Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5924/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Giuseppe Leonardo De Luca
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Dott. CP_2
Dott.ssa Controparte_3
Dott.ssa Rossella Scalercio
Dott.ssa Elisabetta Bavasso
t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 21.12.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'
[...]
, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 250/2022 Controparte_1
notificata il 9.12.2022 con la quale veniva intimato al pagamento della somma complessiva di €
4.320,00 per avere impiegato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, un lavoratore percettore di reddito di cittadinanza. Con Ha contestato i criteri di calcolo utilizzati dall' per la determinazione dell'entità della sanzione irrogata, formulando le seguenti conclusioni: “nel merito e via principale annullare la sanzione
Sempre nel merito ricalcolare la sanzione inflitta, ed oggi opposta, alla luce del D.L. 12/2002 integrato dall'art. 22 lett. a) L. 151 del 2015 nel limite di 1.500,00 euro per singolo lavoratore”
Si costituiva in giudizio parte resistente , contestando la fondatezza Controparte_1
del ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ricordato che nel procedimento per opposizione a ordinanza ingiunzione l'opposto, benché convenuto in senso formale, è attore in senso sostanziale e pertanto incombe su quest'ultimo l'onere di provare le ragioni del proprio credito;
costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della p.a.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova … spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all'opponente” (Cassazione Civile, sezione I, 10.2.1999 n.1122
– cfr. anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 7.6.2006 n.13273).
Nella specie, non sono in contestazione i presupposti per l'applicazione della sanzione oggetto dell'ingiunzione opposta, quanto, piuttosto, il calcolo della stessa. Con Ebbene, correttamente l' ha applicato la normativa di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002; norma, quest'ultima, che, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal D.L. n. 4/2019, prevede che “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”.
I superiori importi devono essere aumentati di un ulteriore 20% per effetto dell'art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018: “Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso
e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (…) d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”.
Mentre, contrariamente a quanto sostento dall'istituto resistente, non trova applicazione, nel caso di specie, il comma 3 quater del corpus normativo citato - a tenore del quale “le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori (…) beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”, non avendo, parte resistente, dato prova del godimento da Con parte del nucleo familiare di del reddito di cittadinanza. Invero, l' non ha Parte_1
prodotto alcuna documentazione chiara a sostegno della sua prospettazione: produce una schermata dal quale dovrebbe desumersi la percezione del Reddito di cittadinanza, ma tale documento non prova né l'effettiva presentazione della domanda del reddito di cittadinanza né l'accoglimento della richiesta né a fortiori la riscossione della provvidenza e il periodo di percezione.
Pertanto, premesso il potere del giudice ex art. 6, comma 12, d. lgs. n. 150/2011 di rideterminare la sanzione, nel caso di specie sussistono i presupposti per la riduzione nella misura minima di €
1.800,00 in applicazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 (€ 1.500) e dell'art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 (+ 20% di € 1.500 ovvero + € 300).
Va a tal fine valorizzato, ai sensi dell'art. 11 l. n. 689/1981: a) il numero ridotto di giorni di utilizzo effettivo del lavoratore;
b) la dedotta e incontestata mancata conoscenza del godimento da parte di quest'ultimo del reddito di cittadinanza;
c) la condotta concretamente tenuta dal ricorrente, essendosi, nella specie, adoperato per riparare alla condotta, sia pure successivamente al controllo ispettivo.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte va dichiarato l'accoglimento del ricorso.
La peculiarità della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica dell'ordinanza ingiunzione 250/2022 del
24.11.2022, nei confronti di ridetermina l'entità della sanzione irrogata in € Parte_1
1.800,00 oltre spese di notifica;
- spese compensate.
Castrovillari, 3.6.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.