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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 431 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n.1513/2022 (RG 5639/2021) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indebito,
T R A
, in persona del legale Parte_1 rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli e dall'avv. Lucia Orsingher
Appellante
E
, rappr. e dif. dall'avv. Francesco Ricci Controparte_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 07/12/2022, l' ha proposto appello avverso la sentenza n. Pt_1 1513 del 15.6.2022 con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto ha accolto la domanda proposta da dichiarando non dovutala restituzione delle somme Parte_2 richieste (pari ad € 3.395,07, per il periodo da luglio 2016 ad agosto 2019) dall' con la nota del Pt_1 25.7.2019, con la condanna dell'istituto alla restituzione degli importi già trattenuti.
1.1. In particolare, ha impugnato la sentenza per avere ritenuto irripetibile la prestazione erogata sulla base dei principi in forza dei quali: 1) le somme sono ripetibili solo quando non vi è addebitabilità al percipiente dell'erogazione effettuata e solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito, come nel caso di dolo comprovato o di insussistenza del rapporto assistenziale etc. (pagg. 3 e ss. della sentenza); 2) l'affidamento del pensionato sussiste in caso di mera dimenticanza dell'invio della dichiarazione reddituale (Cass. 31372/19) (pag. 6 e ss. della sentenza); 3) l'obbligo di restituzione non sussiste in caso di dichiarazione dell'accipiens dei propri redditi alla P.A., in quanto conoscibili dall' sia ai sensi dell'art. 42 d.l. 269/03, sia ai
Pt_1 sensi dell'art. 15 d.l. 78/09 e dell'art. 35 d.l. 78/10 anche per l'istituzione presso l' del
Pt_1 Casellario dell' da parte dell'art. 13 d.l. 78/10, articolo che prevede, altresì, come i Parte_3 beneficiari debbano comunicare all' i dati non comunicati all'ufficio finanziario;
4) la
Pt_1 restituzione è esclusa in caso di indebito relativo ad un reddito connesso alla prestazione (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e dal medesimo conosciuta.
Pt_1
L'istituto ha dedotto l'erroneità della sentenza per non avere considerato la reale situazione delle risultanze processuali, dovendo svolgere il doveroso vaglio giudiziale sulla natura e sulle causali dell'indebito con riguardo al reiterato comportamento omissivo del ricorrente.
Ha altresì impugnato il capo della sentenza relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite.
1.2. Parte appellata si è costituita in giudizio eccependo il giudicato del capo della sentenza relativo alla condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute avendo chiesto l'appellante Pt_1 la riforma della sentenza, con accertamento della legittimità dell'indebito. Ha, altresì, evidenziato, in caso di accoglimento del gravame, la sussistenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 25.06.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.
2. Preliminarmente, deve evidenziarsi la mancata proposizione di motivi di appello in ordine al capo della sentenza con la quale l' è stato condannato alla restituzione delle somme Pt_1 eventualmente già trattenute;
sicchè, su detta statuizione, alcunchè può essere delibato.
3. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
3.1 E' utile chiarire che nel caso di specie vi è un'ipotesi di indebito assistenziale, non essendo possibile mettere in dubbio la natura assistenziale del beneficio della maggiorazione sociale corrisposta sull'assegno sociale di cui è titolare l'appellato in seguito alla trasformazione dell'assegno di invalidità allo stesso riconosciuto con decorrenza dall'1.1.2014, riconducibile, come ogni prestazione assistenziale, all'art. 38, comma 1, Cost., che dispone che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
3.2. La fattispecie di indebito in discorso deve essere quindi disciplinata alla luce dei principi vigenti in materia, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di merito (v., sentenza n. 221/2024 Corte Appello Lecce- Sez. Distaccata di Taranto, da richiamarsi, nella fattispecie ai sensi dell'art. 118 disp,. att. cpc) e di legittimità la quale, in specie, ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
3.3 In particolare, come di recente precisato dalla Suprema corte con sentenza n. 13223 del 30/6/2020 - proprio sulla questione che qui viene in rilievo dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale - e con sentenza n. 26036 del 15/10/2019, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. Le pronunce si pongono sulla scia di Cass. Sez. Lav. n. 28771 del 9/11/2018, che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
3.4. Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la più recente sentenza (Cass. Sez. Lav. n. 31372 del
2.12.2019), secondo cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'articolo 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens. Sempre secondo la recente sentenza della Cassazione, il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art.38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte cost. 14 dicembre 1993, n. 431).
3.5. Con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/2018 cit. richiedono entrambe che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Pt_1 Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. In particolare, nell'articolata motivazione, la Corte ha anche evidenziato che:
- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano Pt_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente, tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza;
mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venir meno del suo diritto potrebbe sussistere ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A., ed essi fossero conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, Pt_1 art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere ai redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte
Pt_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia;
da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica.
