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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 5940/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado in opposizione a d.i. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FAGGIANO Parte_1 P.IVA_1
PIER MARIA FRANCESCO
Parte attrice opponente
contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. DE CRISTOFARO MARCO
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI:
Part per l'attrice opponente
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione
e/o eccezione, previa ogni e più opportuna pronuncia e/o declaratoria
del caso, anche in via incidentale, così giudicare:
in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per decreto
ingiuntivo non essendo stata attivata entro i termini di legge la
procedura obbligatoria di mediazione;
in via preliminare: - autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in Parte_1
causa l'Avv. (C.F. ) nato il 16 Controparte_2 C.F._1
ottobre 1970 in Abano Terme (PD) e residente a [...]in Via Santa
Maria in Vanzo n. 12 e in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore (P.I. ), con sede in Padova, Via P.IVA_3
Francesco Rismondo, 2/E e per l'effetto rimettere la causa in
istruttoria;
- nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
attiva di e per l'effetto revocare o dichiarare Controparte_1
nullo il decreto ingiuntivo n. 2105/2023 (R.G. n. 4619/2023) del
Tribunale di Padova emesso in data 31 agosto 2023 e notificato in data
4 settembre 2023;
in via principale:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 2105/2023 (R.G. n. 4619/2023) del
Tribunale di Padova emesso in data 31 agosto 2023 e notificato in data
4 settembre 2023, in quanto nullo o comunque illegittimo, perché
fondato su credito insussistente e/o comunque privo dei requisiti di
certezza, liquidità ed esigibilità, oltre che sprovvisto di prova, per
tutte le ragioni esposte in atti;
- in ogni caso, rigettare integralmente le domande proposte da
[...]
nei confronti di di cui al decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 2105/2023 (R.G. n. 4619/2023) del Tribunale di Padova
emesso in data 31 agosto 2023 e notificato in data 4 settembre 2023
nonché di cui alla comparsa di costituzione con domanda
riconvenzionale subordinata poiché infondate in fatto e in diritto per
tutti i motivi esposti in atti e, comunque, non provate;
in via riconvenzionale:
- dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. delle convenzioni
relative all'assistenza giudiziale e alla consulenza generale (cfr.
pag. 2/19 Con doc.ti 4 e 5) nonché del Contratto e condannare e l'Avv. CP_1
, in solido tra loro, alla restituzione l'importo di Euro CP_2
Con 1.007.383,69 nonché alla restituzione dell'importo di Euro
335.500,00;
- in subordine rispetto a quanto precede, accertare e dichiarare le
avvenute risoluzioni dei suddetti contratti e convenzioni ex art. 1453
Part Con c.c. in forza delle comunicazioni inviate da a e in CP_1
data 23 marzo 2023 e, per l'effetto condannare (i) e l'Avv. CP_1
, in solido tra loro, al risarcimento del danno pari a Euro CP_2
Con 1.007.383,69 e (ii) al risarcimento del danno pari a Euro
335.500,00;
- in ogni caso e in aggiunta, accertare la responsabilità contrattuale
Con ed extracontrattuale di dell'Avv. e di in CP_1 CP_2
virtù dei gravissimi illeciti di cui si è detto in narrativa e
condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei (i)
danni patrimoniali subiti e subendi da in misura non Parte_1
inferiore Euro 8.000.000,00 o nella diversa misura che verrà accertata
in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria
dal dovuto al saldo e (ii) dei danni non patrimoniali subiti e subendi
da nella misura che verrà accertata in corso di causa, Parte_1
anche in via equitativa;
in via subordinata:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 2105/2023 (R.G. n. 4619/2023) del
Tribunale di Padova emesso in data 31 agosto 2023 e notificato in data
4 settembre 2023 e accertare la insussistenza, totale o parziale del
credito asseritamente vantato da alla luce delle Controparte_1
contestazioni esposte da in atti;
Parte_1
in ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali”.
pag. 3/19 per la convenuta opposta CP_1
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
Dichiarare inammissibile e comunque non autorizzare la chiamata in
causa dei terzi, Avv. e per difetto Controparte_2 CP_3
delle condizioni di cui all'art. 106 e 269 c.p.c. e, in ogni caso, per
ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- confermati le considerazioni ed i rilievi circa l'an delle eccezioni
avversarie contenuti nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 17.5.2024,
rigettarsi integralmente l'opposizione avversaria, con conferma del
decreto ingiuntivo n. 2105/2023 (R.G. n. 4619/2023) del Tribunale di
Padova emesso in data 31.8.2023, previa declaratoria d'infondatezza
delle avverse domande di nullità e risoluzione delle convenzioni sub
docc.
4-5 ex adv., in carenza di idonea causa petendi dedotta a loro
fondamento;
- in subordine, datosi atto che il comando esecutivo di cui
all'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 17.5.2024, accertare e dichiarare
la sussistenza del credito per compensi professionali, per le ragioni
dedotte nella presente memoria e, per l'effetto, condannare Parte_1
in persona del
legale rappresentante, al pagamento in favore di dell'importo CP_1
netto (ossia al netto della ritenuta d'acconto del 20%) di euro
154.777,77 (pari a lordi euro 183.312,87), oltre interessi moratori ex
art. 5 D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze al saldo, o della
minore o maggiore somma ritenuta equa e/o di giustizia;
- in via di ulteriore subordine, sempre datosi atto che il comando
esecutivo di cui all'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 17.5.2024,
accertare e dichiarare la sussistenza del credito per compensi
pag. 4/19 professionali, per le ragioni dedotte nella presente memoria e, per
l'effetto, accertare il debito di in persona del legale Parte_1
rappresentante, nei confronti di per l'importo netto (ossia CP_1
al netto della ritenuta d'acconto del 20%) di euro 138.650,96 (pari a
lordi euro 166.137,87), oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs.
231/2002, dalle singole scadenze al saldo, o della minore o maggiore
somma ritenuta equa e/o di giustizia;
- rigettarsi le domande riconvenzionali spiegate in giudizio da
[...]
anche direttamente nei confronti di Legale, per Pt_1 Controparte_1
i motivi esposti in narrativa, non sussistendo alcun elemento che
possa avallare la fuorviante tesi per cui la regolazione dei rapporti
Part tra e sarebbe stata influenzata da fattori indebiti;
CP_1
risultando la pretesa restitutoria collegata alla infondata domanda di
risoluzione comunque inconcepibile ex art. 1458 c.c., trattandosi di
contratto di durata;
essendo in ogni caso del tutto generica,
superficiale ed approssimativa la concretizzazione della fattispecie
risarcitoria paventata ex adverso.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:
per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa
domanda di nullità delle convenzioni per l'assistenza giudiziale e
Part stragiudiziale sottoscritte dallo con Controparte_4
riconoscersi a favore dello Studio il compenso per tutte le
prestazioni eseguite nella vigenza delle stesse – a titolo di
arricchimento ingiustificato, fatto costitutivo del credito rilevante
in via sussidiaria per il caso di ritenuta invalidità del sinallagma
contrattuale – provvedendosi a loro liquidazione nel rispetto
integrale dei parametri forensi ex D.M. n. 55/2014, nella versione
volta a volta applicabile ratione temporis, con interessi e
rivalutazione.
