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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/07/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato ai sensi degli artt.
281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 861/2023 (+ r.g. n. 1524/2023), promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliati in Grosseto, Via Cesare Battisti n. 85, presso lo studio dell'Avv. FABIO TAVARELLI che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Santerno n. 25 P.IVA_2
presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO CAMPORA che la rappresenta e difende allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_2 C.F._1
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. PIERLUIGI CHECH ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC: Email_1
CONVENUTI
e
CP_2
; Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI Oggetto: merito di opposizione ex art. 617 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 715/2019
R.G.E.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 4.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione agli atti esecutivi introdotto da Pt_1
, all'esito del provvedimento reso dal GE in data 24/01/2025 nell'ambito dell'esecuzione n.
[...]
715/2019 R.G.E. con il quale è stata rigettata l'istanza di sospensione, dallo stesso formulata in relazione al provvedimento emesso in data 15.12.2022. In particolare, parte attrice ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento adottato dal GE, poiché sarebbe stata erroneamente riconosciuta la sussistenza di una dichiarazione positiva del terzo pignorato e ciò in ragione dell'opponibilità ex art. 2917 c.c. ai creditori del controcredito vantato dall'opponente nei confronti della società esecutata, pari a € 113.611,67, poi aggiornato a € 153.321,92 - dunque, superiore all'importo di € 75.758,81 dovuto a - giacché sorto in epoca antecedente alla notifica del CP_2
pignoramento.
Pertanto, l'opponente chiedeva “Nel merito, annullare, revocare e/o dichiarare nulla l'ordinanza
impugnata con ogni consequenziale provvedimento in merito ai motivi di opposizione, e, accertata la
opponibilità ai creditori delle partite creditorie vantate da verso ritenere valida la Pt_1 CP_2
dichiarazione di terzo resa ex art 547 cpc da e rigettare la domanda di assegnazione avanzata dai Pt_1
creditori.
2. Sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi non venga riconosciuta la
compensazione dei crediti successivi alla notificazione del pignoramento, ridurre la somma assegnata a euro
25.986,23 o nella diversa che risulterà dovuta.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Con decreto del 22.8.2023 veniva dichiarata la nullità della citazione per omessa indicazione del riferimento di cui all'art. 163 commi 3 bis e 7 c.p.c. e, rilevata la lesione del contraddittorio nei confronti del creditore intervenuto , litisconsorte necessario, ne veniva disposta Controparte_3
la rinnovazione.
Si costituiva , Controparte_4
creditore procedente, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, deducendo che i crediti eccepiti da in compensazione fossero sorti in data Pt_1
successiva alla notifica del pignoramento e dunque non opponibili ex art. 2917 c.c. nei confronti dei creditori, oltre che essere generici, indeterminati, non provati. Si costituiva , creditore intervenuto, in via preliminare lamentando la nullità della Parte_2
citazione ex artt. 163, lett. 3 e 4 e 164 c.p.c. e rappresentando come l'attore opponente nelle more avesse impugnato ex art. 617 c.p.c. anche l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 24.01.23
delle somme accertate con il provvedimento impugnato e introdotto il relativo giudizio di merito rubricato al n. 1524/23 R.G. in forza dei medesimi motivi di opposizione. Nel merito chiedeva accertarsi l'insussistenza dei presupposti per procedere alla compensazione, poiché i crediti dedotti da parte opponente non potevano considerarsi certi, liquidi ed esigibili, nonché inopponibili ai creditori.
Con decreto del 5.2.2024 veniva fissato termine perentorio di trenta giorni a parte attrice per rinnovare la notificazione della citazione in favore dei convenuti e CP_2 Controparte_3
nel rispetto dei termini a comparire e delle forme previste dall'ordinamento giuridico.
Con decreto del 7.5.2024, dichiarata la contumacia di e , veniva CP_2 Controparte_3
confermata l'udienza di comparizione.
All'udienza del 9.7.2024, disposta la riunione al presente giudizio della causa n. 1524/2023 R.G.
avente ad oggetto i medesimi motivi di opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione del GE del
24.1.2023 emessa nella procedura in esame, le cause riunite venivano rinviate per la discussione ex art. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.
All'udienza del 4.3.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione.
*****
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda come formulata dal convenuto , deve rilevarsi che la nullità della citazione per assoluta incertezza del Parte_2
petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni,
ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. n. 1681/2015).
Ciò detto, nel caso di specie dalle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dai documenti ad esso allegati, è possibile identificare l'oggetto della domanda contenuta nell'atto introduttivo.
Ciò detto, benché ammissibile, la domanda è infondata. Si rileva che con i giudizi in esame, poi riuniti, parte opponente, quale terzo pignorato, ha introdotto un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso sia l'ordinanza emessa dal GE in data
15.12.2022, con la quale è stato definito il sub-procedimento ex art. 549 c.p.c. di accertamento dell'obbligo del terzo, sia avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme del 24.1.2023 nell'ambito dell'espropriazione presso terzi promossa dal creditore procedente ai danni del debitore esecutato.
Parte attrice ha chiesto accertarsi l'opponibilità ai creditori del controcredito dalla stessa vantato nei confronti della società esecutata, giacché la fonte dell'obbligazione sarebbe anteriore alla notifica dell'atto di pignoramento.
In particolare, parte opponente ha dedotto l'opponibilità ai sensi dell'art. 2917 c.c. ai creditori della compensazione del proprio credito con l'importo dovuto ad a titolo di saldo prezzo del CP_2
contratto di cessione d'azienda, poiché la propria pretesa creditoria sarebbe sorta in forza dello stesso contratto di cessione, sottoscritto in data anteriore alla notifica dell'atto di pignoramento.
Ebbene, prima di poter procedere alla disamina dell'opponibilità dei crediti precisati dall'odierno attore ai creditori della procedura in esame, occorre verificare se nel caso de quo sia stata raggiunta la prova, a carico dell'attore, in ordine alla sussistenza di un'effettiva pretesa creditoria.
Al riguardo, deve rilevarsi che le pretese creditorie precisate da parte opponente risultano espressamente contestate nel presente giudizio dai creditori della società esecutata, nonché dalla stessa che all'udienza dell'1.12.2021 (doc. n. 4 allegato comparsa di costituzione e risposta CP_2
del convenuto dichiarava espressamente di contestare i crediti dichiarati dal terzo Parte_2
pignorato giacché “non provati e inesistenti”.
Ciò premesso, nella dichiarazione il terzo opponente deduceva la sussistenza dei seguenti crediti nei confronti di CP_2
- un importo pari ad euro 18.300,00, comprensivi di iva per lavori ancora da eseguirsi per i ripristini di bynder a caldo su 57 lavori, non perfezionati da e contestati da parte CP_2
della Direzione Lavori;
CP_
- un importo pari a euro 17.675,08 per costi pagati da per conto relativi ad appalti Pt_1
pregressi
- importo pari ad euro 6.986,24 per fornitura di gasolio;
- importo pari a euro 119.617,20 richiesto a quale corrispettivo per forniture e servizi Pt_1
eseguiti da CMS S.r.l. in favore di sino al 18/10/2018 (data di cessione del ramo di CP_2
azienda) asseritamente relative al contratto con (CONTRATTO Controparte_5 [...] di cui ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Grosseto n. 972/2019 del 17/12/2019 Pt_1
– n. 2947/2019 R.G. e n. 267/2021 del 22/4/2021 – n. 798/2021 R.G., rispettivamente per euro
40.000,00 e per euro 79.617,20, rispetto ai quali è stata proposta opposizione;
Giova sul punto precisare che le allegazioni difensive in ordine alla sussistenza di un controcredito risultano sin dall'atto introduttivo genericamente formulate.
Deve, invero, rilevarsi quanto ai crediti indicati nella dichiarazione del terzo di euro 18.300,00, (per lavori ancora da eseguirsi per i ripristini di bynder a caldo su 57 lavori, non perfezionati da
[...]
CP_ e contestati da parte della Direzione Lavori), di euro 17.675,08 (per costi pagati da per Pt_1
CP_ conto relativi ad appalti pregressi) e di euro 6.986,24 (per fornitura di gasolio) che l'opponente si è limitato a depositare copiosa documentazione, non espressamente richiamata nell'atto,
ritenendo che tutte le voci di credito ivi indicate fossero riconducibili al contratto di cessione di azienda e, dunque, anteriori rispetto alla notifica del pignoramento.
In particolare, quanto alla somma precisata da in € 18.300,00 per lavori non perfezionati da Pt_1 [...]
CP_ non è stata fornita alcuna prova in ordine alla sussistenza di un inadempimento della società
esecutata, limitandosi parte attrice a depositare una corrispondenza intrattenuta con cfr. doc. CP_6
6.1 dell'atto di citazione), né sono stati forniti elementi dai quali evincere l'effettivo versamento della somma richiesta in compensazione.
CP_ Quanto all'importo di euro 17.675,08 per costi pagati da per conto relativi ad appalti Pt_1
pregressi parte opponente si è limitatati a produrre:
- n. 3 fatture (doc. 6.12, 6.13 e 6.8 allegati all'atto di citazione) che non contengono alcun riferimento soggettivo alla senza fornire la prova relativa alla sussistenza di CP_2
pregressi rapporti tra quest'ultima e e n. 2 fatture CP_7 CP_8 CP_9
emessa da nei confronti di (doc. 6.14) per la fornitura di carburante priva della Pt_1 CP_2
sottoscrizione, senza avere neppure fornito la prova della relativa registrazione nelle scritture contabili né, peraltro, della comunicazione alla convenuta esecutata. Come noto la fattura commerciale – avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto – ove siano oggetto di contestazione la natura e il contenuto del rapporto sottostante, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di un contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata;
- “bollettini delle presenze degli operatori impiegati” (cfr. doc.
6.11 cit.) senza, tuttavia, fornire prova dei rapporti sottostanti;
in particolare, si evince esclusivamente l'utilizzo di lavoratori nominativamente indicati per specifici lavori e non risulta nemmeno allegato da controparte il rapporto sottostante di riferimento ovvero se trattasi di attività riconducibile alla cessione del ramo d'azienda;
- Diversi prospetti “costo consuntivo del personale” riferibile ad privo di Parte_1
certificazione alcuna.
Alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione depositata da parte attrice, dunque, non risulta, dunque, raggiunta la prova della sussistenza dei dedotti crediti, come indicati nella dichiarazione del terzo.
Infine, quanto all'ulteriore pretesa creditoria eccepita in compensazione di euro 119.617,20 richiesto a quale corrispettivo per forniture e servizi eseguiti da CMS S.r.l. in favore di sino Pt_1 CP_2
al 18/10/2018 (data di cessione del ramo di azienda) di cui ai decreti ingiuntivi n. 972/2019 del
17/12/2019 e n. 267/2021 del 22/4/2021 deve rilevarsi che l'art. 5 del contratto di cessione di ramo d'azienda registrato in data 29 ottobre 2018 prevede che “La vendita avviene senza subingresso nei debiti
e nei crediti esistenti alla data dell'effettivo subentro, conosciuti e non conosciuti da parte acquirente, ad
eccezione delle passività derivanti dal trattamento di fine rapporto del personale dipendente alla data del 30
settembre 2018 ammontante ad Euro 107.647,69 (centosettemilaseicentoquarantasette virgola sessantanove),
nonché dalle ferie e festività non godute alla data del 30 settembre 2018 ammontanti ad Euro 10.142,31
(diecimilacentoquarantadue virgola trentuno), il tutto salvo conguaglio fino alla data odierna.
Conseguentemente, ad eccezione di quanto sopra precisato, tutti i crediti ed i debiti, nonchè le attività e le
passività saranno rispettivamente a favore e a carico, fino alla data dell'effettivo subentro, della parte
venditrice, ancorché si tratti di imposte, tasse, premi e contributi nessuno escluso che verranno accertati in
futuro, ma inerenti all'esercizio trascorso fino alla data dell'effettivo subentro. La parte acquirente
nell'accollarsi dette passività dichiara, essendone già a completa conoscenza, di assumere per se medesima, suoi
eredi e successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, tutte le obbligazioni poste a carico della società cedente”.
