Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 21/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 208/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa riassunta con atto di citazione notificato in data 15 novembre
2023 da
(C.F. e P. I.V.A. Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Sergio D'Amato del Foro di Trento
- attore in riassunzione - contro
(C.F. e P. Controparte_1 P.IVA_2
I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e del P.IVA_2 liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Seraglio Forti del Foro di Trento
- convenuta in riassunzione -
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
In punto: rinvio a seguito di ordinanza n. 24261/2023 della Corte di
Cassazione
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte Suprema di Appello di Trento, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento delle domande/eccezioni del ed applicando il Parte_1 principio di diritto/le regule iuris desumibili ed enunciate nell'ordinanza di data 09/05/2023 della Corte Suprema di Cassazione, Prima sezione civile
NRG 975/2018, numero sezionale 2552/2023, numero raccolta generale
24261/2023, pubblicata in data 09/08/2023, in forza della quale si è proceduto alla presente riassunzione, così provvedere:
Nel merito: respingere tutte le domande formulate dalla società _1 in concordato, in persona del liquidatore giudiziale e del Presidente del
C.d.A/legale rappresentante pro tempore in quanto inammissibili, improcedibili comunque infondate in fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di
Trento n. 69/2016, pubblicata il 22.01.2016, R.G. 3338/2013, rep.
139/2016 del 22.01.2016, notificata in data 05 aprile-07.04.2016.
Il in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 ripropone espressamente e per mero scrupolo difensivo nel presente giudizio d'appello tutte le domande e le eccezioni formulate in primo grado ex art. 346 c.p.c., comunque formula e chiede, per i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale/incidentale condizionato e riproposizione di domande /eccezioni di data 01/09/2016, che qui si richiama integralmente pur omettendone la trascrizione (giudizio Corte
Appello di Trento n. 128/2016 RG) e nel presente atto di riassunzione,
l'accoglimento dell'appello incidentale/incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale, ribadendo le deduzioni, eccezioni, domande e conclusioni formulate in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dd. 08.08.2013, nei verbali d'udienza, in particolare di data
13.11.2013 e 11.12.2013, nella prima memoria autorizzata di data
11.12.2013, in via istruttoria nella seconda memoria autorizzata di data
07.01.2014, e nelle memorie ex art 190 c.p.c., opponendosi alle avversarie istanze istruttorie e richiedendo la condanna al pagamento/restituzione di €
85.156,62 (medio tempore pagati con riserva di ripetizione in ragione dei provvedimenti giudiziali di primo grado n. 3338/2013 RG Tribunale di 3
Trento) unitamente ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo in caso di accoglimento della opposizione come da terza memoria autorizzata di data 28.01 -01.02.2014, al fine di, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale:
-dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione di primo grado;
-previo accertamento (anche d'ufficio) dell'inesistenza di un contratto scritto tra il e per lavori Parte_1 _1
(extracontrattuali) aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli previsti originariamente (contratto del 07.11.2005-e variante in corso d'opera 2006- come da registro di contabilità, stato finale e certificato di regolare esecuzione dd. 26.06.2007) per l'ampliamento e la ristrutturazione di Pt_2
nel Comune di della nullità/invalidità di un eventuale
[...] Pt_1 contratto per mancanza della forma scritta ad substantiam /della volontà della P.A. a contrarre e quindi della insussistenza di qualsiasi obbligo (di pagamento) a carico del previo accertamento e Parte_1 dichiarazione che l'azione (in decreto ingiuntivo e comparsa di risposta con domanda riconvenzionale) proposta da è inammissibile, improcedibile _1 per non avere tempestivamente iscritto riserve sullo stato finale e negli atti di contabilità ad esso propedeutici e/o conseguenti, comunque infondata in fatto e diritto, previo accertamento del difetto di legittimazione passiva del accogliere la spiegata opposizione, per l'effetto Parte_1 revocare/dichiarare inefficace/nullo il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Trento n. 994/13 Ing, n. 2409/13 Cont n. 1323 Cron e n. 1569/13 rep di data 10.07.2013 provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva in data 17.07.2013, condannando in concordato alla _1 restituzione/pagamento di euro 85.156,62 unitamente ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo, con revoca, se del caso, del provvedimento del GI dott.ssa di data 31.12.2013 depositato in data CP_2
07.01.2014;
-nella denegata ipotesi di mancato o parziale accoglimento delle domande di cui al punto che precede, ridursi l'importo eventualmente dovuto in 4
relazione ai lavori eventualmente ed effettivamente effettuati da _1 dedotto comunque il 10% (utile d'impresa), oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre ad accessori di legge”.
In via istruttoria e senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova si richiamano integralmente le istanze di cui alla seconda e terza memoria autorizzata ex art 183 c.p.c. di data 07.01.2014 e rispettivamente
28.01-01.02.2014, ribadendo le eccezioni di incapacità dei testi , _1 Tes_1
(come formulate nel verbale d'udienza di data
[...] Testimone_2
19.11.2015)
In ogni caso: con rifusione di spese, competenze del giudizio di primo grado
(come da sentenza n. 69/2016 del Tribunale di Trento), di secondo grado
(come da nota spese depositata), del giudizio per cassazione e del presente giudizio oltre a spese generali forfettarie 15%, CAP ed IVA di legge a favore del ” Parte_1 per l'Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n.
69/2016 del Tribunale di Trento, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
1. respingere le domande proposte nei confronti della in _1 concordato;
2. accertato che i lavori integrativi di MA “ ” sono stati eseguiti Pt_2 dalla e che dall'estate 2006 il usufruisce _1 Parte_1 regolarmente di tale opera, accertato altresì che i lavori sono stati ritenuti necessari e comunque utili per l'Amministrazione comunale e da quest'ultima iscritti fuori bilancio, condannare il al Parte_1 pagamento della somma di € 77.624 a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, oltre ad interessi dal giorno del dovuto a quello del pagamento;
3. con vittoria di spese e compenso d'avvocato sia del procedimento d'ingiunzione sia di entrambi i gradi del giudizio d'opposizione, oltre ad I.V.A.
e C.N.P.A.”
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 5
Promossa l'impugnazione e costituitosi l'appellato, nessuna delle parti è comparsa all'udienza del giorno 8.10.2024, né alla successiva udienza del giorno 29.10.2024, cui la causa era stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Essendo il giudizio stato instaurato in data successiva al 25 giugno 2008, va ordinata ai sensi dell'art. 181 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., l'estinzione va dichiarata dal collegio con sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127-ter, quarto comma, 309 e 181 c.p.c.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Trento, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Lorenzo Benini
La Presidente
Dott.ssa Liliana Guzzo