Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 50 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Germano
Belli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Chieti via Francesco Viaggi 3
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Francesco Vecchioni CP_1
e Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Viale Liegi 35/b,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 820/2015 della Corte di Appello di L'Aquila, depositata il 9/7/2015
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Co In particolare la , in accoglimento del primo motivo di ricorso della (ritenuto Parte_2 assorbito il secondo motivo presentato da tale ente), censurava la gravata sentenza ove aveva riconosciuto al Re una maggiorazione di posizione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale dell'Area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Comparto sanità del 5/12/1996 ma non da quella dell'Area relativa alla dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa dello stesso Comparto applicabile al rapporto di lavoro dell'odierno resistente, rilevando come una maggiorazione simile era stata introdotta successivamente, per tale Area, solo dall'art. 40, comma 9 del C.C.N.L. quadriennio 1998/2001 (approvato in data 8/6/2000).
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dalla la quale chiedeva il rigetto Parte_2 Co del ricorso di primo grado del dichiarando non dovuta alcuna somma a suo favore, con condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado e della sentenza della Corte di Appello nella misura complessiva di € 57.126,82 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Part si è costituito in giudizio resistendo all'accoglimento delle domande della CP_1 ricorrente.
Eccepisce l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme erogate in suo favore in quanto domanda nuova avanzata per la prima volta nella presente fase di rinvio.
Afferma inoltre, in via subordinata, la parziale infondatezza della domanda dell' Pt_2
[...]
Co Sostiene che dal principio di diritto enunciato dalla con l'ordinanza 29202/2002 non sarebbe possibile desumere l'insussistenza del suo diritto a percepire le maggiorazioni oggetto di domanda apparendo invece di immediata evidenza che alcun effetto preclusivo potrebbe mai discendere in ordine alla applicabilità, con riguardo alla sua posizione, del CCNL dell'Area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa, contratto che, così come risulta dalla Co stessa ordinanza della , prevede comunque, il riconoscimento della retribuzione di posizione rivendicata, diritto che, evidenziava il resistente, non era mai stato messo in discussione dalla
[...]
. Parte_2
Chiedeva pertanto il parziale rigetto della domanda di restituzione avanzata dalla Pt_2 laddove riferita agli importi pacificamente dovuti in applicazione del CCNL della
[...] dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa o comunque di porre in compensazione il quantum debeatur riferito all'eventuale denegata condanna con l'ulteriore somma di € 5.404,05 equivalente alle imposte pagate sugli importi accreditati dalla Pt_4 all'esito della sentenza di primo grado.
già dipendente della dal 1/8/1978 sino al 30/4/2003 (data del suo CP_1 Parte_2 collocamento a riposo) con la qualifica di Direttore di Farmacia aveva agito in giudizio rivendicando il suo diritto a percepire la maggiorazione sulla retribuzione di posizione per il periodo dal 17/6/1998 al 20/2/2001 in cui aveva svolto l'incarico di Responsabile del
Dipartimento di Assistenza Sanitaria (incarico conferitogli con deliberazione 1478 Parte_5 del 17/6/1998 e revocato con delibera 105 del 20/2/2001).
Invocava in particolare a fondamento di tale rivendicazione quanto disposto dall'art. 56 C.C.N.L. 5/12/1996 dell'Area della dirigenza medica e veterinaria (definito come C.C.N.L. “di settore “).
Il Tribunale, all'esito del giudizio di primo grado, riconosceva il diritto dell'odierno resistente in riassunzione, ai sensi dell'all. 6 n. 1 lett. d) secondo alinea CCNL 5/12/1996(relativo alla dirigenza medica veterinaria) ad una maggiorazione della retribuzione di posizione non inferiore al 40% del valore massimo previsto all'art. 56, comma 1, lett. a del suddetto C.C.N.L.per il periodo dal 17/6/1998 al 31/7/1999 e, per il periodo successivo, ad una maggiorazione della retribuzione di posizione-parte variabile nella misura minima del 35% calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza ai sensi dell'art. 39, comma 9, C.C.N.L. 8/6/2000 CCNL Part (relativo alla stessa Area) con condanna della alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
La Corte di Appello di L'Aquila respingeva integralmente l'appello presentato dalla Pt_2
[...]
