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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5549 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16597/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16597/2024 tra
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MOLLO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA, in forza di procura alle liti del 19.09.2024, elettivamente domiciliato in Torino, via Morghen n.28 ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE VUONO Controparte_1 C.F._1
LUIGI, in forza di procura generale alle liti del 16.12.2024, elettivamente domiciliati in Torino, Corso Re Umberto 21 CONVENUTO nonché contro collettivamente ed impersonalmente considerati Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI Oggi 22 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. PIGOZZI L LUCA in sost. per delega orale Parte_1 dell'avv. MOLLO ALESSANDRA e la dr.ssa Chiocchetti per il Comune.
- per l'avv. DE VUONO LUIGI. Controparte_1
- per gli eredi di nessuno compare e il Giudice ne dichiara la Controparte_2 contumacia. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Pigozzi precisa come da atto in riassunzione. L'avv. De Vuono precisa come da memoria di costituzione e insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie. Il Giudice ritiene che le prove non siano necessarie ai fini della decisione e dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa. Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16597/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MOLLO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA, in forza di procura alle liti del 19.09.2024, elettivamente domiciliato in
Torino, via Morghen n.28
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE VUONO Controparte_1 C.F._1
LUIGI, in forza di procura generale alle liti del 16.12.2024, elettivamente domiciliati in
Torino, Corso Re Umberto 21, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
23.12.2024
CONVENUTO nonché contro
, già ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Controparte_2 collettivamente ed impersonalmente considerati
CONVENUTI CONTUMACI
Udienza di discussione in data 22.12.2025
Oggetto: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
Nel merito.
pagina 2 di 8 - Dichiarare tenuti e condannare il signor e gli eredi del signor Controparte_1 [...]
a rilasciare immediatamente la stanza ammobiliata facente parte dell'edificio CP_2 ubicato in , via Napoli n.63, assegnata in forza dell'autorizzazione per Parte_1 ospitalità temporanea prot. n. 46153, del 30 giugno 2022, per i motivi tutti dedotti in giudizio;
- dichiarare tenuti e condannare il signor e gli eredi del signor Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, a corrispondere al la somma di euro CP_2 Parte_1
2.250,00, relativa all'indennizzo per l'utilizzo temporaneo, a titolo di ospitalità, della stanza ammobiliata facente parte dell'edificio ubicato in , via Napoli n.63, nel Parte_1 periodo dal mese di febbraio 2023 al mese di ottobre 2023 compreso, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo;
- previo accertamento e declaratoria che il signor , a decorrere dal mese Controparte_1 di novembre 2023, occupa senza titolo la stanza ammobiliata facente parte dell'edificio ubicato in , via Napoli n.63, assegnata in forza dell'autorizzazione per Parte_1 ospitalità temporanea prot. n. 46153, del 30 giugno 2022, e che, nel periodo dal mese di novembre 2023 al 15 marzo 2025, la medesima stanza è stata altresì occupata senza titolo anche dal signor , deceduto il 15 marzo 2025, condannare il signor Controparte_2
e, per il solo periodo dal mese di novembre 2023 al 15 marzo 2025, Controparte_1 anche gli eredi del signor , in solido con il signor , a Controparte_2 Controparte_1 risarcire, in favore del di , il danno per l'occupazione senza titolo Pt_1 Parte_1 della stanza anzidetta, che si quantifica in euro 250,00 mensili, ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che sarà in corso di causa accertata, a decorrere dal mese di novembre 2023 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali maturati e maturandi.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Con il favore delle spese e degli onorari di causa.”
Per : Controparte_1
“In via istruttoria:
- Ammettersi prova per testi su tutti i capi di prova da 1 a 18, di cui alla narrativa in fatto del presente atto, da intendersi preceduti dal rituale “vero che”. Si indicano come testimoni le signore: , residente in [...]50; Testimone_1 [...]
, Moncalieri, Via Puccini 34; Tes_2
pagina 3 di 8 - Disporre CTU medico legale volta ad accertare le condizioni di salute del sig.
[...]
. CP_1
Nel merito:
Respingere tutte le domande formulate dal , in quanto infondate Parte_1 in fatto ed in diritto per i motivi suesposti.
