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto. A fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente, spetta a questo giudice verificare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: della cessione e;
del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta In tale descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf. e 10200/2021). I vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, allora in particolare ne: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente e) l'eventuale possesso della documentazione contrattuale;
f) la condotta complessiva del cedente L' elenco è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo ed evidentemente contempla i vari elementi che devono essere di volta in volta valutati dal giudice del merito, in un'ottica anche di ricerca della prova della inclusione del credito de quo nella vicenda traslativa in blocco, desumibile allora da meri elementi presuntivi inequivoci.
3.1.1.Nella fattispecie ora al vaglio del Collegio, in relazione al primo dato probatorio l'appellante assume che “l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2018 Parte II numero inserzioni 130 pure citato e prodotto dalla controparte, indica tra i crediti oggetto di cessione “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 ottobre 2018.”. Ebbene, se è vero che il credito in parola sorgeva nel periodo di tempo indicato nel succitato avviso di pubblicazione e ricompreso tra il 1960 ed il 2016 – lasso temporale peraltro estremamente ampio – non risulta tuttavia avversariamente dimostrato che i debitori venivano, precedentemente alla intervenuta cessione, classificati “a sofferenza”. pagina 5 di 10 6
Nella comparsa di costituzione la convenuta in verità aveva già tempestivamente dedotto, a fronte di tale eccezione di legittimazione, che la cessione in questione aveva avuto ad oggetto finanziamenti ipotecari e/o chirografari, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016, vantati nei confronti di debitori classificati a sofferenza, tra cui rientrava quello vantato nei confronti degli attuali opponenti, quindi sussumendoli esplicitamente tra quelli passati a sofferenza a quella data. Come risulta dal fascicolo di parte depositato nella presente fase, la parte opponente neanche depositava la prima memoria ex art. 183 cpc né adduce in questa sede di avere tempestivamente contestato la circostanza puntualmente dedotta dall'opposta. La circostanza – il passaggio a sofferenza del rapporto de quo in data antecedente la cessione - allora doveva darsi per definitivamente acquisita agli atti e come tale non necessitante di ulteriori approfondimenti istruttori. Come noto, il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.). Ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003)”. Tale principio (che riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste tuttavia soltanto per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda Sezione della Cassazione). In dottrina, poi, si afferma – condivisibilmente - che l'onere di contestazione si attiva solo rispetto ad eventi, allegati e compiutamente raffigurati, che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto ad altri fatti, su cui la parte non è in grado di prendere posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato, ed in tal caso l'onere probatorio resta intatto in capo a chi l'afferma. Viene richiamata, a tale proposito, la regola enunciata dal diritto processuale tedesco, secondo cui la dichiarazione di non sapere può assolvere l'onere di contestazione in relazione a fatti che non siano consistiti in un comportamento proprio delle parti né siano oggetto di percezione diretta del dichiarante (par. 138, IV ZPO). Ne consegue che il fatto sfavorevole non contestato deve consistere, in via alternativa:
• a) in un fatto proprio;
• b) in un fatto comune alle parti;
• c) in un fatto cadente sotto la propria percezione.
Tanto premesso, appare evidente allora come quella allegazione facesse riferimento ad un fatto - il passaggio a sofferenza del rapporto de quo in data antecedente la cessione – comune alle parti e che il cliente era ragionevolmente tenuto a conoscere.
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All'esito allora di tale classificazione appare evidente come, non avendo contestato tempestivamente quella chiara allegazione esposta dalla arte convenuta, la circostanza doveva ritenersi definitivamente acquisita agli atti e non può più costituire oggetto di contestazione da parte dell'opponente, trasponendola addirittura in un motivo di gravame.
3.1.2. Sempre scorrendo l'elenco degli elementi atti comprovare poi la cessione in favore dell'odierna appellata, già ancora costituendosi l'opposta aveva altresì prodotto (all.8) dichiarazione della Banca cedente nella quale si confermava che il credito oggetto del presente giudizio era ricompreso nell'operazione di cessione de qua.
