Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 20642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - I sezione civile – riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20642 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all' esito dell'udienza dell'1.04.2025, avente ad oggetto: mutamento di sesso ex L. 164/1982 come mod. dall'art. 31 D. Lgs 150/2011
TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cibelli Maria, presso C.F._1
la quale elettivamente domicilia in Pozzuoli alla Traversa Solfatara 11, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'1.04.2025 parte ricorrente chiedeva assegnarsi la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale allegando di aver iniziato il percorso per la disforia di genere nel marzo 2023; che nel gennaio 2024, in collaborazione con il team multidisciplinare del Centro per le malattie endocrinologiche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, aveva iniziato il percorso farmacologico per la riassegnazione di genere, sottoponendosi alla terapia ormonale;
che fin da bambina non si era mai sentita di genere femminile e questo malessere psico-fisico si era rinforzato durante l'adolescenza; che ella viveva il suo ruolo di genere maschile in tutti i contesti che frequentava: familiari, sociali, scolastici;
che frequentava il V liceo artistico;
che solo dopo molto tempo la scuola le aveva garantito un clima tranquillo, cominciando i professori, per rispetto della sua identità, a chiamarla e a identificarlo al maschile;
che la famiglia le era sempre Per_1
stata vicina;
che ella aveva interesse alla rettifica del nome e del genere;
che dai percorsi effettuati si evinceva con chiarezza, serietà e definitività il compimento positivo del percorso di affermazione di genere, la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico da femminile a maschile e rettificare il nome;
pertanto, concludeva per la rettificazione dell'atto di nascita e di tutti i documenti di riconoscimento mediante modifica del genere anagrafico, dal sesso femminile al sesso maschile, e mediante cambiamento del nome da a “ . Pt_1 Per_1
All'udienza del 15.11.2024, davanti al Giudice relatore, precedente titolare,
Dott. Orso, compariva parte ricorrente con il proprio procuratore, il quale
- 2 -
chiedeva differirsi la data di udienza al fine di poter depositare prova della notifica al PM nonchè documentazione sanitaria integrativa;
il Giudice ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, rinviava a successiva udienza.
All'udienza dell'1.04.2025, verificata la regolarità del contraddittorio, il
Giudice relatore nuovo titolare del procedimento effettuava il libero interrogatorio dell'istante.
La ricorrente dichiarava di avere 19 anni e di frequentare l'ultimo anno di liceo;
di aver preso coscienza di trovarsi in un corpo diverso dal suo essere sin dalle elementari, pur avendo acquisito solo in seguito le corrette informazioni circa la disforia di genere;
riferiva di averne parlato con la madre e la sorella, dopo la separazione dei genitori, chiedendo di essere avviato a un percorso ormonale e, anche se il padre non aveva accettato subito la sua intenzione, la madre lo aveva avviato subito a un percorso psicologico privato, all'età di 13 anni;
riferiva che all'inizio la psicologa aveva tentato di dissuaderlo dal suo intento, ragione per la quale solo intorno ai 15 anni aveva cominciato un percorso di transizione al Policlinico, con il consenso del padre;
che successivamente aveva cominciato la terapia ormonale, ancora in essere;
dichiarava di essere determinata a insistere con il cambio di nome e di sesso, manifestando anche la propria intenzione di ricorrere all'operazione chirurgica per l'eliminazione del seno, dell'utero e delle ovaie, per procedere poi alla riassegnazione del sesso.
All'esito del libero interrogatorio, l'avv. della ricorrente precisava che, a integrazione di quanto dichiarato in ricorso, ella si era nelle more determinata anche alla sottoposizione agli interventi chirurgici del caso, pur consapevole della non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale a tanto, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale;
il Giudice relatore, preso atto, riservava la causa al Collegio per la decisione, senza termini, con trasmissione atti al Pm per le sue conclusioni.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla
- 3 -
sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
- 4 -
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della
Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
- 5 -
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome
è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
L'istante sin dalla sua infanzia ha presentato vissuti di Parte_1
incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati presso l'AOU Federico
II di Napoli, D.A.I. Infantile, emerge in una CP_1 Parte_1
condizione di Disforia di Genere in soggetto biologicamente femmina in fase di post-transizione ed in assenza di condizioni fisiche di intersessualità.
Dalla relazione del 25.10.2024, a firma della Dott.ssa e Persona_2
della Dott.ssa , le cui conclusioni sono condivise da questo Persona_3
Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “In base agli elementi riferiti dall'utente e a quanto osservato nel corso dei colloqui è stato possibile rilevare la presenza, nel soggetto, da più di sei mesi, di un vissuto di appartenenza al genere sessuale maschile e di un'espressione di questo sia sul piano comportamentale sia in quello intersoggettivo. L'incongruenza tra il genere sessuale esperito ed il genere sessuale assegnato alla nascita appare al momento marcata. Si osserva una divergenza tra il genere sessuale vissuto ed
i caratteri sessuali primari, un forte desiderio di disfarsi dei caratteri sessuali primari e secondari, in ragione della suddetta marcata incongruenza con il genere esperito, ed un forte desiderio di appropriazione dei caratteri secondari propri del genere maschile. In generale, il desiderio di
- 6 -
appartenenza all'altro genere, quello di essere trattato come appartenente al genere maschile ed il convincimento di avere sentimenti e reazioni tipiche di un soggetto di genere sessuale maschile, appaiono, allo stato, marcatamente evidenti. Viene negata la presenza di condizioni fisiche di intersessualità. Il complesso dei sintomi e dei segni rilevanti depongono, pertanto, per una diagnosi di Disforia di Genere in soggetto biologicamente femmina in fase di post-transizione ed in assenza di condizioni fisiche di intersessualità. Oltre a ciò, nel percorso di valutazione psicologica effettuato è stato possibile rilevare quanto segue: L'utente ha manifestato nel complesso un atteggiamento collaborativo rispetto al lavoro di esplorazione delle proprie questioni di genere. Nel corso dei colloqui è stato possibile seguire un processo esplorativo nel quale si è mostrato disponibile alla Per_1
ricostruzione dei principali snodi biografici connessi allo sviluppo ed al manifestarsi della propria condizione, nonché aperto ad una riflessione sui propri schemi mentali cognitivo-affettivi e sulle modalità di accesso e di gestione delle relazioni interpersonali. Il comportamento è apparso sintonico
e adeguato alla situazione. Non si sono rilevati disturbi quantitativi e qualitativi dello stato di coscienza: è apparso sempre orientato nei Per_1
parametri spazio-temporali e riguardo alla propria ed altrui persona. Non sono stati rilevati, né riferiti, segni o sintomi rinvianti alla possibile presenza di disturbi della senso-percezione, così come i disturbi del corso e del contenuto del pensiero. Le capacità intellettive appaiono pienamente adeguate all'età ed al livello culturale, non evidenziandosi specifici disturbi della sfera cognitiva. Non vengono rilevati segni, né vengono descritti sintomi potenzialmente rinvianti ad un franco Disturbo di Personalità. Non sono state rilevate, allo stato, significative oscillazioni del tono dell'umore. Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso dei colloqui è possibile porre diagnosi di Disforia di Genere in soggetto femmina adulto, in fase di post transizione ed in assenza di un Disordine della
Differenziazione Sessuale. Sulla base del profilo psicopatologico e di
- 7 -
personalità osservato durante il percorso di valutazione psicologica, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche
e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato possa derivargli dalla modifica dei dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire all'utente di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui debba esibire i propri documenti di identità. Sulla base del profilo di personalità dell'interessato, inoltre, si ritiene che gli interventi chirurgici cui egli intende sottoporsi, aventi esclusivamente una motivazione di ordine estetico, possano anch'essi contribuire sensibilmente al miglioramento del proprio benessere psicologico e della qualità di vita”.
La detta diagnosi è confermata dalla relazione di aggiornamento del
25.3.2025, rilasciata dal DAI Materno Infantile dell'AORN Federico II di
Napoli, dalla quale emerge che “…il complesso dei sintomi e dei segni rilevati, depongono pertanto, per una diagnosi di Disforia di genere in soggetto biologicamente femmina in fase di post-transizione ed in assenza di condizioni fisiche di intersessualità…”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza dell'1.04.2025, nella misura in cui l'istante ha insistito nel cambio di nome e di sesso, manifestando altresì la volontà di sottoporsi in futuro ad a operazione chirurgica per l'eliminazione del seno, dell'utero e delle ovaie, al fine di procedere all'esito alla riassegnazione del sesso.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il Pt_1
- 8 -
carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome in luogo Per_1 del nome . Pt_1
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nata Parte_1
- 9 -
a Napoli il 29/03/2006, nel senso che l'indicazione del sesso femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome debba essere modificata in . Pt_1 Per_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.4.2025.
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Eva Scalfati
- 10 -