Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/04/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 13818/2023 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. CHITI MARIO PILADE;
− Domicilio: VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZE presso lo studio dell'Avv. Mario Pilade Chiti
CONVENUTO
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Presidente pro-tempore
− Difesa: Avv. GENTILINI DEVIS
− Domicilio: VIALE ALDO MORO N. 52 BOLOGNA presso lo studio dell'Avvocatura Regione Emilia-Romagna
Decisa a Bologna il 05/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“previa disapplicazione della determinazione n. 15801 del 20.07.2023 della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna: in via preliminare: - decidere sull'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. confermando la giurisdizione di quest'ultimo. nel merito: - accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere l'assegnazione e Parte_1 l'erogazione del contributo/finanziamento di cui al Bando in oggetto per la realizzazione del progetto “Blue Eco Line – Chicken Eye” (CUP E19J21014330007), già concesso dalla Emilia Romagna, con determina dirigenziale n. 512 del 14.01.2022 del Dirigente CP_1 delServizio Qualificazione delle Imprese, nella misura di euro 132.600,00, a fronte di una spesa ammessa di euro 204.000,00, - e, per l'effetto, condannare la Regione Emilia Romagna a disporne la revoca della determinazione dirigenziale n. 15801 del 20.07.2023
1
o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. - nonché, nella denegata ipotesi in cui la Regione Emilia Romagna non venisse condannata a disporne la revoca della determinazione dirigenziale n. 15801 del 20.07.2023 della Giunta regionale, con erogazione in favore della del contributo in oggetto, condannare la Parte_1 Regione Emilia Romagna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Parte_1 nella misura sopra determinata (v. anche Citazione Motivo II.Segue), quanto al
[...] danno emergente pari ad euro 224.217,00, oltre ogni ulteriore spesa derivante dalla procedura per il nuovo finanziamento bancario e relativi interessi maturati e maturandi, che, se del caso, saranno meglio quantificati, in corso di causa;
o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
e quanto al lucro cessante pari ad euro 204.000,00 o nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria”
Convenuto:
“1) in via pregiudiziale/preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo rispetto a tutte le domande formulate ex adverso;
2) in via principale, nel merito, accertata la legittimità, correttezza, buona fede dell'operato della , rigettare tutte le domande Controparte_1 formulate ex adverso, perché infondate in fatto e diritto, per insussistenza dei fatti posti a fondamento dell'azione e degli elementi costitutivi qualsivoglia titolo di responsabilità eventualmente ascritta (e qui fermamente contestata) all'Ente regionale, altresì in quanto non provate, accertando e/o dichiarando comunque la sussistenza della colpa dell'attrice in relazione ai danni per cui è causa, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1227, secondo comma, c.c.; 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate ex adverso, accertare e/o dichiarare che nessuna voce di danno può essere riconosciuta all'attrice, riducendo in ogni caso sensibilmente l'importo complessivamente richiesto dalla controparte in quanto affetto da evidente sovrastima, sotto vari profili e titoli, oltre che indeterminato e non provato, applicando comunque l'art. 1227, primo comma, c.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
allega: Parte_1
1) determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Qualificazione delle Imprese Regione n. 515 del 14.01.2022, con cui ha ottenuto, stante la CP_1
2 sussistenza nella specie dei requisiti di ammissibilità previsti dalla D.G.R. n. 818 del 31.05.2021, recante “Azione 1.4.1 del 2014/2020. Bando per Pt_2 l'attrazione e il consolidamento di start up innovative”, la concessione del finanziamento di euro 132.600,00 per la realizzazione del progetto in oggetto “Blue Eco Line – Chicken Eye” (CUP E19J21014330007), a fronte di una spesa ammessa di euro 204.000,00;
2) di aver presentato in data 28.02.2023 la rendicontazione delle spese sostenute, acquisita agli atti con Prot. PG/2023/196620 dell'1.03.2023, ai fini del pagamento in un'unica soluzione della citata somma spettante a titolo di contributo, rendicontando una spesa complessiva pari ad euro 212.271,26;
3) determinazione dirigenziale n. 15801 del 20.07.2023 trasmessa alla Società a mezzo pec in data 20.07.2023, di revoca del contributo/finanziamento in quanto la collocazione della sede del progetto era in uno spazio di coworking, in contrasto
“sia con le finalità del bando, ovvero quelle di “sostenere lo sviluppo e il consolidamento nel territorio regionale di start up innovative (…) che contribuiscano al posizionamento competitivo della regione e (….) siano in grado di generare nuove opportunità occupazionali” (art.
1.1 del Bando), sia con le disposizioni di cui all'art.
4.1 del Bando stesso secondo cui “per unità locale in cui si realizza il progetto si intende un immobile, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto”; 4) di aver sostenuto costi a causa del comportamento illegittimo della in CP_1 ordine al contratto di finanziamento/mutuo stipulato a garanzia del progetto in oggetto in considerazione dell'aumento dei tassi e della rimodulazione in aumento delle rate, per un totale complessivo di euro 224.217,00.
Secondo la prospettazione di parte attrice:
1) sussiste il suo diritto all'ottenimento del contributo perché “il progetto per cui è causa ha superato il vaglio di ammissibilità in ordine ai requisiti prescritti nel Bando, perché, così come specificato dalla Società nella domanda di partecipazione, il progetto è stato sviluppato attraverso la sede operativa della Hurban Hub Piacenza, avente sede nel territorio della Emilia Romagna, CP_1 quale soggetto incubatore di cui potevano avvalersi, in forza del Bando, le start up innovative ai fini della realizzazione del progetto presentato” e facente “parte proprio della Rete di incubatori della Regione Emilia Romagna, “ ”, creata per CP_2 migliorare i servizi delle start up”;
2) anche se così non fosse, le circostanze per cui la nel gennaio 2022 ha CP_1 ritenuto il progetto finanziabile perché recante i requisiti previsti nel Bando, ed è poi intervenuta con la revoca del contributo a distanza di un anno dalla concessione, quando il progetto era già stato realizzato, integrano la lesione di un legittimo affidamento da cui discende la responsabilità ex art. 1337 cc per il danno emergente consistito nelle spese sopra menzionate e nel lucro cessante quantificato in euro 204.000,00.
Pertanto, chiede che sia dichiarato il suo diritto a ottenere Parte_1 l'assegnazione e l'erogazione del contributo/finanziamento di cui al Bando in oggetto per la realizzazione del progetto “Blue Eco Line – Chicken Eye” (CUP E19J21014330007), che la Regione sia condannata a disporre la revoca della determinazione CP_1
3 dirigenziale n. 15801 del 20.07.2023 della Giunta regionale, con conseguente condanna al pagamento dell'importo suddetto, nonché al risarcimento dei danni quantificati in euro 224.217,00 oltre rivalutazione e interessi;
in subordine chiede che la Regione Emilia- Romagna sia condannata al risarcimento del danno emergente pari ad euro 224.217,00 e del lucro cessante pari ad euro 204.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
Regione si difende eccependo: CP_1
1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
Parte
2) l'inadempimento di che non ha realizzato il progetto in una sede “produttiva” nel territorio della Regione (“unità locale in cui si realizza il CP_1 progetto”), cioè in un immobile nel quale l'impresa realizza abitualmente la propria attività di produzione e dove stabilmente è collocato il proprio personale nonché le attrezzature utilizzate per il progetto;
3) che il paragrafo 11 del Bando prevedeva tra i casi di revoca totale “il mancato rispetto o perdita, entro i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo, di taluno dei requisiti di ammissibilità del bando”;
4) che le verifiche sono state attuate a seguito e in base alle risultanze della rendicontazione, avvenuta solo in data 28 febbraio 2023, dopo una richiesta di proroga;
5) che la stipula di un mutuo, per ciò che non era coperto dal finanziamento per cui è causa, non era imposta dal bando.
Pertanto Regione chiede che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice ordinario e nel merito il rigetto delle domande e in subordine il rigetto della domanda risarcitoria.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
A detta della stessa “la controversia promossa per ottenere l'annullamento del CP_1 provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del G.O. tutte le volte in cui l'Amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficio dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte del beneficiario, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione”.
Essendo appunto questo il thema decidendum, dal momento che l'uso del termine
“revoca” (sia nel bando sia nella determina dirigenziale), in questo caso, non involge alcun tipo di valutazione comparativa tra interessi alla luce di uno pubblico prevalente, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
4.
4 Nel merito, la domanda è infondata.
Come indicato dalla Regione nella comunicazione 23 maggio 2023, nell'art.
4.1 del Bando si legge che “per unità locale in cui si realizza il progetto si intende un immobile, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto”.
Il fatto che nella domanda di contributo sia stata indicata la sede di Urban Hub Piacenza e che non siano stati fatti rilievi dalla commissione esaminatrice (anzi, la domanda è stata accolta) non genera un affidamento sull'esistenza del requisito richiesto dal bando, in quanto non era necessario che la produzione abituale di beni e servizi nel territorio regionale dell' preesistesse alla domanda, dovendosi piuttosto intendere CP_1
“lo sviluppo e il consolidamento nel territorio regionale delle start up” come un obiettivo da raggiungere, tenuto conto che il bando era aperto anche a start up di altre regioni.
Si consideri, peraltro, che il bando prevedeva perfino controlli ex post rispetto all'erogazione “finalizzati alla verifica del mantenimento, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'ammissione ai contributi previsti nel presente bando e salvo le eccezioni stabilite nello stesso, alla effettiva realizzazione degli interventi finanziati e alla conformità degli stessi rispetto al progetto approvato nonché, più in generale, al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni agevolate”.
Questi controlli potevano sfociare nel venir meno del diritto al contributo “in caso di mancato rispetto o perdita, entro 3 anni successivi alla data di pagamento del contributo, di taluno dei requisiti di ammissibilità al bando”.
Se, come del resto suggerisce la sua prospettazione sotto il profilo della giurisdizione, la controversia attiene all'accertamento dell'esistenza o meno (degli elementi costitutivi) del suo diritto al pagamento del contributo, la questione si risolve in un tema di prova e dunque parte attrice, in ragione della contestazione di parte convenuta, era onerata di provare di aver realizzato il progetto nel territorio dell' in un immobile, in CP_1 cui, almeno a partire dalla concessione del contributo, abbia abitualmente posto in essere attività di produzione di beni o servizi, e in cui siano stati stabilmente collocati il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto.
Tale onere non è stato assolto.
I capitoli di prova testimoniale di parte attrice infatti attengono alla prima installazione del sistema in un'azienda agricola, non al tipo di attività esercitato presso Urban Hub Piacenza nel periodo temporale di riferimento, circostanza che rimane ignota, non potendosi peraltro attivare alcun ragionamento inferenziale a fronte di indici tra loro contraddittori quali, da una parte, l'invio dei materiali acquistati in Toscana e la sede di lavoro, sempre in Toscana, di e e, dall'altra, il Persona_1 Persona_2 pagamento dei canoni nei confronti del soggetto titolare dei locali dell'incubatore di imprese.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 17.252,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 05/04/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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