In ogni caso, Con vittoria di spese generali, competenze ed onorari della presente procedura, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447bis c.p.c., depositato in data 27.09.2024, il Parte_1
ha convenuto in giudizio e
[...] Controparte_2 Controparte_1 domandando al Tribunale di dichiarare che gli stessi detengono senza titolo la stanza ammobiliata facente parte dell'edificio ubicato in , via Napoli n.63, costituito Parte_1 da alloggi temporanei di assistenza sociale (social housing) e conseguentemente ne ha chiesto la condanna al rilascio nonché alla corresponsione dell'indennizzo di utilizzo dal mese di febbraio 2023 a ottobre 2023 e dell'indennità di occupazione a partire dal mese di novembre 2023 sino all'effettivo rilascio.
Il Comune esponeva (i) di aver autorizzato, con provvedimento prot. n. 46153, del 30 giugno 2022, l'utilizzo temporaneo, a mero titolo di ospitalità, a favore di
[...]
e di una stanza ammobiliata, con uso comune di bagno e CP_2 Controparte_1 cucina, negli alloggi temporanei di assistenza sociale (social housing) ubicati in
, via Napoli n.63, gestiti dalla VA , per il periodo compreso Parte_1 Parte_2 tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;
(ii) che tale provvedimento stabiliva il pagamento da parte dei convenuti di un indennizzo mensile pari a € 250,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese e che la mancata puntuale corresponsione dell'anzidetta somma mensile avrebbe comportato l'interruzione dell'ospitalità temporanea ed il conseguente rilascio della stanza;
(iii) di aver concesso una proroga dell'autorizzazione per l'ospitalità temporanea sino al 30 giugno 2023; (iv) che a seguito della mancata riconsegna dell'immobile e del pagamento dell'indennizzo mensile a partire dal mese di febbraio 2023, il Parte_1 decretava la decadenza dei convenuti dall'autorizzazione per l'ospitalità temporanea, ordinando lo sgombero;
(v) che e non Controparte_2 Controparte_1 ottemperavano al rilascio e al pagamento degli indennizzi.
Concludeva, dunque, chiedendo il rilascio dell'unità immobiliare occupata e la condanna pagina 4 di 8 al pagamento dell'indennizzo per l'utilizzo e della successiva indennità di occupazione.
Con comparsa del 3.01.2025 si costituivano i convenuti, contestando la ricostruzione in fatto avversaria e chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie in ragione delle precarie condizioni economiche e di salute di e . CP_2 Controparte_1
All'udienza del 30.06.2025 il difensore dei convenuti dichiarava il decesso di
[...]
in data 15.03.2025. Veniva, quindi, disposta l'interruzione del processo. CP_2
Con ricorso ai sensi dell'art. 303 c.p.c., il riassumeva la causa Parte_1 nei confronti di e degli eredi di , collettivamente e Controparte_1 Controparte_2 impersonalmente considerati, chiedendo nuovamente il rilascio dell'immobile sito in
, via Napoli n. 63, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento Parte_1 di € 2.250,00 a titolo di indennizzo per l'utilizzo temporaneo della stanza ammobiliata per i mesi da febbraio a ottobre 2023, nonché al pagamento di un'indennità di occupazione mensile pari a € 250,00 sino all'effettivo rilascio.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate.
2. La domanda di rilascio della stanza ammobiliata sita in , via Napoli n. 63, Parte_1 proposta da parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Si osserva, in primo luogo, che: “L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria
o sopravvenuta del titolo”. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17941 del 24/07/2013).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a chiedere la restituzione del bene per la decadenza di e dall'autorizzazione per l'ospitalità CP_2 Controparte_1 temporanea, e quindi ha esercitato un'azione personale.
Il ha assolto l'onere di provare i fatti posti a fondamento del Parte_1 proprio diritto a ottenere il rilascio dell'immobile.
