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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/07/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 1250/2024 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Appeddu attore contro
(CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata dall'Avv. Maria Elisabbetta Porcu covenuta
e
(C.F. Controparte_2
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale P.IVA_2 dello Stato convenuta
Conclusioni
Nell'interesse dell'attore:
1 In via preliminare, sospendere in via cautelare l'atto di pignoramento presso terzi identificato con il n.
07484202400000749001, per l'incertezza sul quantum debeatur anche in relazione all'importanza della cifra richiesta.
II) Nel merito: in via principale: previa verifica della regolarità dell'atto di pignoramento opposto, accertare l'esatto importo del quantum debeatur;
depurandolo da calcoli anatocistici ed usurari che dovessero essere accertati in corso di causa. III) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nell'interesse della convenuta CP_3
Rigettare l'istanza di sospensione poiché inammissibile e comunque non sussistendo in atti prova del verificarsi di un imminente pericolo grave ed irreparabile;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione, stante la definitività della cartella di pagamento e del successivo atto esattoriale;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine ai motivi di opposizione riguardanti l'attività di pertinenza della Controparte_4 CP_2
Nel merito - accertare e dichiarare la correttezza dell'attività svolta dall'Agente della Riscossione, con conseguente
[...] reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico della stessa in quanto infondata e per l'effetto rigettare l'opposizione; In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Nell'interesse della convenuta : CP_2
previo rilievo, in via preliminare, della nullità della notifica dell'atto di citazione in violazione dell'art. 11 r.d. 1611/1933, disporre la salvezza dei diritti di prima udienza;
- in via pregiudiziale dichiarare inammissibili le avverse censure per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, sempre pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
per le censure inerenti all'attività di competenza dell'agente della riscossione;
- in via ulteriormente subordinata, CP_2 nel merito respingere le avverse censure;
- in tutti i casi con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione avverso il pignoramento ex art 72 bis DPR n 602 del 1973 n.
07484202400000749001, ha esposto i seguenti fatti: 1) con l'atto di pignoramento Parte_1 impugnato l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva ordinato al terzo Controparte_5 di pagare l'importo di € 18.573,44, dovuto al debitore esecutato;
2) nel medesimo pignoramento
[...] erano richiamati la cartella n. 07420230000733423000, notificata al ricorrente in data 22 marzo 2023
(anno di riferimento del debito 2018), avente quale ente impositore la , e l'avviso di Controparte_2 intimazione n. 07420249000853787000, notificato in data 04 marzo 2024; 3) la cartella, a sua volta, traeva
2 origine da due distinti verbali di contestazione per violazione delle norme del Codice della Strada, emessi entrambi nel 2018 dal Nucleo operativo Aliquota Radiomobile del Comune di Siniscola e contraddistinti ai nn. 797539225 e 797539323; 4) entrambi i verbali erano stati emessi perché , in Parte_1 qualità di genitore dell'allora minore , non aveva impedito che quest'ultimo in data 9 ottobre CP_5
2018, circolasse “alla guida del veicolo di tipo MTC CHANGZHOU AGILITY 125, targa DP57217, senza essere munito di patente di guida valida per il tipo di veicolo condotto” (sanzione principale multa di € 5.000, verbale 797539225) e, in qualità di conducente del detto veicolo, effettuasse “il sorpasso di un altro veicolo nonostante che la visibilità non si estendesse al punto tale da consentire la manovra in condizioni di sicurezza” (sanzione principale, multa di € 81, verbale 797539323).
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) con il verbale n. 797539225 era stata comminata la sanzione errata, posto che non era sprovvisto di patente di guida, ma CP_5 solo di patente inidonea al tipo di motoveicolo condotto, ragione per la quale la sanzione poteva essere determinata tra un minimo di € 408 e un massimo di euro 1.634, ma non certo nella misura abnorme di
€ 5.000; 2) la cartella n. 07420230000733423000 era affetta da evidente errore materiale o di calcolo, posto che l'importo sommato delle due sanzioni, pari a € 5.081,00, si era poi più che triplicato, giungendo in cartella alla somma di € 18.573,44, poi oggetto di pignoramento;
3) quest'ultimo, inoltre, era del tutto indeterminato, dal momento che non riportava la natura del credito per il quale Agenzia delle Entrate
Riscossione procedeva, facendo generico riferimento a tributi ed entrate, e non specificava la natura del debito del terzo verso l'opponente.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto in via preliminare di sospendere il pignoramento e, nel merito, di accertare il corretto quantum debeatur, depurandolo da somme anatocistiche ed usurarie.
Con ordinanza del 5 novembre 2024 il giudice dell'esecuzione mobiliare ha rigettato l'istanza di sospensione e ha fissato in trenta giorni il termine per introdurre il giudizio di merito nei modi di legge.
