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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3114/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3114 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 5.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pisa, via San Martino n. 77, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Scura che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Venturi, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- opponente
contro
(C.F. , nella qualità di socio della BL K S.n.c. CP_1 C.F._1 di YA e AC, elettivamente domiciliato in Milano, Via Luigi Galvani n. 21 presso lo studio dell'Avv. Denni Cadelano, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- opposto nonchè contro
(C.F.: ), nella qualità di socio della BL K S.n.c. CP_2 C.F._2 di YA e AC, elettivamente domiciliato in Palermo, Via P.pe di Belmonte n. 80, presso lo studio dell'Avv. Antonino Soresi che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Conigliaro, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- opposto
Oggetto: “Altri contratti atipici”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con decreto ingiuntivo n. 859/2019 del 28 maggio 2019 (R.g.n. 2144 /2019), il Tribunale di Pisa ha ingiunto alla società il pagamento della somma di euro 25.210,55 in favore di Parte_1
BL K s.n.c. di YA e AC a titolo di provvigioni da quest'ultima maturate per il mese di aprile 2018 di cui alla fattura n. 11 del 14 giugno 2018.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis rejectis;
Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
In via principale: - dichiarare nullo, annullare, e comunque revocare e privare di ogni effetto per le ragioni tutte di cui in narrativa il decreto ingiuntivo num. 859/2019, R.G. num. 2144/2019 del Tribunale di Pisa, oggetto di opposizione;
In via riconvenzionale-subordinata: - condannare, per le ragioni di cui in narrativa, la società BL K s.n.c. di YA e AC, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento e/o alla restituzione in favore della esponente della somma di Euro
35.398,85 ovvero di quella meglio vista accertata in corso di causa, previa occorrendo compensazione con quanto dovesse risultare denegatamente dovuto a controparte per le causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo;
- porre a carico della ricorrente convenuta in opposizione le spese, competenze ed onorari di lite, con maggiorazione di C.P.A. ed I.V.A., nonché di eventuale
C.T.U. e C.T.P.”
A sostegno delle domande svolte, l'opponente ha dedotto di esercitare attività di agente relativa a contratti e servizi nel settore delle telecomunicazioni, energia elettrica, acqua, gas, internet e altri e di avvalersi, nell'ambito di tali competenze e allo scopo di implementare la propria presenza sul mercato, dell'apporto di soggetti terzi, estranei alla sua struttura operativa, con i quali stipula appositi contratti di conferimento di incarico;
- di avere sottoscritto, in data 19 aprile 2017, un accordo con la società BL K per il procacciamento di affari aventi ad oggetto in prevalenza servizi energetici erogati dalla società ENERXENIA s.p.a. e che, conformemente alla prassi commerciale invalsa nel settore di riferimento, BL K: a) a fronte dell'attività svolta e documentata, emetteva fatture in acconto, che essa opponente provvedeva a pagare;
b) ogni 60 giorni ENERXENIA trasmetteva a essa opponente i consuntivi dei precedenti mesi, con indicazione dei contratti andati a buon fine e degli storni applicati per tutte le proposte con esito negativo;
c) in base a tale documentazione essa opponente conteggiava, per ciascuna mensilità, il conguaglio delle somme effettivamente spettanti alla BL K, tenuto conto anche degli importi già anticipati e trasmetteva a quest'ultima un invito a fatturare per il mese di riferimento;
- che dal mese di maggio 2018 l'apporto commerciale di
BL K ha subito un drastico e repentino calo fino poi ad esaurirsi completamente senza un'apparente ragione;
- che essa opponente è poi venuta a conoscenza del fatto che la rete commerciale di BL K aveva da qualche tempo iniziato una campagna di sviamento della clientela verso altro operatore energetico, tanto che nelle rendicontazioni trasmesse tra maggio e luglio 2018 e tra agosto e ottobre 2018, ENERXENIA evidenziava e addebitava storni complessivi per Euro 23.245,00.
Fatte tali premesse, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria deducendo: - di avere versato all'opposta a titolo di “anticipo validati aprile” la somma di euro 1.407,85 di cui alla fattura avversaria num. 10/2018 (regolarmente saldata), nonché l'importo di Euro 5.000,00 di cui alla fattura num.
4/2018, quale acconto provvigionale e di essere pertanto creditrice della somma di euro 6.407,85 nei confronti dell'opposta; - che pertanto, dette somme devono essere quantomeno decurtate dall'importo ingiunto o, in subordine, restituite ex art 2033 c.c.; - di essere a sua volta creditrice di BL K, vantando, in particolare: a) un credito di euro 5.746,00 a titolo di maggiori provvigioni da essa pagate per il mese di gennaio 2018 in favore dell'opposta, avendo continuato ad applicare per detta mensilità le “vecchie” provvigioni (70/35), senza procedere alla modifica delle percentuali provvisionali di cui al “Piano Canvass” in vigore a far data dal 1gennaio al 31 luglio 2018 che assicurava provvigioni per
60/33; b) un credito pari a euro 23.245,00 per ulteriori storni applicati da ENERXENIA relativi a proposte contrattuali acquisite dall'opposta riscontrati e contabilizzati in epoca successiva all'emissione della fattura oggetto di causa.