Ebbene, le pretese creditorie, oggetto dei due decreti ingiuntivi emessi a favore di CMS S.r.l., non essendo sussumibili nelle eccezioni espressamente indicate nell'art. 5 cit. erano da valutarsi quali passività a carico di In particolare, lo stesso accordo transattivo depositato da parte CP_2
opponente (cfr. doc. 6.21) ha ad oggetto il pagamento da parte di dei debiti vantati da CMS Pt_1
verso e il conseguente diritto di rivalsa di CP_2 Parte_1 Al riguardo, deve rilevarsi che l'art. 2917 c.c. prevede che “se oggetto del pignoramento è un credito,
l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del
creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione”.
Ebbene, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2917 c.c. ciò che rileva è la posteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento (cfr. Cass. civ. n.
13647/2019).
Nel caso di specie, il dedotto credito di € 119.617,20 è stato oggetto di transazione tra le parti con espressa previsione del diritto di rivalsa nei confronti di con la conseguenza che il relativo CP_2
diritto non possa essere ricondotto al contratto di cessione del ramo d'azienda, anteriore al pignoramento, bensì all'accordo transattivo del 20.6.2022.
In definitiva, risulta un credito sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di pignoramento e,
dunque, inefficace nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, in forza del vincolo pignoratizio impresso sulle somme.
Alla luce dell'identità dei motivi di opposizione, consegue il rigetto delle opposizioni formulate ex art. 617 c.p.c. sia avverso il provvedimento emesso dal GE in data 15.12.2022 e avverso l'ordinanza di assegnazione del 24.1.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice come liquidate ex DM
55/2014 tenuto conto del valore della controversia e della non complessità della fase istruttoria e decisionale;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le opposizioni;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese legali in favore delle parti convenute costituite che liquida in euro 9.100,00 ciascuno per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Grosseto, lì 12/07/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato ai sensi degli artt.
281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 861/2023 (+ r.g. n. 1524/2023), promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliati in Grosseto, Via Cesare Battisti n. 85, presso lo studio dell'Avv. FABIO TAVARELLI che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Santerno n. 25 P.IVA_2
presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO CAMPORA che la rappresenta e difende allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_2 C.F._1
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. PIERLUIGI CHECH ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC: Email_1
CONVENUTI
e
CP_2
; Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI Oggetto: merito di opposizione ex art. 617 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 715/2019
R.G.E.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 4.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione agli atti esecutivi introdotto da Pt_1
, all'esito del provvedimento reso dal GE in data 24/01/2025 nell'ambito dell'esecuzione n.
[...]
715/2019 R.G.E. con il quale è stata rigettata l'istanza di sospensione, dallo stesso formulata in relazione al provvedimento emesso in data 15.12.2022. In particolare, parte attrice ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento adottato dal GE, poiché sarebbe stata erroneamente riconosciuta la sussistenza di una dichiarazione positiva del terzo pignorato e ciò in ragione dell'opponibilità ex art. 2917 c.c. ai creditori del controcredito vantato dall'opponente nei confronti della società esecutata, pari a € 113.611,67, poi aggiornato a € 153.321,92 - dunque, superiore all'importo di € 75.758,81 dovuto a - giacché sorto in epoca antecedente alla notifica del CP_2
pignoramento.
Pertanto, l'opponente chiedeva “Nel merito, annullare, revocare e/o dichiarare nulla l'ordinanza
impugnata con ogni consequenziale provvedimento in merito ai motivi di opposizione, e, accertata la
opponibilità ai creditori delle partite creditorie vantate da verso ritenere valida la Pt_1 CP_2
dichiarazione di terzo resa ex art 547 cpc da e rigettare la domanda di assegnazione avanzata dai Pt_1
creditori.
2. Sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi non venga riconosciuta la
compensazione dei crediti successivi alla notificazione del pignoramento, ridurre la somma assegnata a euro
25.986,23 o nella diversa che risulterà dovuta.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Con decreto del 22.8.2023 veniva dichiarata la nullità della citazione per omessa indicazione del riferimento di cui all'art. 163 commi 3 bis e 7 c.p.c. e, rilevata la lesione del contraddittorio nei confronti del creditore intervenuto , litisconsorte necessario, ne veniva disposta Controparte_3
la rinnovazione.
Si costituiva , Controparte_4
creditore procedente, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, deducendo che i crediti eccepiti da in compensazione fossero sorti in data Pt_1
successiva alla notifica del pignoramento e dunque non opponibili ex art. 2917 c.c. nei confronti dei creditori, oltre che essere generici, indeterminati, non provati. Si costituiva , creditore intervenuto, in via preliminare lamentando la nullità della Parte_2
citazione ex artt. 163, lett. 3 e 4 e 164 c.p.c. e rappresentando come l'attore opponente nelle more avesse impugnato ex art. 617 c.p.c. anche l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 24.01.23
delle somme accertate con il provvedimento impugnato e introdotto il relativo giudizio di merito rubricato al n. 1524/23 R.G. in forza dei medesimi motivi di opposizione. Nel merito chiedeva accertarsi l'insussistenza dei presupposti per procedere alla compensazione, poiché i crediti dedotti da parte opponente non potevano considerarsi certi, liquidi ed esigibili, nonché inopponibili ai creditori.
Con decreto del 5.2.2024 veniva fissato termine perentorio di trenta giorni a parte attrice per rinnovare la notificazione della citazione in favore dei convenuti e CP_2 Controparte_3
nel rispetto dei termini a comparire e delle forme previste dall'ordinamento giuridico.
Con decreto del 7.5.2024, dichiarata la contumacia di e , veniva CP_2 Controparte_3
confermata l'udienza di comparizione.
All'udienza del 9.7.2024, disposta la riunione al presente giudizio della causa n. 1524/2023 R.G.
avente ad oggetto i medesimi motivi di opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione del GE del
24.1.2023 emessa nella procedura in esame, le cause riunite venivano rinviate per la discussione ex art. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.
All'udienza del 4.3.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione.
*****
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda come formulata dal convenuto , deve rilevarsi che la nullità della citazione per assoluta incertezza del Parte_2
petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni,
ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. n. 1681/2015).
Ciò detto, nel caso di specie dalle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dai documenti ad esso allegati, è possibile identificare l'oggetto della domanda contenuta nell'atto introduttivo.
Ciò detto, benché ammissibile, la domanda è infondata. Si rileva che con i giudizi in esame, poi riuniti, parte opponente, quale terzo pignorato, ha introdotto un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso sia l'ordinanza emessa dal GE in data
15.12.2022, con la quale è stato definito il sub-procedimento ex art. 549 c.p.c. di accertamento dell'obbligo del terzo, sia avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme del 24.1.2023 nell'ambito dell'espropriazione presso terzi promossa dal creditore procedente ai danni del debitore esecutato.
Parte attrice ha chiesto accertarsi l'opponibilità ai creditori del controcredito dalla stessa vantato nei confronti della società esecutata, giacché la fonte dell'obbligazione sarebbe anteriore alla notifica dell'atto di pignoramento.
In particolare, parte opponente ha dedotto l'opponibilità ai sensi dell'art. 2917 c.c. ai creditori della compensazione del proprio credito con l'importo dovuto ad a titolo di saldo prezzo del CP_2
contratto di cessione d'azienda, poiché la propria pretesa creditoria sarebbe sorta in forza dello stesso contratto di cessione, sottoscritto in data anteriore alla notifica dell'atto di pignoramento.
Ebbene, prima di poter procedere alla disamina dell'opponibilità dei crediti precisati dall'odierno attore ai creditori della procedura in esame, occorre verificare se nel caso de quo sia stata raggiunta la prova, a carico dell'attore, in ordine alla sussistenza di un'effettiva pretesa creditoria.