Con citazione ritualmente notificata, ha introdotto il giudizio di merito, riportandosi Parte_1 ai motivi del ricorso e così concludendo: In via preliminare, sospendere in via cautelare l'atto di pignoramento presso terzi identificato con il n. , per l'incertezza sul quantum debeatur anche in relazione PartitaIVA_3 all'importanza della cifra richiesta. II) Nel merito: in via principale: previa verifica della regolarità dell'atto di pignoramento opposto, accertare l'esatto importo del quantum debeatur;
depurandolo da calcoli anatocistici ed usurari che dovessero essere accertati in corso di causa. III) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Incardinatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , deducendo: Controparte_1
1) l'inammissibilità dell'opposizione al pignoramento per mancata impugnazione degli atti prodromici – cartella di pagamento e intimazione di pagamento – nei termini di legge, nonché per mancata specificazione di vizi propri dell'atto impugnato;
2) il difetto di legittimazione dell'ente riscossore, in quanto tutti i vizi denunciati avevano ad oggetto i verbali di contestazione emessi dall'ente impositore;
3)
3 la completezza e specificazione dei calcoli contenuti nella cartella e nel pignoramento;
4) l'inammissibilità della reiterazione dell'istanza di sospensione, già avanzata e rigettata in fase sommaria.
ha così concluso: rigettare l'istanza di sospensione poiché inammissibile e Controparte_1 comunque non sussistendo in atti prova del verificarsi di un imminente pericolo grave ed irreparabile;
- accertare e dichiarare
l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione, stante la definitività della cartella di pagamento e del successivo atto esattoriale;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell in ordine ai motivi di Controparte_4 opposizione riguardanti l'attività di pertinenza della;
Nel merito - accertare e dichiarare la correttezza Controparte_2 dell'attività svolta dall'Agente della Riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico della stessa in quanto infondata e per l'effetto rigettare l'opposizione; In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio anche la , la quale ha Controparte_2 eccepito l'irritualità della notifica non eseguita presso l'Avvocatura distrettuale di Stato e ha contestato quanto dedotto dal ricorrente. In particolar modo, la ha rilevato che, essendo il verbale di CP_2 contestazione atto autonomamente impugnabile, gli atti successivi non potevano essere opposti per vizi del verbale o inerenti all'accertamento laddove il verbale stesso non fosse stato tempestivamente impugnato. La conferma dell'inammissibilità dell'opposizione, ad avviso della , era poi CP_2 desumibile dalla circostanza che in data 12 ottobre 2018 il ricorrente aveva proceduto ad inoltrare alla una richiesta di rateizzazione di uno dei verbali, poi rinunciata. Dopo aver eccepito il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva in relazione a motivi di opposizione riguardanti gli atti dell'ente di riscossione, la ha poi rilevato che il verbale n. 797539225, a dispetto di quanto affermato dal CP_2 ricorrente, aveva riportato correttamente la violazione dell'art. 116, co. 15 e 17 Cds in luogo della violazione ritenuta corretta da controparte del comma 16. Invero, nel caso di specie non ricorreva l'ipotesi di possesso della patente di guida in assenza delle abilitazioni dei commi 8, 10, 11 e 12 prevista dal comma
16 dell'art. 116 Cds, ma quella del comma 15, relativa a chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida), correttamente contestata. La ha poi rilevato la correttezza CP_2 degli importi computati, rilevando che quelli di cui ai due verbali di accertamento (5000 euro nel verbale n. 797539225 e 81 euro nel verbale n. 797539323) erano ridotti in misura pari al minimo edittale fissato dalla norma per il caso del pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, come previsto dall'art. 202 c.d.s. Poiché i verbali non erano stati oposti , né era stata pagata la sanzione ridotta,
i medesimi erano diventati titoli esecutivi sulla base dell'art. 203, comma 3, Cds: “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.” Nel caso di specie, comunque, la aveva iscritto a ruolo la somma di € 10.000 CP_2 in riferimento al verbale 797539225 e le la somma di € 162 in riferimento al verbale 797539323, cui si
4 erano poi aggiunte gli importi di € 8.000 con riferimento al verbale n. 797539225 e di 129,60 con riferimento al verbale n. 797539323, importi dovuti a titolo di maggiorazione ai sensi dell'art. 27, co. 6 e
7 l. 689/1981, richiamato dall'art. 206 Cds e quindi applicabile anche alle violazioni del codice della strada.
Tanto premesso, la ha così concluso: previo rilievo, in via preliminare, della nullità della notifica dell'atto CP_2 di citazione in violazione dell'art. 11 r.d. 1611/1933, disporre la salvezza dei diritti di prima udienza;
- in via pregiudiziale dichiarare inammissibili le avverse censure per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, sempre pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della per le censure inerenti all'attività di competenza CP_2 dell'agente della riscossione;
- in via ulteriormente subordinata, nel merito respingere le avverse censure;
- in tutti i casi con vittoria di spese.
Con decreto del 13 gennaio 2025 questo giudice ha ordinato l'integrazione del contradditorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario. L'opponente ha proceduto a integrare il contraddittorio nei termini (10 febbraio 2025) nei confronti della Falegnameria RO SNC di RO ET
LO & C. (dalla visura depositata è evidente che questa sia la denominazione corretta della terza pignorata). La società terza pignorata non si è costituita e ne deve essere dichiarata la contumacia.
Nelle memoria ex art. 171 n. 2 c.p.c. l'opponente, retierando istanza già anticipata in citazione, ha fatto istanza di consulenza contabile per quantificare l'esatto importo del pignoramento.
All'udienza del 17 aprile 2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha denegato l'istanza istruttoria e fissato l'udienza del 27 maggio 2025 per la discussione ex art 281 sexies c.p.c., con termini per note illustrative sino al 26 maggio 2025.
L'udienza del 27 maggio 2025 è stata oggetto di rinvio in ragione dell'astensione degli avvocati deliberata dal COA di e la nuova discussione è stata fissata alla data del 3 luglio 2025, con udienza sostituita CP_2 da note scritte ex art .127 ter c.p.c. Con ordinanza in medesima data il gudice si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281, comma 3, sexies c.p.c.
In primo luogo, come detto, deve essere dichiarata la contumacia della Falegnameria RO SNC di RO
ET LO & C., terza pignorata chiamata e litisconsorte necessaria.
Le eccezioni inerenti al difetto di legittmazione passiva sollevata dall' – Controparte_6 in relazione ai profili di opposizione riguardanti i vizi degli atti dell'ente impositore (verbali di accertamento) – e dalla – in relazione ai profili di opposizione riguardanti i vizi degli atti CP_2 dell'agente di riscossione (cartella e intimazione di pagamento) – devono essere respinte. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, “laddove vengano sollevati vizi di merito e sino presenti in giudizio sia l'Agente della riscossione ed ente impositore non vi è litisconsorzio necessario, ma legittimazione concorrente e causa insicindibile (così, da ultimo, Cass. Civ. 18328 del 2024).
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile in riferimento ai vizi degli atti prodromici.
Occorre osservare, infatti, che gli asseriti vizi dei verbali di accertamento (erronea contestazioen dell'art. 116, commi 15 e 17, Cds in luogo del comma 16), non possono essere fatti valere con l'attuale
5 opposizione a pignoramento, posto che i medesimi avrebbero dovuto essere contestati mediante impugnazione autonoma dei verbali o, al più, nel caso in cui la cartella avesse costituito di conoscenza della sanzione irrogata, attraverso opposizione c.d. recuperatoria alla cartella medesima, entrambe da proporre nel termine di 30 giorni di cui all'art. 7 del d. lgs. 150 del 2011 (in riferimento al termine dell'opposizione recuperatoria, cfr. Cass. Civ. SS. UU. 22080 del 2017).
Poiché è provato che l'opponente avesse avuto conoscenza di entrambi i verbali, come dimostrato almeno dalla richiesta di rateizzazione del 12 ottobre 2018 (doc. 3 della comparsa di risposta della prefettura), è agevole ritenere che i vizi dei verbali non avrebbero potuto essere fatti valere nemmeno con opposizione recuperatoria. In ogni caso, nemmeno tale opposizione è stata avanzata, nonostante l'opponente stesso abbia dato atto di aver ricevuto la notificazione della cartella in data 22 marzo 2023.
Anche i vizi della cartella, relativi ai presunti errore di calcolo dell'agente di riscossione che avrebbe triplicato illegittimamente le sanzioni definite con i verbali di accertamento dell'infrazione – non possono essere più fatti valere, stante il fatto che la medesima cartella, come detto, è stata notificata all'attore in data 22 marzo 2023 e non è stata autonomamente impugnata da quest'ultimo. Ai sensi dell'art. 19 del D.
Lgs 546 del 92, infatti, solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato e opposto, ne consente l'impugnazione insieme a quest'ultimo.
Anche in riferimento ai vizi del pignoramento presso terzi, astrattametne proponibili con la presente citazione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile. Va osservato, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte rimarcato che la mancata indicazione dei crediti, della loro natura, degli importi, della cartella esattoriale e della data di notifica della medesima, costituisce un vizio di legittimità deli pignoramente da rilevare con opposizione agli atti esecutivi (Cass. CIv. 26519 del 2017). Nel caso di specie, poiché il pignoramento è stato notificato il 20 maggio 2025 all'opponente, l'opposizione andava proposta nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e, pertanto, entro il 9 giugno 2025. Lo stesso ricorso, tuttavia, reca la data del 10 giugno e deve ipotizzarsi un deposito almeno in pari data.
Deve comunque rilevarsi, come osservato da che l'atto di Controparte_1 pignoramento ha richiamato gli atti prodromici, a partire dalla cartella, indicando, nella sezione
“descrizione” allegata al pignoramento e riportata di seguito, l'ammontare dei tributi iscritti a ruolo, nonché gli interessi e gli altri accessori, di cui sono indicate le modalità di calcolo anche attraverso il richiamo alle norme che li disciplinano.
Per i motivi suesposti, pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate ai parametri minimi previsti per cause di analogo valore dai DDMM 55 del 2014 e 147 del 2022.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
6 2) Condanna a rimborsare ad , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
3) Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_2
in persona del Prefetto pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi € 2.540,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 9 luglio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
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