Pertanto, ha sollevato eccezione di compensazione per dette somme, domandandone altresì, in via subordinata e riconvenzionale, la ripetizione ex art 2033 c.c.
In data 13.02.2020 si è costituita BL K S.n.c. di YA e AC che ha contestato la spiegata opposizione, deducendo: - di avere svolto l'attività di procacciatore d'affari in favore dell'opponente, procacciando proposte contrattuali per la ENERXENIA s.p.a., società di cui l'opponente è agente, in esecuzione del mandato conferitole da in data 19.4.2017; - Parte_1 che a mente dell'art. 8 della lettera d'incarico, essa opposta, in qualità di procacciatrice, si è impegnata ad emettere regolare fattura al superamento della soglia di € 25,00 di compenso maturato, subordinando la fatturazione all'accettazione della contabilità da parte della mandante, odierna opponente;
- che il pagamento doveva avvenire a 60 giorni dalla data della fattura;
- che secondo gli accordi e la prassi invalsa, una volta inviato l'invito a fatturare, veniva emessa una fattura pari alla metà delle pratiche andate a buon fine e una successiva con il saldo delle pratiche, dedotti gli storni;
- di avere maturato per il mese di aprile dell'anno 2018 un credito di € 51.993,30; - che a seguito dell'applicazione degli storni e dei conteggi effettuati sulla base delle indicazioni di ENERXENIA
S.p.a., l'opponente ha inviato in data 14.6.2018 apposito invito a fatturare (i.e.: accettazione della contabilità della ), e relativo riepilogo denominato BLK – APRILE 2018, Parte_1 indicando l'importo da riportare in fattura alla voce “totale fattura”; - di avere quindi emesso, sulla base delle indicazioni fornite, la fattura n. 11 del 2018 del giorno 14.6.2018, afferente le provvigioni maturate nel periodo aprile 2018, come da richiamato invito a fatturare, per l'importo complessivo netto di € 25.210,57 (di cui € 22.815,00 di imponibile, € 5.019,30 per IVA, e sottratti € 2.623,73 a titolo di ritenuta d'acconto); - che, tuttavia, l'opponente non ha provveduto all'immediato accredito dell'importo recato dalla fattura, a motivo del sorgere di questioni che esulano dal pagamento delle spettanze richiesto;
- che con nota del giorno 11.8.2018 - alla quale non seguiva alcuna contestazione circa presunte e mai avanzate richieste di restituzione di somme indebitamente erogate - la
[...]
veniva diffidata al pagamento di quanto dovuto. Pt_1
Fatte tali premesse, la opposta ha altresì contestato gli importi di cui l'opponente ha chiesto la restituzione, rilevando l'assoluta genericità della causa petendi e deducendo, nello specifico: -
l'inapplicabilità delle percentuali di cui al “Piano Canvass” in vigore a far data dall'1 gennaio al 31 luglio 2018 in quanto non oggetto di accordo fra le parti;
- la mancata riferibilità delle somme asseritamente dovute a titolo di storni ulteriori ai contratti oggetto dell'invito a fatturare sul quale è stata emessa la fattura.
Con ordinanza del 2.4.2020 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante escussione di testimoni alle udienze del
12.10.2021, 16.03.2022 e 19.01.2023.
A seguito della cancellazione della società opposta BL K s.n.c. dal registro delle imprese intervenuta in data 24.01.2022, con provvedimento del 30.05.2024 la causa è stata interrotta ed è stata successivamente riassunta nei confronti dei soci e (ricorso Parte_2 CP_2
in riassunzione depositato in data 8.5.2024).
In data 16.05.2024 si è costituito che ha richiamato integralmente tutti gli atti Parte_2
ed i documenti già dedotti e depositati dai precedenti difensori, insistendo per l'accoglimento delle domande ivi proposte.
In data 8.10.2024 si è altresì costituito richiamando quanto già dedotto ed eccepito CP_2
e chiedendo il rigetto delle domande attoree;
lo stesso ha altresì chiesto accertarsi che nello svolgimento dell'attività di procacciamento d'affari per il mese di aprile dell'anno 2018, giusta contratto inter partes, BL K ha maturato il credito di € 25.210,57 – già al netto di storni e restituzione degli acconti – portato dalla fattura n. 11 del 14.6.2018 per gli affari andati a buon fine e, per l'effetto, condannare la al pagamento dell'importo di € 25.210,57 oltre interessi Parte_1
moratori sino al soddisfo o alla diversa somma accertata in corso di causa, anche maggiore.