Al riguardo, deve rilevarsi che le pretese creditorie precisate da parte opponente risultano espressamente contestate nel presente giudizio dai creditori della società esecutata, nonché dalla stessa che all'udienza dell'1.12.2021 (doc. n. 4 allegato comparsa di costituzione e risposta CP_2
del convenuto dichiarava espressamente di contestare i crediti dichiarati dal terzo Parte_2
pignorato giacché “non provati e inesistenti”.
Ciò premesso, nella dichiarazione il terzo opponente deduceva la sussistenza dei seguenti crediti nei confronti di CP_2
- un importo pari ad euro 18.300,00, comprensivi di iva per lavori ancora da eseguirsi per i ripristini di bynder a caldo su 57 lavori, non perfezionati da e contestati da parte CP_2
della Direzione Lavori;
CP_
- un importo pari a euro 17.675,08 per costi pagati da per conto relativi ad appalti Pt_1
pregressi
- importo pari ad euro 6.986,24 per fornitura di gasolio;
- importo pari a euro 119.617,20 richiesto a quale corrispettivo per forniture e servizi Pt_1
eseguiti da CMS S.r.l. in favore di sino al 18/10/2018 (data di cessione del ramo di CP_2
azienda) asseritamente relative al contratto con (CONTRATTO Controparte_5 [...] di cui ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Grosseto n. 972/2019 del 17/12/2019 Pt_1
– n. 2947/2019 R.G. e n. 267/2021 del 22/4/2021 – n. 798/2021 R.G., rispettivamente per euro
40.000,00 e per euro 79.617,20, rispetto ai quali è stata proposta opposizione;
Giova sul punto precisare che le allegazioni difensive in ordine alla sussistenza di un controcredito risultano sin dall'atto introduttivo genericamente formulate.
Deve, invero, rilevarsi quanto ai crediti indicati nella dichiarazione del terzo di euro 18.300,00, (per lavori ancora da eseguirsi per i ripristini di bynder a caldo su 57 lavori, non perfezionati da
[...]
CP_ e contestati da parte della Direzione Lavori), di euro 17.675,08 (per costi pagati da per Pt_1
CP_ conto relativi ad appalti pregressi) e di euro 6.986,24 (per fornitura di gasolio) che l'opponente si è limitato a depositare copiosa documentazione, non espressamente richiamata nell'atto,
ritenendo che tutte le voci di credito ivi indicate fossero riconducibili al contratto di cessione di azienda e, dunque, anteriori rispetto alla notifica del pignoramento.
In particolare, quanto alla somma precisata da in € 18.300,00 per lavori non perfezionati da Pt_1 [...]
CP_ non è stata fornita alcuna prova in ordine alla sussistenza di un inadempimento della società
esecutata, limitandosi parte attrice a depositare una corrispondenza intrattenuta con cfr. doc. CP_6
6.1 dell'atto di citazione), né sono stati forniti elementi dai quali evincere l'effettivo versamento della somma richiesta in compensazione.
CP_ Quanto all'importo di euro 17.675,08 per costi pagati da per conto relativi ad appalti Pt_1
pregressi parte opponente si è limitatati a produrre:
- n. 3 fatture (doc. 6.12, 6.13 e 6.8 allegati all'atto di citazione) che non contengono alcun riferimento soggettivo alla senza fornire la prova relativa alla sussistenza di CP_2
pregressi rapporti tra quest'ultima e e n. 2 fatture CP_7 CP_8 CP_9
emessa da nei confronti di (doc. 6.14) per la fornitura di carburante priva della Pt_1 CP_2
sottoscrizione, senza avere neppure fornito la prova della relativa registrazione nelle scritture contabili né, peraltro, della comunicazione alla convenuta esecutata. Come noto la fattura commerciale – avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto – ove siano oggetto di contestazione la natura e il contenuto del rapporto sottostante, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di un contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata;
- “bollettini delle presenze degli operatori impiegati” (cfr. doc.
