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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2944/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2944/2017 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gilberto Deidda giusta procura speciale a margine dell'atto introduttivo;
ATTORI OPPONENTI
e
(C.F. ), con sede legale in Cagliari, al Viale Bonaria n. 33, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente in carica Avv. Prof. (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Cagliari, alla Via Marini n. 4, presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
nonché contro
4 (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., nell'interesse di Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), in persona dell'Avv. Paolo Cappa Controparte_4 P.IVA_3
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Previti, Daniele Franzini, C.F._4
Gabriele Claudio Fontana e Salvatore Casula, giusta procura in atti;
INTERVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di e : Parte_1 Parte_2
“Piaccia al Sig. Giudice Ill.mo, rejecta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, a) ACCERTARE e
DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633, 634 cpc e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto
(n. 121/2017 ing) e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto
pagina 1 di 10 ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà degli odierni opponenti ponendo a carico della Banca opposta le relative spese;
b) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, comma 2, c.c. delle condizioni generali dei contratti inerenti la determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalla aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
c) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo dell'impugnato rapporto;
d) ACCERTARE
e DICHIARARE la violazione da parte della Banca opposta delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti impugnati e, per l'effetto, DICHIARARE la non debenza dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni di valuta, delle commissioni, delle spese applicate a seguito di rinegoziazione;
e) ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418, comma 2, c.c. delle condizioni generali dei contratti inerenti la capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
f) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1175, 1375 e 1418 c.c. degli addebiti in c/c per commissioni sul massimo scoperto trimestrale e comunque dichiararli privi di causa negoziale;
g) ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1175, 1375 e 1418, comma 2, c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
h) ACCERTARE e
DICHIARARE, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile del rapporto in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con l'eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata;
i) DETERMINARE il Tasso
Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
l) ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della banca opposta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alle norme di legge e perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
m) ACCERTARE e
DICHIARARE la inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
n) ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto della rideterminazione dei saldi
pagina 2 di 10 portati dagli impugnati rapporti bancari che nulla era dovuto con ogni conseguenza sulla ripetibilità delle somme già corrisposte a totale rimborso dello stesso;
o) ACCERTARE e DICHIARARE la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla Banca opposta in danno degli istanti con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione
e, per l'effetto, ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva;
p) con vittoria di spese e onorari di causa.”
In via subordinata istruttoria si era chiesto al Giudice, ai sensi dell'art. 210 cpc e dell'art. 119 T.U.B., di: --) ORDINARE l'acquisizione in originale di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quant'altro inerente ai contratti impugnati, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni precetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto). --) DISPORRE perizia contabile (CTU) avente per oggetto i seguenti quesiti con riferimento ai complessi rapporti di apertura di credito: a) calcolare la scopertura media in linea capitale;
b) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze complessivamente addebitate nel corso dei rapporti pregressi e dell'intero rapporto attualmente in essere;
c) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso-soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla legge 108/96 ed art. 644, comma 2, c.p.; d) determinare, previa rettifica del saldo contabile, l'effettivo dare-avere aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al saggio legale semplice, con esclusione di qualsiasi altra remunerazione del capitale. --) DISPORRE perizia grafologica (CTU) avente ad oggetto la sottoscrizione della fideiussione prodotta dall'opposta da parte del Sig. Parte_2
Nell'interesse del Controparte_1
“in via principale: confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 121/2017 e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande, compresa quella restitutoria, poiché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: A) con riguardo al mutuo chirografario n. 93075412: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che, in virtù delle causali già esposte nel ricorso per ingiunzione e in corso di causa, gli odierni opponenti sono debitori della somma portata dal decreto ingiuntivo n. 121/2017, o della minore somma che risultasse accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare e , in qualità di garanti della , Parte_2 Parte_1 Parte_3 sino a concorrenza dell'importo di € 60.000,00, come da contratto di fideiussione specifica sottoscritto in data 18.05.2017, nonché in virtù dei contratti di fideiussione stipulati rispettivamente in data
14.02.2006 e 21.02.2006, sino a concorrenza dell'importo di € 75.000,00, al pagamento in favore del titolare del credito, in via solidale tra loro e ciascuno per l'intero, della somma di € 11.458,10
pagina 3 di 10 relativamente a n. 10 rate mensili di ammortamento dal 31.08.2011 al 31.05.2012, scadute e insolute, oltre interessi maturati e maturandi sulla quota capitale delle suddette rate dalle singole scadenze sino al saldo, al tasso contrattuale e comunque nei limiti della Legge n. 108/1996; B) con riguardo al c/c n.
65014971: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che, in virtù delle causali già esposte nel ricorso per ingiunzione e in corso di causa, gli odierni opponenti sono debitori della somma portata dal decreto ingiuntivo n. 121/2017, o della minore somma che risultasse accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare e , in qualità di Parte_2 Parte_1 garanti della , sino a concorrenza dell'importo di € 75.000,00, come da Parte_3
contratti di fideiussione stipulati rispettivamente in data 14.02.2006 e 21.02.2006, al pagamento in favore del titolare del credito, in via solidale tra loro e ciascuno per l'intero, della somma di €
39.916,82 quale saldo passivo di chiusura alla data del 12.11.2012, oltre interessi successivi, maturati
e maturandi sino al saldo, al tasso convenzionale e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente ai sensi della Legge n. 108/1996. In via subordinata istruttoria, per la denegata e non creduta ipotesi di revoca dell'Ordinanza del 5.02.2019, si insiste affinchè il Giudice voglia accogliere
l'istanza di verificazione formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., all'uopo disponendo CTU grafologica. In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e fiscali.