La SC, in accoglimento del primo motivo di ricorso della , ritenuto assorbito il Parte_2 secondo, cassava la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila ove aveva ritenuto applicabile in favore del Re un emolumento retributivo previsto da una contrattazione collettiva, quella dell'Area della dirigenza medica e veterinaria del Comparto del 5/12/1996, diversa da Pt_6 quella applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio e cioè quella della dell'Area della
Dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa dello stesso Comparto.
Affermava in particolare il seguente principio di diritto:” In tema di pubblico impiego, il Part titolare dell'incarico di responsabile di dipartimento conferito da una , al quale si applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo 1994-1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5 dicembre 1996, non ha diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 poiché il principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito oggi dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, in precedenza, dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, impone al datore pubblico di conformarsi alle previsioni della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, vigendo, nel nostro ordinamento, un generale divieto di commistione della fonti collettive".
La presente controversia risulta avere ad oggetto il preteso diritto del resistente in riassunzione Co a percepire l'indennità di posizione per il periodo dal 17/6/1998 sino al 20/2/2001 periodo in cui il resistente in riassunzione aveva pacificamente svolto l'incarico di Direttore di Pt_3 responsabile del Dipartimento . Parte_7
Co Si osserva subito che, contrariamente a quanto eccepito dal risulta validamente presentata Part la domanda di restituzione degli importi pagati dalla icorrente in esecuzione della sentenza di primo grado, così come confermata all'esito della precedente fase di appello.
Trattasi di domanda ammissibile nella presente fase di rinvio, in quanto giustificata dall'esito della fase di legittimità ed espressamente prevista e attribuita alla competenza del giudice del rinvio dall'art. 389 c.p.c. e che risulta sicuramente proponibile, come avvenuto nel presente caso di specie, direttamente con il ricorso in riassunzione e con le modalità proprie del rito del lavoro applicabili alla presente controversia (nel senso della riferibilità della forma della citazione di cui all'art. 144 disp.att. c.p.c. al solo rito ordinario e non anche alle controversie in materia di lavoro e previdenza, cfr Cass. n. 16254 del 29/10/2003)
Risultano applicabili in proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in caso di cassazione con rinvio, le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione possono proporsi al giudice di rinvio competente non solo introducendo con atto di citazione un nuovo, distinto giudizio, ma possono anche legittimamente essere inserite nell'atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, oppure possono essere proposte con la comparsa di risposta depositata dal convenuto nello stesso giudizio riassunto dalla controparte, atteso che la comparsa di risposta è mezzo di proposizione delle domande nei confronti di chi abbia citato altri in giudizio, mezzo a tal fine speculare della citazione, che non necessita di notifica alla parte destinataria di quelle domande, avendone questa conoscenza in forza della sua stessa partecipazione al giudizio che ha introdotto.
(in tal senso Cass. n. 1779 del 29/01/2007. Sempre nel senso della proponibilità di tale domanda di restituzione direttamente nel giudizio di rinvio senza necessità di instaurare un ulteriore separato giudizio cfr Cass. n. 11490 del 21/06/2004).
La domanda di restituzione dovrà pertanto essere esaminata alla luce dell'esito del presente giudizio di rinvio e delle allegazioni prove fornite dalle parti.
Fatta tale premessa rileva innanzitutto il Collegio che, alla stregua del principio di diritto emesso dalla SC, pienamente vincolante per il Collegio nella presente fase di riassunzione, deve escludersi il diritto dell'odierno resistente in riassunzione a percepire la rivendicata maggiorazione dell'indennità di posizione per il periodo di vigenza del C.C.N.L. previsto per l'Area relativa alla dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del Comparto di sanità del 5/12/1996, unico CCNL applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio e che, così come evidenziato dalla SC, non prevedeva tale maggiorazione (essendo invece inapplicabile, sempre alla stregua del principio di diritto precedentemente enunciato, il CCNL dell'Area della dirigenza medica e veterinaria). Ritiene invece il Collegio che, all'esito della presente fase di rinvio, la domanda del Re debba invece trovare accoglimento sulla base di quanto previsto dall'art. 40, comma 9, del CCNL 8/6/2000 per l'Area della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa del
Comparto Sanità.
Tale disposizione collettiva, applicabile al rapporto dedotto in giudizio, prevede pacificamente, infatti (con disposizione del tutto analoga a quanto previsto per la diligenza medica e veterinaria, dall'art. 39 comma 9, del CCNL 8/6/2000 ad essa applicabile) che “
9. Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato
è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.