6.11 cit.) senza, tuttavia, fornire prova dei rapporti sottostanti;
in particolare, si evince esclusivamente l'utilizzo di lavoratori nominativamente indicati per specifici lavori e non risulta nemmeno allegato da controparte il rapporto sottostante di riferimento ovvero se trattasi di attività riconducibile alla cessione del ramo d'azienda;
- Diversi prospetti “costo consuntivo del personale” riferibile ad privo di Parte_1
certificazione alcuna.
Alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione depositata da parte attrice, dunque, non risulta, dunque, raggiunta la prova della sussistenza dei dedotti crediti, come indicati nella dichiarazione del terzo.
Infine, quanto all'ulteriore pretesa creditoria eccepita in compensazione di euro 119.617,20 richiesto a quale corrispettivo per forniture e servizi eseguiti da CMS S.r.l. in favore di sino Pt_1 CP_2
al 18/10/2018 (data di cessione del ramo di azienda) di cui ai decreti ingiuntivi n. 972/2019 del
17/12/2019 e n. 267/2021 del 22/4/2021 deve rilevarsi che l'art. 5 del contratto di cessione di ramo d'azienda registrato in data 29 ottobre 2018 prevede che “La vendita avviene senza subingresso nei debiti
e nei crediti esistenti alla data dell'effettivo subentro, conosciuti e non conosciuti da parte acquirente, ad
eccezione delle passività derivanti dal trattamento di fine rapporto del personale dipendente alla data del 30
settembre 2018 ammontante ad Euro 107.647,69 (centosettemilaseicentoquarantasette virgola sessantanove),
nonché dalle ferie e festività non godute alla data del 30 settembre 2018 ammontanti ad Euro 10.142,31
(diecimilacentoquarantadue virgola trentuno), il tutto salvo conguaglio fino alla data odierna.
Conseguentemente, ad eccezione di quanto sopra precisato, tutti i crediti ed i debiti, nonchè le attività e le
passività saranno rispettivamente a favore e a carico, fino alla data dell'effettivo subentro, della parte
venditrice, ancorché si tratti di imposte, tasse, premi e contributi nessuno escluso che verranno accertati in
futuro, ma inerenti all'esercizio trascorso fino alla data dell'effettivo subentro. La parte acquirente
nell'accollarsi dette passività dichiara, essendone già a completa conoscenza, di assumere per se medesima, suoi
eredi e successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, tutte le obbligazioni poste a carico della società cedente”.
Ebbene, le pretese creditorie, oggetto dei due decreti ingiuntivi emessi a favore di CMS S.r.l., non essendo sussumibili nelle eccezioni espressamente indicate nell'art. 5 cit. erano da valutarsi quali passività a carico di In particolare, lo stesso accordo transattivo depositato da parte CP_2
opponente (cfr. doc. 6.21) ha ad oggetto il pagamento da parte di dei debiti vantati da CMS Pt_1
verso e il conseguente diritto di rivalsa di CP_2 Parte_1 Al riguardo, deve rilevarsi che l'art. 2917 c.c. prevede che “se oggetto del pignoramento è un credito,
l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del
creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione”.
Ebbene, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2917 c.c. ciò che rileva è la posteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento (cfr. Cass. civ. n.
13647/2019).
Nel caso di specie, il dedotto credito di € 119.617,20 è stato oggetto di transazione tra le parti con espressa previsione del diritto di rivalsa nei confronti di con la conseguenza che il relativo CP_2
diritto non possa essere ricondotto al contratto di cessione del ramo d'azienda, anteriore al pignoramento, bensì all'accordo transattivo del 20.6.2022.
In definitiva, risulta un credito sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di pignoramento e,
dunque, inefficace nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, in forza del vincolo pignoratizio impresso sulle somme.
Alla luce dell'identità dei motivi di opposizione, consegue il rigetto delle opposizioni formulate ex art. 617 c.p.c. sia avverso il provvedimento emesso dal GE in data 15.12.2022 e avverso l'ordinanza di assegnazione del 24.1.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice come liquidate ex DM
55/2014 tenuto conto del valore della controversia e della non complessità della fase istruttoria e decisionale;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le opposizioni;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese legali in favore delle parti convenute costituite che liquida in euro 9.100,00 ciascuno per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Grosseto, lì 12/07/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolò