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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 707/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIFIUTO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “• In via preliminare, rigettare l'eccezione di decadenza sollevata dall'Agenzia delle Entrate in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto;
• Nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, Sig. IC EL, al rimborso della maggiore IRPEF versata sull'indennità di buonuscita e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino alla restituzione della somma di € 2.240,32, o della diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
• Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per la resistente: “• in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso, • in via principale, la sua infondatezza,
• con vittoria delle spese processuali, tenuto conto della tardività dell'istanza di rimborso e dunque della pretestuosità del ricorso. Si consideri inoltre, a tal fine che, il preteso diritto al rimborso (di cui fra l'altro non appaiono corretti neppure le somme pretese) soggiace al rispetto preventivo di tempi rigorosamente voluti dal legislatore, nonché alla ricorrenza di presupposti giuridici non sussistenti nel caso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29 maggio 2025 e depositato il 18 giugno successivo, Ricorrente_1 ha dedotto di essere stato dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritto al Fondo di assistenza per i finanzieri, e di avere chiesto in data 13/18 aprile 2024, il rimborso della somma complessiva di € 2.240,32 in relazione all'indennità di buonuscita indebitamente gravata di ritenute alla fonte, invocando l'art. 19, comma
2 bis, del TUIR, istanza alla quale la Direzione Provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate nulla aveva risposto e sulla quale s'era formato il silenzio rifiuto. Il ricorrente s'è doluto della falsa applicazione da parte dell'Ufficio della normativa vigente, che, correttamente interpretata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, attribuisce all'indennità corrisposta ai finanzieri dal Fondo natura analoga a quella corrisposta ai dipendenti ministeriali, sicché l'indennità in concreto corrispostagli avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione separata ed avrebbe dovuto essere imposta, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari ad € 309,87 per ciascuno anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione.
L'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Avellino, costituendosi con controdeduzioni del 18 luglio
2025, ha richiamato il parere n. 91/2024 espresso dall'Agenzia delle entrate in data 12 aprile 2024 ed ha eccepito la decadenza del ricorrente dal diritto a chiedere il rimborso, ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, essendo decorsi oltre 48 mesi dalla data in cui la ritenuta era stata operata, oltre che l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Il 25 settembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, argomentando della tempestività dell'istanza di rimborso, decorrendo il termine di decadenza dal momento in cui il presupposto per la restituzione s'è manifestato, quindi dal mutamento interpretativo della stessa Amministrazione Finanziaria formalizzato con la risposta all'interpello n. 91/2024 del 12 aprile 2024.
All'udienza del 115 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alle indennità già corrisposte e integralmente assoggettate a tassazione, l'articolo 38 del d.
P.R. n. 602/1973 (secondo cui “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare [...] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”) fissa il termine per la presentazione delle istanze di rimborso in 48 mesi, decorrenti dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
La norma si applica, nella sua formulazione testuale, allorquando il versamento o la ritenuta non era dovuta fin dall'origine, risultando a tal fine irrilevante la diversa – in tesi errata – interpretazione della normativa vigente.
Nel caso di specie, l'indennità è stata liquidata il 3 ottobre 2016: da allora è decorso abbondantemente l'indicato termine quadriennale di decadenza, posto che la (unica) richiesta di rimborso risulta presentata il
26 marzo 2025. La domanda di Nominativo_1 va pertanto rigettata. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, stante il contrasto giurisprudenziale interno alla Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 707/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIFIUTO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “• In via preliminare, rigettare l'eccezione di decadenza sollevata dall'Agenzia delle Entrate in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto;
• Nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, Sig. IC EL, al rimborso della maggiore IRPEF versata sull'indennità di buonuscita e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino alla restituzione della somma di € 2.240,32, o della diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
• Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per la resistente: “• in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso, • in via principale, la sua infondatezza,
• con vittoria delle spese processuali, tenuto conto della tardività dell'istanza di rimborso e dunque della pretestuosità del ricorso. Si consideri inoltre, a tal fine che, il preteso diritto al rimborso (di cui fra l'altro non appaiono corretti neppure le somme pretese) soggiace al rispetto preventivo di tempi rigorosamente voluti dal legislatore, nonché alla ricorrenza di presupposti giuridici non sussistenti nel caso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29 maggio 2025 e depositato il 18 giugno successivo, Ricorrente_1 ha dedotto di essere stato dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritto al Fondo di assistenza per i finanzieri, e di avere chiesto in data 13/18 aprile 2024, il rimborso della somma complessiva di € 2.240,32 in relazione all'indennità di buonuscita indebitamente gravata di ritenute alla fonte, invocando l'art. 19, comma
2 bis, del TUIR, istanza alla quale la Direzione Provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate nulla aveva risposto e sulla quale s'era formato il silenzio rifiuto. Il ricorrente s'è doluto della falsa applicazione da parte dell'Ufficio della normativa vigente, che, correttamente interpretata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, attribuisce all'indennità corrisposta ai finanzieri dal Fondo natura analoga a quella corrisposta ai dipendenti ministeriali, sicché l'indennità in concreto corrispostagli avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione separata ed avrebbe dovuto essere imposta, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari ad € 309,87 per ciascuno anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione.
L'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Avellino, costituendosi con controdeduzioni del 18 luglio
2025, ha richiamato il parere n. 91/2024 espresso dall'Agenzia delle entrate in data 12 aprile 2024 ed ha eccepito la decadenza del ricorrente dal diritto a chiedere il rimborso, ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, essendo decorsi oltre 48 mesi dalla data in cui la ritenuta era stata operata, oltre che l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Il 25 settembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, argomentando della tempestività dell'istanza di rimborso, decorrendo il termine di decadenza dal momento in cui il presupposto per la restituzione s'è manifestato, quindi dal mutamento interpretativo della stessa Amministrazione Finanziaria formalizzato con la risposta all'interpello n. 91/2024 del 12 aprile 2024.
All'udienza del 115 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alle indennità già corrisposte e integralmente assoggettate a tassazione, l'articolo 38 del d.
P.R. n. 602/1973 (secondo cui “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare [...] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”) fissa il termine per la presentazione delle istanze di rimborso in 48 mesi, decorrenti dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
La norma si applica, nella sua formulazione testuale, allorquando il versamento o la ritenuta non era dovuta fin dall'origine, risultando a tal fine irrilevante la diversa – in tesi errata – interpretazione della normativa vigente.
Nel caso di specie, l'indennità è stata liquidata il 3 ottobre 2016: da allora è decorso abbondantemente l'indicato termine quadriennale di decadenza, posto che la (unica) richiesta di rimborso risulta presentata il
26 marzo 2025. La domanda di Nominativo_1 va pertanto rigettata. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, stante il contrasto giurisprudenziale interno alla Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.