In particolare, ha provato (i) di aver concesso a e , preso atto CP_2 Controparte_1 della loro situazione di emergenza abitativa, l'utilizzo di una stanza ammobiliata, con uso comune di bagno e cucina, negli alloggi temporanei di assistenza sociale (social housing) ubicati in , via Napoli n. 63, con provvedimento prot. n. 46153, del 30 giugno Parte_1
2022 (doc. 3); (ii) di aver concesso una proroga dell'autorizzazione di ospitalità fino al
30.06.2023 con provvedimento prot. n. 87250, del 23 dicembre 2022 (doc. 4); (iii) di aver intimato il rilascio dell'immobile a e allo scadere della CP_2 Controparte_1 concessione (docc. 5, 6 e 7) e, a seguito di procedimento, di aver decretato la decadenza pagina 5 di 8 dei convenuti dall'autorizzazione per l'ospitalità temporanea con provvedimento prot. n.
61632, del 16 ottobre 2023 (doc. 8).
I convenuti costituendosi non hanno contestato l'occupazione. Peraltro, a seguito del decesso di , in data 15.03.2025, come da certificato di morte Controparte_2 prodotto, unico attuale occupante risulta . Controparte_1
Ne consegue che dev'essere condannato al rilascio dell'immobile sito Controparte_1 in , via Napoli n. 63 libero da persone o cose in favore del ricorrente. Parte_1
La data del rilascio, in applicazione analogica dell'art. 56 della legge n. 392/1978, dev'essere fissata, tenuto conto del tempo trascorso dalla richiesta di restituzione e dalle condizioni economiche del convenuto al 22.01.2026.
3. Merita altresì accoglimento la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo di utilizzazione, pari a € 2.250,00, per i mesi da febbraio a ottobre 2023.
Parte ricorrente ha provato il proprio diritto all'indennizzo, producendo i provvedimenti prot. n. 46153, del 30 giugno 2022 (doc. 3) e provvedimento prot. n. 87250, del 23 dicembre 2022 (doc. 4), in base ai quali “l'indennizzo mensile per l'ospitalità è pari a €
250,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese, secondo le modalità indicate dalla
VA” e ha allegato di non aver ricevuto tale indennizzo a partire dal mese di febbraio 2023.
Parte convenuta, pur non contestando la morosità maturata, ha eccepito l'incolpevole inadempimento di e per la mancata considerazione da parte CP_2 Controparte_1 del delle capacità reddituali dei convenuti, in ragione del fatto Parte_1 che nel periodo in cui è stata maturata la morosità l'unica fonte di reddito dei convenuti consisteva nella somma mensile di € 229,00 percepita da a titolo di Controparte_1 reddito di cittadinanza.
L'eccezione di parte convenuta non può essere accolta essendo l'importo previsto a titolo di corrispettivo previsto nei singoli provvedimenti sottoscritti da parte convenuta.
Dovendosi ritenere il social housing1 assimilabile, quanto alle obbligazioni del beneficiario, al contratto di locazione, può analogicamente applicarsi l'art. 1587 c.c., che prevede come obbligazioni principali del conduttore quella di custodia della cosa e pagina 6 di 8 quella di pagamento del corrispettivo nei termini convenuti.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione [ndr. Pagamento del canone], ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte e quindi in caso di inutilizzabilità assoluta della cosa locata” (Cass. civ. sez. III, 27 settembre 2016, n. 18987).
Nel caso di specie, non essendo venuta a mancare la prestazione della controparte,
l'inadempimento dei convenuti deve ritenersi illegittimo, con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento dell'indennizzo dovuto per i mesi da febbraio a ottobre 2023, in virtù della decadenza dall'autorizzazione di ospitalità temporanea
(doc. 8), per un totale di € 2.250,00 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
4. In ultimo, quanto alla domanda di corresponsione di un'indennità di occupazione a partire dal mese di novembre 2023, deve disporsi quanto segue.
L'occupazione dell'immobile sito in , via Napoli n. 63 da parte di entrambi i Parte_1 convenuti sino alla data del decesso di , 15.03.2025, è incontestata. Persona_1
Dunque, è dovuta da parte di e degli eredi di , Controparte_1 Persona_1
l'indennità di occupazione dal mese di novembre 2023 al mese di marzo 2025. La stessa può essere liquidata nella misura di € 250,00 mensili, da moltiplicarsi per diciannove mesi, per un totale di € 4.750,00, da pagarsi in solido.
