CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, LA
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3575/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.EN - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano, 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120000705627000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120000705627000 IVA-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120033947362000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140019494041000 STUDI DI SETTOR 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140019494041000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140019494041000 IVA-ALIQUOTE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140037867880000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140037867880000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140037867880000 IVA-ALIQUOTE 2011
contro
Ag.EN - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IRPEF-ALTRO 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IRPEF-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IRPEF-ALTRO 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IVA-ALTRO 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IVA-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IVA-ALTRO 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste LE parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Agenzia LE Entrate rigetto del ricorso con condanna alla spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.02820259003061718000, notificata li 11.6.2025 dal'ADER , limitando il petitum alle sole cartelle: n.02820120000705627000;
n.02820120033947362000;n.02820140019494041000;n.0282014003786788000 relative a tributi erariali.
Eccepisce l'inesistenza e/o la mancanza di (valida) notifica posta a base dell'intimazione e l'intervenuta decadenza/prescrizione. Chiede la produzione in giudizio LE richiamate cartelle in originale.
Tale assunto è stato documentalmente smentito , posto che l'Agenzia LE Entrate ha depositato in giudizio la copia LE notifiche degli atti presupposti all'intimazione, che risultano validamente eseguite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che le generiche e inammissibili eccezioni avverso le notifiche che il ricorrente ha preventivamente sollevato nell'atto introduttivo , nel caso in cui l'ente resistente avesse depositato le relate di notifica sono evidentemente infondate , oltre che inammissibili ( cd. eccezione al buio).
Va sottolineato poi che nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento , non sussiste un obbligo di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa e ciò secondo le conclusioni affermate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.3212 del 7.2.2017. La fondatezza di tale affermazione si desume in primis dalla circostanza che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale ,notificata alla parte , mentre il titolo esecutivo è costituito dalla stesso ruolo. L'ente resistente, quindi non è in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice . Si deve pertanto specificare che l'istanza formulata , prescindendo da ogni altra considerazione al riguardo è giuridicamente impossibile da soddisfare, posto che l'unico originale esistente
è stato debitamente notificato alla ricorrente medesima , come comprovato dalle relate di notifica esibite.
Anche le eccezioni sollevate con successive memorie risultano inconferenti . L'ente impositore ha utilizzato per le notifiche il secondo capoverso dell'art.26 comma 1 del DPR n.602/73 , il quale così recita : “ la notifica può essere eseguita anche mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario . In tal caso pertanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario. (Cass.
12083/2016;10232/2016:7184/2016:3254/2016;14501/2016;;17598/ 2010 e 704/2017). La disciplina della raccomandata ordinaria è poi contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre
2008 ( approvazione LE condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale ) che all'art.19 stabilisce che gli invii postali sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria o altra persona abilitata nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il successivo art.20 dispone espressamente che il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli art.26-27-28-29 , previa firma per ricevuta . In caso di impedimento alla firma del destinatario , l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio . Nella spedizione per posta ordinaria con /R , la notifica si ha per avvenuta esclusivamente con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario dell'atto o di uno dei soggetti abilitati a riceverlo .
Ai fini della validità della notificazione con /R le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario , sono non già quelle previste dall'art.139 cpc. , ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria . La Suprema Corte (da ultimo ordinanza n.10131/2020) ha più volte evidenziato il carattere “semplificato” della notifica “diretta” .
Alcuni elementi e/o attività non sono richiesti all'operatore postale . Non occorrono infatti la redazione della relata di notifica , né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento e soprattutto non è previsto l'invio della seconda raccomandata informativa , nel caso di mancato recapito ( ad es. a causa dell'assenza del destinatario ) .Gli atti pertanto si considerano conosciuti dal destinatario nel momento in cui giungono all'indirizzo. Si tratta della cosiddetta presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c. .
La mancata impugnazione poi degli atti medio tempore notificati preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica di precedenti atti. Con l'ordinanza n.23346/2024 depositata il 29.8.2024 la 5^ sez.
Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione , da parte del contribuente di un avviso di intimazione medio tempore notificato . Il ragionamento della Corte prende mosse dalla portata dell'art.19 del DLGS 546/92, il cui dato testuale è chiaro : la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili , adottati precedentemente a quello notificato , ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire al contrario che, se l'impugnazione degli atti a presupposto , non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo riferito , l'impugnativa è definitivamente preclusa . Il legislatore ha voluto così assicurare un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento LE EN pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. Il sistema trova riscontro nella disciplina codicistica del processo esecutivo : secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione , il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale , bensì come una successione di sub procedimenti”chiusi” ; è costituito cioè una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi , ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto , anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cass.7026/1999;
Cass n.14821/2000; Cass. 190/2001; Cass.1308/2002 ).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub- procedimento rispetto a quello precedente e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento.
