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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa KA Capanna Pisce' Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 19/2025 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. MARIANO STEFANO Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
pagina 1 di 5 PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 7.4.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 712 c.p.c., depositato in data 7.1.2025, proponeva domanda per Parte_1
l'interdizione del marito, , nato ad [...] il [...], Controparte_1 ai sensi degli artt. 414 e ss. c.c., ritenendo quest'ultimo affetto da un grave disturbo neurocognitivo con incapacità di intendere e di volere, come da documentazione medica versata in atti.
Nello specifico, la ricorrente esponeva che il marito si trova in condizioni di abituale infermità di mente con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetto da ”Disturbo Neurocognitivo
Maggiore Grave a patogenesi mista”, come risulta dal certificato emesso dal Centro di Salute Mentale della Asl di Teramo, a firma della dott.ssa del 20.9.2024. Riferiva che nel predetto certificato si evidenzia Persona_1 che “I primi segni di declino cognitivo sono insorti diversi anni fa e nell'ultimo anno si è assistito ad un progressivo peggioramento del quadro clinico con deficit sempre più marcati e perdita dell'autonomia funzionale”, attualmente, il resistente, risulta “disorientato, non ricorda la data di nascita, la sua età, la data del giorno, l'indirizzo di casa, il nome della moglie […], eloquio fluido ma per lo più caratterizzato da frasi passpartout, anomie e perseverazioni. Presenta cadute attentive e deficit a carico della memoria a breve termine
e di rievocazione, severa compromissione delle abilità prassioc - costruttive e delle funzioni esecutive. Il pensiero è ripetitivo e caratterizzato da contenuti semplici”.
Nel predetto certificato la dott.ssa rileva, altresì, come: “Per il suddetto quadro clinico il Sig. Persona_1 [...]
necessita del supporto continuativo dei familiari e/o del personale di assistenza in quanto non è Controparte_1 in grado di compiere in modo autonomo tutti gli atti della vita quotidiana.”
La gravità delle patologie riscontrate è stata confermata successivamente, in sede di accertamento dell'invalidità civile, all'esito della quale è stata accolta la relativa domanda, come confermato dalla ricorrente all'udienza del
7.4.2025.
pagina 2 di 5 La ricorrente ha evidenziato che le patologie da cui è affetto il Sig. , purtroppo, hanno determinato CP_1 la totale perdita dell'autosufficienza, non essendo lo stesso più in grado di assolvere alle basilari esigenze quotidiane, ai propri interessi patrimoniali e non patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione, tanto da necessitare di una costante vigilanza da parte dei familiari.
La ricorrente indicava in ricorso i nominativi dei parenti e degli affini e gli ulteriori elementi della domanda previsti dall'art. 712, comma 2, c.p.c..
A seguito dell'istanza, il Presidente del Tribunale nominava il Giudice Istruttore, fissava il giorno per l'esame dell'interdicendo ed ordinava la notifica del ricorso e del pedissequo decreto a quest'ultimo e ai suoi prossimi congiunti.
Non si costituiva l'interdicendo.
Istruita la controversia mediante acquisizione documentale ed esame dell'interdicendo, all'udienza del 7.4.2025, la causa veniva riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
Ritiene il Collegio che il ricorso proposto da teso ad ottenere la dichiarazione Parte_1 di interdizione di , debba essere accolto per le ragioni che seguono, in conformità, peraltro, Controparte_1 anche alle conclusioni rilasciate dal P.M..
Giova anzitutto rammentare che perché possa essere dichiarata l'interdizione di un soggetto maggiorenne è necessario che egli sia affetto da una infermità di mente, con determinate caratteristiche;
in primo luogo, lo stato d'infermità deve essere abituale, deve trattarsi, cioè, di una malattia che si manifesta in maniera costante, e non occasionale;
deve essere di natura tale da impedire all'infermo di provvedere ai propri interessi, che non sono necessariamente i soli interessi patrimoniali, ma tutto ciò che attiene alla vita di relazione, diversamente non si spiegherebbe come l'interdetto non possa compiere neppure da solo atti personali.
Ebbene, dall'esame dell'interdicendo, che costituisce il mezzo di prova più importante ai fini della decisione, nonché dalla documentazione medica in atti, scaturisce con immediata evidenza la prova inequivoca della assoluta ed irreversibile incapacità del di badare a sé stesso e di provvedere alla amministrazione CP_1 dei propri beni.
Infatti, apprezzando le risultanze del predetto esame compiuto dal Giudice Istruttore, è risultato che l'interdicendo non è stata in grado di rispondere adeguatamente alle domande ad esso rivolte dimostrando piena incapacità di giudizio, di raziocinio, di concetti e di ideazione, non essendo stato in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il Giudice Istruttore, nè di fornire le indicazioni minime relative alle sue generalità.
pagina 3 di 5 Non ricordava l'età, il nome della moglie, il nome del figlio, non era in grado di riferire in quale posto e in quale città si trovasse.