Nell'interesse della Controparte_5
“Si richiamano le difese e le conclusioni già spiegate dal nella propria comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta, alle quali ci si riporta integralmente confidando nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso del 05.04.2016, il (d'ora in poi anche solo “la banca”) ha Controparte_1
chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Cagliari pronuncia di ingiunzione nei confronti di Parte_2
e (in qualità di garanti della ditta ), avente ad oggetto il Parte_1 Parte_3 pagamento di € 51.374,92 oltre spese ed interessi.
A tal fine, il aveva esposto che: Controparte_1
- titolare della omonima ditta, in data 22.12.2004, aveva stipulato il contratto di Parte_3
conto corrente bancario n. 227/65014971 che, alla data di chiusura del rapporto (avvenuta il
12.11.2012), riportava un saldo finale passivo di euro 45.577,73;
- su tale cifra la banca aveva già operato una decurtazione degli importi di euro 4.889,04 e di euro
2.771,87, rispettivamente dovuti a titolo di commissione di massimo scoperto e di commissione di pagina 4 di 10 disponibilità fondi e di interessi su queste ultime;
il totale complessivo del saldo creditorio preteso in relazione al conto corrente era pertanto pari ad euro 39.916,82;
- in data 18.05.2007, la aveva altresì stipulato con la banca, il contratto di Parte_3 mutuo chirografario n. 005/93075412 per l'importo di euro 60.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili;
- lo si era reso inadempiente per 10 rate mensili, per complessivi euro 11.458,10; Pt_2
- riguardo alle suddette somme, la banca aveva evidenziato di essere creditrice nei confronti di
[...]
e di , quali garanti della , in virtù dei contratti di Parte_2 Parte_1 Parte_3
fideiussione omnibus da loro rispettivamente stipulati in data 14.02.2006 e 21.02.2006 e del contratto fideiussione specifica stipulata in data 18.5.2007 a garanzia del mutuo chirografario.
Il decreto ingiuntivo (n. 121/2016) è stato concesso in data 19.1.2017 ed è stato notificato agli opponenti in data 13.2.2017.
1.2 Con atto di citazione tempestivamente notificato, e si sono opposti al Parte_1 Parte_2
suddetto decreto ingiuntivo, concludendo come in epigrafe.
A tal fine, ha disconosciuto la sottoscrizione a lui riferita con riguardo alle firme poste Parte_2
in calce ai contratti di fideiussione. Mentre entrambi gli opponenti hanno contestato la pretesa creditoria della banca, in quanto indimostrata (la banca non avrebbe provato il proprio credito, essendosi avvalsa solamente della propria contabilità, senza produrre documentazione contabile e contrattuale idonea allo scopo) ed hanno poi eccepito l'usurarietà degli interessi contrattuali,
l'anatocismo illegale applicato al rapporto e l'arbitrarietà di quanto preteso (in assenza di una esplicita pattuizione in merito) a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni.
1.3 Si è costituito il evidenziando l'assoluta inconsistenza, inammissibilità e Controparte_1
infondatezza delle censure genericamente formulate dagli opponenti.
Quanto al disconoscimento, la banca ne ha eccepito l'inammissibilità, essendo esso stato operato su documenti prodotti solo in copia e non essendo stata formulata una previa contestazione di conformità all'originale della copia digitale del documento versata in atti, dichiarandosi comunque disponibile alla produzione degli originali cartacei di tutta la documentazione sottoscritta dallo e formulando (sin Pt_2
dalla comparsa di costituzione) istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..
1.4 Con provvedimento del 15.1.2018, ha autorizzato la banca a depositare gli originali cartacei dei contratti di fideiussione e quest'ultima vi ha provveduto in data 5.02.2018; la banca ha evidenziato di aver proceduto al deposito dei predetti originali con la memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c.; nella successiva udienza, celebratasi in data 5.6.2018, l'opponente non ha provveduto ad effettuare Pt_2
alcun ulteriore disconoscimento.
In data 18.10.2019 è intervenuta in giudizio la 4 allegando di essere divenuta Controparte_3
pagina 5 di 10 titolare del credito oggetto di causa e facendo proprie e richiamando integralmente le difese e le conclusioni del Controparte_1
A seguito di tale intervento, gli opponenti hanno chiesto l'estromissione dal giudizio del CP_1
l'estromissione – in assenza del consenso, richiesto a tal fine dall'art. 111 c.p.c., da tutte le
[...]
parti del processo – non è stata disposta, né può essere disposta nella presente sede.
2. L'opposizione è infondata.
2.1 Prima di trattare del rapporto di garanzia, posta a fondamento della azione monitoria dalla banca, pare opportuno procedere (brevemente) alla ricostruzione del rapporto obbligatorio garantito
(intercorrente tra e il . Parte_3 Controparte_1
Tale rapporto si fonda su due diversi rapporti contrattuali che hanno interessato e Parte_3
la sua impresa ( Pt_3
Il primo rapporto si fonda su un contratto di conto corrente, in relazione al quale la banca ha rivendicato un credito per l'importo di euro 39.916,82, quale saldo passivo di chiusura, alla data del
12.11.2016, del rapporto (c/c n. 65014971). Il contratto di accensione del suddetto conto corrente era stato stipulato da in data 22.12.2004 e su tale rapporto sono poi confluiti Parte_3
finanziamenti derivanti dai contratti di apertura di credito del 20.01.2005, 18.10.2005 e 15.05.2008.