10. I valori massimi delle fasce di cui agli art. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996 sono così rideterminati:
Fascia a) dell'art. 54: L. 80.000.000
Fascia b) dell'art. 54: L. 70.000.000
Fascia a) dell'art. 55: L. 70.000.000
Fascia b) dell'art. 55: L. 45.000.000”.
Non vi è dubbio quindi che la predetta indennità spetti al Re, alla stregua di tale disposizione contrattuale, con decorrenza dal 1/8/1999 (decorrenza espressamente prevista, con riferimento a tale indennità, dall'art. 41, comma 1, del suddetto C.C.N.L.) sino al 20/2/2001 data di revoca dell'incarico, in quanto pacificamente titolare, in tale periodo, dell'incarico di responsabile del
Dipartimento di , incarico certamente riconducibile a quello di Parte_7 direttore di dipartimento previsto dal citato art. 40 comma 9, CCNL.
La spettanza al Re di tale indennità alla stregua di tale disposizione contrattuale non è Part nemmeno, del resto, espressamente contestata dalla resistente la quale si è limitata ad evidenziare, in proposito, l'inapplicabilità del C.C.N.L. proprio della dirigenza medica veterinaria, contestando, così come si evince con chiarezza dei suoi scritti difensivi, la spettanza dell'indennità solo per il periodo anteriore all'entrata in vigore del citato C.C.N.L.
Part Significativo quanto affermato a tale proposito dalla n sede di ricorso in riassunzione ove dichiara che “Pertanto, la Corte d'Appello di L'Aquila non avrebbe potuto attribuire alla controparte tale trattamento nella misura prevista, per il periodo precedente, dal diverso CCNL della Dirigenza medica e veterinaria applicando l'art. 36 Cost. e quindi il principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione” (cfr. pag. 3).
Trattasi, è appena il caso di osservare, di questione (quella della spettanza di tale indennità, per il periodo di competenza, ai sensi del C.C.N.L. della dirigenza tecnica e amministrativa) che esula dal principio di diritto affermato dalla SC in sede di rinvio, ove quest'ultima si era limitata ad affermare, dopo avere rilevato come l'indennità oggetto di domanda non fosse prevista dalla contrattazione collettiva della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa del
5/12/1996, l'inapplicabilità, a tale fine delle disposizioni della contrattazione collettiva dell'Area della dirigenza medica e veterinaria.
La domanda del Re dovrà quindi essere accolta, alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, limitatamente al periodo dal 1/8/1999 al 20/2/2001 riconoscendo il suo diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 40, comma 9, C.C.N.L. citato, una maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile – nella misura minima del 35% calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza con condanna dell' a corrispondergli solo le differenze retributive Parte_2 dovute a tale titolo (anziché quelle superiori dovute per l'intero periodo oggetto di domanda riconosciute all'esito delle precedenti fasi del giudizio) maggiorate di interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, l. 724/1994 (così come espressamente indicato in parte motiva dalla sentenza del Tribunale di Teramo), dovendo intendersi in tal senso quanto statuito nella sentenza di primo grado, ove aveva riconosciuto gli accessori sulle somme oggetto di condanna solo nei limiti del citato disposto normativo.
È appena il caso di osservare comunque, a tale ultimo proposito, che per quanto riguarda la disciplina degli accessori del credito, non rileva l'assenza di uno specifico motivo di impugnazione stante la contestazione comunque effettuata in sede di appello del credito riconosciuto all'esito delle precedenti fasi del giudizio e la cui parziale fondatezza impone la rideterminazione di quanto dovuto al creditore.
Devono ribadirsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla insuscettibilità della regolamentazione degli accessori, a costituire un capo autonomo della sentenza su cui può formarsi il giudicato, neppure implicito (cfr. Cass. n. 19312 del 29/09/2016 con principi che, pur enunciati in materia di applicabilità d'ufficio degli interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., risultano applicabili, per evidente analogia di fattispecie anche al presente giudizio).
Risulta infine meritevole di parziale accoglimento nei termini che seguono, in ragione del complessivo esito del presente giudizio, la domanda della di ripetizione delle Parte_2 somme pagate in eccesso in esecuzione delle sentenze gravate.
Si osserva innanzitutto che tale importo dovrà, per quanto riguarda gli emolumenti retributivi corrisposti in eccesso, essere determinato al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.
Ritiene il Collegio di aderire ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale “in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (Cass. n. 19375 del
25/07/2018. Nello stesso senso Cass. n. 13530 del 20/05/2019).
Part Alla stregua di tali premesse quanto dovuto in restituzione alla otrà essere determinato, Part quanto alla sua sorte capitale, sulla base dei dati forniti dalla ricorrente e della documentazione ad essa legata in complessivi € 16.004,20, sulla base dei dati desumibili dalla Part documentazione prodotta dalla icorrente in ottemperanza all'ordine di emissione di conteggi alternativi messo all'esito dell'udienza del 21/12/2023.
Trattasi in particolare dell'importo derivante dalla sottrazione a quello che risulta essere stato corrisposto al netto delle ritenute previdenziali e fiscali per l'intero periodo oggetto di domanda, pari quest'ultimo, pacificamente a € 27.414,24 (così come ammesso dallo stesso resistente in sede di osservazioni ai conteggi alternativi) la somma, pari a € 11.410,14 che si desume essere riferibile al periodo fino al 31/7/1999 per il quale non era dovuta l'indennità oggetto di Part controversia (cfr. dati desumibili, in particolare dal prospetto, allegato ai conteggi depositati in data 27/6/2024 e allo stesso ricorso in riassunzione, a fondamento della domanda di Co restituzione, come parte dell'allegato 5 e contenente dati non specificamente contestati dal .
Per tale importo, maggiorato degli interessi legalo dalla data dei singoli pagamenti, dovrà Part pertanto essere emessa statuizione di condanna in favore della ricorrente mentre inammissibili, in assenza di prova del materiale pagamento di tali emolumenti, risultano le ulteriori pretese di restituzione per gli importi pagati a titolo di spese legali (trattasi di pagamento Co che, così come eccepito dal resistente non trova idoneo riscontro documentale in atti, non essendo peraltro le somme corrisposte a titolo di spese di lite indicate nemmeno nel prospetto contabile rappresentativo del cedolino paga di agosto 2014 prodotto come all. 4 del ricorso in riassunzione),
Non possono a tale proposito, si osserva ulteriormente, trovare accoglimento le osservazioni Co critiche effettuate dal resistente on le note depositate il 21/10/2014, ove quest'ultimo oppone in compensazione rispetto a quanto richiesto in sede restitutoria, i maggiori importi asseritamente dovuti a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme corrisposte.
Mentre deve ritenersi assorbito, stante il contenuto della presente decisione (alla cui stregua tale componente accessoria del credito non è riconoscibile al Re), l'esame delle contestazioni relative al mancato riconoscimento sulle somme dovute della rivalutazione monetaria non possono che ritenersi infondate le ulteriori contestazioni attinenti alla necessità di calcolare gli interessi legali sulle somme dovute, contrariamente a quanto effettuato dalla , in Parte_2 base all'importo lordo anziché netto.
Part A tale proposito è sufficiente osservare che quanto effettuato a tale proposito dalla atrice risulta conforme al disposto dell'art. 3, comma 2, del DM 352/1998 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29). Trattasi di disposizione interamente applicabile ratione temporis agli importi (a decorrere dal
1/8/1999) da ritenersi dovuti al lavoratore e che, com'è noto prevede espressamente che “Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È escluso l'anatocismo”.
Tali i motivi della presente decisione.
Il complessivo esito del presente giudizio e la complessità della fattispecie (anche alla luce della non linearità delle allegazioni del lavoratore, inizialmente fondate sull'applicazione di una contrattazione collettiva non applicabile al rapporto dedotto in giudizio) giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutte le fasi del giudizio ivi compresa quella di legittimità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, in parziale accoglimento del ricorso Co di primo grado, nel resto respinto, dichiara il diritto del resistente in riassunzione per il periodo dal 1/8/1999 al 20/2/2001, ad una maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile- nella misura minima del 35% calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza e, per l'effetto, condanna l'Ausl di a corrispondergli le differenze retributive dovute a Pt_1 tale titolo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Co Condanna il resistente in riassunzione alla restituzione in favore dell'ente ricorrente della somma di € 16.004,20 oltre interessi legali dalla data del pagamento sino saldo.
Compensa interamente tra le parti le spese di tutte le fasi del giudizio compresa quella di legittimità.
Roma, 21/11/2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario