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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22694/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22694/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 15,30 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. MAFFIODO FABRIZIO Parte_1
Per nessuno è presente Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa, chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento e il rilascio dell'immobile; con vittoria di spese, anche della fase di mediazione.
I procuratori chiedono di essere autorizzati a non presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 5 N. R.G. 22694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 9.04.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22694/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata dagli Avv.ti MAFFIODO FABRIZIO e Parte_1 C.F._1
BONAVERO CHIARA in forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità dall'immobile sito in Parte_1 Controparte_1
Torino, via San Massimo n. 2/E in considerazione del mancato pagamento di canoni e spese a far data dal mese di luglio 2024 per complessivi € 5.424,00 alla data dell'intimazione.
All'udienza del 3/12/2024 è comparso personalmente CO
, legale rappresentante pro tempore della il quale ha esibito i bonifici
[...] Controparte_1
pagina 2 di 5 attestanti i pagamenti effettuati per i mesi da luglio a settembre 2024 e si è dichiarato disponibile a pagare la mensilità di ottobre 2024.
Il Giudice, rilevato che la conduttrice non ha provveduto al pagamento della mensilità scaduta di ottobre 2024 e non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta, né sussistendo gravi motivi in contrario, con ordinanza ex art. 665 c.p.c. ha ordinato il rilascio dell'immobile, fissando all'uopo termine fino al 15.01.2025 ed ha assegnato alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Parte convenuta (che non è comparsa neppure all'incontro davanti al mediatore del
12.02.2025 – doc. 5) non si è costituita in giudizio.
L'attore ha depositato memoria integrativa nella quale ha dato atto che la conduttrice non ha versato il canone di ottobre 2024, né ha provveduto ad effettuare alcun altro pagamento successivo.
Chiede che, accertata la gravità dell'inadempimento, il contratto di locazione sia dichiarato risolto e la società conduttrice sia condannata al rilascio dell'immobile, con condanna al pagamento delle spese legali del presente procedimento e della mediazione.
*
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento della società conduttrice il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, Via San Massimo 2/E. La sig.ra. Parte_1
ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra e la ditta individuale Parte_1 [...]
in data 1.08.2013, registrato il 13.08.2013 (doc. 1). All'originaria Controparte_3
conduttrice è subentrata l'odierna convenuta, come risulta dalla comunicazione della CP_1
cessione ex art. 36 l. 392/78 (doc. 3).
L'attuale qualità di conduttore in capo alla non è stata peraltro contestata dal Controparte_1
suo legale rappresentante sig. che, comparendo all'udienza CO
di convalida, ha dato atto di aver pagato i canoni fino a settembre 2024 e chiesto termine per pagare il canone di ottobre 2024.
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché la conduttrice – onerata di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – è rimasta contumace e non ha così provato di aver pagato i canoni contestati. pagina 3 di 5 In termini generali si osserva che la valutazione sulla gravità dell'inadempimento nelle locazioni commerciali è rimessa alla discrezionalità del Giudice;
occorre però richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte sul punto, secondo cui “benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della l. n. 392 del 1978, non trovi diretta applicazione, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza” (Cass. 1428/2017).
Nel caso in esame, il mancato pagamento dei canoni (nel caso di specie a far data dal mese di ottobre 2024) costituisce di per sé inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da Parte_1
va dunque accolta e parte convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile,
[...]
libero da persone e cose, in favore dell'attore.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata Controparte_1
al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo aggiornate con D.M. 147/2022) tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia della convenuta e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 500
• fase introduttiva € 400
• fase decisoria € 851
E dunque in totale € 1.751, oltre € 270 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Parte convenuta va altresì condannata al rimborso delle spese di mediazione nella misura di €
284 per la fase di attivazione e € 165,92 spese di avvio, per un totale di € 449,92. In difetto di comparizione dell'invitato, nulla va riconosciuto per la fase di negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
pagina 4 di 5 dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione attualmente in essere fra le parti (stipulato originariamente tra e la ditta individuale Parte_1 Controparte_3
e registrato in data 13.08.2013), relativo all'immobile sito in Torino, via San Massimo n. 2/E e,
[...]
per l'effetto, conferma l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa in data 16.12.2024; condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
, liquidandole in € 1.751,00, oltre € 270 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per
[...]
legge; oltre al rimborso delle spese di mediazione nella misura di € 449,92.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22694/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 15,30 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. MAFFIODO FABRIZIO Parte_1
Per nessuno è presente Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa, chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento e il rilascio dell'immobile; con vittoria di spese, anche della fase di mediazione.
