Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Liborio Vetere;
Parte_1
e
, in proprio e quale Controparte_1
mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con CP_2 Controparte_3
l'assistenza e difesa degli Avv.ti Roberto Annovazzi, Carmela Filice e Marcello
Carnovale;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_4
Carmen Archinà;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.2.2019, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199000036423000 notificatale da parte di con PEC del 23.1.2019, con riferimento Controparte_5 all'avviso di addebito n. 33420140002424484000, notificato in data 25.9.2014.
Parte ricorrente rappresentava di aver proposto giudizio di opposizione avverso l'anzidetto avviso di addebito, così che l'attuale procedimento non avrebbe potuto essere azionato ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, co. 3 d. lgs 46/1999 e dell'art. 39 co. 14 d. l.78/2010. Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio l' , contestando in fatto ed in diritto con varie CP_2
argomentazioni la domanda della ricorrente, di cui chiedeva il rigetto.
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attorea.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. Parte ricorrente ha provato che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza n. 328/2020 (allegata agli atti unitamente all'attestazione del passaggio in giudicato) emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro che ha annullato gli avvisi di addebito oggetto di giudizio, tra cui quello di cui all'intimazione di pagamento.
Deve essere dunque dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
3. Le spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, devono porsi a carico della parte resistente in ossequio ai principi di soccombenza CP_2
e causalità, essendo la questione dell'annullamento dell'avviso di addebito (presupposto all'intimazione impugnata) riferibile al solo ente previdenziale e non ad limitatosi CP_6
a svolgere un'attività puramente esecutiva del ruolo ad esso consegnato per la riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.300,00, oltre Iva e Cpa come per legge.
Castrovillari, 8.4.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Margherita Sitongia
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021.
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