Pt_1
3.6. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale ha previsto, al comma 1, l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei
Pt_1 redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 dello stesso art. 13, che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione
Pt_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria1.
3.7. Ne deriva, pertanto, che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale
Pt_1 già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' .
Pt_1
3.8. Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già
Pt_1 Pt_1 conosce. In questa ipotesi, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente
Pt_1 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di
Pt_1 sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere
Pt_1 Sulla scorta di tali argomenti, si ricava il principio secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la percezione indebita non gli sia addebitabile.
3.9. Nel caso di specie, deve ritenersi che gli unici redditi rilevanti ai fini del decidere percepiti dall'appellato sono connessi alla prestazione dell'assegno di invalidità, trasformato per età anagrafica, in assegno sociale.
Tanto si evince dal complessivo contenuto delle difese dell' e dalla documentazione prodotta Pt_1 (v. ad esempio domanda di ricostituzione del 21.10.2019) dalla quale non emergono redditi diversi incidenti sulla prestazione in godimento ovvero implicanti l'onere di presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria.
3.10. Merita, altresì, evidenziare come l' abbia limitato le difese alla mancata indicazione da Pt_1 parte del dei redditi della di lui coniuge e di avere provveduto a liquidare la maggiorazione CP_1 proprio per il ritardo della comunicazione dei redditi e la mancata indicazione dei redditi della moglie (v. punto n. 7 di pag. 5 del ricorso in appello).
Con ciò dovendosi intendere la conoscenza da parte dell' della composizione del nucleo Pt_1 familiare del , implicante ciò la possibilità per l' in applicazione dei richiamati CP_1 Pt_1 riferimenti normativi e giurisprudenziali, di attivarsi diligentemente per le dovute verifiche reddituali presso l'anagrafe tributaria anche relativamente al coniuge dell'appellato.
3.11. Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' nella misura di cui in dispositivo. Pt_1
4.1. Dichiara sussistenti i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 TU 115/2002 (a norma del quale, qualora l'impugnazione sia respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis). Si precisa che la statuizione che precede vale nel caso in cui la parte abbia effettivamente versato o sia tenuta a versare il contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone: - Rigetta l'appello; - Condanna l' alla rifusione Pt_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
- Dichiara sussistenti i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 TU 115/2002, come in motivazione.
Taranto, 25.06.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. n. 23756 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 431 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n.1513/2022 (RG 5639/2021) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indebito,
T R A
, in persona del legale Parte_1 rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli e dall'avv. Lucia Orsingher
Appellante
E
, rappr. e dif. dall'avv. Francesco Ricci Controparte_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 07/12/2022, l' ha proposto appello avverso la sentenza n. Pt_1 1513 del 15.6.2022 con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto ha accolto la domanda proposta da dichiarando non dovutala restituzione delle somme Parte_2 richieste (pari ad € 3.395,07, per il periodo da luglio 2016 ad agosto 2019) dall' con la nota del Pt_1 25.7.2019, con la condanna dell'istituto alla restituzione degli importi già trattenuti.
1.1. In particolare, ha impugnato la sentenza per avere ritenuto irripetibile la prestazione erogata sulla base dei principi in forza dei quali: 1) le somme sono ripetibili solo quando non vi è addebitabilità al percipiente dell'erogazione effettuata e solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito, come nel caso di dolo comprovato o di insussistenza del rapporto assistenziale etc. (pagg. 3 e ss. della sentenza); 2) l'affidamento del pensionato sussiste in caso di mera dimenticanza dell'invio della dichiarazione reddituale (Cass. 31372/19) (pag. 6 e ss. della sentenza); 3) l'obbligo di restituzione non sussiste in caso di dichiarazione dell'accipiens dei propri redditi alla P.A., in quanto conoscibili dall' sia ai sensi dell'art. 42 d.l. 269/03, sia ai
Pt_1 sensi dell'art. 15 d.l. 78/09 e dell'art. 35 d.l. 78/10 anche per l'istituzione presso l' del
Pt_1 Casellario dell' da parte dell'art. 13 d.l. 78/10, articolo che prevede, altresì, come i Parte_3 beneficiari debbano comunicare all' i dati non comunicati all'ufficio finanziario;
4) la
Pt_1 restituzione è esclusa in caso di indebito relativo ad un reddito connesso alla prestazione (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e dal medesimo conosciuta.
Pt_1
L'istituto ha dedotto l'erroneità della sentenza per non avere considerato la reale situazione delle risultanze processuali, dovendo svolgere il doveroso vaglio giudiziale sulla natura e sulle causali dell'indebito con riguardo al reiterato comportamento omissivo del ricorrente.
Ha altresì impugnato il capo della sentenza relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite.
1.2. Parte appellata si è costituita in giudizio eccependo il giudicato del capo della sentenza relativo alla condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute avendo chiesto l'appellante Pt_1 la riforma della sentenza, con accertamento della legittimità dell'indebito. Ha, altresì, evidenziato, in caso di accoglimento del gravame, la sussistenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 25.06.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.
2. Preliminarmente, deve evidenziarsi la mancata proposizione di motivi di appello in ordine al capo della sentenza con la quale l' è stato condannato alla restituzione delle somme Pt_1 eventualmente già trattenute;
sicchè, su detta statuizione, alcunchè può essere delibato.
3. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
3.1 E' utile chiarire che nel caso di specie vi è un'ipotesi di indebito assistenziale, non essendo possibile mettere in dubbio la natura assistenziale del beneficio della maggiorazione sociale corrisposta sull'assegno sociale di cui è titolare l'appellato in seguito alla trasformazione dell'assegno di invalidità allo stesso riconosciuto con decorrenza dall'1.1.2014, riconducibile, come ogni prestazione assistenziale, all'art. 38, comma 1, Cost., che dispone che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
3.2. La fattispecie di indebito in discorso deve essere quindi disciplinata alla luce dei principi vigenti in materia, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di merito (v., sentenza n. 221/2024 Corte Appello Lecce- Sez. Distaccata di Taranto, da richiamarsi, nella fattispecie ai sensi dell'art. 118 disp,. att. cpc) e di legittimità la quale, in specie, ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
3.3 In particolare, come di recente precisato dalla Suprema corte con sentenza n. 13223 del 30/6/2020 - proprio sulla questione che qui viene in rilievo dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale - e con sentenza n. 26036 del 15/10/2019, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. Le pronunce si pongono sulla scia di Cass. Sez. Lav. n. 28771 del 9/11/2018, che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
3.4. Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la più recente sentenza (Cass. Sez. Lav. n. 31372 del
2.12.2019), secondo cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'articolo 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens. Sempre secondo la recente sentenza della Cassazione, il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art.38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte cost. 14 dicembre 1993, n. 431).
3.5. Con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/2018 cit. richiedono entrambe che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Pt_1 Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. In particolare, nell'articolata motivazione, la Corte ha anche evidenziato che:
- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano Pt_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente, tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza;
mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venir meno del suo diritto potrebbe sussistere ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A., ed essi fossero conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, Pt_1 art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere ai redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte
Pt_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia;
da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica.
Pt_1
3.6. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale ha previsto, al comma 1, l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei
Pt_1 redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 dello stesso art. 13, che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione
Pt_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria1.
3.7. Ne deriva, pertanto, che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale
Pt_1 già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' .
Pt_1
3.8. Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già
Pt_1 Pt_1 conosce. In questa ipotesi, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente
Pt_1 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di
Pt_1 sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere
Pt_1 Sulla scorta di tali argomenti, si ricava il principio secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la percezione indebita non gli sia addebitabile.
3.9. Nel caso di specie, deve ritenersi che gli unici redditi rilevanti ai fini del decidere percepiti dall'appellato sono connessi alla prestazione dell'assegno di invalidità, trasformato per età anagrafica, in assegno sociale.
Tanto si evince dal complessivo contenuto delle difese dell' e dalla documentazione prodotta Pt_1 (v. ad esempio domanda di ricostituzione del 21.10.2019) dalla quale non emergono redditi diversi incidenti sulla prestazione in godimento ovvero implicanti l'onere di presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria.
3.10. Merita, altresì, evidenziare come l' abbia limitato le difese alla mancata indicazione da Pt_1 parte del dei redditi della di lui coniuge e di avere provveduto a liquidare la maggiorazione CP_1 proprio per il ritardo della comunicazione dei redditi e la mancata indicazione dei redditi della moglie (v. punto n. 7 di pag. 5 del ricorso in appello).
Con ciò dovendosi intendere la conoscenza da parte dell' della composizione del nucleo Pt_1 familiare del , implicante ciò la possibilità per l' in applicazione dei richiamati CP_1 Pt_1 riferimenti normativi e giurisprudenziali, di attivarsi diligentemente per le dovute verifiche reddituali presso l'anagrafe tributaria anche relativamente al coniuge dell'appellato.
3.11. Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' nella misura di cui in dispositivo. Pt_1
4.1. Dichiara sussistenti i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 TU 115/2002 (a norma del quale, qualora l'impugnazione sia respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis). Si precisa che la statuizione che precede vale nel caso in cui la parte abbia effettivamente versato o sia tenuta a versare il contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone: - Rigetta l'appello; - Condanna l' alla rifusione Pt_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
- Dichiara sussistenti i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 TU 115/2002, come in motivazione.
Taranto, 25.06.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. n. 23756 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".