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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1115/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Novelli Alessandro del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Provera Stefania del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Ricadi (VV) il 06/09/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 11, Parte II - Serie A, Anno 2009.
Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 01/01/2011 e Per_1 Per_2
21/12/2013, entrambi ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati sentenza n. 116 del 30/05/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Ricadi (VV) il 06/09/2009, trascritto nei Registri dello Stato Pt_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II - Serie A, Anno 2009 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli minori vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione e stabile residenza della prole presso il domicilio materno;
2. DÀ ATTO che la casa coniugale, di proprietà del IG. resterà nell'esclusiva Parte_1 disponibilità del medesimo;
3. DISPONE che il padre veda e tenga con sé i figli minori:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19:00, ovvero quando il IG. sarà uscito Pt_1 dal lavoro e potrà materialmente recarsi presso l'abitazione della madre, sino alla domenica sera alle 20:00, allorché riaccompagnerà e presso l'abitazione della Per_1 Per_2 IG.ra ; inoltre e staranno con il papà dal mercoledì alle ore 19:00 Pt_2 Per_2 Per_1
pagina 2 di 3 sino al venerdì mattina nelle settimane in cui il IG. non li terrà con sé nel week-end, Pt_1 nonché dal mercoledì alle ore 19:00 al giovedì mattina nelle settimane in cui il fine settimana spetterà al padre;
il giorno del compleanno di e verrà dagli Per_1 Per_2 stessi trascorso, ad anni alterni, col papà o con la mamma, così come trascorreranno con ciascuno dei genitori la festa del papà e della mamma;
- durante le vacanze estive, coincidenti con quelle scolastiche, i minori trascorreranno l'intero mese di luglio con la madre in Tropea, con conseguente esclusione del diritto di visita del padre (e ferma la sua facoltà di recuperare successivamente, previo accordo con la madre, i due fine settimana non fruiti) e le due settimane centrali di agosto con il padre;
i coniugi stabiliscono, inoltre, che nel periodo delle festività Natalizie (sempre coincidenti con quelle scolastiche) i figli trascorreranno con ciascuno del genitori e ad anni alterni la prima (dal 23 al 30 dicembre) o seconda (dal 31 dicembre al 6 gennaio) metà del periodo;
- le vacanze Pasquali saranno, infine, trascorse da e con ciascuno dei Per_1 Per_2 genitori ad anni alternati tra loro;
4. DISPONE che il IG. corrisponda mensilmente alla IG.ra un contributo per Pt_1 Pt_2 il mantenimento dei minori pari ad € 200,00 ciascuno e cosi per complessivi € 400,00, che le parti espressamente concordano che non siano suscettibili di rivalutazione ex indici
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
i genitori concorreranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli minori come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
5. AUTORIZZA entrambi i coniugi a richiedere al 50% l'Assegno Unico per i figli e/o ogni altro contributo pubblico in aiuto alla genitorialità;
6. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente alcuna pretesa a titolo di mantenimento, nonché di avere definito tutte le questioni di carattere economico/patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra;
7. DÀ ATTO che per quanto possa occorrere, i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio loro e dei figli minori.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1115/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Novelli Alessandro del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Provera Stefania del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Ricadi (VV) il 06/09/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 11, Parte II - Serie A, Anno 2009.
Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 01/01/2011 e Per_1 Per_2
21/12/2013, entrambi ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati sentenza n. 116 del 30/05/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Ricadi (VV) il 06/09/2009, trascritto nei Registri dello Stato Pt_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II - Serie A, Anno 2009 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli minori vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione e stabile residenza della prole presso il domicilio materno;
2. DÀ ATTO che la casa coniugale, di proprietà del IG. resterà nell'esclusiva Parte_1 disponibilità del medesimo;
3. DISPONE che il padre veda e tenga con sé i figli minori:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19:00, ovvero quando il IG. sarà uscito Pt_1 dal lavoro e potrà materialmente recarsi presso l'abitazione della madre, sino alla domenica sera alle 20:00, allorché riaccompagnerà e presso l'abitazione della Per_1 Per_2 IG.ra ; inoltre e staranno con il papà dal mercoledì alle ore 19:00 Pt_2 Per_2 Per_1
pagina 2 di 3 sino al venerdì mattina nelle settimane in cui il IG. non li terrà con sé nel week-end, Pt_1 nonché dal mercoledì alle ore 19:00 al giovedì mattina nelle settimane in cui il fine settimana spetterà al padre;
il giorno del compleanno di e verrà dagli Per_1 Per_2 stessi trascorso, ad anni alterni, col papà o con la mamma, così come trascorreranno con ciascuno dei genitori la festa del papà e della mamma;
- durante le vacanze estive, coincidenti con quelle scolastiche, i minori trascorreranno l'intero mese di luglio con la madre in Tropea, con conseguente esclusione del diritto di visita del padre (e ferma la sua facoltà di recuperare successivamente, previo accordo con la madre, i due fine settimana non fruiti) e le due settimane centrali di agosto con il padre;
i coniugi stabiliscono, inoltre, che nel periodo delle festività Natalizie (sempre coincidenti con quelle scolastiche) i figli trascorreranno con ciascuno del genitori e ad anni alterni la prima (dal 23 al 30 dicembre) o seconda (dal 31 dicembre al 6 gennaio) metà del periodo;
- le vacanze Pasquali saranno, infine, trascorse da e con ciascuno dei Per_1 Per_2 genitori ad anni alternati tra loro;
4. DISPONE che il IG. corrisponda mensilmente alla IG.ra un contributo per Pt_1 Pt_2 il mantenimento dei minori pari ad € 200,00 ciascuno e cosi per complessivi € 400,00, che le parti espressamente concordano che non siano suscettibili di rivalutazione ex indici
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
i genitori concorreranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli minori come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
5. AUTORIZZA entrambi i coniugi a richiedere al 50% l'Assegno Unico per i figli e/o ogni altro contributo pubblico in aiuto alla genitorialità;
6. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente alcuna pretesa a titolo di mantenimento, nonché di avere definito tutte le questioni di carattere economico/patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra;
7. DÀ ATTO che per quanto possa occorrere, i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio loro e dei figli minori.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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