I procuratori chiedono di essere autorizzati a non presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 5 N. R.G. 22694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 9.04.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22694/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata dagli Avv.ti MAFFIODO FABRIZIO e Parte_1 C.F._1
BONAVERO CHIARA in forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità dall'immobile sito in Parte_1 Controparte_1
Torino, via San Massimo n. 2/E in considerazione del mancato pagamento di canoni e spese a far data dal mese di luglio 2024 per complessivi € 5.424,00 alla data dell'intimazione.
All'udienza del 3/12/2024 è comparso personalmente CO
, legale rappresentante pro tempore della il quale ha esibito i bonifici
[...] Controparte_1
pagina 2 di 5 attestanti i pagamenti effettuati per i mesi da luglio a settembre 2024 e si è dichiarato disponibile a pagare la mensilità di ottobre 2024.
Il Giudice, rilevato che la conduttrice non ha provveduto al pagamento della mensilità scaduta di ottobre 2024 e non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta, né sussistendo gravi motivi in contrario, con ordinanza ex art. 665 c.p.c. ha ordinato il rilascio dell'immobile, fissando all'uopo termine fino al 15.01.2025 ed ha assegnato alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Parte convenuta (che non è comparsa neppure all'incontro davanti al mediatore del
12.02.2025 – doc. 5) non si è costituita in giudizio.
L'attore ha depositato memoria integrativa nella quale ha dato atto che la conduttrice non ha versato il canone di ottobre 2024, né ha provveduto ad effettuare alcun altro pagamento successivo.
Chiede che, accertata la gravità dell'inadempimento, il contratto di locazione sia dichiarato risolto e la società conduttrice sia condannata al rilascio dell'immobile, con condanna al pagamento delle spese legali del presente procedimento e della mediazione.
*
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento della società conduttrice il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, Via San Massimo 2/E. La sig.ra. Parte_1
ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra e la ditta individuale Parte_1 [...]
in data 1.08.2013, registrato il 13.08.2013 (doc. 1). All'originaria Controparte_3
conduttrice è subentrata l'odierna convenuta, come risulta dalla comunicazione della CP_1
cessione ex art. 36 l. 392/78 (doc. 3).
L'attuale qualità di conduttore in capo alla non è stata peraltro contestata dal Controparte_1
suo legale rappresentante sig. che, comparendo all'udienza CO
di convalida, ha dato atto di aver pagato i canoni fino a settembre 2024 e chiesto termine per pagare il canone di ottobre 2024.
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché la conduttrice – onerata di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – è rimasta contumace e non ha così provato di aver pagato i canoni contestati. pagina 3 di 5 In termini generali si osserva che la valutazione sulla gravità dell'inadempimento nelle locazioni commerciali è rimessa alla discrezionalità del Giudice;
occorre però richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte sul punto, secondo cui “benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della l. n. 392 del 1978, non trovi diretta applicazione, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza” (Cass. 1428/2017).
Nel caso in esame, il mancato pagamento dei canoni (nel caso di specie a far data dal mese di ottobre 2024) costituisce di per sé inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da Parte_1
va dunque accolta e parte convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile,
[...]
libero da persone e cose, in favore dell'attore.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata Controparte_1
al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo aggiornate con D.M. 147/2022) tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia della convenuta e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 500
• fase introduttiva € 400
• fase decisoria € 851
E dunque in totale € 1.751, oltre € 270 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Parte convenuta va altresì condannata al rimborso delle spese di mediazione nella misura di €
284 per la fase di attivazione e € 165,92 spese di avvio, per un totale di € 449,92. In difetto di comparizione dell'invitato, nulla va riconosciuto per la fase di negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
pagina 4 di 5 dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione attualmente in essere fra le parti (stipulato originariamente tra e la ditta individuale Parte_1 Controparte_3
e registrato in data 13.08.2013), relativo all'immobile sito in Torino, via San Massimo n. 2/E e,
[...]
per l'effetto, conferma l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa in data 16.12.2024; condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
, liquidandole in € 1.751,00, oltre € 270 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per
[...]
legge; oltre al rimborso delle spese di mediazione nella misura di € 449,92.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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