Del resto, le risultanze diagnostiche contenute nella documentazione medica prodotta confermano l'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, dal quale, come detto, è emersa l'assoluta incapacità a determinarsi e come la complessiva condizione di compromissione psichica della stessa comporti la sua totale incapacità di comprendere, ricordare e volere, nonché di compiere in autonomia qualsiasi atto della vita quotidiana.
Le evidenziate risultanze istruttorie non lasciano adito a dubbi interpretativi, e consentono di affermare che le condizioni dell'interdicendo sono senz'altro tali da configurare lo stato di "abituale infermità di mente" di cui all'art. 414 c.c., rendendo lo stesso incapace di provvedere ai propri interessi, sia di indole economica che di carattere non patrimoniale e, dunque, abbisognevole di protezione giuridica.
Questo Collegio reputa che la tutela più adeguata ed idonea, nel caso di specie, sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto dalla ricorrente, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela, rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno, difettando in capo al resistente una capacità di scelta e manifestazione di giudizio critico tale da consentirgli una consapevole forma di collaborazione nell'attuazione di scelte da effettuare nel suo interesse.
Deve difatti specificarsi che, come chiarito ormai univocamente dalla Suprema Corte di Cassazione,
l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che limiti nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto tutelato, distinguendosi, con tale specifica funzione, dall'interdizione e dall'inabilitazione.
Rispetto a tali ultimi istituti 'l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie' (Cass. 22332/2011).
Ebbene, nel caso che qui occupa, non sembra possibile tutelare con un amministratore che si Controparte_1 occupi esclusivamente del compimento di determinati atti, apparendo necessario demandare al rappresentante pagina 4 di 5 legale il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non essendo l'interdicendo in grado di compiere autonomamente alcuna funzione.
Quanto all'individuazione del soggetto più idoneo ad essere nominato tutore provvisorio, si ritiene di dover nominare la ricorrente moglie dell'interdicendo, che si è resa disponibile a svolgere l'incarico, Parte_1 in attesa comunque della definitiva nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare, competente per espressa previsione di legge, il quale provvederà ex art. 424 c.c., in relazione agli artt. 345, comma 2, e 346 c.c., rimanendo fino a tale nomina in carica il tutore provvisorio.
Il difetto di soccombenza impone una declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
Infine, in osservanza del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della Cancelleria l'annotazione di cui al primo comma, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'interdizione di , nato ad [...] il [...]; Controparte_1
- nomina come tutore provvisorio la moglie Parte_1
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la comunicazione di questa sentenza al Giudice Tutelare ai fini della nomina del tutore dell'interdetto;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Teramo, 16.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice relatore
Dott.ssa KA Capanna Pisce'
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa KA Capanna Pisce' Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 19/2025 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. MARIANO STEFANO Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
pagina 1 di 5 PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 7.4.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 712 c.p.c., depositato in data 7.1.2025, proponeva domanda per Parte_1
l'interdizione del marito, , nato ad [...] il [...], Controparte_1 ai sensi degli artt. 414 e ss. c.c., ritenendo quest'ultimo affetto da un grave disturbo neurocognitivo con incapacità di intendere e di volere, come da documentazione medica versata in atti.
Nello specifico, la ricorrente esponeva che il marito si trova in condizioni di abituale infermità di mente con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetto da ”Disturbo Neurocognitivo
Maggiore Grave a patogenesi mista”, come risulta dal certificato emesso dal Centro di Salute Mentale della Asl di Teramo, a firma della dott.ssa del 20.9.2024. Riferiva che nel predetto certificato si evidenzia Persona_1 che “I primi segni di declino cognitivo sono insorti diversi anni fa e nell'ultimo anno si è assistito ad un progressivo peggioramento del quadro clinico con deficit sempre più marcati e perdita dell'autonomia funzionale”, attualmente, il resistente, risulta “disorientato, non ricorda la data di nascita, la sua età, la data del giorno, l'indirizzo di casa, il nome della moglie […], eloquio fluido ma per lo più caratterizzato da frasi passpartout, anomie e perseverazioni. Presenta cadute attentive e deficit a carico della memoria a breve termine
e di rievocazione, severa compromissione delle abilità prassioc - costruttive e delle funzioni esecutive. Il pensiero è ripetitivo e caratterizzato da contenuti semplici”.
Nel predetto certificato la dott.ssa rileva, altresì, come: “Per il suddetto quadro clinico il Sig. Persona_1 [...]
necessita del supporto continuativo dei familiari e/o del personale di assistenza in quanto non è Controparte_1 in grado di compiere in modo autonomo tutti gli atti della vita quotidiana.”
La gravità delle patologie riscontrate è stata confermata successivamente, in sede di accertamento dell'invalidità civile, all'esito della quale è stata accolta la relativa domanda, come confermato dalla ricorrente all'udienza del
7.4.2025.
pagina 2 di 5 La ricorrente ha evidenziato che le patologie da cui è affetto il Sig. , purtroppo, hanno determinato CP_1 la totale perdita dell'autosufficienza, non essendo lo stesso più in grado di assolvere alle basilari esigenze quotidiane, ai propri interessi patrimoniali e non patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione, tanto da necessitare di una costante vigilanza da parte dei familiari.