Rispetto alla suddetta componente creditoria la sin dalla fase monitoria, ha evidenziato di aver CP_6
depurato il saldo del conto corrente da quanto in esso confluito a titolo di CMS contrattualmente stabilite, per un importo di euro 4.889,04 (per CMS e disponibilità fondi) e di euro 2.771,87 (per interessi sulle predette commissioni).
Il secondo rapporto si fonda invece su un contratto di mutuo chirografario (n. 005/93075412), stipulato dalla in data 18.05.2007 (con tasso corrispettivo variabile: “Euribor 6 Parte_3
mesi su 365 rilevato il quartultimo giorno lavorativo dei mesi di gugno e dicembre, maggiorato di uno spread pari a 2 p.p.”; tasso nominale annuo 5,884%), per l'importo di euro 60.000,00 da restituire in n.
60 rate mensili, come si evince dal piano di ammortamento versato in atti.
La quantificazione del credito operata dalla banca, rispetto al suddetto rapporto, risulta pari ad Euro
11.458,10, a titolo di 10 rate mensili di ammortamento dal 31.8.2011 al 31.5.2012, oltre interessi.
2.2 Ai suddetti rapporti si collegano i contratti di garanzia stipulati tra gli opponenti e la banca.
In particolare e hanno sottoscritto due distinti contratti di fideiussione Parte_2 Parte_1
omnibus, rispettivamente ( in data 14.02.2006, in data 21.02.2006 ( ), Parte_2 Parte_1
aventi ad oggetto la garanzia di qualsivoglia pretesa creditoria della banca (per operazioni bancarie di qualunque natura, quali finanziamenti, aperture di credito ecc.) nei confronti di Parte_3 sino a concorrenza dell'importo di euro 75.000,00 ciascuno.
pagina 6 di 10 Gli opponenti hanno poi stipulato (congiuntamente), in data 18.5.2007, il contratto di fideiussione specifica n. 3092911, sino all'importo di euro 60.000,00 a garanzia del mutuo chirografario concesso dalla banca alla società Pt_3
2.3 Quanto sopra risulta compiutamente dimostrato dai documenti prodotti dalla convenuta opposta, sin dalla fase monitoria. La banca ha infatti provveduto a versare in atti la documentazione comprovante: la stipulazione del contratto di conto corrente bancario da parte di (con l'intera Parte_3
catena degli estratti conto inerenti al rapporto, nonché i tre contratti di apertura di credito aperti sul medesimo rapporto, con l'indicazione delle condizioni economiche applicate), del contratto di mutuo chirografario da parte della , nonché delle fideiussioni omnibus e della Parte_3
fideiussione specificamente posta a garanzia del mutuo chirografario, stipulate e perciò gravanti su e . Parte_2 Parte_1
La banca ha dunque fornito piena dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa.
2.4 Venendo al merito delle contestazioni degli opponenti, si osserva quanto segue.
2.4.1 Occorre innanzitutto precisare che la contestazione effettuata in prima udienza (cfr. verbale d'udienza dell'11.7.2017) per conto degli opponenti, con la quale si pretenderebbe di contestare in modo totalmente indeterminato la conformità agli originali di tutta la documentazione prodotta dalla banca, risulta inammissibile. Sul punto, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr., tra le altre, Cass. n. 28096/09) (Cass. n. 15790/2016)”.
Ciò posto, , con l'atto introduttivo del giudizio, ha inteso disconoscere la sottoscrizione Parte_2
a sé riferibile, contenuta nei documenti contrattuali relativi alle fideiussioni, che erano sati allegati in copia dalla banca nel fascicolo monitorio.
Orbene, sul punto – in disparte la questione, sollevata dalla banca, circa la genericità del disconoscimento e la necessità di una previa contestazione ex art. 214 c.p.c. – è assorbente evidenziare che, a seguito del predetto disconoscimento, la banca ha prodotto gli originali dei contratti di fideiussione che non risultano essere stati tempestivamente disconosciuti dall'opponente in questione, con conseguente riconoscimento tacito delle scritture.
pagina 7 di 10 Come già evidenziato con ordinanza del 5.2.2019: “i documenti originariamente contestati dagli opponenti sono stati successivamente depositati in originale dalla convenuta e ... gli attori non hanno reiterato il disconoscimento delle firme ivi apposte nella prima udienza o difesa successiva al suddetto deposito che, per quanto sopra ... tali documenti devono oramai ritenersi tacitamente riconosciuti ex art. 215 c.p.c.”.
Acclarato ciò, deve ritenersi provata la qualità di fideiussori da parte di e Parte_2 Pt_1
; la banca ha pertanto agito correttamente nei loro confronti, considerato altresì che – come si
[...] evince univocamente dall'esame dalla documentazione in atti – i suddetti garanti si sono obbligati a pagare immediatamente e a semplice richiesta scritta della banca qualsivoglia importo richiesto da quest'ultima in relazione ai debiti sorti in capo al garantito (cfr. condizioni contrattuali dei contatti di fideiussione, doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della Banca).
