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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Rg 50480/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE EQUA RIPARAZIONE Il Consigliere designato,
letti il ricorso con cui C.F. ha domandato, ai Parte_1 C.F._1 sensi degli artt. 2 e segg. della legge n. 89/2001 (e successive integrazioni e modificazioni), l'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo dinanzi al Giudice ordinario e la documentazione integrativa;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge n. 89/2001 e la tempestività del ricorso;
esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella depositata a seguito di integrazione richiesta in fase istruttoria, da cui si evince che il giudizio presupposto si è svolto nei seguenti termini:
- Giudizio di primo grado è stato promosso dinanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, dal ricorrente, insieme ad altri, il 07.12.2010, data di deposito del ricorso (RG 40141/2010), e definito con sentenza sfavorevole al ricorrente n. 2485/2012 del 09.03.2012 (durata 1 anno, 3 mesi e 1 giorno);
- Giudizio di secondo grado proposto dinanzi a Codesta Corte il 07.09.2012 (RG 7119/2012), data di deposito del ricorso in appello e definito con sentenza sfavorevole a parte ricorrente n. 8561/2015 del 29.03.2016 (durata 3 anni, 6 mesi e 21 giorni);
- Primo Giudizio di Cassazione (RG 22931/2016): il ricorrente, insieme ad altri, hanno depositato ricorso dinanzi alla Cassazione il 18.10.2016 che è terminato il 02.11.2021 data di pubblicazione della sentenza di rinvio in appello n. 31201/2020 (durata 5 anni e 16 giorni);
- Giudizio di rinvio in appello: la causa è stata riassunta il 26.05.2022, data di notifica dell'atto di citazione in riassunzione e terminata con sentenza n. 2023/2023 depositata il 05/07/2023 (R.G. 241/2022), per una durata di 1 anno,1 mese e 9 giorni;
- Secondo Giudizio in Cassazione (RG 132/2024) dal 03.01.2024, data di deposito del controricorso, e definita con ordinanza n. 3609/2025 del 12.02.2025, per una durata di 1 anno 1 mese e 9 giorni;
calcolato che complessivamente il giudizio presupposto ha avuto una durata di 12 anni e 26 giorni;
r.g. n. 1 osservato che, ai sensi dell'art. 2, co.
2-bis, della legge n. 89/2001, “Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità”; visto che il termine di durata per il giudizio di riassunzione deve essere ricompreso in un anno come statuito dalla Suprema Corte :”questa Corte ha già avuto modo di chiarire con la sentenza n. 19769/2015, ai fini dell'accertamento della violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, detto termine va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, sicché la durata ragionevole del giudizio di rinvio - tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata, trattandosi di prosecuzione del processo originario, nella misura di un anno” (Cass ord n. 22975 del 2 ottobre 2017); ritenuto che detratti i termini suddetti (3+2+1+1+1) dalla durata complessiva di 12 anni ai sensi di quanto previsto dall'art.
2-bis, co. 1, della legge n. 89/2001, va riconosciuto, nella specie, un ritardo irragionevole di 4 anni;
ritenuto che, alla stregua di una valutazione complessiva, si deve determinare la somma riconosciuta a titolo di indennizzo nella misura media annua di € 400,00, e che, tenuto conto della diminuzione della somma complessiva del 40% per la fattispecie – come quella in esame- di un processo presupposto con più di 50 parti, ai sensi dell'art. art 2-bis comma 1- bis della legge n.89/2001 s.m.i., la somma complessiva ve determinata nella misura di € 960,00;
considerato che le spese vanno poste a carico dell'Amministrazione della Giustizia e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata secondo i parametri previsti dal d.m. 13.08.2022, n. 147 per i procedimenti monitori, a cui il presente procedimento può essere assimilato quantomeno ai fini delle spese, avuto riguardo al valore della causa e all'attività spiegata in relazione alla natura della materia e all'assenza di specifiche questioni di fatto, tenendo conto dell'art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis per aver redatto il ricorso attraverso l'utilizzo di collegamenti ipertestuali;
P.Q.M.
ingiunge al MINISTERO della GIUSTIZIA di pagare, senza dilazione, a:
- C.F. la somma di € 960,00; Parte_1 C.F._1
nonché le spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per esborsi oltre € 308,00 per compensi, oltre spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. MAZZITELLI GIULIO (C.F. ) e avv. Gianpiero Pasquariello (C.F. C.F._2
), antistatari;
C.F._3
autorizza, in mancanza del pagamento immediato, la provvisoria esecuzione del presente decreto a norma dell'art. 3 della legge n° 89/01;
r.g. n. 2 avverte che, avverso il presente decreto può essere proposta opposizione ex art.
5-ter della legge n. 89/2001 dinanzi alla Corte d'Appello di Roma nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.
SI COMUNICHI.
Roma, 2.6.2025
Dr.ssa Maria Aversano
r.g. n. 3
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE EQUA RIPARAZIONE Il Consigliere designato,
letti il ricorso con cui C.F. ha domandato, ai Parte_1 C.F._1 sensi degli artt. 2 e segg. della legge n. 89/2001 (e successive integrazioni e modificazioni), l'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo dinanzi al Giudice ordinario e la documentazione integrativa;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge n. 89/2001 e la tempestività del ricorso;
esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella depositata a seguito di integrazione richiesta in fase istruttoria, da cui si evince che il giudizio presupposto si è svolto nei seguenti termini:
- Giudizio di primo grado è stato promosso dinanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, dal ricorrente, insieme ad altri, il 07.12.2010, data di deposito del ricorso (RG 40141/2010), e definito con sentenza sfavorevole al ricorrente n. 2485/2012 del 09.03.2012 (durata 1 anno, 3 mesi e 1 giorno);
- Giudizio di secondo grado proposto dinanzi a Codesta Corte il 07.09.2012 (RG 7119/2012), data di deposito del ricorso in appello e definito con sentenza sfavorevole a parte ricorrente n. 8561/2015 del 29.03.2016 (durata 3 anni, 6 mesi e 21 giorni);
- Primo Giudizio di Cassazione (RG 22931/2016): il ricorrente, insieme ad altri, hanno depositato ricorso dinanzi alla Cassazione il 18.10.2016 che è terminato il 02.11.2021 data di pubblicazione della sentenza di rinvio in appello n. 31201/2020 (durata 5 anni e 16 giorni);
- Giudizio di rinvio in appello: la causa è stata riassunta il 26.05.2022, data di notifica dell'atto di citazione in riassunzione e terminata con sentenza n. 2023/2023 depositata il 05/07/2023 (R.G. 241/2022), per una durata di 1 anno,1 mese e 9 giorni;
- Secondo Giudizio in Cassazione (RG 132/2024) dal 03.01.2024, data di deposito del controricorso, e definita con ordinanza n. 3609/2025 del 12.02.2025, per una durata di 1 anno 1 mese e 9 giorni;
calcolato che complessivamente il giudizio presupposto ha avuto una durata di 12 anni e 26 giorni;
r.g. n. 1 osservato che, ai sensi dell'art. 2, co.
2-bis, della legge n. 89/2001, “Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità”; visto che il termine di durata per il giudizio di riassunzione deve essere ricompreso in un anno come statuito dalla Suprema Corte :”questa Corte ha già avuto modo di chiarire con la sentenza n. 19769/2015, ai fini dell'accertamento della violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, detto termine va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, sicché la durata ragionevole del giudizio di rinvio - tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata, trattandosi di prosecuzione del processo originario, nella misura di un anno” (Cass ord n. 22975 del 2 ottobre 2017); ritenuto che detratti i termini suddetti (3+2+1+1+1) dalla durata complessiva di 12 anni ai sensi di quanto previsto dall'art.
2-bis, co. 1, della legge n. 89/2001, va riconosciuto, nella specie, un ritardo irragionevole di 4 anni;
ritenuto che, alla stregua di una valutazione complessiva, si deve determinare la somma riconosciuta a titolo di indennizzo nella misura media annua di € 400,00, e che, tenuto conto della diminuzione della somma complessiva del 40% per la fattispecie – come quella in esame- di un processo presupposto con più di 50 parti, ai sensi dell'art. art 2-bis comma 1- bis della legge n.89/2001 s.m.i., la somma complessiva ve determinata nella misura di € 960,00;
considerato che le spese vanno poste a carico dell'Amministrazione della Giustizia e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata secondo i parametri previsti dal d.m. 13.08.2022, n. 147 per i procedimenti monitori, a cui il presente procedimento può essere assimilato quantomeno ai fini delle spese, avuto riguardo al valore della causa e all'attività spiegata in relazione alla natura della materia e all'assenza di specifiche questioni di fatto, tenendo conto dell'art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis per aver redatto il ricorso attraverso l'utilizzo di collegamenti ipertestuali;
P.Q.M.
ingiunge al MINISTERO della GIUSTIZIA di pagare, senza dilazione, a:
- C.F. la somma di € 960,00; Parte_1 C.F._1
nonché le spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per esborsi oltre € 308,00 per compensi, oltre spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. MAZZITELLI GIULIO (C.F. ) e avv. Gianpiero Pasquariello (C.F. C.F._2
), antistatari;
C.F._3
autorizza, in mancanza del pagamento immediato, la provvisoria esecuzione del presente decreto a norma dell'art. 3 della legge n° 89/01;
r.g. n. 2 avverte che, avverso il presente decreto può essere proposta opposizione ex art.
5-ter della legge n. 89/2001 dinanzi alla Corte d'Appello di Roma nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.
SI COMUNICHI.
Roma, 2.6.2025
Dr.ssa Maria Aversano
r.g. n. 3