Come ormai noto la stessa Corte di Cassazione ha, di recente, affermato che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio costituisce elemento documentale rilevante decisivo ai fini della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e, conseguentemente, della sussistenza della legittimazione attiva (Corte di Cass., ord. n. 10200/2021). Il cessionario è infine in possesso del titolo contrattuale e di tutta la documentazione relativa al rapporto e di tale detenzione l'opponente non è in grado di fornire una giustificazione alternativa rispetto alla dedotta – e pure per altre via comprovata – cessione della posizione contrattuale
3.2 Abbandonato uno dei due originari motivi di opposizione (cd superamento del limite finanziabile), già oggetto della dirimente decisione a Sezioni Unite del 16/11/2022, n.33719 sottopone poi al Collegio per la prima volta l'opponente, con uno specifico motivo di gravame, un profilo di asserita nullità del titolo per pretesa INESISTENZA/NULLITA'/NON AUTOSUFFICIENZA DEL TITOLO ESECUTIVO AZIONATO PER INCERTEZZA DELLA TRADITIO DELLA SOMMA MUTUATA. Assume la parte appellante che, stando al testo dell'articolo 2 del contratto di mutuo ripassato tra le parti, la Parte mutuataria, non sia effettivamente entrata nella immediata disponibilità e titolarità delle somme alla medesima concesse a mutuo, atteso che la somma mutuata veniva costituita in deposito cauzionale infruttifero, e subordinata nel suo utilizzo da parte della Parte mutuataria, agli importi, alle modalità, ai tempi, alle condizioni ed alle garanzie, così come dettagliatamente articolate e riportate nel suddetto articolo;
così difettando il requisito essenziale della realità del tipo contrattuale e dunque la sussistenza stessa del titolo posto in esecuzione.
3.2.1 Il motivo è infondato. Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa;
ne consegue che la tradito rei può essere realizzata attraverso ad esempio la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo (Cassazione civile, sez. I, 03/01/2011, n. 14). E' pur vero quindi che la traditio della somma di denaro non deve necessariamente sostanziarsi nella consegna materiale, ben potendo essere attuata anche mediante attribuzione al mutuatario della disponibilità giuridica della somma (cfr. Cass. Sez. III n. 25569/2011), ma è tuttavia necessario che il mutuante crei un titolo autonomo in favore del mutuatario che consenta allo stesso di disporre liberamente dell'importo mutuato, non solo senza la intermediazione necessaria del mutuante ma anche inviso mutuans, perché solo in questo modo la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario che ne acquisisce la piena disponibilità giuridica. La "tradito rei" può quindi essere realizzata anche attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme pagina 7 di 10 8
dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (in tal senso, Cass. 21 febbraio 2001, n. 2483; nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Verona 10 ottobre 2003). Omette allora l'appellante di considerare il contenuto della clausola in cui la parte mutuataria dà atto che la somma mutuata è stata erogata e risulta accreditata su apposito conto infruttifero a nome della parte finanziata, questa riconosce a detto accredito effetto liberatorio per la Banca, e rilascia pertanto alla medesima ampia e liberatoria quietanza (articolo 1 ultima parte). Non va ad escludere la fondatezza di tale assunto la circostanza che la somma erogata venga poi in parte costituita come deposito fiduciario infruttifero, con successivo svincolo della stessa all'esito degli adempimenti disposti a carico del mutuatario. La costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, non esclude infatti l'effettiva erogazione della somma da parte della mutuante e l'idoneità del contratto a costituire titolo, laddove, come nella fattispecie al vaglio, le parti condizionino risolutivamente e non sospensivamente il contratto all'adempimento di quelle condizioni da parte del mutuatario (la recente Cass. 12007/24, su cui si sofferma, facendone salve le statuizioni, Cass SSUU nr.5841/25, su cui più diffusamente infra, fa invece riferimento ad un mutuo sospensivamente condizionato). In tema di mutuo fondiario (art. 38 d.lg. n. 385 del 1993), l'atto con il quale il finanziato costituisce a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte mediante il riversamento alla banca della somma mutuata o la costituzione della stessa in pegno o deposito, non è incompatibile con la natura reale del contratto di mutuo, che non implica la necessità di una materiale consegna della somma mutuata nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della relativa disponibilità giuridica. Per tale via, dunque, l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle, ma ad altro, autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla banca di rientrare dallo scoperto, qualora