Ne consegue che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato , diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti , nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate , una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare .
Essendo il contribuente venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle di pagamento,con i successivi atti lo stesso non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle se non impugnando tali atti e non farne acquiescenza.
Si osserva,infine, che al fine di valutare l'eccezione di decadenza/prescrizione dei crediti impositivi che ne sono l'oggetto deve considerarsi che in applicazione della disciplina emergenziale introdotta in conseguenza dell'epidemia da VI 19 , il decorso del termine di prescrizione/decadenza , è stato sospeso per la durata di 24 mesi , quando l'Ente ne deleghi la riscossione all'Agenzia LE Entrate Riscossione. A riguardo deve richiamarsi l'art. 68 del DL. 18/2020 in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agenzia LE Entrate Riscossione che al comma 4- bis prevede che , con riferimento ai carichi relativi alle EN tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 - bis ( sospensione VI ) e, successivamente fino alla data del 31.12.2021 , nonché
, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021 , a quelli relativi alle dichiarazione di cui all'art.157 comma 3 lett. a),b),c) del DL 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L.17.7.2020 n.77 , sono prorogati : a) di 12 mesi, il termine di cui all'art.19 , comma 2 lett a) del decreto legislativo.13.4.1999 n.112 ; b) di 24 mesi
, anche in deroga alle disposizioni dell'art.3 comma3 , della L.27.7.2000 n.112 , e a ogni altra disposizione di legge vigente , i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse EN. Pertanto poiché la norma riguarda gli agenti della riscossione per tutti i carichi ricevuti ( tributari dell'Agenzia LE EN , ma anche degli enti locali e non tributari ) si deve applicare la proroga di 24 mesi per tutte le cartelle esattoriali.
Precedentemente la sospensione della riscossione era stata disposta dalla legge n.147/2013 articolo unico, comma 623 di 5 mesi e 18 gg. ed esattamente dal 1° gennaio 2014 al 15.6.20214 , come successivamente esteso dal DL.16/2014 convertito in legge n.68/2014
Alla luce di tali premesse deve rigettarsi l'eccezione di decadenza/prescrizione in ordine al credito di cui alle impugnate cartelle.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese in favore di parte resistente costituita in misura che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, LA
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3575/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.EN - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano, 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120000705627000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120000705627000 IVA-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120033947362000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140019494041000 STUDI DI SETTOR 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140019494041000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140019494041000 IVA-ALIQUOTE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140037867880000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140037867880000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140037867880000 IVA-ALIQUOTE 2011
contro
Ag.EN - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IRPEF-ALTRO 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IRPEF-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IRPEF-ALTRO 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IVA-ALTRO 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IVA-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IVA-ALTRO 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste LE parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Agenzia LE Entrate rigetto del ricorso con condanna alla spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.02820259003061718000, notificata li 11.6.2025 dal'ADER , limitando il petitum alle sole cartelle: n.02820120000705627000;
n.02820120033947362000;n.02820140019494041000;n.0282014003786788000 relative a tributi erariali.
Eccepisce l'inesistenza e/o la mancanza di (valida) notifica posta a base dell'intimazione e l'intervenuta decadenza/prescrizione. Chiede la produzione in giudizio LE richiamate cartelle in originale.
Tale assunto è stato documentalmente smentito , posto che l'Agenzia LE Entrate ha depositato in giudizio la copia LE notifiche degli atti presupposti all'intimazione, che risultano validamente eseguite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che le generiche e inammissibili eccezioni avverso le notifiche che il ricorrente ha preventivamente sollevato nell'atto introduttivo , nel caso in cui l'ente resistente avesse depositato le relate di notifica sono evidentemente infondate , oltre che inammissibili ( cd. eccezione al buio).
Va sottolineato poi che nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento , non sussiste un obbligo di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa e ciò secondo le conclusioni affermate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.3212 del 7.2.2017. La fondatezza di tale affermazione si desume in primis dalla circostanza che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale ,notificata alla parte , mentre il titolo esecutivo è costituito dalla stesso ruolo. L'ente resistente, quindi non è in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice . Si deve pertanto specificare che l'istanza formulata , prescindendo da ogni altra considerazione al riguardo è giuridicamente impossibile da soddisfare, posto che l'unico originale esistente
è stato debitamente notificato alla ricorrente medesima , come comprovato dalle relate di notifica esibite.
Anche le eccezioni sollevate con successive memorie risultano inconferenti . L'ente impositore ha utilizzato per le notifiche il secondo capoverso dell'art.26 comma 1 del DPR n.602/73 , il quale così recita : “ la notifica può essere eseguita anche mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario . In tal caso pertanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario. (Cass.
12083/2016;10232/2016:7184/2016:3254/2016;14501/2016;;17598/ 2010 e 704/2017). La disciplina della raccomandata ordinaria è poi contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre
2008 ( approvazione LE condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale ) che all'art.19 stabilisce che gli invii postali sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria o altra persona abilitata nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il successivo art.20 dispone espressamente che il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli art.26-27-28-29 , previa firma per ricevuta . In caso di impedimento alla firma del destinatario , l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio . Nella spedizione per posta ordinaria con /R , la notifica si ha per avvenuta esclusivamente con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario dell'atto o di uno dei soggetti abilitati a riceverlo .
Ai fini della validità della notificazione con /R le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario , sono non già quelle previste dall'art.139 cpc. , ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria . La Suprema Corte (da ultimo ordinanza n.10131/2020) ha più volte evidenziato il carattere “semplificato” della notifica “diretta” .
Alcuni elementi e/o attività non sono richiesti all'operatore postale . Non occorrono infatti la redazione della relata di notifica , né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento e soprattutto non è previsto l'invio della seconda raccomandata informativa , nel caso di mancato recapito ( ad es. a causa dell'assenza del destinatario ) .Gli atti pertanto si considerano conosciuti dal destinatario nel momento in cui giungono all'indirizzo. Si tratta della cosiddetta presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c. .
La mancata impugnazione poi degli atti medio tempore notificati preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica di precedenti atti. Con l'ordinanza n.23346/2024 depositata il 29.8.2024 la 5^ sez.
Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione , da parte del contribuente di un avviso di intimazione medio tempore notificato . Il ragionamento della Corte prende mosse dalla portata dell'art.19 del DLGS 546/92, il cui dato testuale è chiaro : la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili , adottati precedentemente a quello notificato , ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire al contrario che, se l'impugnazione degli atti a presupposto , non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo riferito , l'impugnativa è definitivamente preclusa . Il legislatore ha voluto così assicurare un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento LE EN pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. Il sistema trova riscontro nella disciplina codicistica del processo esecutivo : secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione , il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale , bensì come una successione di sub procedimenti”chiusi” ; è costituito cioè una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi , ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto , anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cass.7026/1999;
Cass n.14821/2000; Cass. 190/2001; Cass.1308/2002 ).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub- procedimento rispetto a quello precedente e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento.
Ne consegue che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato , diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti , nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate , una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare .
Essendo il contribuente venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle di pagamento,con i successivi atti lo stesso non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle se non impugnando tali atti e non farne acquiescenza.
Si osserva,infine, che al fine di valutare l'eccezione di decadenza/prescrizione dei crediti impositivi che ne sono l'oggetto deve considerarsi che in applicazione della disciplina emergenziale introdotta in conseguenza dell'epidemia da VI 19 , il decorso del termine di prescrizione/decadenza , è stato sospeso per la durata di 24 mesi , quando l'Ente ne deleghi la riscossione all'Agenzia LE Entrate Riscossione. A riguardo deve richiamarsi l'art. 68 del DL. 18/2020 in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agenzia LE Entrate Riscossione che al comma 4- bis prevede che , con riferimento ai carichi relativi alle EN tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 - bis ( sospensione VI ) e, successivamente fino alla data del 31.12.2021 , nonché
, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021 , a quelli relativi alle dichiarazione di cui all'art.157 comma 3 lett. a),b),c) del DL 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L.17.7.2020 n.77 , sono prorogati : a) di 12 mesi, il termine di cui all'art.19 , comma 2 lett a) del decreto legislativo.13.4.1999 n.112 ; b) di 24 mesi
, anche in deroga alle disposizioni dell'art.3 comma3 , della L.27.7.2000 n.112 , e a ogni altra disposizione di legge vigente , i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse EN. Pertanto poiché la norma riguarda gli agenti della riscossione per tutti i carichi ricevuti ( tributari dell'Agenzia LE EN , ma anche degli enti locali e non tributari ) si deve applicare la proroga di 24 mesi per tutte le cartelle esattoriali.
Precedentemente la sospensione della riscossione era stata disposta dalla legge n.147/2013 articolo unico, comma 623 di 5 mesi e 18 gg. ed esattamente dal 1° gennaio 2014 al 15.6.20214 , come successivamente esteso dal DL.16/2014 convertito in legge n.68/2014
Alla luce di tali premesse deve rigettarsi l'eccezione di decadenza/prescrizione in ordine al credito di cui alle impugnate cartelle.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese in favore di parte resistente costituita in misura che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge