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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1091/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6636/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033126784000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346740000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346740000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346740000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e ATO ME1 S.P.A in liquidazione, avverso la cartella di pagamento n. 295 2023 00331267 84 000, notificata in data 27.6.2025, dell'importo di euro 153,88.
Parte ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici, la decadenza e la prescrizione.
Si costituisce ATO ME 1 che sostiene che la cartella era stata preceduta da fatture e da intimazione di pagamento non opposta, che deposita in copia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminati gli atti, rileva che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata.
Deve essere pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto l'atto è stato notificato nei termini rispetto all'ultima interruzione della prescrizione, tenuto conto della proroga dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID.
Questa Corte in proposito intende conformarsi all'orientamento della Cassazione (ord. 960/2025) “nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere gener ale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.”
Quanto alla decadenza va detto che l'intimazione (atto prodromico) non è stata impugnata.
Sennonché, una volta accertata la regolare notifica dell'intimazione, il ricorrente non può più impugnare l'atto successivo – vale a dire la cartella di pagamento – lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di decadenza (e le altre eccezioni ora formulate con il ricorso) dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione. Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le numerose altre eccezioni formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
In proposito l'intimazione ATO posta a base della cartella esattoriale costituisce atto ad impugnazione obbligatoria rientrante nel novero dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 sub specie di avviso di accertamento della tassa e condizione legittimante l'iscrizione a ruolo se non onorata.
Si veda in proposito quanto considerato in Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6436 Anno 2025: “Da ultimo, le
Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il “sollecito di pagamento” ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato “avviso di mora” – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.”
In quanto atto ad impugnazione obbligatoria non effettivamente impugnata, vale non solo ad interrompere la prescrizione (per il che sarebbe bastata la natura di atto facoltativamente impugnabile) ma preclude le eccezioni coeve e anteriori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese in favore di ATO ME in liq.che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori da distrarre al procuratore antistatario. Messina 22/1/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6636/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033126784000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346740000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346740000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035346740000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e ATO ME1 S.P.A in liquidazione, avverso la cartella di pagamento n. 295 2023 00331267 84 000, notificata in data 27.6.2025, dell'importo di euro 153,88.
Parte ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici, la decadenza e la prescrizione.
Si costituisce ATO ME 1 che sostiene che la cartella era stata preceduta da fatture e da intimazione di pagamento non opposta, che deposita in copia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminati gli atti, rileva che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata.
Deve essere pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto l'atto è stato notificato nei termini rispetto all'ultima interruzione della prescrizione, tenuto conto della proroga dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID.
Questa Corte in proposito intende conformarsi all'orientamento della Cassazione (ord. 960/2025) “nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere gener ale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.”
Quanto alla decadenza va detto che l'intimazione (atto prodromico) non è stata impugnata.
Sennonché, una volta accertata la regolare notifica dell'intimazione, il ricorrente non può più impugnare l'atto successivo – vale a dire la cartella di pagamento – lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di decadenza (e le altre eccezioni ora formulate con il ricorso) dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione. Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le numerose altre eccezioni formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
In proposito l'intimazione ATO posta a base della cartella esattoriale costituisce atto ad impugnazione obbligatoria rientrante nel novero dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 sub specie di avviso di accertamento della tassa e condizione legittimante l'iscrizione a ruolo se non onorata.
Si veda in proposito quanto considerato in Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6436 Anno 2025: “Da ultimo, le
Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il “sollecito di pagamento” ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato “avviso di mora” – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.”
In quanto atto ad impugnazione obbligatoria non effettivamente impugnata, vale non solo ad interrompere la prescrizione (per il che sarebbe bastata la natura di atto facoltativamente impugnabile) ma preclude le eccezioni coeve e anteriori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese in favore di ATO ME in liq.che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori da distrarre al procuratore antistatario. Messina 22/1/2026