pag. 5/19 IN OGNI CASO
Integrale rifusione in favore dello di compensi e Controparte_4
spese del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre al
rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, determinati
sulla base del valore della domanda riconvenzionale, che bensì non si
somma al valore della domanda principale, ma – ampliando il thema
decidendum – diviene il termine di riferimento dello scaglione
valoristico se di importo superiore rispetto alla domanda principale
(v. per tutte Cass., 14.7.2015, n. 14691)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'ingiunta Pt_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 2105/2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Padova in favore di per € Controparte_1
155.777,77, oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali maturati dallo studio per attività giudiziale e stragiudiziale svolta in favore della Pt_1
Il credito vantato da si fondava sui contratti docc. 24 e 25 CP_1
Part del monitorio, poi ridepositati da anche ai docc. 4 e 5 della citazione introduttiva, ossia due contratti-convenzioni stipulati nel marzo del 2021 tra le odierne parti in causa, relativi ad assistenza giudiziale giuslavoristica e assistenza stragiudiziale prestate dall' in favore della cliente Controparte_5
Pt_1
L'attrice opponeva il d.i. proponendo una serie di questioni Pt_1
pregiudiziali e preliminari;
chiedeva la chiamata in causa dei terzi avv. (socio fondatore di e di Controparte_2 CP_1 CP_3
(società riconducibile al medesimo avv. ); nel merito
[...] CP_2
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, sulla base della nullità
e/o risoluzione delle convenzioni professionali intercorse con WiLegal
pag. 6/19 e chiedeva in via riconvenzionale la condanna di tutte le controparti al risarcimento dei danno subito.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio lo studio legale convenuto opposto chiedendo la conferma del d.i..
Le chiamate in causa dei terzi, chieste da , non venivano Pt_1
autorizzate come da ordinanza del Tribunale datata 18 gennaio 2024
resa ad esito di udienza interlocutoria di discussione in merito alla integrazione del contraddittorio.
Con successiva ordinanza riservata ex art. 648 c.p.c. del 17 maggio
2024 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività parziale al decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla minor somma capitale di
€ 137.602,77.
La causa passa ora in decisione sulla base del solo compendio documentale acquisito in mancanza di richieste di prova.
*
La motivazione della sentenza seguirà l'ordine logico di decisione delle questioni come da paragrafi che seguono, che riprendono l'ordine delle contestazioni mosse da alla pretesa creditoria di Pt_1 [...]
. CP_1
*
1. Improcedibilità del giudizio per mancata mediazione.
La prima difesa proposta da predica la assoggettabilità del Pt_1
presente giudizio al tentativo obbligatorio di mediazione, trattandosi di contratto d'opera intellettuale (in virtù della nuova formulazione del d.lgs. 28/2010 a seguito della Riforma c.d. Cartabia), e la conseguente improcedibilità del giudizio per suo mancato esperimento.
L'eccezione è infondata.
Il Tribunale ritiene che la dizione “opera” contenuta nel riformato art. 5 d.lgs. 28/2010 non è idonea a sottoporre a condizione di pag. 7/19 procedibilità anche il contratto d'opera intellettuale stipulato con uno studio legale associato, di cui qui è giudizio, in quanto:
− il contratto d'opera intellettuale artt. 2229 e seguenti c.c. è
inserito in un capo autonomo rispetto al contratto d'opera;
− l'art. 2230 c.c. reca indice normativo della diversità e non totale sovrapponibilità delle due ipotesi (opera e opera intellettuale) e quindi della loro diversità, seppure sia sostenibile un rapporto di genus a species tra i due contratti;
− è principio stabilito da tempo dalla giurisprudenza che l'improcedibilità non può essere dichiarata se non prevista dalla legge e, a monte, le ipotesi di improcedibilità sono tassative e non suscettibili di estensione analogica;
− a favore dell'interpretazione restrittiva qui sposata dal tribunale si citano i seguenti principi: “le disposizioni che
prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla
disciplina generale, devono essere interpretate in senso non
estensivo” (Corte Cost. 403/07; Cass. 967/04) e, anzi, “devono
essere interpretate in senso restrittivo” (Cass. 26560/14),
“dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il
rigore estremo è davvero giustificato” (Cass. 6130/11);
− peraltro la natura di associazione professionale dello CP_1
(creditore ingiungente titolare della pretesa economica)
[...]
rende più che dubbia la configurazione di un rapporto di opera professionale, tipicamente riconducibile ad un soggetto professionista persona fisica;
− invero l'associazione tra professionisti, legittimamente attuata per dividere le spese del proprio studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non comporta il trasferimento all'associazione professionale della titolarità pag. 8/19 del rapporto di prestazione d'opera, che resta di esclusiva pertinenza del professionista investito.
*
2. della chiamata in causa dei terzi
L'attrice nel rassegnare le sue conclusioni ha nuovamente Pt_1
insistito per la chiamata in causa dei terzi avv. e CP_2 [...]
CP_3
Per una migliore comprensione delle ragioni della sentenza, si riportano le ragioni del diniego espresse dal Tribunale in data
18.1.2024.
Part La richiesta di di chiamare in causa l'avv. e la CP_2
Con società è formulata (cfr. pag. 10 atto citazione paragrafo 40) per ragioni e domande che non coinvolgono alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto:
- i 2 contratti del marzo 2021 attivati col monitorio, di cui si chiede la declaratoria di nullità con l'opposizione a d.i.,
Part sono stati conclusi tra e ed entrambe le parti CP_1
sono già in causa, sicchè il contraddittorio è integro;
- la domanda di declaratoria di nullità del contratto concluso tra
Part Con e è una domanda riconvenzionale che, applicando l'art. 36 c.p.c., non dipende dal “titolo dedotto in giudizio
dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come
mezzo di eccezione” e non pare nemmeno opportuno che venga trattata congiuntamente al presente contenzioso per onorari professionali;
peraltro il preteso controcredito restitutorio
Part di che nascerebbe dall'accoglimento di tale domanda di
Con nullità, vedrebbe comune unico debitore la società terza e non potrebbe mai compensarsi con il credito per compenso professionale attivato dalla Wi Legal s.r.l. (sicchè anche il pag. 9/19 profilo della possibile eccezione riconvenzionale viene meno);
- anche la domanda di risoluzione dei 2 contratti del marzo 2021
attivati col monitorio ha già contraddittorio integro per le medesime ragioni esposte.
Il diniego alla chiamata in causa va confermato anche per ragioni di economia processuale, sulla base delle seguenti considerazioni:
Part
- nessuno dei fatti narrati da come fonte di responsabilità
risarcitoria è stato posto in essere da (o dai suoi CP_1
professionisti) nello svolgimento dei rapporti di assistenza e consulenza legale riconducibili ai contratti di assistenza giudiziale e consulenza del marzo 2021 di cui è causa;
Part
- il controcredito risarcitorio che, in buona sostanza, chiede al tribunale di accertare e riconoscere in capo alla attrice
Co opponente non vede come “soggetto debitore” la Legal
s.r.l. e non può essere compensato col suo credito attivato col monitorio.
*
3. della eccepita carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
[...]
Nelle conclusioni rassegnate in vista della decisione l'attrice Pt_1
ha nuovamente riproposto l'eccezione in esame.
Sulla infondatezza della stessa il Tribunale si era già espresso con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., ricordando che la associazione professionale va considerata come soggetto autonomo (cfr. sul CP_1
punto Cassazione ordinanza 22 luglio 2022 n. 22955) munita di legittimazione attiva in quanto gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi anche all'associazione e la pag. 10/19 spettanza all'associazione stessa dei compensi per gli incarichi conferiti agli associati.
L'analisi delle clausole statutarie compiuta dalla stessa CP_1
alle pagine 12 e 13 della comparsa di costituzione è corretta e condivisibile e viene fatta propria dal Tribunale in quanto coerente col principio di diritto richiamato.
Il contenuto dell'art. 9 dello Statuto dell'associazione professionale non muta le conclusioni fin qui raggiunte, che hanno riguardo alla titolarità attiva del diritto di credito per compenso professionale posto alla base del d.i. opposto.
Ulteriore corollario di tale conclusione è che ogni controcredito di natura risarcitoria derivante da condotte di terzi, ivi incluso l'avv.
, non ricollegandosi al momento genetico dell'insorgere CP_2
dell'obbligazione per compenso professionale, non può essere fondatamente posto in compensazione con le pretese economiche di
[...]
in mancanza di identità di soggetti reciprocamente debitori- CP_1
creditori (primo presupposto per l'operare della compensazione).
*
4. Della eccepita nullità delle due convenzioni poste alla base del
d.i. opposto.
Part
4.1. Per contestare la pretesa creditoria di l'attrice CP_1
deduce in primo luogo la nullità delle 2 convenzioni citate, quali
“frutti” dell'attività corruttiva posta in essere dall'avv. CP_2
Part in favore di direttore generale di (cfr. pag. 4 lettera b CP_6
memoria n. 1).
Le convenzioni per cui è causa sarebbero “il frutto del corrispettivo”
versato dall'Avv. a e si inserirebbero nel “sistema” CP_2 CP_6
Part di aggiudicazione degli appalti e controlli fittizi contestati a dalla Procura di Milano.
pag. 11/19 La tesi, così esposta in citazione, è anche stata ribadita al paragrafo 59 della conclusionale di che, sul punto, in Pt_1
conclusionale non ha formulato alcuna diversa argomentazione alle deduzioni effettuate, in via sintetica, dal Tribunale con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c..
La tesi della nullità è infondata per le ragioni che l'Ufficio aveva anticipato in tale provvedimento interinale, che qui nuovamente si ripropongono, in mancanza di diverse o più efficaci riletture di atti e documenti di causa (che dovevano essere proposte da ): Pt_1
a) tutta la documentazione in atti, prodotta e commentata a sostegno di tale domanda di nullità delle due convenzioni,
riguarda unicamente attività di indagine;
Part b) la ricostruzione proposta da è fondata sulle unilaterali dichiarazioni del di cui al doc. 12 attoreo;
CP_6
c) i contenuti del documento 12 attoreo (dichiarazione dattiloscritta e firmata dal ) contrastano però coi CP_6
contenuti del doc. 30 (verbale interrogatorio reso dal CP_1
medesimo che ha corretto la precedente versione); CP_6
d) anche dalla lettura del provvedimento di cui al doc. 16 attoreo
(decreto del Trib. di Milano Sezione Misure di Prevenzione) non emerge che l'attività corruttiva, astrattamente riconducibile all'alveo dell'art. 2635 c.c. coinvolga l'associazione ; CP_1
e) in alcun passaggio di questi documenti (così come nelle dichiarazioni rese dall'avv. al P.M. Storari doc. 15) CP_2
si afferma che proprio le due convenzioni di cui oggi è giudizio sarebbero frutto di una attività delittuosa;
f) pare più plausibile ritenere, con lettura alternativa che pure si attaglia alla vicenda ed alla precedente decennale collaborazione tra le odierne parti, che gli incarichi di cui si pag. 12/19 discute siano stati confermati nel marzo del 2021, tra l'altro e soprattutto per il rapporto di reciproca fiducia, umana e professionale, che legava le due parti sino a quel momento.
*
4.2. A tali considerazioni di fatto, va aggiunto, in diritto, che non
è possibile individuare un automatismo tra nullità e atto di autonomia privata posto in essere in violazione di una norma penale.
Nella prospettiva del diritto civile, non è sufficiente, per aversi nullità del negozio, che sia sanzionata, anche penalmente, la condotta di colui o coloro che l'hanno posto in essere, dovendo farsi oggetto di verifica, piuttosto, le finalità perseguite e gli interessi tutelati dalla norma violata.
L'individuazione del trattamento civilistico dell'atto negoziale che si confronti con una fattispecie di reato dipende dal rapporto che, di volta in volta, si abbia tra reato e contratto o negozio (Cass. n.
17959/2020, n. 26097/2016).
In tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell'art. 1418 c. c., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto un comportamento materiale delle parti o di una sola di esse (Cass. n. 18016/2018).
Applicando tali principi al caso di specie (ed ipotizzando provate, in fatto, le tesi attoree) non è predicabile la radicale nullità delle due convenzioni poste a fondamento del credito di . CP_1
Tali accordi, come affermato da , non sono diretta conseguenza Pt_1
delle azioni riconducibili all'alveo dell'art. 2632 c.c., ma si porrebbero, in tesi attorea, a valle, come un frutto ulteriore e parallelo degli accordi intercorsi tra il e l'avv. . CP_6 CP_2 pag. 13/19 La teorica fattispecie di “corruzione tra privati” indagata a Milano
non è quella tra e dedurre la nullità delle due Pt_1 CP_1
convenzioni professionali di cui è causa in base alle tesi del c.d.
“reato in contratto” pare un salto logico non giustificabile.
Pertanto la domanda di nullità va rigettata.
*
5. Le domande di risoluzione
L'ulteriore obiezione della è volta a neutralizzare la pretesa Pt_1
creditoria, predicando che le due convenzioni debbano essere risolte ex art. 1453 c.c. con decorrenza dalla data del 23 marzo 2023, ovvero
Part la data della comunicazione di risoluzione trasmessa da a CP_1
(cfr. doc. 24 attrice).
I passaggi giuridicamente rilevanti sono quelli ai punti 45-50 della narrativa della citazione introduttiva.
Invero, per l'attività professionale posta in essere da sino CP_1
a quel momento, anche a voler accedere alla tesi della risoluzione proposta da , è comunque dovuto il compenso ai sensi dell'art. Pt_1
1458 c.c., che fa salve le prestazioni precedentemente eseguite dallo studio professionale (se ed in quanto prive di contestazione di adeguatezza da parte della cliente); peraltro anche il recesso del cliente, nel contratto d'opera intellettuale, fa salva la debenza dei compensi dovuti per l'opera sino a quel momento prestata dal professionista.
Vengono quindi in rilievo le contestazioni per le fatture emesse da
[...]
a seguito della comunicazione di risoluzione contrattuale del 23 CP_1
marzo 2023 (ossia fatture indicate al punto 53 della citazione pagine
12 e 13); di tali contestazioni si tiene conto nei prossimi paragrafi.
*
pag. 14/19 Per neutralizzare invece la debenza delle somme chieste da CP_1
per l'attività precedente (così par di capire) e per la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, l'attrice propone Pt_1
un'eccezione di conflitto di interessi, sia in citazione e poi così
riproposta in conclusionale, secondo cui l'avv. e la CP_2 [...]
avrebbero agito in una situazione, appunto, di conflitto con la CP_1
cliente Pt_1
L'obiezione va rigettata per sua generica formulazione e per esser rimasta indimostrata in corso di causa.
Alla luce dell'ampiezza delle due convenzioni attivate da CP_1
(concepite come una sorta di contratti quadro volti a regolare
Part successivi singoli incarichi professionali) era onere della indicare in quale ipotesi di esecuzione di controlli presso terzi fornitori la avesse compiuto valutazioni erronee o CP_1
volutamente mendaci.
In ossequio al noto principio per cui, in tema di azioni di matrice contrattuale, è onere del creditore allegare in maniera chiara e
“vestita” l'inadempimento della controparte contrattuale (anche per consentirne adeguata difesa), si conclude che era onere di Pt_1
indicare in che contesto, in occasione di quale controllo, verso quali società e con quale azione professionale si sia palesato il conflitto di interessi tra l'attrice e la . CP_1
Le considerazioni che precedono rendono sfornita di adeguata allegazione anche la parallela eccezione di inadempimento svolta da
Part con riferimento al mancato svolgimento di controlli da parte di
[...]
sui fornitori dell'attrice stessa, controlli che sarebbero stati CP_1
solo fittizi.
Anche questa critica sconta una eccessiva genericità non essendo stata svolta con chiaro riferimento ad un qualche episodio, senza pag. 15/19 indicazione del nome della società terza che, in tesi, avrebbe goduto di un controllo fittizio eseguito (malamente) da quando ed CP_1
in che modo.
*
6. La riquantificazione del credito della CP_1
Per le fatture emesse da a seguito della risoluzione CP_1
contrattuale comunicata in data 23 marzo 2023, il Tribunale ha già
preso posizione in seno all'ordinanza ex art. 648 c.p.c., che qui si ripropone.
A tale ricostruzione non è stata offerta alcuna argomentazione alternativa che cogliesse nel segno della ratio decidendi.
La prima convenzione (per attività giudiziarie, doc. 24 monitorio)
prevedeva il pagamento di un compenso unico, calcolato come unitario per tutto lo svolgimento del singolo giudizio giuslavoristico seguito dai professionisti di (importo distinto in base al valore CP_1
dell'affare patrocinato, come da tabella a pag. 1 contratto).
Tale modalità di pattuizione del compenso (unico per il grado di giudizio celebrato e con importi inferiori alla media) non implica però che, in ipotesi di esecuzione parziale dell'opera, il professionista ha diritto all'intero importo pattuito per il giudizio.
Secondo la tesi di a prescindere dall'attività professionale CP_1
eseguita nel singolo processo patrocinato, il cliente dovrebbe Pt_1
sempre e comunque corrispondere l'importo pattuito in contratto.
Tale conclusione è infondata, dovendosi altrimenti affermare che il cliente deve retribuire il professionista per un servizio non reso (ad esempio la fase decisoria del processo che è stata seguita da un terzo legale a seguito dell'interruzione dei rapporti) il che è conclusione inammissibile, quantomeno in mancanza di un diverso indice pag. 16/19 contrattuale che la supporti (nulla si dice in tal senso nel contratto doc. 24).
La convenzione per attività giudiziaria, prevedendo il pagamento dopo il deposito della comparsa di costituzione, regola unicamente il tempo
dell'adempimento da parte del cliente Pt_1
Per tale motivo, per i crediti portati dalle fatture del 2023 nn. 286,
287, 368, 369, 505, 505, 1088, 1086 (specificamente contestate a pag.
12 e 13 della citazione) si conferma che sono dovuti unicamente i due terzi degli importi chiesti per lo svolgimento dell'attività
giudiziaria.
Ciò in quanto la minor somma che si reputa dovuta di € 34.521,80
(ossia i due terzi di € 51.525,08), tiene adeguatamente conto del mancato espletamento della fase decisoria dei giudizi indicati nelle fatture.
La percentuale è stata individuata in via equitativa e proporzionale dal Tribunale tenendo conto che nelle tabelle del d.m. 55/2014 la fase decisoria del giudizio giuslavoristico solitamente è pari a circa un terzo del totale dato dalla somma delle 4 fasi ai valori medi.
Quanto alla diversa contestazione relativa alla fattura 1086/2023
costituendosi in giudizio lo studio legale convenuto ha depositato documentazione a sostegno e riprova dell'attività svolta per cui è
dovuto anche l'importo (decurtato) per tale pratica.
*
Per quanto riguarda invece l'attività di consulenza correlata alla convenzione doc. 25 monitorio (di cui alle fatture 1085, 333, 542 del
2023) gli importi delle tre fatture sono dovuti.
Invero, a seguito della contestazione di di mancato svolgimento Pt_1
delle attività indicate in fatture, la difesa di CP_1
costituendosi in giudizio, ha dimesso prova documentale dello pag. 17/19 svolgimento delle attività nel corso del periodo indicato come riportate nelle fatture in contestazione.
Pertanto, la pretesa creditoria dello studio legale associato convenuto viene ridotta come da dispositivo fino a concorrenza di €
137.602,77 (dall'importo capitale del d.i. opposto di € 154.777,77
viene decurtato un terzo dei compensi portati fatture per attività
giudiziale sopra contestate, ossia viene sottratta la somma di €
17.174,00), poi maggiorata di interessi al saggio ex articolo 1284
comma quattro c.c. a decorrere dal giorno del deposito del ricorso per d.i.
3.8.2023 al saldo.
L'ulteriore contestazione formulata anche in sede di comparsa conclusionale (secondo cui vi sarebbe stato un difetto di condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza del parere dell'associazione professionale) rimane assorbita dal fatto che si pronuncia comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto come da dispositivo.
*
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice opponente e vengono liquidate come in dispositivo scaglione di valore individuato in base al decisum con liquidazione ai medi di tariffa delle quattro fasi tabellari.
P.Q.M.
Il tribunale di Padova ha definitivamente pronunciando ogni diversa domanda istanza eccezione rigettata:
1. revoca il d.i. opposto;
1. Condanna l'attrice opponente al pagamento in Parte_1
favore della convenuta opposta dell'importo di euro 137.602,77
pag. 18/19 oltre interessi al saggio legale ex articolo 1284 comma quattro
CC dal 3 agosto 2023 al saldo;
2. condanna la parte attrice opponente al pagamento, in favore della parte convenuta opposta delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Padova 24.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 5940/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado in opposizione a d.i. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FAGGIANO Parte_1 P.IVA_1
PIER MARIA FRANCESCO
Parte attrice opponente
contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. DE CRISTOFARO MARCO
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI:
Part per l'attrice opponente
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione
e/o eccezione, previa ogni e più opportuna pronuncia e/o declaratoria
del caso, anche in via incidentale, così giudicare:
in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per decreto
ingiuntivo non essendo stata attivata entro i termini di legge la
procedura obbligatoria di mediazione;
in via preliminare: - autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in Parte_1
causa l'Avv. (C.F. ) nato il 16 Controparte_2 C.F._1
ottobre 1970 in Abano Terme (PD) e residente a [...]in Via Santa
Maria in Vanzo n. 12 e in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore (P.I. ), con sede in Padova, Via P.IVA_3
Francesco Rismondo, 2/E e per l'effetto rimettere la causa in
istruttoria;
- nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
attiva di e per l'effetto revocare o dichiarare Controparte_1
nullo il decreto ingiuntivo n. 2105/2023 (R.G. n. 4619/2023) del
Tribunale di Padova emesso in data 31 agosto 2023 e notificato in data
4 settembre 2023;
in via principale:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 2105/2023 (R.G. n. 4619/2023) del
Tribunale di Padova emesso in data 31 agosto 2023 e notificato in data
4 settembre 2023, in quanto nullo o comunque illegittimo, perché
fondato su credito insussistente e/o comunque privo dei requisiti di
certezza, liquidità ed esigibilità, oltre che sprovvisto di prova, per
tutte le ragioni esposte in atti;
- in ogni caso, rigettare integralmente le domande proposte da
[...]
nei confronti di di cui al decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 2105/2023 (R.G. n. 4619/2023) del Tribunale di Padova
emesso in data 31 agosto 2023 e notificato in data 4 settembre 2023
nonché di cui alla comparsa di costituzione con domanda
riconvenzionale subordinata poiché infondate in fatto e in diritto per
tutti i motivi esposti in atti e, comunque, non provate;
in via riconvenzionale:
- dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. delle convenzioni
relative all'assistenza giudiziale e alla consulenza generale (cfr.
pag. 2/19 Con doc.ti 4 e 5) nonché del Contratto e condannare e l'Avv. CP_1
, in solido tra loro, alla restituzione l'importo di Euro CP_2
Con 1.007.383,69 nonché alla restituzione dell'importo di Euro
335.500,00;
- in subordine rispetto a quanto precede, accertare e dichiarare le
avvenute risoluzioni dei suddetti contratti e convenzioni ex art. 1453
Part Con c.c. in forza delle comunicazioni inviate da a e in CP_1
data 23 marzo 2023 e, per l'effetto condannare (i) e l'Avv. CP_1
, in solido tra loro, al risarcimento del danno pari a Euro CP_2
Con 1.007.383,69 e (ii) al risarcimento del danno pari a Euro
335.500,00;
- in ogni caso e in aggiunta, accertare la responsabilità contrattuale
Con ed extracontrattuale di dell'Avv. e di in CP_1 CP_2
virtù dei gravissimi illeciti di cui si è detto in narrativa e
condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei (i)
danni patrimoniali subiti e subendi da in misura non Parte_1
inferiore Euro 8.000.000,00 o nella diversa misura che verrà accertata
in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria
dal dovuto al saldo e (ii) dei danni non patrimoniali subiti e subendi
da nella misura che verrà accertata in corso di causa, Parte_1
anche in via equitativa;
in via subordinata:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 2105/2023 (R.G. n. 4619/2023) del
Tribunale di Padova emesso in data 31 agosto 2023 e notificato in data
4 settembre 2023 e accertare la insussistenza, totale o parziale del
credito asseritamente vantato da alla luce delle Controparte_1
contestazioni esposte da in atti;
Parte_1
in ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali”.
pag. 3/19 per la convenuta opposta CP_1
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
Dichiarare inammissibile e comunque non autorizzare la chiamata in
causa dei terzi, Avv. e per difetto Controparte_2 CP_3
delle condizioni di cui all'art. 106 e 269 c.p.c. e, in ogni caso, per
ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- confermati le considerazioni ed i rilievi circa l'an delle eccezioni
avversarie contenuti nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 17.5.2024,
rigettarsi integralmente l'opposizione avversaria, con conferma del
decreto ingiuntivo n. 2105/2023 (R.G. n. 4619/2023) del Tribunale di
Padova emesso in data 31.8.2023, previa declaratoria d'infondatezza
delle avverse domande di nullità e risoluzione delle convenzioni sub
docc.
4-5 ex adv., in carenza di idonea causa petendi dedotta a loro
fondamento;
- in subordine, datosi atto che il comando esecutivo di cui
all'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 17.5.2024, accertare e dichiarare
la sussistenza del credito per compensi professionali, per le ragioni
dedotte nella presente memoria e, per l'effetto, condannare Parte_1
in persona del
legale rappresentante, al pagamento in favore di dell'importo CP_1
netto (ossia al netto della ritenuta d'acconto del 20%) di euro
154.777,77 (pari a lordi euro 183.312,87), oltre interessi moratori ex
art. 5 D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze al saldo, o della
minore o maggiore somma ritenuta equa e/o di giustizia;
- in via di ulteriore subordine, sempre datosi atto che il comando
esecutivo di cui all'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 17.5.2024,
accertare e dichiarare la sussistenza del credito per compensi
pag. 4/19 professionali, per le ragioni dedotte nella presente memoria e, per
l'effetto, accertare il debito di in persona del legale Parte_1
rappresentante, nei confronti di per l'importo netto (ossia CP_1
al netto della ritenuta d'acconto del 20%) di euro 138.650,96 (pari a
lordi euro 166.137,87), oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs.
231/2002, dalle singole scadenze al saldo, o della minore o maggiore
somma ritenuta equa e/o di giustizia;
- rigettarsi le domande riconvenzionali spiegate in giudizio da
[...]
anche direttamente nei confronti di Legale, per Pt_1 Controparte_1
i motivi esposti in narrativa, non sussistendo alcun elemento che
possa avallare la fuorviante tesi per cui la regolazione dei rapporti
Part tra e sarebbe stata influenzata da fattori indebiti;
CP_1
risultando la pretesa restitutoria collegata alla infondata domanda di
risoluzione comunque inconcepibile ex art. 1458 c.c., trattandosi di
contratto di durata;
essendo in ogni caso del tutto generica,
superficiale ed approssimativa la concretizzazione della fattispecie
risarcitoria paventata ex adverso.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE:
per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa
domanda di nullità delle convenzioni per l'assistenza giudiziale e
Part stragiudiziale sottoscritte dallo con Controparte_4
riconoscersi a favore dello Studio il compenso per tutte le
prestazioni eseguite nella vigenza delle stesse – a titolo di
arricchimento ingiustificato, fatto costitutivo del credito rilevante
in via sussidiaria per il caso di ritenuta invalidità del sinallagma
contrattuale – provvedendosi a loro liquidazione nel rispetto
integrale dei parametri forensi ex D.M. n. 55/2014, nella versione
volta a volta applicabile ratione temporis, con interessi e
rivalutazione.
pag. 5/19 IN OGNI CASO
Integrale rifusione in favore dello di compensi e Controparte_4
spese del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre al
rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, determinati
sulla base del valore della domanda riconvenzionale, che bensì non si
somma al valore della domanda principale, ma – ampliando il thema
decidendum – diviene il termine di riferimento dello scaglione
valoristico se di importo superiore rispetto alla domanda principale
(v. per tutte Cass., 14.7.2015, n. 14691)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'ingiunta Pt_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 2105/2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Padova in favore di per € Controparte_1
155.777,77, oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali maturati dallo studio per attività giudiziale e stragiudiziale svolta in favore della Pt_1
Il credito vantato da si fondava sui contratti docc. 24 e 25 CP_1
Part del monitorio, poi ridepositati da anche ai docc. 4 e 5 della citazione introduttiva, ossia due contratti-convenzioni stipulati nel marzo del 2021 tra le odierne parti in causa, relativi ad assistenza giudiziale giuslavoristica e assistenza stragiudiziale prestate dall' in favore della cliente Controparte_5
Pt_1
L'attrice opponeva il d.i. proponendo una serie di questioni Pt_1
pregiudiziali e preliminari;
chiedeva la chiamata in causa dei terzi avv. (socio fondatore di e di Controparte_2 CP_1 CP_3
(società riconducibile al medesimo avv. ); nel merito
[...] CP_2
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, sulla base della nullità
e/o risoluzione delle convenzioni professionali intercorse con WiLegal
pag. 6/19 e chiedeva in via riconvenzionale la condanna di tutte le controparti al risarcimento dei danno subito.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio lo studio legale convenuto opposto chiedendo la conferma del d.i..
Le chiamate in causa dei terzi, chieste da , non venivano Pt_1
autorizzate come da ordinanza del Tribunale datata 18 gennaio 2024
resa ad esito di udienza interlocutoria di discussione in merito alla integrazione del contraddittorio.
Con successiva ordinanza riservata ex art. 648 c.p.c. del 17 maggio
2024 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività parziale al decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla minor somma capitale di
€ 137.602,77.
La causa passa ora in decisione sulla base del solo compendio documentale acquisito in mancanza di richieste di prova.
*
La motivazione della sentenza seguirà l'ordine logico di decisione delle questioni come da paragrafi che seguono, che riprendono l'ordine delle contestazioni mosse da alla pretesa creditoria di Pt_1 [...]
. CP_1
*
1. Improcedibilità del giudizio per mancata mediazione.
La prima difesa proposta da predica la assoggettabilità del Pt_1
presente giudizio al tentativo obbligatorio di mediazione, trattandosi di contratto d'opera intellettuale (in virtù della nuova formulazione del d.lgs. 28/2010 a seguito della Riforma c.d. Cartabia), e la conseguente improcedibilità del giudizio per suo mancato esperimento.
L'eccezione è infondata.
Il Tribunale ritiene che la dizione “opera” contenuta nel riformato art. 5 d.lgs. 28/2010 non è idonea a sottoporre a condizione di pag. 7/19 procedibilità anche il contratto d'opera intellettuale stipulato con uno studio legale associato, di cui qui è giudizio, in quanto:
− il contratto d'opera intellettuale artt. 2229 e seguenti c.c. è
inserito in un capo autonomo rispetto al contratto d'opera;
− l'art. 2230 c.c. reca indice normativo della diversità e non totale sovrapponibilità delle due ipotesi (opera e opera intellettuale) e quindi della loro diversità, seppure sia sostenibile un rapporto di genus a species tra i due contratti;
− è principio stabilito da tempo dalla giurisprudenza che l'improcedibilità non può essere dichiarata se non prevista dalla legge e, a monte, le ipotesi di improcedibilità sono tassative e non suscettibili di estensione analogica;
− a favore dell'interpretazione restrittiva qui sposata dal tribunale si citano i seguenti principi: “le disposizioni che
prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla
disciplina generale, devono essere interpretate in senso non
estensivo” (Corte Cost. 403/07; Cass. 967/04) e, anzi, “devono
essere interpretate in senso restrittivo” (Cass. 26560/14),
“dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il
rigore estremo è davvero giustificato” (Cass. 6130/11);
− peraltro la natura di associazione professionale dello CP_1
(creditore ingiungente titolare della pretesa economica)
[...]
rende più che dubbia la configurazione di un rapporto di opera professionale, tipicamente riconducibile ad un soggetto professionista persona fisica;
− invero l'associazione tra professionisti, legittimamente attuata per dividere le spese del proprio studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non comporta il trasferimento all'associazione professionale della titolarità pag. 8/19 del rapporto di prestazione d'opera, che resta di esclusiva pertinenza del professionista investito.
*
2. della chiamata in causa dei terzi
L'attrice nel rassegnare le sue conclusioni ha nuovamente Pt_1
insistito per la chiamata in causa dei terzi avv. e CP_2 [...]
CP_3
Per una migliore comprensione delle ragioni della sentenza, si riportano le ragioni del diniego espresse dal Tribunale in data
18.1.2024.
Part La richiesta di di chiamare in causa l'avv. e la CP_2
Con società è formulata (cfr. pag. 10 atto citazione paragrafo 40) per ragioni e domande che non coinvolgono alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto:
- i 2 contratti del marzo 2021 attivati col monitorio, di cui si chiede la declaratoria di nullità con l'opposizione a d.i.,
Part sono stati conclusi tra e ed entrambe le parti CP_1
sono già in causa, sicchè il contraddittorio è integro;
- la domanda di declaratoria di nullità del contratto concluso tra
Part Con e è una domanda riconvenzionale che, applicando l'art. 36 c.p.c., non dipende dal “titolo dedotto in giudizio
dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come
mezzo di eccezione” e non pare nemmeno opportuno che venga trattata congiuntamente al presente contenzioso per onorari professionali;
peraltro il preteso controcredito restitutorio
Part di che nascerebbe dall'accoglimento di tale domanda di
Con nullità, vedrebbe comune unico debitore la società terza e non potrebbe mai compensarsi con il credito per compenso professionale attivato dalla Wi Legal s.r.l. (sicchè anche il pag. 9/19 profilo della possibile eccezione riconvenzionale viene meno);
- anche la domanda di risoluzione dei 2 contratti del marzo 2021
attivati col monitorio ha già contraddittorio integro per le medesime ragioni esposte.
Il diniego alla chiamata in causa va confermato anche per ragioni di economia processuale, sulla base delle seguenti considerazioni:
Part
- nessuno dei fatti narrati da come fonte di responsabilità
risarcitoria è stato posto in essere da (o dai suoi CP_1
professionisti) nello svolgimento dei rapporti di assistenza e consulenza legale riconducibili ai contratti di assistenza giudiziale e consulenza del marzo 2021 di cui è causa;
Part
- il controcredito risarcitorio che, in buona sostanza, chiede al tribunale di accertare e riconoscere in capo alla attrice
Co opponente non vede come “soggetto debitore” la Legal
s.r.l. e non può essere compensato col suo credito attivato col monitorio.
*
3. della eccepita carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
[...]
Nelle conclusioni rassegnate in vista della decisione l'attrice Pt_1
ha nuovamente riproposto l'eccezione in esame.
Sulla infondatezza della stessa il Tribunale si era già espresso con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., ricordando che la associazione professionale va considerata come soggetto autonomo (cfr. sul CP_1
punto Cassazione ordinanza 22 luglio 2022 n. 22955) munita di legittimazione attiva in quanto gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi anche all'associazione e la pag. 10/19 spettanza all'associazione stessa dei compensi per gli incarichi conferiti agli associati.
L'analisi delle clausole statutarie compiuta dalla stessa CP_1
alle pagine 12 e 13 della comparsa di costituzione è corretta e condivisibile e viene fatta propria dal Tribunale in quanto coerente col principio di diritto richiamato.
Il contenuto dell'art. 9 dello Statuto dell'associazione professionale non muta le conclusioni fin qui raggiunte, che hanno riguardo alla titolarità attiva del diritto di credito per compenso professionale posto alla base del d.i. opposto.
Ulteriore corollario di tale conclusione è che ogni controcredito di natura risarcitoria derivante da condotte di terzi, ivi incluso l'avv.
, non ricollegandosi al momento genetico dell'insorgere CP_2
dell'obbligazione per compenso professionale, non può essere fondatamente posto in compensazione con le pretese economiche di
[...]
in mancanza di identità di soggetti reciprocamente debitori- CP_1
creditori (primo presupposto per l'operare della compensazione).
*
4. Della eccepita nullità delle due convenzioni poste alla base del
d.i. opposto.
Part
4.1. Per contestare la pretesa creditoria di l'attrice CP_1
deduce in primo luogo la nullità delle 2 convenzioni citate, quali
“frutti” dell'attività corruttiva posta in essere dall'avv. CP_2
Part in favore di direttore generale di (cfr. pag. 4 lettera b CP_6
memoria n. 1).
Le convenzioni per cui è causa sarebbero “il frutto del corrispettivo”
versato dall'Avv. a e si inserirebbero nel “sistema” CP_2 CP_6
Part di aggiudicazione degli appalti e controlli fittizi contestati a dalla Procura di Milano.
pag. 11/19 La tesi, così esposta in citazione, è anche stata ribadita al paragrafo 59 della conclusionale di che, sul punto, in Pt_1
conclusionale non ha formulato alcuna diversa argomentazione alle deduzioni effettuate, in via sintetica, dal Tribunale con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c..
La tesi della nullità è infondata per le ragioni che l'Ufficio aveva anticipato in tale provvedimento interinale, che qui nuovamente si ripropongono, in mancanza di diverse o più efficaci riletture di atti e documenti di causa (che dovevano essere proposte da ): Pt_1
a) tutta la documentazione in atti, prodotta e commentata a sostegno di tale domanda di nullità delle due convenzioni,
riguarda unicamente attività di indagine;
Part b) la ricostruzione proposta da è fondata sulle unilaterali dichiarazioni del di cui al doc. 12 attoreo;
CP_6
c) i contenuti del documento 12 attoreo (dichiarazione dattiloscritta e firmata dal ) contrastano però coi CP_6
contenuti del doc. 30 (verbale interrogatorio reso dal CP_1
medesimo che ha corretto la precedente versione); CP_6
d) anche dalla lettura del provvedimento di cui al doc. 16 attoreo
(decreto del Trib. di Milano Sezione Misure di Prevenzione) non emerge che l'attività corruttiva, astrattamente riconducibile all'alveo dell'art. 2635 c.c. coinvolga l'associazione ; CP_1
e) in alcun passaggio di questi documenti (così come nelle dichiarazioni rese dall'avv. al P.M. Storari doc. 15) CP_2
si afferma che proprio le due convenzioni di cui oggi è giudizio sarebbero frutto di una attività delittuosa;
f) pare più plausibile ritenere, con lettura alternativa che pure si attaglia alla vicenda ed alla precedente decennale collaborazione tra le odierne parti, che gli incarichi di cui si pag. 12/19 discute siano stati confermati nel marzo del 2021, tra l'altro e soprattutto per il rapporto di reciproca fiducia, umana e professionale, che legava le due parti sino a quel momento.
*
4.2. A tali considerazioni di fatto, va aggiunto, in diritto, che non
è possibile individuare un automatismo tra nullità e atto di autonomia privata posto in essere in violazione di una norma penale.
Nella prospettiva del diritto civile, non è sufficiente, per aversi nullità del negozio, che sia sanzionata, anche penalmente, la condotta di colui o coloro che l'hanno posto in essere, dovendo farsi oggetto di verifica, piuttosto, le finalità perseguite e gli interessi tutelati dalla norma violata.
L'individuazione del trattamento civilistico dell'atto negoziale che si confronti con una fattispecie di reato dipende dal rapporto che, di volta in volta, si abbia tra reato e contratto o negozio (Cass. n.
17959/2020, n. 26097/2016).
In tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell'art. 1418 c. c., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto un comportamento materiale delle parti o di una sola di esse (Cass. n. 18016/2018).
Applicando tali principi al caso di specie (ed ipotizzando provate, in fatto, le tesi attoree) non è predicabile la radicale nullità delle due convenzioni poste a fondamento del credito di . CP_1
Tali accordi, come affermato da , non sono diretta conseguenza Pt_1
delle azioni riconducibili all'alveo dell'art. 2632 c.c., ma si porrebbero, in tesi attorea, a valle, come un frutto ulteriore e parallelo degli accordi intercorsi tra il e l'avv. . CP_6 CP_2 pag. 13/19 La teorica fattispecie di “corruzione tra privati” indagata a Milano
non è quella tra e dedurre la nullità delle due Pt_1 CP_1
convenzioni professionali di cui è causa in base alle tesi del c.d.
“reato in contratto” pare un salto logico non giustificabile.
Pertanto la domanda di nullità va rigettata.
*
5. Le domande di risoluzione
L'ulteriore obiezione della è volta a neutralizzare la pretesa Pt_1
creditoria, predicando che le due convenzioni debbano essere risolte ex art. 1453 c.c. con decorrenza dalla data del 23 marzo 2023, ovvero
Part la data della comunicazione di risoluzione trasmessa da a CP_1
(cfr. doc. 24 attrice).
I passaggi giuridicamente rilevanti sono quelli ai punti 45-50 della narrativa della citazione introduttiva.
Invero, per l'attività professionale posta in essere da sino CP_1
a quel momento, anche a voler accedere alla tesi della risoluzione proposta da , è comunque dovuto il compenso ai sensi dell'art. Pt_1
1458 c.c., che fa salve le prestazioni precedentemente eseguite dallo studio professionale (se ed in quanto prive di contestazione di adeguatezza da parte della cliente); peraltro anche il recesso del cliente, nel contratto d'opera intellettuale, fa salva la debenza dei compensi dovuti per l'opera sino a quel momento prestata dal professionista.
Vengono quindi in rilievo le contestazioni per le fatture emesse da
[...]
a seguito della comunicazione di risoluzione contrattuale del 23 CP_1
marzo 2023 (ossia fatture indicate al punto 53 della citazione pagine
12 e 13); di tali contestazioni si tiene conto nei prossimi paragrafi.
*
pag. 14/19 Per neutralizzare invece la debenza delle somme chieste da CP_1
per l'attività precedente (così par di capire) e per la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, l'attrice propone Pt_1
un'eccezione di conflitto di interessi, sia in citazione e poi così
riproposta in conclusionale, secondo cui l'avv. e la CP_2 [...]
avrebbero agito in una situazione, appunto, di conflitto con la CP_1
cliente Pt_1
L'obiezione va rigettata per sua generica formulazione e per esser rimasta indimostrata in corso di causa.
Alla luce dell'ampiezza delle due convenzioni attivate da CP_1
(concepite come una sorta di contratti quadro volti a regolare
Part successivi singoli incarichi professionali) era onere della indicare in quale ipotesi di esecuzione di controlli presso terzi fornitori la avesse compiuto valutazioni erronee o CP_1
volutamente mendaci.
In ossequio al noto principio per cui, in tema di azioni di matrice contrattuale, è onere del creditore allegare in maniera chiara e
“vestita” l'inadempimento della controparte contrattuale (anche per consentirne adeguata difesa), si conclude che era onere di Pt_1
indicare in che contesto, in occasione di quale controllo, verso quali società e con quale azione professionale si sia palesato il conflitto di interessi tra l'attrice e la . CP_1
Le considerazioni che precedono rendono sfornita di adeguata allegazione anche la parallela eccezione di inadempimento svolta da
Part con riferimento al mancato svolgimento di controlli da parte di
[...]
sui fornitori dell'attrice stessa, controlli che sarebbero stati CP_1
solo fittizi.
Anche questa critica sconta una eccessiva genericità non essendo stata svolta con chiaro riferimento ad un qualche episodio, senza pag. 15/19 indicazione del nome della società terza che, in tesi, avrebbe goduto di un controllo fittizio eseguito (malamente) da quando ed CP_1
in che modo.
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6. La riquantificazione del credito della CP_1
Per le fatture emesse da a seguito della risoluzione CP_1
contrattuale comunicata in data 23 marzo 2023, il Tribunale ha già
preso posizione in seno all'ordinanza ex art. 648 c.p.c., che qui si ripropone.
A tale ricostruzione non è stata offerta alcuna argomentazione alternativa che cogliesse nel segno della ratio decidendi.
La prima convenzione (per attività giudiziarie, doc. 24 monitorio)
prevedeva il pagamento di un compenso unico, calcolato come unitario per tutto lo svolgimento del singolo giudizio giuslavoristico seguito dai professionisti di (importo distinto in base al valore CP_1
dell'affare patrocinato, come da tabella a pag. 1 contratto).
Tale modalità di pattuizione del compenso (unico per il grado di giudizio celebrato e con importi inferiori alla media) non implica però che, in ipotesi di esecuzione parziale dell'opera, il professionista ha diritto all'intero importo pattuito per il giudizio.
Secondo la tesi di a prescindere dall'attività professionale CP_1
eseguita nel singolo processo patrocinato, il cliente dovrebbe Pt_1
sempre e comunque corrispondere l'importo pattuito in contratto.
Tale conclusione è infondata, dovendosi altrimenti affermare che il cliente deve retribuire il professionista per un servizio non reso (ad esempio la fase decisoria del processo che è stata seguita da un terzo legale a seguito dell'interruzione dei rapporti) il che è conclusione inammissibile, quantomeno in mancanza di un diverso indice pag. 16/19 contrattuale che la supporti (nulla si dice in tal senso nel contratto doc. 24).
La convenzione per attività giudiziaria, prevedendo il pagamento dopo il deposito della comparsa di costituzione, regola unicamente il tempo
dell'adempimento da parte del cliente Pt_1
Per tale motivo, per i crediti portati dalle fatture del 2023 nn. 286,
287, 368, 369, 505, 505, 1088, 1086 (specificamente contestate a pag.
12 e 13 della citazione) si conferma che sono dovuti unicamente i due terzi degli importi chiesti per lo svolgimento dell'attività
giudiziaria.
Ciò in quanto la minor somma che si reputa dovuta di € 34.521,80
(ossia i due terzi di € 51.525,08), tiene adeguatamente conto del mancato espletamento della fase decisoria dei giudizi indicati nelle fatture.
La percentuale è stata individuata in via equitativa e proporzionale dal Tribunale tenendo conto che nelle tabelle del d.m. 55/2014 la fase decisoria del giudizio giuslavoristico solitamente è pari a circa un terzo del totale dato dalla somma delle 4 fasi ai valori medi.
Quanto alla diversa contestazione relativa alla fattura 1086/2023
costituendosi in giudizio lo studio legale convenuto ha depositato documentazione a sostegno e riprova dell'attività svolta per cui è
dovuto anche l'importo (decurtato) per tale pratica.
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Per quanto riguarda invece l'attività di consulenza correlata alla convenzione doc. 25 monitorio (di cui alle fatture 1085, 333, 542 del
2023) gli importi delle tre fatture sono dovuti.
Invero, a seguito della contestazione di di mancato svolgimento Pt_1
delle attività indicate in fatture, la difesa di CP_1
costituendosi in giudizio, ha dimesso prova documentale dello pag. 17/19 svolgimento delle attività nel corso del periodo indicato come riportate nelle fatture in contestazione.
Pertanto, la pretesa creditoria dello studio legale associato convenuto viene ridotta come da dispositivo fino a concorrenza di €
137.602,77 (dall'importo capitale del d.i. opposto di € 154.777,77
viene decurtato un terzo dei compensi portati fatture per attività
giudiziale sopra contestate, ossia viene sottratta la somma di €
17.174,00), poi maggiorata di interessi al saggio ex articolo 1284
comma quattro c.c. a decorrere dal giorno del deposito del ricorso per d.i.
3.8.2023 al saldo.
L'ulteriore contestazione formulata anche in sede di comparsa conclusionale (secondo cui vi sarebbe stato un difetto di condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza del parere dell'associazione professionale) rimane assorbita dal fatto che si pronuncia comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto come da dispositivo.
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Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice opponente e vengono liquidate come in dispositivo scaglione di valore individuato in base al decisum con liquidazione ai medi di tariffa delle quattro fasi tabellari.
P.Q.M.
Il tribunale di Padova ha definitivamente pronunciando ogni diversa domanda istanza eccezione rigettata:
1. revoca il d.i. opposto;
1. Condanna l'attrice opponente al pagamento in Parte_1
favore della convenuta opposta dell'importo di euro 137.602,77
pag. 18/19 oltre interessi al saggio legale ex articolo 1284 comma quattro
CC dal 3 agosto 2023 al saldo;
2. condanna la parte attrice opponente al pagamento, in favore della parte convenuta opposta delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Padova 24.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 19/19