Sentenza 17 febbraio 1979
Massime • 3
L'opposizione con cui il debitore eccepisce che l'istanza di vendita dei beni pignorati e stata sottoscritta da un professionista legale privo di procura, e diretta a contestare non gia il diritto di procedere all'esecuzione, ma la validita processuale del singolo atto esecutivo (per difetto di legittimazione alla rappresentanza della parte in giudizio) e va quindi qualificata come opposizione agli Atti esecutivi, la cui decisione e impugnabile solo col ricorso per Cassazione ex art 111 cost. ( Conf 4550/77, mass n 388148).*
L'opposizione con cui il debitore deduca l'impignorabilita assoluta di alcuni beni mobili, in quanto tendente a contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente su quei beni, configura, ai sensi dell'art 615 cod proc civ, un'opposizione all'esecuzione, la cui decisione e impugnabile con l'appello. ( Conf 654/76, mass n 379302).*
Qualora, pronunciando sull'appello del creditore esecutante contro la decisione del pretore che abbia accolto la domanda di opposizione all'esecuzione proposta dal debitore e respinto l'opposizione agli Atti esecutivi fatta valere dallo stesso, e riunita alla prima in unico giudizio, il giudice di appello abbia dichiarato la nullita degli Atti esecutivi con assorbimento dell'opposizione all'esecuzione, la suprema Corte non puo limitarsi a cassare senza rinvio la sentenza di secondo grado per violazione della preclusione derivante dalla mancata impugnazione in appello del rigetto dell'opposizione agli Atti esecutivi e per avere pronunciato d'ufficio su un appello inammissibile contro quella pronuncia, ma deve disporre il rinvio della causa di opposizione all'esecuzione ad altro giudice, poiche il giudice d'appello, con la definizione del giudizio di opposizione agli Atti esecutivi (del quale non aveva il potere di occuparsi) e la ritenuta superfluita della definizione dell'autonomo giudizio legittimamente sottoposto al suo esame in Sede di gravame, ha violato il principio del doppio grado di giurisdizione.*
Commentario • 1
- 1. Subito all’asta solo i beni deteriorabiliSposatolaw · https://sposatolaw.it/ · 2 giugno 2013
Pubblicato su Il Messaggero il 2 giugno 2013 dall'Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati Come avviene la vendita all'asta di beni deteriorabili? L'articolo 501 del codice di procedura civile, regolando il termine dilatorio del pignoramento, prevede che l'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non possa essere proposta se non sono decorsi dieci giorni dal pignoramento stesso. Tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata. Il pignoramento costituisce semplicemente l'atto iniziale del processo di espropriazione che deve proseguire con la fase di liquidazione del bene pignorato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/02/1979, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1979 |
Testo completo
L'opposizione con cui il debitore deduca l'impignorabilita assoluta di alcuni beni mobili, in quanto tendente a contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente su quei beni, configura, ai sensi dell'art 615 cod proc civ, un'opposizione all'esecuzione, la cui decisione e impugnabile con l'appello. ( Conf 654/76, mass n 379302).*