verifichi l'inadempienza del finanziato, escutendo la garanzia solo negando lo svincolo di esse e trattenendole a titolo definitivo. In tale congegno negoziale risulta, allora, chiaro che l'importo mutuato ha ricevuto, mediante il suo utilizzo per la costituzione della garanzia, una specifica e convenzionale destinazione, ha costituito oggetto cioè di una speciale regolamentazione, che, innovando il titolo di appartenenza della somma stessa, l'ha per ciò solo posta nella esclusiva disponibilità giuridica del mutuatario. In tali casi, col perfezionamento del mutuo deve ritenersi già sorta l'obbligazione restitutoria del mutuatario. Orbene, seguendo tale ricostruzione, va riconosciuto che le generali forme attraverso le quali la banca concede a mutuo la somma (in genere accredito su conto corrente) danno conto della conseguita giuridica disponibilità delle somme. Ciò che accade è che tali somme vengono poi riversate alla banca dal mutuatario oppure le parti convengono di costituirle in pegno o in deposito, forme queste che rappresentano la migliore testimonianza di un atto di disposizione del finanziato, che evidentemente e giuridicamente presuppone che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo. Con tale atto di disposizione, in particolare, il finanziato costituisce a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte ed a presidio finale di un obbligo restitutorio già formalmente sorto in ragione del giuridico transito delle somme da una disponibilità (della banca) all'altra (della mutuataria). Dunque, la banca non trattiene le somme concesse a mutuo, ma giuridicamente le riceve dal mutuatario ad altro titolo ovvero in garanzia atipica, provvisoria, in vista di quella definitiva. Non c'è pertanto fittizietà dell'operazione complessiva pagina 8 di 10 9
perché entrambe le operazioni sono volute;
né nel citato meccanismo negoziale può riconoscersi un procedimento indiretto volto a non erogare le somme sino quando il mutuatario non avrà assolto le sue obbligazioni, atteso che non si ha divergenza dallo schema negoziale tipico dei due negozi (mutuo e garanzia), né scopo ulteriore da quelli che i due atti dichiaratamente mirano a conseguire. L'atto di disponibilità del mutuatario, risultante dalla costituzione della garanzia (non importa se con le medesime somme concesse a mutuo), muta, in realtà, il titolo in ragione del quale la banca (non trattine, ma) rientra nel possesso delle somme, le detiene cioè ad altro titolo in una sorta di interversione e per un interesse non solo proprio ma anche del finanziato, rinvenibile nella stessa costituzione della garanzia. In tale congegno negoziale risulta, allora, chiaro che l'importo mutuato ha ricevuto, mediante il suo utilizzo per la costituzione della garanzia, una specifica e convenzionale destinazione, ha costituito oggetto cioè di una speciale regolamentazione, che, innovando il titolo di appartenenza della somma stessa, l'ha per ciò solo posta nella esclusiva disponibilità giuridica del mutuatario. Ogni altra considerazione assume natura sostanzialistica (approccio come si vedrà cassato dalla recente SS.UU.) ed è volta ad evidenziare che alla fine, con tale meccanismo, il mutuatario non può ancora materialmente disporre delle somme (solo) giuridicamente ricevute. Ma, tale assunto si scontra con il rilievo secondo il quale il finanziato, in realtà e giuridicamente, ha disposto dell'importo mutuato, costituendolo in garanzia, il che è quanto basta nell'ambito di una verifica tutta formale quale è quella sul titolo esecutivo. I principi sin qui esposti, da sempre adottati da questa Corte, hanno trovato infine autorevole conferma nelle recenti decisioni assunte in sede di SS.UU.. Il riferimento è alle recenti sentenze nrr. 5968/25 e 5841/25. Nella decisione nr. 5841/25 in particolare la Suprema Corte ha ulteriormente confermato quanto segue. E' dall'immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate (carattere distintivo dell'operazione) che si origina il dubbio se possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, presupposto indispensabile della stessa qualificazione dell'operazione alla stregua di mutuo. A tale dubbio ha dato definitiva ed inequivoca risposta la Cass. SSUU in commento, che, privilegiando l' indirizzo che adotta un metodo di analisi logico- giuridica della fattispecie e ripudiando quello, sostanzialmente qui propugnato dagli appellanti, che privilegia invece un metodo empirico di analisi, legato al concreto atteggiarsi dell'operazione nella pratica e alla considerazione delle motivazioni che, di regola, ne stanno alla base, ha affermato la piena validità, sotto ogni profilo, anche del mutuo cd solutorio pure come titolo esecutivo. Nella decisione nr. 5968/25 poi più specificatamente, rispetto alla decisione ora al vaglio del Collegio la Corte ha altresì affermato che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione
- univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
4. L'appello deve essere pertanto respinto.
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5. Non risultando proposto specifico motivo di gravame in ordine al capo relativo alle spese, resta precluso a questa Corte di rivederne il contenuto, non procedendosi in questa sede ad una riforma anche solo parziale della decisione gravata. Sussistono invece giusti motivi anche ex Corte Cost. nr. 77/18 per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente grado, avendo solo la recente Cass. SSUU 2025 cit. fugato ogni incertezza in ordine alla configurabilità dei requisiti del titolo esecutivo con riferimento al tipo contrattuale de quo (dubbi sorti in seguito all'arresto del 2024 sopra citato che aveva imposto il ricorso alle SSUU del 2025). L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative al presente grado;
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
IC IA AN S. IL
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N. R.G. 855/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott. AN S. IL Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. IC IA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al nr. 855/2024 R.G., vertente TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Armando Valeri del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sulmona, via Lamaccio n. 1, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI CONTRO con sede in Conegliano (TV) Via V. Alfieri n.1 (C.F. Controparte_1 e P.Iva ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore dott. , e per essa, quale mandataria, la Controparte_2 [...] on sede legale in San Donato Milanese in via dell'Unione Europea Controparte_3 n.6a-6b (C.F. e P.Iva ), in persona della procuratrice speciale dott.ssa P.IVA_2 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Chiarelli del Foro di Taranto ed
[...] elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Antica Arischia n. 223/C presso lo studio dell'Avv. Gianluca Scimia, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
oggetto: appello avverso la sentenza n. 186/2024 pubblicata in data 27.08.2024 dal Tribunale di Sulmona, a conclusione del giudizio n. 214/2022 R.G., in materia di opposizione a precetto ex art. 615, I c., c.p.c., notificata in data 10.09.2024; conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 22.10.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Sulmona ha rigettato – con condanna alle spese di lite – l'opposizione avanzata dagli odierni appellanti avverso l'atto di precetto notificato il 24.02.2022, con il quale e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_3
aveva loro intimato il pagamento della complessiva somma di € 228.406,49,
[...] oltre interessi e successive occorrenze, in virtù del titolo esecutivo costituito da contratto di pagina 1 di 10 2
mutuo fondiario con costituzione di ipoteca stipulato in data 20.08.2008 a rogito Notaio
, rep. 40946, racc. 23261 con cui la concedeva a Persona_1 Controparte_5 Pt_1 e la somma di € 210.000,00.
[...] Parte_2 1.1 Sulla premessa di aver concesso, a garanzia del capitale mutuato, ipoteca volontaria su immobili di loro proprietà e del fatto che nell'ambito di un'operazione di CP_1 cartolarizzazione ed in forza di contratto di cessione di crediti, aveva acquistato da
[...]
(istituto che medio tempore incorporava per fusione la Controparte_6 [...]
un non meglio determinato “pacchetto” di crediti, come da avviso di CP_5 pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08.11.2018 al foglio delle inserzioni n. 130, gli opponenti avevano eccepito, a sostegno delle proprie ragioni: a) l'omessa dimostrazione circa la titolarità del credito ed il difetto di legittimazione attiva da parte dell'opposta, rilevando l'inidoneità dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione ed il suo specifico contenuto, soprattutto con riferimento all'elencazione dei singoli crediti ceduti, occorrendo di contro la produzione di tale contratto, unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
b) violazione dell'art. 38 TUB per superamento del limite di finanziabilità, con conseguente nullità del contratto di mutuo ex art. 1418 c.c., avendo l'istituto mutuante concesso un finanziamento che, oltre a non tener conto del valore cauzionale degli immobili oggetto di garanzia e delle quattro ipoteche già in precedenza concesse, superava il limite di finanziabilità dell'80% del valore del cespite ipotecato.
1.2 Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza della domanda attorea ed insistendo per il suo rigetto.
1.3 Instaurato il giudizio con deposito di documenti e delle memorie ex art. 183, VI c., c.p.c., il primo giudice ha rigettato l'opposizione, rilevandone l'infondatezza sotto ciascuno dei motivi avanzati. In particolare, sulla scorta della documentazione in atti e sulla base della più recente giurisprudenza in materia, ha ravvisato la legittimazione attiva della creditrice, ritenendo provata la titolarità del credito mediante l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. il quale, indicando la natura dei rapporti costitutivi dei crediti ceduti, il periodo di insorgenza degli stessi, la data da assumere a riferimento per l'accertamento della posizione debitoria, consente di individuare le categorie dei crediti oggetto della cessione in blocco;
ha chiarito sul punto che, in simili casi, non è necessario che siano specificati i singoli crediti nominativamente indicati, poiché con tale tipo di cessione vengono ceduti tutti i crediti che presentano le caratteristiche di “blocco”. Ha poi escluso la violazione del limite di finanziabilità, rilevando sul punto che l'art. 38 TUB, pur fissando una soglia massima di finanziabilità per il mutuo fondiario, non prevede comunque la nullità del contratto in caso di violazione di detto limite;
ha quindi rammentato che, secondo la Suprema Corte, tale limite non costituisce un elemento essenziale del contenuto del negozio ma rappresenta una mera integrazione dell'oggetto contrattuale avente carattere prudenziale, la cui violazione non comporta né la nullità dello stesso, né l'automatica riqualificazione d'ufficio del contratto di mutuo fondiario originariamente stipulato in quello ordinario, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario.
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2. Hanno proposto tempestivo appello gli originari opponenti, affidando il gravame a due motivi di doglianza: a) il primo giudice avrebbe erroneamente valutato i mezzi di prova, violando in tal modo l'art. 2697 c.c., non potendo ritenersi l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione ed il suo specifico contenuto, soprattutto con riferimento all'elencazione dei singoli crediti ceduti;
richiamando giurisprudenza di legittimità a supporto, ribadiscono sul punto che, in caso di cessione “in blocco”, occorre produrre il contratto di cessione unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche, aggiungendo che, nel caso di specie, non risulta dimostrato neppure che i debitori fossero stati classificati, precedentemente alla intervenuta cessione, “a sofferenza”, non essendo stata dimostrata alcuna segnalazione alla Banca d'Italia, in merito alla quale alcun rilievo probatorio riveste la dichiarazione resa dalla banca cedente;
in difetto della produzione dell'elenco delle singole posizioni cedute, dunque, il credito oggetto di giudizio non andava ritenuto compreso tra quelli ceduti nell'ambito dell'avvenuta operazione di cessione in blocco;
b) il contratto di mutuo fondiario azionato mediante l'atto di precetto opposto non costituisce idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., attesa la mancata traditio della somma mutuata che, costituita in deposito cauzionale infruttifero e subordinata nel suo utilizzo alle stringenti condizioni riportate nel contratto, non è mai stata posta nella disponibilità dei mutuatari;
non essendo mai stata fornita idonea prova dell'avvenuto svincolo delle somme, il credito vantato non può dirsi certo, con conseguente declaratoria di inutilizzabilità del titolo esecutivo azionato, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
2.1 Ha resistito l'appellata, insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, quanto al primo motivo di appello, ha rammentato in punto di fatto che con il contratto di cessione del 31.10.2018 la aveva ceduto alla cessionaria Controparte_6
con effetti decorrenti dal 01.11.2018, un pacchetto di crediti, comprendente CP_1 tutti i crediti pecuniari derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016, vantati nei confronti di debitori classificati a sofferenza;
poiché nel caso di specie il credito vantato nei confronti di e deriva da un Pt_1 Pt_2 contratto di mutuo fondiario, rientrante nella categoria dei finanziamenti ipotecari, lo stesso andava ritenuto compreso tra quelli oggetto di cessione. Ha poi evidenziato che l'allegato avviso di cessione pubblicato sulla G.U. ex art. 58 TUB costituisce idonea prova della titolarità del credito azionato, in quanto lo stesso indica requisiti comuni (natura dei rapporti costitutivi dei crediti ceduti, periodo di insorgenza dei crediti, data da assumere a riferimento per l'accertamento della posizione debitoria) che permettono di individuare le categorie dei crediti oggetto della cessione in blocco, risultando peraltro avvalorato dalla dichiarazione della Banca cedente, nella quale si conferma che il credito oggetto del presente giudizio è ricompreso nell'operazione di cessione. Quanto al secondo motivo di appello, ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per essere stato tardivamente proposto solo nel presente grado di giudizio, contestandone in ogni caso la fondatezza, atteso l'avvenuto rilascio della quietanza da parte del mutuatario (avente valore di confessione stragiudiziale) e la effettiva messa a disposizione delle somme da parte della concretizzatasi di fatto mediante il deposito cauzionale che, costituendo un CP_5 passaggio diverso ed ulteriore rispetto all'erogazione della stessa, presuppone l'avvenuta traditio e, dunque, il perfezionamento del contratto;
di qui, la piena validità del mutuo azionato quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. pagina 3 di 10 4
2.2 Acquisita la documentazione, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa viene ora in decisione.
3 L'appello è infondato.
3.1. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: SULLA OMESSA DIMOSTRAZIONE CIRCA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO. SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. L'opponente ha contestato la titolarità in capo alla opposta del credito azionato. Una tale eccezione è specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco – incontroverso – non è sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione. L'onere della prova incombe alla (asserita) creditrice-cessionaria e ha un oggetto ben diverso dal mero fatto (preliminare ma non decisivo) dell'effettività della cessione in blocco. La parte allora che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito (Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798. Pres. Scaldaferri. Est. Terrusi) La cessione del credito è negozio consensuale a forma non vincolata (Trib Verona 29.11.2021) e la relativa prova può essere resa anche tramite ricorso a mere presunzioni (da ultimo Cass. nrr. 21821/23, 17944/23 e nr. 5478/24); mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713). La stessa Cass. nr. 3405/24 2024 è vero che inizialmente afferma che “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB” e tuttavia subito dopo si affetta a precisare ulteriormente che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)”; la stessa decisione in commento conferma pertanto come la “produzione del contratto” o meglio la prova del contratto di cessione possa essere data con ogni mezzo, dovendo il Giudice desumerla dall' “accertamento complessivo delle risultanze di fatto”. Nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.. Le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei pagina 4 di 10 5
confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e su Registro Imprese e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Non può esservi un ostacolo allora a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto. A fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente, spetta a questo giudice verificare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: della cessione e;
del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta In tale descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf. e 10200/2021). I vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, allora in particolare ne: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente e) l'eventuale possesso della documentazione contrattuale;
f) la condotta complessiva del cedente L' elenco è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo ed evidentemente contempla i vari elementi che devono essere di volta in volta valutati dal giudice del merito, in un'ottica anche di ricerca della prova della inclusione del credito de quo nella vicenda traslativa in blocco, desumibile allora da meri elementi presuntivi inequivoci.
3.1.1.Nella fattispecie ora al vaglio del Collegio, in relazione al primo dato probatorio l'appellante assume che “l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2018 Parte II numero inserzioni 130 pure citato e prodotto dalla controparte, indica tra i crediti oggetto di cessione “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 ottobre 2018.”. Ebbene, se è vero che il credito in parola sorgeva nel periodo di tempo indicato nel succitato avviso di pubblicazione e ricompreso tra il 1960 ed il 2016 – lasso temporale peraltro estremamente ampio – non risulta tuttavia avversariamente dimostrato che i debitori venivano, precedentemente alla intervenuta cessione, classificati “a sofferenza”. pagina 5 di 10 6
Nella comparsa di costituzione la convenuta in verità aveva già tempestivamente dedotto, a fronte di tale eccezione di legittimazione, che la cessione in questione aveva avuto ad oggetto finanziamenti ipotecari e/o chirografari, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016, vantati nei confronti di debitori classificati a sofferenza, tra cui rientrava quello vantato nei confronti degli attuali opponenti, quindi sussumendoli esplicitamente tra quelli passati a sofferenza a quella data. Come risulta dal fascicolo di parte depositato nella presente fase, la parte opponente neanche depositava la prima memoria ex art. 183 cpc né adduce in questa sede di avere tempestivamente contestato la circostanza puntualmente dedotta dall'opposta. La circostanza – il passaggio a sofferenza del rapporto de quo in data antecedente la cessione - allora doveva darsi per definitivamente acquisita agli atti e come tale non necessitante di ulteriori approfondimenti istruttori. Come noto, il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.). Ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003)”. Tale principio (che riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste tuttavia soltanto per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda Sezione della Cassazione). In dottrina, poi, si afferma – condivisibilmente - che l'onere di contestazione si attiva solo rispetto ad eventi, allegati e compiutamente raffigurati, che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto ad altri fatti, su cui la parte non è in grado di prendere posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato, ed in tal caso l'onere probatorio resta intatto in capo a chi l'afferma. Viene richiamata, a tale proposito, la regola enunciata dal diritto processuale tedesco, secondo cui la dichiarazione di non sapere può assolvere l'onere di contestazione in relazione a fatti che non siano consistiti in un comportamento proprio delle parti né siano oggetto di percezione diretta del dichiarante (par. 138, IV ZPO). Ne consegue che il fatto sfavorevole non contestato deve consistere, in via alternativa:
• a) in un fatto proprio;
• b) in un fatto comune alle parti;
• c) in un fatto cadente sotto la propria percezione.
Tanto premesso, appare evidente allora come quella allegazione facesse riferimento ad un fatto - il passaggio a sofferenza del rapporto de quo in data antecedente la cessione – comune alle parti e che il cliente era ragionevolmente tenuto a conoscere.
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All'esito allora di tale classificazione appare evidente come, non avendo contestato tempestivamente quella chiara allegazione esposta dalla arte convenuta, la circostanza doveva ritenersi definitivamente acquisita agli atti e non può più costituire oggetto di contestazione da parte dell'opponente, trasponendola addirittura in un motivo di gravame.
3.1.2. Sempre scorrendo l'elenco degli elementi atti comprovare poi la cessione in favore dell'odierna appellata, già ancora costituendosi l'opposta aveva altresì prodotto (all.8) dichiarazione della Banca cedente nella quale si confermava che il credito oggetto del presente giudizio era ricompreso nell'operazione di cessione de qua.
Come ormai noto la stessa Corte di Cassazione ha, di recente, affermato che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio costituisce elemento documentale rilevante decisivo ai fini della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e, conseguentemente, della sussistenza della legittimazione attiva (Corte di Cass., ord. n. 10200/2021). Il cessionario è infine in possesso del titolo contrattuale e di tutta la documentazione relativa al rapporto e di tale detenzione l'opponente non è in grado di fornire una giustificazione alternativa rispetto alla dedotta – e pure per altre via comprovata – cessione della posizione contrattuale
3.2 Abbandonato uno dei due originari motivi di opposizione (cd superamento del limite finanziabile), già oggetto della dirimente decisione a Sezioni Unite del 16/11/2022, n.33719 sottopone poi al Collegio per la prima volta l'opponente, con uno specifico motivo di gravame, un profilo di asserita nullità del titolo per pretesa INESISTENZA/NULLITA'/NON AUTOSUFFICIENZA DEL TITOLO ESECUTIVO AZIONATO PER INCERTEZZA DELLA TRADITIO DELLA SOMMA MUTUATA. Assume la parte appellante che, stando al testo dell'articolo 2 del contratto di mutuo ripassato tra le parti, la Parte mutuataria, non sia effettivamente entrata nella immediata disponibilità e titolarità delle somme alla medesima concesse a mutuo, atteso che la somma mutuata veniva costituita in deposito cauzionale infruttifero, e subordinata nel suo utilizzo da parte della Parte mutuataria, agli importi, alle modalità, ai tempi, alle condizioni ed alle garanzie, così come dettagliatamente articolate e riportate nel suddetto articolo;
così difettando il requisito essenziale della realità del tipo contrattuale e dunque la sussistenza stessa del titolo posto in esecuzione.
3.2.1 Il motivo è infondato. Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa;
ne consegue che la tradito rei può essere realizzata attraverso ad esempio la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo (Cassazione civile, sez. I, 03/01/2011, n. 14). E' pur vero quindi che la traditio della somma di denaro non deve necessariamente sostanziarsi nella consegna materiale, ben potendo essere attuata anche mediante attribuzione al mutuatario della disponibilità giuridica della somma (cfr. Cass. Sez. III n. 25569/2011), ma è tuttavia necessario che il mutuante crei un titolo autonomo in favore del mutuatario che consenta allo stesso di disporre liberamente dell'importo mutuato, non solo senza la intermediazione necessaria del mutuante ma anche inviso mutuans, perché solo in questo modo la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario che ne acquisisce la piena disponibilità giuridica. La "tradito rei" può quindi essere realizzata anche attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme pagina 7 di 10 8
dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (in tal senso, Cass. 21 febbraio 2001, n. 2483; nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Verona 10 ottobre 2003). Omette allora l'appellante di considerare il contenuto della clausola in cui la parte mutuataria dà atto che la somma mutuata è stata erogata e risulta accreditata su apposito conto infruttifero a nome della parte finanziata, questa riconosce a detto accredito effetto liberatorio per la Banca, e rilascia pertanto alla medesima ampia e liberatoria quietanza (articolo 1 ultima parte). Non va ad escludere la fondatezza di tale assunto la circostanza che la somma erogata venga poi in parte costituita come deposito fiduciario infruttifero, con successivo svincolo della stessa all'esito degli adempimenti disposti a carico del mutuatario. La costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, non esclude infatti l'effettiva erogazione della somma da parte della mutuante e l'idoneità del contratto a costituire titolo, laddove, come nella fattispecie al vaglio, le parti condizionino risolutivamente e non sospensivamente il contratto all'adempimento di quelle condizioni da parte del mutuatario (la recente Cass. 12007/24, su cui si sofferma, facendone salve le statuizioni, Cass SSUU nr.5841/25, su cui più diffusamente infra, fa invece riferimento ad un mutuo sospensivamente condizionato). In tema di mutuo fondiario (art. 38 d.lg. n. 385 del 1993), l'atto con il quale il finanziato costituisce a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte mediante il riversamento alla banca della somma mutuata o la costituzione della stessa in pegno o deposito, non è incompatibile con la natura reale del contratto di mutuo, che non implica la necessità di una materiale consegna della somma mutuata nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della relativa disponibilità giuridica. Per tale via, dunque, l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle, ma ad altro, autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla banca di rientrare dallo scoperto, qualora verifichi l'inadempienza del finanziato, escutendo la garanzia solo negando lo svincolo di esse e trattenendole a titolo definitivo. In tale congegno negoziale risulta, allora, chiaro che l'importo mutuato ha ricevuto, mediante il suo utilizzo per la costituzione della garanzia, una specifica e convenzionale destinazione, ha costituito oggetto cioè di una speciale regolamentazione, che, innovando il titolo di appartenenza della somma stessa, l'ha per ciò solo posta nella esclusiva disponibilità