Articolo 501 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 500Articolo 502
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9 ottobre 2010
Art. 501. Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione 1. Oltre all'indennita' di requisizione, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione:
a) la perdita totale della nave o del galleggiante requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilita' civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale; b) le spese inerenti a eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali e' adibito per effetto della requisizione; c) le spese inerenti ai lavori di ripristino; d) le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010