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Sentenza 25 gennaio 2026
Sentenza 25 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 25/01/2026, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 998/2026
Depositata il 25/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
CH PI, RE
CENTI FERNANDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 14406/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F204190 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 11721/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede la reiezione del ricorso Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TK501F204190/2024 notificato in data 5 giugno 2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale II di Roma accertava un maggior reddito di capitale pari a € 73.528,33 per l'anno d'imposta 2019, ritenuto imponibile ai fini IRPEF. Tale accertamento traeva origine da una verifica fiscale condotta dalla
Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n. 533/2020 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Terni, nel quale il ricorrente risultava indagato per il reato di usura ex art. 644 c.p.
L'attività ispettiva si fondava su una ricostruzione contabile delle movimentazioni bancarie rilevate sui rapporti intrattenuti dal contribuente presso Poste Italiane S.p.A., dalle quali la GdF desumeva un reddito non dichiarato pari a € 97.563,00, calcolato come differenza tra le operazioni in entrata (“AVERE”) e quelle in uscita (“DARE”). L'Ufficio, recependo parzialmente i rilievi, riduceva l'importo accertato applicando una redditività presunta del 20%, ritenuta prudenziale rispetto ai tassi di interesse ipotizzati, e quantificava il reddito imponibile in € 73.528,33.
Il ricorrente contestava integralmente la pretesa, eccependo l'assenza di prova circa lo svolgimento di attività usuraia, la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'inattendibilità della ricostruzione contabile operata dalla GdF e la violazione del principio di presunzione di innocenza, atteso che il procedimento penale risultava ancora pendente e non si era giunti ad alcuna pronuncia di condanna. Veniva altresì dedotta la mancanza di criteri oggettivi nella determinazione del reddito, l'erroneità dei prospetti allegati al PVC, la genericità delle fonti probatorie e la natura infruttifera delle operazioni contestate, molte delle quali riconducibili a rapporti personali e familiari.
In via preliminare, veniva formulata istanza di sospensione del giudizio tributario ai sensi dell'art. 295 c.p.
c., in considerazione del rapporto di pregiudizialità con il procedimento penale, dal cui esito dipendeva la legittimità della pretesa fiscale. In via interinale, veniva richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, evidenziando il fumus boni iuris e il periculum in mora derivante dall'esecuzione di una pretesa priva di fondamento probatorio.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Successivamente il ricorrente depositava memorie difensive integrative, volte a confutare ulteriormente i rilievi contenuti nello schema d'atto.
Si costituiva la Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate evidenziando che l'accertamento era stato emesso a seguito di indagini della Guardia di Finanza e della Procura di Terni, da cui erano emerse movimentazioni finanziarie non giustificate pari a € 441.170,00 sui conti correnti intestati al contribuente. Tali somme, lette alla luce del rinvio a giudizio del sig. Ricorrente_1 per il reato di usura ex art. 644 c.p., erano state assoggettate a tassazione applicando un criterio presuntivo di redditività del 20% atteso che in sede di contraddittorio, il contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione né documentazione idonea. Ribadiva il principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, sostenendo che l'assenza di una sentenza definitiva di condanna non incideva sulla legittimità della ripresa a tassazione, essendo sufficiente che il fatto costitutivo del delitto presupposto non fosse stato escluso, come chiarito dalla Cassazione.
Richiamava gli artt. 32, 38 e 41 D.P.R. 600/1973, secondo cui le risultanze delle indagini sui conti correnti costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti, e spettava al contribuente fornire prova contraria.
All'udienza del 24.11.2025, il Collegio osserva preliminarmente che il giudizio tributario è autonomo rispetto al procedimento penale dal quale trae origine la verifica fiscale. Tale autonomia implica che il giudice tributario non sia vincolato né dalle qualificazioni giuridiche né dalle valutazioni operate in sede penale, soprattutto quando come nella fattispecie, il procedimento penale risulta ancora pendente e privo di qualsiasi pronuncia di condanna. La mera pendenza di un'indagine per usura non può, di per sé, costituire elemento idoneo a fondare un accertamento fiscale, né può giustificare l'utilizzo di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 38 del DPR 600/1973.
L'Ufficio, infatti, non ha proceduto ad una determinazione effettiva dell'imponibile, limitandosi ad applicare una redditività presunta del 20% alle movimentazioni in entrata rilevate sui conti del contribuente. Tale percentuale, però, non trova alcun fondamento né normativo né fattuale: non è indicata la fonte da cui sarebbe stata desunta, non è spiegato perché sarebbe applicabile al caso concreto e, soprattutto, non è neppure accertato quale sarebbe il presunto tasso di usura che il contribuente avrebbe applicato. Lo stesso
PVC, come evidenziato dalla difesa, richiama tassi riferibili ad altri soggetti indagati, non al sig. Ricorrente_1, e comunque non fornisce alcun elemento oggettivo per attribuire al contribuente un margine di redditività.
Tale impostazione si traduce in un evidente difetto di motivazione dell'atto impositivo. La motivazione, infatti, non espone alcun percorso logico-giuridico che consenta di comprendere come l'Ufficio sia giunto alla determinazione del reddito accertato;
non chiarisce quali operazioni bancarie siano state considerate rilevanti, né per quali ragioni;
non indica la fonte della percentuale applicata;
non spiega perché le movimentazioni molte delle quali riconducibili a rapporti personali e familiari, come documentato dal contribuente, dovrebbero essere considerate espressione di reddito imponibile.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 2.300 oltre Iva cap come per legge a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento condannando l'Agenzia delle
Entrate DP2 a rifondere al ricorrente le spese processuali liquidate in euro 2300,00 oltre iva cap come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 24 novembre 2025.
Il RE Il Presidente
PP LI BA Di UL
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)
Depositata il 25/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
CH PI, RE
CENTI FERNANDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 14406/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F204190 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 11721/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede la reiezione del ricorso Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TK501F204190/2024 notificato in data 5 giugno 2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale II di Roma accertava un maggior reddito di capitale pari a € 73.528,33 per l'anno d'imposta 2019, ritenuto imponibile ai fini IRPEF. Tale accertamento traeva origine da una verifica fiscale condotta dalla
Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n. 533/2020 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Terni, nel quale il ricorrente risultava indagato per il reato di usura ex art. 644 c.p.
L'attività ispettiva si fondava su una ricostruzione contabile delle movimentazioni bancarie rilevate sui rapporti intrattenuti dal contribuente presso Poste Italiane S.p.A., dalle quali la GdF desumeva un reddito non dichiarato pari a € 97.563,00, calcolato come differenza tra le operazioni in entrata (“AVERE”) e quelle in uscita (“DARE”). L'Ufficio, recependo parzialmente i rilievi, riduceva l'importo accertato applicando una redditività presunta del 20%, ritenuta prudenziale rispetto ai tassi di interesse ipotizzati, e quantificava il reddito imponibile in € 73.528,33.
Il ricorrente contestava integralmente la pretesa, eccependo l'assenza di prova circa lo svolgimento di attività usuraia, la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'inattendibilità della ricostruzione contabile operata dalla GdF e la violazione del principio di presunzione di innocenza, atteso che il procedimento penale risultava ancora pendente e non si era giunti ad alcuna pronuncia di condanna. Veniva altresì dedotta la mancanza di criteri oggettivi nella determinazione del reddito, l'erroneità dei prospetti allegati al PVC, la genericità delle fonti probatorie e la natura infruttifera delle operazioni contestate, molte delle quali riconducibili a rapporti personali e familiari.
In via preliminare, veniva formulata istanza di sospensione del giudizio tributario ai sensi dell'art. 295 c.p.
c., in considerazione del rapporto di pregiudizialità con il procedimento penale, dal cui esito dipendeva la legittimità della pretesa fiscale. In via interinale, veniva richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, evidenziando il fumus boni iuris e il periculum in mora derivante dall'esecuzione di una pretesa priva di fondamento probatorio.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Successivamente il ricorrente depositava memorie difensive integrative, volte a confutare ulteriormente i rilievi contenuti nello schema d'atto.
Si costituiva la Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate evidenziando che l'accertamento era stato emesso a seguito di indagini della Guardia di Finanza e della Procura di Terni, da cui erano emerse movimentazioni finanziarie non giustificate pari a € 441.170,00 sui conti correnti intestati al contribuente. Tali somme, lette alla luce del rinvio a giudizio del sig. Ricorrente_1 per il reato di usura ex art. 644 c.p., erano state assoggettate a tassazione applicando un criterio presuntivo di redditività del 20% atteso che in sede di contraddittorio, il contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione né documentazione idonea. Ribadiva il principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, sostenendo che l'assenza di una sentenza definitiva di condanna non incideva sulla legittimità della ripresa a tassazione, essendo sufficiente che il fatto costitutivo del delitto presupposto non fosse stato escluso, come chiarito dalla Cassazione.
Richiamava gli artt. 32, 38 e 41 D.P.R. 600/1973, secondo cui le risultanze delle indagini sui conti correnti costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti, e spettava al contribuente fornire prova contraria.
All'udienza del 24.11.2025, il Collegio osserva preliminarmente che il giudizio tributario è autonomo rispetto al procedimento penale dal quale trae origine la verifica fiscale. Tale autonomia implica che il giudice tributario non sia vincolato né dalle qualificazioni giuridiche né dalle valutazioni operate in sede penale, soprattutto quando come nella fattispecie, il procedimento penale risulta ancora pendente e privo di qualsiasi pronuncia di condanna. La mera pendenza di un'indagine per usura non può, di per sé, costituire elemento idoneo a fondare un accertamento fiscale, né può giustificare l'utilizzo di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 38 del DPR 600/1973.
L'Ufficio, infatti, non ha proceduto ad una determinazione effettiva dell'imponibile, limitandosi ad applicare una redditività presunta del 20% alle movimentazioni in entrata rilevate sui conti del contribuente. Tale percentuale, però, non trova alcun fondamento né normativo né fattuale: non è indicata la fonte da cui sarebbe stata desunta, non è spiegato perché sarebbe applicabile al caso concreto e, soprattutto, non è neppure accertato quale sarebbe il presunto tasso di usura che il contribuente avrebbe applicato. Lo stesso
PVC, come evidenziato dalla difesa, richiama tassi riferibili ad altri soggetti indagati, non al sig. Ricorrente_1, e comunque non fornisce alcun elemento oggettivo per attribuire al contribuente un margine di redditività.
Tale impostazione si traduce in un evidente difetto di motivazione dell'atto impositivo. La motivazione, infatti, non espone alcun percorso logico-giuridico che consenta di comprendere come l'Ufficio sia giunto alla determinazione del reddito accertato;
non chiarisce quali operazioni bancarie siano state considerate rilevanti, né per quali ragioni;
non indica la fonte della percentuale applicata;
non spiega perché le movimentazioni molte delle quali riconducibili a rapporti personali e familiari, come documentato dal contribuente, dovrebbero essere considerate espressione di reddito imponibile.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 2.300 oltre Iva cap come per legge a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento condannando l'Agenzia delle
Entrate DP2 a rifondere al ricorrente le spese processuali liquidate in euro 2300,00 oltre iva cap come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 24 novembre 2025.
Il RE Il Presidente
PP LI BA Di UL
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)