Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/06/2023, n. 15861
CASS
Sentenza 6 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione. Le parti in causa erano un contribuente, che richiedeva il rimborso delle ritenute effettuate dalla JP AN International Bank ltd. a titolo di aliquota addizionale sui bonus, e l'Amministrazione finanziaria, che contestava la legittimità della richiesta. Il contribuente sosteneva l'insussistenza del presupposto impositivo, affermando che la parte variabile della retribuzione non superava il triplo della parte fissa, mentre l'Amministrazione sosteneva che la modifica normativa avesse ampliato la base imponibile, applicando l'aliquota addizionale sui compensi variabili che eccedono la parte fissa, senza il vincolo del triplo.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, ritenendo che la novella normativa avesse effettivamente modificato la base imponibile, eliminando il vincolo del triplo e stabilendo che l'imposta si applica sui compensi variabili che superano la parte fissa. La Corte ha argomentato che l'introduzione del comma 2-bis ha abrogato tacitamente la precedente formulazione, ampliando così l'ambito di applicazione dell'aliquota addizionale. Pertanto, il ricorso introduttivo del contribuente è stato rigettato, confermando la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

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Massime2

L'imposta addizionale di cui all'art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. dalla l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione, sui compensi corrisposti, a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, sotto forma di "bonus" e "stock options", ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, si applica sull'ammontare di detti compensi che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa.

Con riferimento all'individuazione della base imponibile su cui applicare l'aliquota addizionale del 10 per cento relativamente ai compensi corrisposti sotto forma di bonus e stock options ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, essa si applica sull'ammontare dei compensi corrisposti, a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa della retribuzione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/06/2023, n. 15861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15861
    Data del deposito : 6 giugno 2023
    Fonte ufficiale :

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