La ricorrente indicava in ricorso i nominativi dei parenti e degli affini e gli ulteriori elementi della domanda previsti dall'art. 712, comma 2, c.p.c..
A seguito dell'istanza, il Presidente del Tribunale nominava il Giudice Istruttore, fissava il giorno per l'esame dell'interdicendo ed ordinava la notifica del ricorso e del pedissequo decreto a quest'ultimo e ai suoi prossimi congiunti.
Non si costituiva l'interdicendo.
Istruita la controversia mediante acquisizione documentale ed esame dell'interdicendo, all'udienza del 7.4.2025, la causa veniva riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
Ritiene il Collegio che il ricorso proposto da teso ad ottenere la dichiarazione Parte_1 di interdizione di , debba essere accolto per le ragioni che seguono, in conformità, peraltro, Controparte_1 anche alle conclusioni rilasciate dal P.M..
Giova anzitutto rammentare che perché possa essere dichiarata l'interdizione di un soggetto maggiorenne è necessario che egli sia affetto da una infermità di mente, con determinate caratteristiche;
in primo luogo, lo stato d'infermità deve essere abituale, deve trattarsi, cioè, di una malattia che si manifesta in maniera costante, e non occasionale;
deve essere di natura tale da impedire all'infermo di provvedere ai propri interessi, che non sono necessariamente i soli interessi patrimoniali, ma tutto ciò che attiene alla vita di relazione, diversamente non si spiegherebbe come l'interdetto non possa compiere neppure da solo atti personali.
Ebbene, dall'esame dell'interdicendo, che costituisce il mezzo di prova più importante ai fini della decisione, nonché dalla documentazione medica in atti, scaturisce con immediata evidenza la prova inequivoca della assoluta ed irreversibile incapacità del di badare a sé stesso e di provvedere alla amministrazione CP_1 dei propri beni.
Infatti, apprezzando le risultanze del predetto esame compiuto dal Giudice Istruttore, è risultato che l'interdicendo non è stata in grado di rispondere adeguatamente alle domande ad esso rivolte dimostrando piena incapacità di giudizio, di raziocinio, di concetti e di ideazione, non essendo stato in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il Giudice Istruttore, nè di fornire le indicazioni minime relative alle sue generalità.
pagina 3 di 5 Non ricordava l'età, il nome della moglie, il nome del figlio, non era in grado di riferire in quale posto e in quale città si trovasse.
Del resto, le risultanze diagnostiche contenute nella documentazione medica prodotta confermano l'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, dal quale, come detto, è emersa l'assoluta incapacità a determinarsi e come la complessiva condizione di compromissione psichica della stessa comporti la sua totale incapacità di comprendere, ricordare e volere, nonché di compiere in autonomia qualsiasi atto della vita quotidiana.
Le evidenziate risultanze istruttorie non lasciano adito a dubbi interpretativi, e consentono di affermare che le condizioni dell'interdicendo sono senz'altro tali da configurare lo stato di "abituale infermità di mente" di cui all'art. 414 c.c., rendendo lo stesso incapace di provvedere ai propri interessi, sia di indole economica che di carattere non patrimoniale e, dunque, abbisognevole di protezione giuridica.
Questo Collegio reputa che la tutela più adeguata ed idonea, nel caso di specie, sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto dalla ricorrente, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela, rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno, difettando in capo al resistente una capacità di scelta e manifestazione di giudizio critico tale da consentirgli una consapevole forma di collaborazione nell'attuazione di scelte da effettuare nel suo interesse.
Deve difatti specificarsi che, come chiarito ormai univocamente dalla Suprema Corte di Cassazione,
l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che limiti nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto tutelato, distinguendosi, con tale specifica funzione, dall'interdizione e dall'inabilitazione.
Rispetto a tali ultimi istituti 'l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie' (Cass. 22332/2011).
Ebbene, nel caso che qui occupa, non sembra possibile tutelare con un amministratore che si Controparte_1 occupi esclusivamente del compimento di determinati atti, apparendo necessario demandare al rappresentante pagina 4 di 5 legale il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non essendo l'interdicendo in grado di compiere autonomamente alcuna funzione.
Quanto all'individuazione del soggetto più idoneo ad essere nominato tutore provvisorio, si ritiene di dover nominare la ricorrente moglie dell'interdicendo, che si è resa disponibile a svolgere l'incarico, Parte_1 in attesa comunque della definitiva nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare, competente per espressa previsione di legge, il quale provvederà ex art. 424 c.c., in relazione agli artt. 345, comma 2, e 346 c.c., rimanendo fino a tale nomina in carica il tutore provvisorio.
Il difetto di soccombenza impone una declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
Infine, in osservanza del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della Cancelleria l'annotazione di cui al primo comma, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'interdizione di , nato ad [...] il [...]; Controparte_1
- nomina come tutore provvisorio la moglie Parte_1
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la comunicazione di questa sentenza al Giudice Tutelare ai fini della nomina del tutore dell'interdetto;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Teramo, 16.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice relatore
Dott.ssa KA Capanna Pisce'
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