giuridica del mutuatario. In tali casi, col perfezionamento del mutuo deve ritenersi già sorta l'obbligazione restitutoria del mutuatario. Orbene, seguendo tale ricostruzione, va riconosciuto che le generali forme attraverso le quali la banca concede a mutuo la somma (in genere accredito su conto corrente) danno conto della conseguita giuridica disponibilità delle somme. Ciò che accade è che tali somme vengono poi riversate alla banca dal mutuatario oppure le parti convengono di costituirle in pegno o in deposito, forme queste che rappresentano la migliore testimonianza di un atto di disposizione del finanziato, che evidentemente e giuridicamente presuppone che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo. Con tale atto di disposizione, in particolare, il finanziato costituisce a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte ed a presidio finale di un obbligo restitutorio già formalmente sorto in ragione del giuridico transito delle somme da una disponibilità (della banca) all'altra (della mutuataria). Dunque, la banca non trattiene le somme concesse a mutuo, ma giuridicamente le riceve dal mutuatario ad altro titolo ovvero in garanzia atipica, provvisoria, in vista di quella definitiva. Non c'è pertanto fittizietà dell'operazione complessiva pagina 8 di 10 9
perché entrambe le operazioni sono volute;
né nel citato meccanismo negoziale può riconoscersi un procedimento indiretto volto a non erogare le somme sino quando il mutuatario non avrà assolto le sue obbligazioni, atteso che non si ha divergenza dallo schema negoziale tipico dei due negozi (mutuo e garanzia), né scopo ulteriore da quelli che i due atti dichiaratamente mirano a conseguire. L'atto di disponibilità del mutuatario, risultante dalla costituzione della garanzia (non importa se con le medesime somme concesse a mutuo), muta, in realtà, il titolo in ragione del quale la banca (non trattine, ma) rientra nel possesso delle somme, le detiene cioè ad altro titolo in una sorta di interversione e per un interesse non solo proprio ma anche del finanziato, rinvenibile nella stessa costituzione della garanzia. In tale congegno negoziale risulta, allora, chiaro che l'importo mutuato ha ricevuto, mediante il suo utilizzo per la costituzione della garanzia, una specifica e convenzionale destinazione, ha costituito oggetto cioè di una speciale regolamentazione, che, innovando il titolo di appartenenza della somma stessa, l'ha per ciò solo posta nella esclusiva disponibilità giuridica del mutuatario. Ogni altra considerazione assume natura sostanzialistica (approccio come si vedrà cassato dalla recente SS.UU.) ed è volta ad evidenziare che alla fine, con tale meccanismo, il mutuatario non può ancora materialmente disporre delle somme (solo) giuridicamente ricevute. Ma, tale assunto si scontra con il rilievo secondo il quale il finanziato, in realtà e giuridicamente, ha disposto dell'importo mutuato, costituendolo in garanzia, il che è quanto basta nell'ambito di una verifica tutta formale quale è quella sul titolo esecutivo. I principi sin qui esposti, da sempre adottati da questa Corte, hanno trovato infine autorevole conferma nelle recenti decisioni assunte in sede di SS.UU.. Il riferimento è alle recenti sentenze nrr. 5968/25 e 5841/25. Nella decisione nr. 5841/25 in particolare la Suprema Corte ha ulteriormente confermato quanto segue. E' dall'immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate (carattere distintivo dell'operazione) che si origina il dubbio se possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, presupposto indispensabile della stessa qualificazione dell'operazione alla stregua di mutuo. A tale dubbio ha dato definitiva ed inequivoca risposta la Cass. SSUU in commento, che, privilegiando l' indirizzo che adotta un metodo di analisi logico- giuridica della fattispecie e ripudiando quello, sostanzialmente qui propugnato dagli appellanti, che privilegia invece un metodo empirico di analisi, legato al concreto atteggiarsi dell'operazione nella pratica e alla considerazione delle motivazioni che, di regola, ne stanno alla base, ha affermato la piena validità, sotto ogni profilo, anche del mutuo cd solutorio pure come titolo esecutivo. Nella decisione nr. 5968/25 poi più specificatamente, rispetto alla decisione ora al vaglio del Collegio la Corte ha altresì affermato che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione
- univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
4. L'appello deve essere pertanto respinto.
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5. Non risultando proposto specifico motivo di gravame in ordine al capo relativo alle spese, resta precluso a questa Corte di rivederne il contenuto, non procedendosi in questa sede ad una riforma anche solo parziale della decisione gravata. Sussistono invece giusti motivi anche ex Corte Cost. nr. 77/18 per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente grado, avendo solo la recente Cass. SSUU 2025 cit. fugato ogni incertezza in ordine alla configurabilità dei requisiti del titolo esecutivo con riferimento al tipo contrattuale de quo (dubbi sorti in seguito all'arresto del 2024 sopra citato che aveva imposto il ricorso alle SSUU del 2025). L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative al presente grado;
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
IC IA AN S. IL
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