Per i mesi successivi, a partire da marzo 2025 sino all'effettivo rilascio, dev'essere condannato al pagamento dell'indennità di € 250,00 mensili il solo . Controparte_1
5. Le spese di causa seguono la soccombenza di e degli eredi di Controparte_1
e devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione Controparte_2 compreso tra € 1.100,01 e 5.200,00, valore medio di liquidazione quanto alle fasi introduttiva e di studio e con la massima riduzione alla luce dell'attività per le restanti fasi, con aumento del 20% esclusa la fase decisionale per la presenza di più parti e così per € 1.957,20 a titolo di compenso oltre ad € 167,09 per esposti. Nulla viene liquidato per la mediazione che si ritiene non essere obbligatoria nella presente fattispecie.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che occupa senza titolo la stanza ammobiliata, con uso Controparte_1 comune di bagno e cucina, negli alloggi temporanei di assistenza sociale (social housing) ubicati in , via Napoli n. 63. Parte_1
AN al rilascio dell'immobile sito in , via Napoli n. Controparte_1 Parte_1
63, libero da persone o cose, in favore del . Parte_1
FISSA per l'esecuzione la data del 22.01.2026.
AN e gli eredi di , in solido, a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere in favore del la somma di € 2.250,00 a titolo di Parte_1 indennizzo di utilizzo della stanza ammobiliata per le mensilità da febbraio a ottobre
2023, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
AN e gli eredi di , in solido, a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere in favore del la somma di € 4.750,00 a titolo di Parte_1 indennità di occupazione per le mensilità da febbraio a ottobre 2023, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo
AN a corrispondere a favore del , a Controparte_1 Parte_1 titolo di indennità di occupazione, la somma di € 250,00 mensili a far data dal mese di aprile 2025 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
AN e gli eredi di , in solido, a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere in favore del le spese del presente giudizio Parte_1 liquidate in € 1.957,20 a titolo di compenso oltre ad € 167,09 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ovvero attività di accoglienza temporanea per individui in situazione di grave disagio abitativo attraverso l'attivazione di progetti di tipo sociale, promozione sociale, culturale ed economica nonché l'avvio di percorsi di socializzazione e di autonomia rivolti a persone con cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti che hanno lo scopo di far nascere comunità e di sviluppare l'integrazione mediante l'utilizzo di spazi e di servizi comuni tra gli abitanti.
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16597/2024 tra
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MOLLO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA, in forza di procura alle liti del 19.09.2024, elettivamente domiciliato in Torino, via Morghen n.28 ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE VUONO Controparte_1 C.F._1
LUIGI, in forza di procura generale alle liti del 16.12.2024, elettivamente domiciliati in Torino, Corso Re Umberto 21 CONVENUTO nonché contro collettivamente ed impersonalmente considerati Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI Oggi 22 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. PIGOZZI L LUCA in sost. per delega orale Parte_1 dell'avv. MOLLO ALESSANDRA e la dr.ssa Chiocchetti per il Comune.
- per l'avv. DE VUONO LUIGI. Controparte_1
- per gli eredi di nessuno compare e il Giudice ne dichiara la Controparte_2 contumacia. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Pigozzi precisa come da atto in riassunzione. L'avv. De Vuono precisa come da memoria di costituzione e insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie. Il Giudice ritiene che le prove non siano necessarie ai fini della decisione e dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa. Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16597/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MOLLO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA, in forza di procura alle liti del 19.09.2024, elettivamente domiciliato in
Torino, via Morghen n.28
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE VUONO Controparte_1 C.F._1
LUIGI, in forza di procura generale alle liti del 16.12.2024, elettivamente domiciliati in
Torino, Corso Re Umberto 21, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
23.12.2024
CONVENUTO nonché contro
, già ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Controparte_2 collettivamente ed impersonalmente considerati
CONVENUTI CONTUMACI
Udienza di discussione in data 22.12.2025
Oggetto: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
Nel merito.
pagina 2 di 8 - Dichiarare tenuti e condannare il signor e gli eredi del signor Controparte_1 [...]
