Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 204/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente rel.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 204/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TRANCHIDA VITALBA,
ricorrente contro
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. BUSCAINO DONATELLA, C.F._2
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28/5/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
parte deduceva di aver contratto matrimonio in Ventimiglia in data 6 dicembre 2003, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Ventimiglia al n. 34, parte II, serie A, anno 2003, con CP_1
Deduceva che dalla loro unione è nata la figlia (nata a [...]_1
il 2/8/2006).
Rappresentava, altresì, che con sentenza n. 491/2022 del 23.05.2022 il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, omologando le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Chiedeva, pertanto, la modifica delle condizioni economiche di separazione nei seguenti termini:
“disporre la revisione delle condizioni inerenti il mantenimento della figlia , e Per_1
precisamente: effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra indicate, ritenere e dichiarare che la signora è tenuta a versare l'assegno di mantenimento in CP_1
favore del sig. nella somma pari ad € 350,00 quale contributo al Parte_1
mantenimento della figlia o ad altra somma che codesto Onorevole Tribunale riterrà Per_1 equa, per l'effetto condannare la signora a corrispondere la somma pari ad CP_1
€ 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e che tale somma sia Per_1
corrisposta direttamente alla figlia ormai maggiorenne, entro il giorno 15 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' Istat;
disporre che entrambi i genitori contribuiscano in eguale misura al pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia. Condannare parte resistente al pagamento di spese e onorari del procedimento oltre iva e cpa e spese forfettarie come per legge.”
Si costituiva hiedendo: CP_1
“Nel merito: -rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-rigettare le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
-confermare le statuizioni contenute nella sentenza n.491/2022 del 23.05.2022 emessa dal Tribunale di Trapani;
In subordine: - disporre che la Sig.ra versi direttamente alla figlia a titolo di CP_1
mantenimento una somma non superiore ad euro 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 30%, giusto
Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani. Con vittoria di competenze, spese e onorari del presente giudizio.”
*****
All'udienza del 28/5/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la pronuncia della modifica delle condizioni di divorzio secondo il rito congiunto alle seguenti condizioni:
“MANTENIMENTO DELLA FIGLIA IA
In considerazione della raggiunta maggiore età della figlia e della decisione di Per_1
quest'ultima di trasferirsi definitivamente presso la casa del padre le parti concordano l'obbligo in capo alla sig.ra di corrispondere al sig. entro e CP_1 Parte_1
non oltre il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di euro 230,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e successivo adeguamento automatico annuale secondo Per_1
gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat; e di corrispondere tale somma direttamente alla figlia ormai maggiorenne.
Entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie in favore della figlia nella misura del 50% demandando al Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani per la loro concreta specificazione.
ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE
Restano ferma le ulteriori condizioni regolatrici dei rapporti economici intercorrenti tra i coniugi, concordate in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e omologate dall'On. Tribunale di Trapani con sent. N. 491/2022.
Tra cui in particolare il sig. continuerà a corrispondere alla sig.ra a rendita Per_1 CP_1
vitalizia in favore della stessa, pari alla somma mensile di 250,00 euro pattuita in sede di separazione consensuale dei coniugi e omologata dal Tribunale di Trapani con decreto n.
2594/2021 del 22 marzo 2021.”
***** Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole.
Le spese del giudizio vanno compensate stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. n. 491/2022 del 23.05.2022 pronunciata dal Tribunale di Trapani alle condizioni congiunte espresse in parte motiva;
- compensa le spese di lite
Così deciso in Trapani in data 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo