Articolo 99 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 98Articolo 100
Versione
13 novembre 1960
Art. 99. Dispensa dal servizio

L'impiegato in disponibilita' e' collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui ha diritto:
1) qualora allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilita' non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'art. 97 o trasferito ad altra Amministrazione ai sensi dell'art. 96;
2) qualora non riassuma servizio nel posto in cui sia stato richiamato ai sensi dell'art. 97 o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato trasferito ai sensi dell'art. 96 o al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 98.
La destinazione a servizio temporaneo prevista dall'art. 98 sospende il decorso del termine di due anni stabilito dal numero uno del presente articolo.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960