a rilasciare immediatamente la stanza ammobiliata facente parte dell'edificio CP_2 ubicato in , via Napoli n.63, assegnata in forza dell'autorizzazione per Parte_1 ospitalità temporanea prot. n. 46153, del 30 giugno 2022, per i motivi tutti dedotti in giudizio;
- dichiarare tenuti e condannare il signor e gli eredi del signor Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, a corrispondere al la somma di euro CP_2 Parte_1
2.250,00, relativa all'indennizzo per l'utilizzo temporaneo, a titolo di ospitalità, della stanza ammobiliata facente parte dell'edificio ubicato in , via Napoli n.63, nel Parte_1 periodo dal mese di febbraio 2023 al mese di ottobre 2023 compreso, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo;
- previo accertamento e declaratoria che il signor , a decorrere dal mese Controparte_1 di novembre 2023, occupa senza titolo la stanza ammobiliata facente parte dell'edificio ubicato in , via Napoli n.63, assegnata in forza dell'autorizzazione per Parte_1 ospitalità temporanea prot. n. 46153, del 30 giugno 2022, e che, nel periodo dal mese di novembre 2023 al 15 marzo 2025, la medesima stanza è stata altresì occupata senza titolo anche dal signor , deceduto il 15 marzo 2025, condannare il signor Controparte_2
e, per il solo periodo dal mese di novembre 2023 al 15 marzo 2025, Controparte_1 anche gli eredi del signor , in solido con il signor , a Controparte_2 Controparte_1 risarcire, in favore del di , il danno per l'occupazione senza titolo Pt_1 Parte_1 della stanza anzidetta, che si quantifica in euro 250,00 mensili, ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che sarà in corso di causa accertata, a decorrere dal mese di novembre 2023 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali maturati e maturandi.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Con il favore delle spese e degli onorari di causa.”
Per : Controparte_1
“In via istruttoria:
- Ammettersi prova per testi su tutti i capi di prova da 1 a 18, di cui alla narrativa in fatto del presente atto, da intendersi preceduti dal rituale “vero che”. Si indicano come testimoni le signore: , residente in [...]50; Testimone_1 [...]
, Moncalieri, Via Puccini 34; Tes_2
pagina 3 di 8 - Disporre CTU medico legale volta ad accertare le condizioni di salute del sig.
[...]
. CP_1
Nel merito:
Respingere tutte le domande formulate dal , in quanto infondate Parte_1 in fatto ed in diritto per i motivi suesposti.
In ogni caso, Con vittoria di spese generali, competenze ed onorari della presente procedura, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447bis c.p.c., depositato in data 27.09.2024, il Parte_1
ha convenuto in giudizio e
[...] Controparte_2 Controparte_1 domandando al Tribunale di dichiarare che gli stessi detengono senza titolo la stanza ammobiliata facente parte dell'edificio ubicato in , via Napoli n.63, costituito Parte_1 da alloggi temporanei di assistenza sociale (social housing) e conseguentemente ne ha chiesto la condanna al rilascio nonché alla corresponsione dell'indennizzo di utilizzo dal mese di febbraio 2023 a ottobre 2023 e dell'indennità di occupazione a partire dal mese di novembre 2023 sino all'effettivo rilascio.
Il Comune esponeva (i) di aver autorizzato, con provvedimento prot. n. 46153, del 30 giugno 2022, l'utilizzo temporaneo, a mero titolo di ospitalità, a favore di
[...]
e di una stanza ammobiliata, con uso comune di bagno e CP_2 Controparte_1 cucina, negli alloggi temporanei di assistenza sociale (social housing) ubicati in
, via Napoli n.63, gestiti dalla VA , per il periodo compreso Parte_1 Parte_2 tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;
(ii) che tale provvedimento stabiliva il pagamento da parte dei convenuti di un indennizzo mensile pari a € 250,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese e che la mancata puntuale corresponsione dell'anzidetta somma mensile avrebbe comportato l'interruzione dell'ospitalità temporanea ed il conseguente rilascio della stanza;
(iii) di aver concesso una proroga dell'autorizzazione per l'ospitalità temporanea sino al 30 giugno 2023; (iv) che a seguito della mancata riconsegna dell'immobile e del pagamento dell'indennizzo mensile a partire dal mese di febbraio 2023, il Parte_1 decretava la decadenza dei convenuti dall'autorizzazione per l'ospitalità temporanea, ordinando lo sgombero;
(v) che e non Controparte_2 Controparte_1 ottemperavano al rilascio e al pagamento degli indennizzi.
Concludeva, dunque, chiedendo il rilascio dell'unità immobiliare occupata e la condanna pagina 4 di 8 al pagamento dell'indennizzo per l'utilizzo e della successiva indennità di occupazione.
Con comparsa del 3.01.2025 si costituivano i convenuti, contestando la ricostruzione in fatto avversaria e chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie in ragione delle precarie condizioni economiche e di salute di e . CP_2 Controparte_1
All'udienza del 30.06.2025 il difensore dei convenuti dichiarava il decesso di
[...]
in data 15.03.2025. Veniva, quindi, disposta l'interruzione del processo. CP_2
Con ricorso ai sensi dell'art. 303 c.p.c., il riassumeva la causa Parte_1 nei confronti di e degli eredi di , collettivamente e Controparte_1 Controparte_2 impersonalmente considerati, chiedendo nuovamente il rilascio dell'immobile sito in
, via Napoli n. 63, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento Parte_1 di € 2.250,00 a titolo di indennizzo per l'utilizzo temporaneo della stanza ammobiliata per i mesi da febbraio a ottobre 2023, nonché al pagamento di un'indennità di occupazione mensile pari a € 250,00 sino all'effettivo rilascio.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate.
2. La domanda di rilascio della stanza ammobiliata sita in , via Napoli n. 63, Parte_1 proposta da parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Si osserva, in primo luogo, che: “L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria
o sopravvenuta del titolo”. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17941 del 24/07/2013).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a chiedere la restituzione del bene per la decadenza di e dall'autorizzazione per l'ospitalità CP_2 Controparte_1 temporanea, e quindi ha esercitato un'azione personale.
Il ha assolto l'onere di provare i fatti posti a fondamento del Parte_1 proprio diritto a ottenere il rilascio dell'immobile.
In particolare, ha provato (i) di aver concesso a e , preso atto CP_2 Controparte_1 della loro situazione di emergenza abitativa, l'utilizzo di una stanza ammobiliata, con uso comune di bagno e cucina, negli alloggi temporanei di assistenza sociale (social housing) ubicati in , via Napoli n. 63, con provvedimento prot. n. 46153, del 30 giugno Parte_1
2022 (doc. 3); (ii) di aver concesso una proroga dell'autorizzazione di ospitalità fino al
30.06.2023 con provvedimento prot. n. 87250, del 23 dicembre 2022 (doc. 4); (iii) di aver intimato il rilascio dell'immobile a e allo scadere della CP_2 Controparte_1 concessione (docc. 5, 6 e 7) e, a seguito di procedimento, di aver decretato la decadenza pagina 5 di 8 dei convenuti dall'autorizzazione per l'ospitalità temporanea con provvedimento prot. n.
61632, del 16 ottobre 2023 (doc. 8).
I convenuti costituendosi non hanno contestato l'occupazione. Peraltro, a seguito del decesso di , in data 15.03.2025, come da certificato di morte Controparte_2 prodotto, unico attuale occupante risulta . Controparte_1
Ne consegue che dev'essere condannato al rilascio dell'immobile sito Controparte_1 in , via Napoli n. 63 libero da persone o cose in favore del ricorrente. Parte_1
La data del rilascio, in applicazione analogica dell'art. 56 della legge n. 392/1978, dev'essere fissata, tenuto conto del tempo trascorso dalla richiesta di restituzione e dalle condizioni economiche del convenuto al 22.01.2026.
3. Merita altresì accoglimento la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo di utilizzazione, pari a € 2.250,00, per i mesi da febbraio a ottobre 2023.
Parte ricorrente ha provato il proprio diritto all'indennizzo, producendo i provvedimenti prot. n. 46153, del 30 giugno 2022 (doc. 3) e provvedimento prot. n. 87250, del 23 dicembre 2022 (doc. 4), in base ai quali “l'indennizzo mensile per l'ospitalità è pari a €
250,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese, secondo le modalità indicate dalla
VA” e ha allegato di non aver ricevuto tale indennizzo a partire dal mese di febbraio 2023.
Parte convenuta, pur non contestando la morosità maturata, ha eccepito l'incolpevole inadempimento di e per la mancata considerazione da parte CP_2 Controparte_1 del delle capacità reddituali dei convenuti, in ragione del fatto Parte_1 che nel periodo in cui è stata maturata la morosità l'unica fonte di reddito dei convenuti consisteva nella somma mensile di € 229,00 percepita da a titolo di Controparte_1 reddito di cittadinanza.
L'eccezione di parte convenuta non può essere accolta essendo l'importo previsto a titolo di corrispettivo previsto nei singoli provvedimenti sottoscritti da parte convenuta.
Dovendosi ritenere il social housing1 assimilabile, quanto alle obbligazioni del beneficiario, al contratto di locazione, può analogicamente applicarsi l'art. 1587 c.c., che prevede come obbligazioni principali del conduttore quella di custodia della cosa e pagina 6 di 8 quella di pagamento del corrispettivo nei termini convenuti.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione [ndr. Pagamento del canone], ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte e quindi in caso di inutilizzabilità assoluta della cosa locata” (Cass. civ. sez. III, 27 settembre 2016, n. 18987).
Nel caso di specie, non essendo venuta a mancare la prestazione della controparte,
l'inadempimento dei convenuti deve ritenersi illegittimo, con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento dell'indennizzo dovuto per i mesi da febbraio a ottobre 2023, in virtù della decadenza dall'autorizzazione di ospitalità temporanea
(doc. 8), per un totale di € 2.250,00 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
4. In ultimo, quanto alla domanda di corresponsione di un'indennità di occupazione a partire dal mese di novembre 2023, deve disporsi quanto segue.
L'occupazione dell'immobile sito in , via Napoli n. 63 da parte di entrambi i Parte_1 convenuti sino alla data del decesso di , 15.03.2025, è incontestata. Persona_1
Dunque, è dovuta da parte di e degli eredi di , Controparte_1 Persona_1
l'indennità di occupazione dal mese di novembre 2023 al mese di marzo 2025. La stessa può essere liquidata nella misura di € 250,00 mensili, da moltiplicarsi per diciannove mesi, per un totale di € 4.750,00, da pagarsi in solido.
Per i mesi successivi, a partire da marzo 2025 sino all'effettivo rilascio, dev'essere condannato al pagamento dell'indennità di € 250,00 mensili il solo . Controparte_1
5. Le spese di causa seguono la soccombenza di e degli eredi di Controparte_1
e devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione Controparte_2 compreso tra € 1.100,01 e 5.200,00, valore medio di liquidazione quanto alle fasi introduttiva e di studio e con la massima riduzione alla luce dell'attività per le restanti fasi, con aumento del 20% esclusa la fase decisionale per la presenza di più parti e così per € 1.957,20 a titolo di compenso oltre ad € 167,09 per esposti. Nulla viene liquidato per la mediazione che si ritiene non essere obbligatoria nella presente fattispecie.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che occupa senza titolo la stanza ammobiliata, con uso Controparte_1 comune di bagno e cucina, negli alloggi temporanei di assistenza sociale (social housing) ubicati in , via Napoli n. 63. Parte_1
AN al rilascio dell'immobile sito in , via Napoli n. Controparte_1 Parte_1
63, libero da persone o cose, in favore del . Parte_1
FISSA per l'esecuzione la data del 22.01.2026.
AN e gli eredi di , in solido, a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere in favore del la somma di € 2.250,00 a titolo di Parte_1 indennizzo di utilizzo della stanza ammobiliata per le mensilità da febbraio a ottobre
2023, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
AN e gli eredi di , in solido, a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere in favore del la somma di € 4.750,00 a titolo di Parte_1 indennità di occupazione per le mensilità da febbraio a ottobre 2023, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo
AN a corrispondere a favore del , a Controparte_1 Parte_1 titolo di indennità di occupazione, la somma di € 250,00 mensili a far data dal mese di aprile 2025 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
AN e gli eredi di , in solido, a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere in favore del le spese del presente giudizio Parte_1 liquidate in € 1.957,20 a titolo di compenso oltre ad € 167,09 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ovvero attività di accoglienza temporanea per individui in situazione di grave disagio abitativo attraverso l'attivazione di progetti di tipo sociale, promozione sociale, culturale ed economica nonché l'avvio di percorsi di socializzazione e di autonomia rivolti a persone con cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti che hanno lo scopo di far nascere comunità e di sviluppare l'integrazione mediante l'utilizzo di spazi e di servizi comuni tra gli abitanti.