2.4.2 A questo punto è necessario scrutinare le ulteriori censure sollevate dagli opponenti, in punto di usurarietà, anatocismo bancario e CMS, che giustifica di per sé il rigetto nel merito delle richieste istruttorie formulate.
La doglianza relativa all'usura deve essere disattesa, poiché è stata svolta in maniera assolutamente generica senza che parte opponente, che pure ne avrebbe avuto la possibilità alla stregua, da un lato delle disposizioni contenute nella legge 7 marzo 1996 n.108, nella parte in cui all'art.2 comma 3 consentono al pubblico di conoscere la misura dei tassi soglia, e dall'altro della consultazione degli estratti conto che la ha inviato alla correntista – e che, comunque, ha prodotto in giudizio con CP_6 riferimento all'intera durata del rapporto – di indicare e segnalare – così integrando l'indispensabile presupposto assertivo del motivo di opposizione svolto – quali fossero stati in concreto gli addebiti di interessi usurari posti in essere dal nel corso del rapporto. Controparte_1
Di tale specifica indicazione non v'è traccia in atti ed alla genericità della doglianza non può certo porsi rimedio con una consulenza tecnica d'ufficio di natura esplorativa (cfr. sul punto quale precedente in termini Corte d'Appello di Cagliari sentenza n.424 del 2013).
Peraltro, occorre altresì rilevare che gli opponenti non hanno neppure sollevato alcuna questione in merito alla effettiva applicazione di interessi superiori al saggio legale e in misura diversa da quella pattuita espressamente per iscritto, ma nemmeno hanno dedotto alcuna violazione della legge 108/96, con indicazione dei tassi in concreto applicati dall'Istituto di credito, così demandando in toto al richiesto accertamento contabile la verifica dell'eventuale non conformità delle condizioni contrattuali a quelle prescritte dalla legge.
A tal proposito, si osserva che se è vero che la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario è una questione rilevabile d'ufficio, ciò vale a condizione che sia fondata sulla scorta dei pagina 8 di 10 documenti e degli elementi in fatto già acquisiti al giudizio;
dunque, non può prescindere dall'onere di allegazione della parte medesima (Cass. 21080/2015; Cass. 350/2013).
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'eccepito anatocismo, trattandosi anche in tale caso di deduzioni totalmente generiche e indeterminate.
Nel proprio atto introduttivo, gli opponenti hanno rilevato – quasi per mero inciso – l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, nell'ambito del rapporto di conto corrente, senza tuttavia argomentare in alcun modo la propria tesi, tanto che pare assente anche qui una compiuta asserzione.
Ad ogni modo, il contratto dedotto in causa (stipulato il 22.12.2004, con chiusura del rapporto nel
2012) risulta rispettoso della delibera CICR 9 febbraio 2000, applicabile ratione temporis, come richiamata dall'art. 120 TUB, riformato dal d.lgs. 342/1999, che, come noto, ammette la produzione degli interessi sugli interessi purché, nell'ambito dei contratti di conto corrente, venga assicurata l'eguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. In particolare, l'art. 8, contempla espressamente – con una clausola peraltro specificamente approvata dal correntista – la capitalizzazione degli interessi e risulta pienamente conforme ai criteri stabiliti dal legislatore (art. 120
TUB) e dalla Delibera CICR del 9.02.2000.
È infine da superare anche l'eccezione relativa all'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca in relazione al contratto di conto corrente.
La banca ha sul punto evidenziato, sin dalla sede monitoria, di aver depurato il saldo del conto corrente dalle somme in esso confluite in applicazione di tali voci.
A fronte di ciò, gli opponenti non hanno né individuato quale fosse la previsione contrattuale affetta da illegittimità, né hanno compiuto specifiche critiche sul ricalcolo effettuato dalla creditrice. Anche la doglianza in questione deve pertanto essere superata.
***
In ragione di quanto sopra ritenuto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.121/2017, emesso dal
Tribunale di Cagliari il 19/01/2017, va rigettata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della banca convenuta, in base al d.m.
55/2014 – tenuto conto della natura documentale della causa e della mera reiterazione degli argomenti difensivi nella fase decisionale (ciò che giustifica l'applicazione dei parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale) – in euro 5.261,00 oltre spese generali ed accessori. Le spese vanno invece liquidate in Euro 1.453,00 oltre spese generali ed accessori, in relazione alla posizione della società 4 intervenuta cessionaria, in considerazione della effettiva attività svolta nella fase Controparte_3
pagina 9 di 10 decisionale (come detto caratterizzata da una mera reiterazione delle difese già spiegate).
Gli opponenti devono pertanto essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_1
che vengono liquidate in Euro 5.261,00 oltre spese generali ed accessori;
e devono essere
[...]
condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da 4 che vengono liquidate in Controparte_3
Euro 1.453,00 oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
121/2017 emesso dal Tribunale di Cagliari il 19/01/2017, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna e alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Parte_2 [...]
, che liquida in Euro 5.261,00 oltre spese generali ed accessori;
CP_1
condanna e alla rifusione delle spese di lite sostenute da 4 Parte_1 Parte_2 [...]
che liquida in Euro 1.453,00 oltre spese generali ed accessori. CP_3
Cagliari, 26/05/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Roberta Guainella,
MOT in tirocinio presso questo Ufficio dal 23.5.2025 al 19.7.2025
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2944/2017 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gilberto Deidda giusta procura speciale a margine dell'atto introduttivo;
ATTORI OPPONENTI
e
(C.F. ), con sede legale in Cagliari, al Viale Bonaria n. 33, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente in carica Avv. Prof. (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Cagliari, alla Via Marini n. 4, presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
nonché contro
4 (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., nell'interesse di Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), in persona dell'Avv. Paolo Cappa Controparte_4 P.IVA_3
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Previti, Daniele Franzini, C.F._4
Gabriele Claudio Fontana e Salvatore Casula, giusta procura in atti;
INTERVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di e : Parte_1 Parte_2
“Piaccia al Sig. Giudice Ill.mo, rejecta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, a) ACCERTARE e
DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633, 634 cpc e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto
(n. 121/2017 ing) e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto
pagina 1 di 10 ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà degli odierni opponenti ponendo a carico della Banca opposta le relative spese;
b) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, comma 2, c.c. delle condizioni generali dei contratti inerenti la determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalla aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
c) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo dell'impugnato rapporto;
d) ACCERTARE
e DICHIARARE la violazione da parte della Banca opposta delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti impugnati e, per l'effetto, DICHIARARE la non debenza dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni di valuta, delle commissioni, delle spese applicate a seguito di rinegoziazione;
e) ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418, comma 2, c.c. delle condizioni generali dei contratti inerenti la capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
f) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1175, 1375 e 1418 c.c. degli addebiti in c/c per commissioni sul massimo scoperto trimestrale e comunque dichiararli privi di causa negoziale;
g) ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1175, 1375 e 1418, comma 2, c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
h) ACCERTARE e
DICHIARARE, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile del rapporto in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con l'eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata;
i) DETERMINARE il Tasso
Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
l) ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della banca opposta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alle norme di legge e perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
m) ACCERTARE e
DICHIARARE la inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
n) ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto della rideterminazione dei saldi
pagina 2 di 10 portati dagli impugnati rapporti bancari che nulla era dovuto con ogni conseguenza sulla ripetibilità delle somme già corrisposte a totale rimborso dello stesso;
o) ACCERTARE e DICHIARARE la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla Banca opposta in danno degli istanti con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione
e, per l'effetto, ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva;
p) con vittoria di spese e onorari di causa.”
In via subordinata istruttoria si era chiesto al Giudice, ai sensi dell'art. 210 cpc e dell'art. 119 T.U.B., di: --) ORDINARE l'acquisizione in originale di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quant'altro inerente ai contratti impugnati, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni precetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto). --) DISPORRE perizia contabile (CTU) avente per oggetto i seguenti quesiti con riferimento ai complessi rapporti di apertura di credito: a) calcolare la scopertura media in linea capitale;
b) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze complessivamente addebitate nel corso dei rapporti pregressi e dell'intero rapporto attualmente in essere;
c) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso-soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla legge 108/96 ed art. 644, comma 2, c.p.; d) determinare, previa rettifica del saldo contabile, l'effettivo dare-avere aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al saggio legale semplice, con esclusione di qualsiasi altra remunerazione del capitale. --) DISPORRE perizia grafologica (CTU) avente ad oggetto la sottoscrizione della fideiussione prodotta dall'opposta da parte del Sig. Parte_2
Nell'interesse del Controparte_1
“in via principale: confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 121/2017 e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande, compresa quella restitutoria, poiché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: A) con riguardo al mutuo chirografario n. 93075412: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che, in virtù delle causali già esposte nel ricorso per ingiunzione e in corso di causa, gli odierni opponenti sono debitori della somma portata dal decreto ingiuntivo n. 121/2017, o della minore somma che risultasse accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare e , in qualità di garanti della , Parte_2 Parte_1 Parte_3 sino a concorrenza dell'importo di € 60.000,00, come da contratto di fideiussione specifica sottoscritto in data 18.05.2017, nonché in virtù dei contratti di fideiussione stipulati rispettivamente in data
14.02.2006 e 21.02.2006, sino a concorrenza dell'importo di € 75.000,00, al pagamento in favore del titolare del credito, in via solidale tra loro e ciascuno per l'intero, della somma di € 11.458,10
pagina 3 di 10 relativamente a n. 10 rate mensili di ammortamento dal 31.08.2011 al 31.05.2012, scadute e insolute, oltre interessi maturati e maturandi sulla quota capitale delle suddette rate dalle singole scadenze sino al saldo, al tasso contrattuale e comunque nei limiti della Legge n. 108/1996; B) con riguardo al c/c n.
65014971: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che, in virtù delle causali già esposte nel ricorso per ingiunzione e in corso di causa, gli odierni opponenti sono debitori della somma portata dal decreto ingiuntivo n. 121/2017, o della minore somma che risultasse accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare e , in qualità di Parte_2 Parte_1 garanti della , sino a concorrenza dell'importo di € 75.000,00, come da Parte_3
contratti di fideiussione stipulati rispettivamente in data 14.02.2006 e 21.02.2006, al pagamento in favore del titolare del credito, in via solidale tra loro e ciascuno per l'intero, della somma di €
39.916,82 quale saldo passivo di chiusura alla data del 12.11.2012, oltre interessi successivi, maturati
e maturandi sino al saldo, al tasso convenzionale e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente ai sensi della Legge n. 108/1996. In via subordinata istruttoria, per la denegata e non creduta ipotesi di revoca dell'Ordinanza del 5.02.2019, si insiste affinchè il Giudice voglia accogliere
l'istanza di verificazione formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., all'uopo disponendo CTU grafologica. In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e fiscali.
Nell'interesse della Controparte_5
“Si richiamano le difese e le conclusioni già spiegate dal nella propria comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta, alle quali ci si riporta integralmente confidando nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso del 05.04.2016, il (d'ora in poi anche solo “la banca”) ha Controparte_1
chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Cagliari pronuncia di ingiunzione nei confronti di Parte_2
e (in qualità di garanti della ditta ), avente ad oggetto il Parte_1 Parte_3 pagamento di € 51.374,92 oltre spese ed interessi.
A tal fine, il aveva esposto che: Controparte_1
- titolare della omonima ditta, in data 22.12.2004, aveva stipulato il contratto di Parte_3
conto corrente bancario n. 227/65014971 che, alla data di chiusura del rapporto (avvenuta il
12.11.2012), riportava un saldo finale passivo di euro 45.577,73;
- su tale cifra la banca aveva già operato una decurtazione degli importi di euro 4.889,04 e di euro
2.771,87, rispettivamente dovuti a titolo di commissione di massimo scoperto e di commissione di pagina 4 di 10 disponibilità fondi e di interessi su queste ultime;
il totale complessivo del saldo creditorio preteso in relazione al conto corrente era pertanto pari ad euro 39.916,82;
- in data 18.05.2007, la aveva altresì stipulato con la banca, il contratto di Parte_3 mutuo chirografario n. 005/93075412 per l'importo di euro 60.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili;
- lo si era reso inadempiente per 10 rate mensili, per complessivi euro 11.458,10; Pt_2
- riguardo alle suddette somme, la banca aveva evidenziato di essere creditrice nei confronti di
[...]
e di , quali garanti della , in virtù dei contratti di Parte_2 Parte_1 Parte_3
fideiussione omnibus da loro rispettivamente stipulati in data 14.02.2006 e 21.02.2006 e del contratto fideiussione specifica stipulata in data 18.5.2007 a garanzia del mutuo chirografario.
Il decreto ingiuntivo (n. 121/2016) è stato concesso in data 19.1.2017 ed è stato notificato agli opponenti in data 13.2.2017.
1.2 Con atto di citazione tempestivamente notificato, e si sono opposti al Parte_1 Parte_2
suddetto decreto ingiuntivo, concludendo come in epigrafe.
A tal fine, ha disconosciuto la sottoscrizione a lui riferita con riguardo alle firme poste Parte_2
in calce ai contratti di fideiussione. Mentre entrambi gli opponenti hanno contestato la pretesa creditoria della banca, in quanto indimostrata (la banca non avrebbe provato il proprio credito, essendosi avvalsa solamente della propria contabilità, senza produrre documentazione contabile e contrattuale idonea allo scopo) ed hanno poi eccepito l'usurarietà degli interessi contrattuali,
l'anatocismo illegale applicato al rapporto e l'arbitrarietà di quanto preteso (in assenza di una esplicita pattuizione in merito) a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni.
1.3 Si è costituito il evidenziando l'assoluta inconsistenza, inammissibilità e Controparte_1
infondatezza delle censure genericamente formulate dagli opponenti.
Quanto al disconoscimento, la banca ne ha eccepito l'inammissibilità, essendo esso stato operato su documenti prodotti solo in copia e non essendo stata formulata una previa contestazione di conformità all'originale della copia digitale del documento versata in atti, dichiarandosi comunque disponibile alla produzione degli originali cartacei di tutta la documentazione sottoscritta dallo e formulando (sin Pt_2
dalla comparsa di costituzione) istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..
1.4 Con provvedimento del 15.1.2018, ha autorizzato la banca a depositare gli originali cartacei dei contratti di fideiussione e quest'ultima vi ha provveduto in data 5.02.2018; la banca ha evidenziato di aver proceduto al deposito dei predetti originali con la memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c.; nella successiva udienza, celebratasi in data 5.6.2018, l'opponente non ha provveduto ad effettuare Pt_2
alcun ulteriore disconoscimento.
In data 18.10.2019 è intervenuta in giudizio la 4 allegando di essere divenuta Controparte_3
pagina 5 di 10 titolare del credito oggetto di causa e facendo proprie e richiamando integralmente le difese e le conclusioni del Controparte_1
A seguito di tale intervento, gli opponenti hanno chiesto l'estromissione dal giudizio del CP_1
l'estromissione – in assenza del consenso, richiesto a tal fine dall'art. 111 c.p.c., da tutte le
[...]
parti del processo – non è stata disposta, né può essere disposta nella presente sede.
2. L'opposizione è infondata.
2.1 Prima di trattare del rapporto di garanzia, posta a fondamento della azione monitoria dalla banca, pare opportuno procedere (brevemente) alla ricostruzione del rapporto obbligatorio garantito
(intercorrente tra e il . Parte_3 Controparte_1
Tale rapporto si fonda su due diversi rapporti contrattuali che hanno interessato e Parte_3
la sua impresa ( Pt_3
Il primo rapporto si fonda su un contratto di conto corrente, in relazione al quale la banca ha rivendicato un credito per l'importo di euro 39.916,82, quale saldo passivo di chiusura, alla data del
12.11.2016, del rapporto (c/c n. 65014971). Il contratto di accensione del suddetto conto corrente era stato stipulato da in data 22.12.2004 e su tale rapporto sono poi confluiti Parte_3
finanziamenti derivanti dai contratti di apertura di credito del 20.01.2005, 18.10.2005 e 15.05.2008.
