Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 501. Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione 1. Oltre all'indennita' di requisizione, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione:
a) la perdita totale della nave o del galleggiante requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilita' civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale; b) le spese inerenti a eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali e' adibito per effetto della requisizione; c) le spese inerenti ai lavori di ripristino; d) le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.
a) la perdita totale della nave o del galleggiante requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilita' civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale; b) le spese inerenti a eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali e' adibito per effetto della requisizione; c) le spese inerenti ai lavori di ripristino; d) le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.
Giurisprudenza • 2
- 1. CEDU, CASO DI ANNA MARIA CICCONE c. ITALIA, Caso comunicato, 14/12/2021, Ric. n. 21492/17Provvedimento: PRIMA SEZIONE US NN IA CI c. ITALIA (Ricorso n. 21492/17) SENTENZA Art 6 § 1 (penale) • TE d'assise di appello che non ha escusso dei periti le cui dichiarazioni durante il dibattimento di primo grado sono state interpretate in maniera diversa e sono state decisive per invalidare il giudizio di assoluzione • Inosservanza del principio dell'equità del processo Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la TE. STRASBURGO 5 giugno 2025 Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma. Nella causa NN MA CC c. IA, La TE europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera …Leggi di più...