Rispetto alla suddetta componente creditoria la sin dalla fase monitoria, ha evidenziato di aver CP_6
depurato il saldo del conto corrente da quanto in esso confluito a titolo di CMS contrattualmente stabilite, per un importo di euro 4.889,04 (per CMS e disponibilità fondi) e di euro 2.771,87 (per interessi sulle predette commissioni).
Il secondo rapporto si fonda invece su un contratto di mutuo chirografario (n. 005/93075412), stipulato dalla in data 18.05.2007 (con tasso corrispettivo variabile: “Euribor 6 Parte_3
mesi su 365 rilevato il quartultimo giorno lavorativo dei mesi di gugno e dicembre, maggiorato di uno spread pari a 2 p.p.”; tasso nominale annuo 5,884%), per l'importo di euro 60.000,00 da restituire in n.
60 rate mensili, come si evince dal piano di ammortamento versato in atti.
La quantificazione del credito operata dalla banca, rispetto al suddetto rapporto, risulta pari ad Euro
11.458,10, a titolo di 10 rate mensili di ammortamento dal 31.8.2011 al 31.5.2012, oltre interessi.
2.2 Ai suddetti rapporti si collegano i contratti di garanzia stipulati tra gli opponenti e la banca.
In particolare e hanno sottoscritto due distinti contratti di fideiussione Parte_2 Parte_1
omnibus, rispettivamente ( in data 14.02.2006, in data 21.02.2006 ( ), Parte_2 Parte_1
aventi ad oggetto la garanzia di qualsivoglia pretesa creditoria della banca (per operazioni bancarie di qualunque natura, quali finanziamenti, aperture di credito ecc.) nei confronti di Parte_3 sino a concorrenza dell'importo di euro 75.000,00 ciascuno.
pagina 6 di 10 Gli opponenti hanno poi stipulato (congiuntamente), in data 18.5.2007, il contratto di fideiussione specifica n. 3092911, sino all'importo di euro 60.000,00 a garanzia del mutuo chirografario concesso dalla banca alla società Pt_3
2.3 Quanto sopra risulta compiutamente dimostrato dai documenti prodotti dalla convenuta opposta, sin dalla fase monitoria. La banca ha infatti provveduto a versare in atti la documentazione comprovante: la stipulazione del contratto di conto corrente bancario da parte di (con l'intera Parte_3
catena degli estratti conto inerenti al rapporto, nonché i tre contratti di apertura di credito aperti sul medesimo rapporto, con l'indicazione delle condizioni economiche applicate), del contratto di mutuo chirografario da parte della , nonché delle fideiussioni omnibus e della Parte_3
fideiussione specificamente posta a garanzia del mutuo chirografario, stipulate e perciò gravanti su e . Parte_2 Parte_1
La banca ha dunque fornito piena dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa.
2.4 Venendo al merito delle contestazioni degli opponenti, si osserva quanto segue.
2.4.1 Occorre innanzitutto precisare che la contestazione effettuata in prima udienza (cfr. verbale d'udienza dell'11.7.2017) per conto degli opponenti, con la quale si pretenderebbe di contestare in modo totalmente indeterminato la conformità agli originali di tutta la documentazione prodotta dalla banca, risulta inammissibile. Sul punto, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr., tra le altre, Cass. n. 28096/09) (Cass. n. 15790/2016)”.
Ciò posto, , con l'atto introduttivo del giudizio, ha inteso disconoscere la sottoscrizione Parte_2
a sé riferibile, contenuta nei documenti contrattuali relativi alle fideiussioni, che erano sati allegati in copia dalla banca nel fascicolo monitorio.
Orbene, sul punto – in disparte la questione, sollevata dalla banca, circa la genericità del disconoscimento e la necessità di una previa contestazione ex art. 214 c.p.c. – è assorbente evidenziare che, a seguito del predetto disconoscimento, la banca ha prodotto gli originali dei contratti di fideiussione che non risultano essere stati tempestivamente disconosciuti dall'opponente in questione, con conseguente riconoscimento tacito delle scritture.
pagina 7 di 10 Come già evidenziato con ordinanza del 5.2.2019: “i documenti originariamente contestati dagli opponenti sono stati successivamente depositati in originale dalla convenuta e ... gli attori non hanno reiterato il disconoscimento delle firme ivi apposte nella prima udienza o difesa successiva al suddetto deposito che, per quanto sopra ... tali documenti devono oramai ritenersi tacitamente riconosciuti ex art. 215 c.p.c.”.
Acclarato ciò, deve ritenersi provata la qualità di fideiussori da parte di e Parte_2 Pt_1
; la banca ha pertanto agito correttamente nei loro confronti, considerato altresì che – come si
[...] evince univocamente dall'esame dalla documentazione in atti – i suddetti garanti si sono obbligati a pagare immediatamente e a semplice richiesta scritta della banca qualsivoglia importo richiesto da quest'ultima in relazione ai debiti sorti in capo al garantito (cfr. condizioni contrattuali dei contatti di fideiussione, doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della Banca).
2.4.2 A questo punto è necessario scrutinare le ulteriori censure sollevate dagli opponenti, in punto di usurarietà, anatocismo bancario e CMS, che giustifica di per sé il rigetto nel merito delle richieste istruttorie formulate.
La doglianza relativa all'usura deve essere disattesa, poiché è stata svolta in maniera assolutamente generica senza che parte opponente, che pure ne avrebbe avuto la possibilità alla stregua, da un lato delle disposizioni contenute nella legge 7 marzo 1996 n.108, nella parte in cui all'art.2 comma 3 consentono al pubblico di conoscere la misura dei tassi soglia, e dall'altro della consultazione degli estratti conto che la ha inviato alla correntista – e che, comunque, ha prodotto in giudizio con CP_6 riferimento all'intera durata del rapporto – di indicare e segnalare – così integrando l'indispensabile presupposto assertivo del motivo di opposizione svolto – quali fossero stati in concreto gli addebiti di interessi usurari posti in essere dal nel corso del rapporto. Controparte_1
Di tale specifica indicazione non v'è traccia in atti ed alla genericità della doglianza non può certo porsi rimedio con una consulenza tecnica d'ufficio di natura esplorativa (cfr. sul punto quale precedente in termini Corte d'Appello di Cagliari sentenza n.424 del 2013).
Peraltro, occorre altresì rilevare che gli opponenti non hanno neppure sollevato alcuna questione in merito alla effettiva applicazione di interessi superiori al saggio legale e in misura diversa da quella pattuita espressamente per iscritto, ma nemmeno hanno dedotto alcuna violazione della legge 108/96, con indicazione dei tassi in concreto applicati dall'Istituto di credito, così demandando in toto al richiesto accertamento contabile la verifica dell'eventuale non conformità delle condizioni contrattuali a quelle prescritte dalla legge.
A tal proposito, si osserva che se è vero che la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario è una questione rilevabile d'ufficio, ciò vale a condizione che sia fondata sulla scorta dei pagina 8 di 10 documenti e degli elementi in fatto già acquisiti al giudizio;
dunque, non può prescindere dall'onere di allegazione della parte medesima (Cass. 21080/2015; Cass. 350/2013).
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'eccepito anatocismo, trattandosi anche in tale caso di deduzioni totalmente generiche e indeterminate.
Nel proprio atto introduttivo, gli opponenti hanno rilevato – quasi per mero inciso – l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, nell'ambito del rapporto di conto corrente, senza tuttavia argomentare in alcun modo la propria tesi, tanto che pare assente anche qui una compiuta asserzione.
Ad ogni modo, il contratto dedotto in causa (stipulato il 22.12.2004, con chiusura del rapporto nel
2012) risulta rispettoso della delibera CICR 9 febbraio 2000, applicabile ratione temporis, come richiamata dall'art. 120 TUB, riformato dal d.lgs. 342/1999, che, come noto, ammette la produzione degli interessi sugli interessi purché, nell'ambito dei contratti di conto corrente, venga assicurata l'eguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. In particolare, l'art. 8, contempla espressamente – con una clausola peraltro specificamente approvata dal correntista – la capitalizzazione degli interessi e risulta pienamente conforme ai criteri stabiliti dal legislatore (art. 120
TUB) e dalla Delibera CICR del 9.02.2000.
È infine da superare anche l'eccezione relativa all'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca in relazione al contratto di conto corrente.
La banca ha sul punto evidenziato, sin dalla sede monitoria, di aver depurato il saldo del conto corrente dalle somme in esso confluite in applicazione di tali voci.
A fronte di ciò, gli opponenti non hanno né individuato quale fosse la previsione contrattuale affetta da illegittimità, né hanno compiuto specifiche critiche sul ricalcolo effettuato dalla creditrice. Anche la doglianza in questione deve pertanto essere superata.
***
In ragione di quanto sopra ritenuto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.121/2017, emesso dal
Tribunale di Cagliari il 19/01/2017, va rigettata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della banca convenuta, in base al d.m.
55/2014 – tenuto conto della natura documentale della causa e della mera reiterazione degli argomenti difensivi nella fase decisionale (ciò che giustifica l'applicazione dei parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale) – in euro 5.261,00 oltre spese generali ed accessori. Le spese vanno invece liquidate in Euro 1.453,00 oltre spese generali ed accessori, in relazione alla posizione della società 4 intervenuta cessionaria, in considerazione della effettiva attività svolta nella fase Controparte_3
pagina 9 di 10 decisionale (come detto caratterizzata da una mera reiterazione delle difese già spiegate).
Gli opponenti devono pertanto essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_1
che vengono liquidate in Euro 5.261,00 oltre spese generali ed accessori;
e devono essere
[...]
condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da 4 che vengono liquidate in Controparte_3
Euro 1.453,00 oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
121/2017 emesso dal Tribunale di Cagliari il 19/01/2017, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna e alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Parte_2 [...]
, che liquida in Euro 5.261,00 oltre spese generali ed accessori;
CP_1
condanna e alla rifusione delle spese di lite sostenute da 4 Parte_1 Parte_2 [...]
che liquida in Euro 1.453,00 oltre spese generali ed accessori. CP_3
Cagliari, 26/05/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Roberta Guainella,
MOT in tirocinio presso questo Ufficio dal 23.5.2025 al 19.7.2025
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