Precisate le conclusioni con deposito di note di trattazione in vista dell'udienza cartolare del
5.12.2024, in pari data la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge. *****
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione (art. 645 c.p.c.) avverso il decreto ingiuntivo n.
859/2019 del 28 maggio 2019 (R.g.n. 2144 /2019), con cui il Tribunale di Pisa ha ingiunto a
[...]
il pagamento della somma di euro 25.210,55 di cui alla fattura n. 11 del 14 giugno Parte_1
2018 in favore di BL K s.n.c. di YA e AC a titolo di provvigioni da quest'ultima maturate nel mese di aprile 2018.
In limine litis, si osserva che la difesa opponente ha allegato di avere eseguito il pagamento dell'importo indicato nel titolo opposto del corso del presente giudizio (nella nota scritta di precisazione delle conclusioni depositata il 3.12.2024 e in sede di comparsa conclusionale), senza tuttavia dare prova documentale dell'avvenuto pagamento. La circostanza, in assenza di conferma da parte delle difese avversarie, non risulta documentata e per tale ragione non può essere considerata da questo giudice ai fini di una declaratoria, seppur parziale, di cessata materia del contendere.
2. Nei fatti, è pacifico in quanto non contestato e comunque provato per tabulas (doc. 2 allegato all'atto di costituzione) che in data 19.04.2017 le parti hanno sottoscritto un contratto denominato
“lettera d'incarico per il procacciamento d'affari” con cui ha conferito a Parte_1
BL K s.n.c. di YA e AC l'incarico avente ad oggetto l'attività di procacciamento d'affari in favore della società ENERXENIA S.p.a.
Emerge ex actis (art. 8 del contratto) che con la sottoscrizione di detto contratto le parti hanno previsto l'impegno dell'opposta ad emettere fattura al superamento della soglia di € 25,00 di compenso maturato, previa accettazione della contabilità da parte dell'opponente (“Ditta Mandante”), ed hanno stabilito il pagamento a 60 giorni dalla data della fattura.
Lo svolgimento da parte di BL K dell'incarico conferitole non è oggetto di contestazione.
È invece controverso l'an ed il quantum del credito azionato in via monitoria, a motivo della differente ricostruzione del meccanismo di contabilizzazione dei contratti conclusi e di applicazione degli storni, da intendersi quali mere operazioni contabili di calcolo (su cui si veda infra).
3. Il thema decidendum verte, quindi: a) dell'accertamento dell'esatta quantificazione delle provvigioni spettanti all'opposta per i contratti procacciati nel mese di aprile 2018; b) della
'accertamento della fondatezza della domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'esistenza dei controcrediti vantati dall'opponente (per omessa applicazione dei parametri di cui al Piano Canvass
e per pretesi “storni” successivi alla fattura azionata).
4. L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
4.1 Le deduzioni svolte da con riferimento alle somme da essa versate in favore Parte_1
BL K a titolo di anticipi provvigionali, in tesi non debitamente decurtate dall'importo ingiunto, sono prive di fondamento. Dalla lettura dell'art. 8 del contratto di procacciamento di affari e dalle dichiarazioni dei testi escussi
(in particolare collaboratrice della BL K, e Testimone_1 Tes_2
collaboratore della medesima società) si ricava che ai fini del pagamento di quanto dovuto
[...]
alla BL K, la odierna opposta emetteva una prima fattura per il pagamento di un acconto,
[...]
– dopo avere ricevuto indicazione sul numero dei contratti andati a buon fine grazie alla Pt_1
prestazione del procacciatore d'affari – accettava la contabilità mediante “invito a fatturare”, infine
BL K emetteva una fattura che teneva conto di tale ultimo dato (con compenso calcolato sui contratti effettivamente conclusi e attivati, detratti i contratti poi non andati a buon fine, definiti
“storni”).
Per ciò che concerne il compenso per il mese di aprile 2018, che in questa sede interessa, si osserva che l'opponente ha dimostrato di avere pagato euro 1.407,85, di cui alla fattura n. 10/2018, a titolo di
“anticipo validati aprile”. Si tratta quindi della prima fattura di cui al meccanismo previsto per contratto;
ad essa, tuttavia, ha fatto seguito l'invito a fatturare (all. 4 al fascicolo monitorio) che, per stessa ammissione della opponente, è stato inviato dopo avere ricevuto e visionato il dato dei contratti effettivamente conclusi grazie all'opera prestata dal procacciatore di affari (secondo l'elenco fornito da ENERXENIA). Da tale documento risulta che dal totale del credito maturato dall'opposta (€
51.993,00) è stato sottratto quanto ad essa già versato in acconto (€ 15.048,00).
Non essendo stata contestata (se non genericamente) la provenienza della dichiarazione dalla parte debitrice, la tabella allegata alla e-mail del 14.6.2018 alla creditrice e i dati numerici ivi contenuti assumono efficacia di riconoscimento del debito: si tratta pertanto del risultato di un calcolo effettuato e vagliato dalla medesima opponente che non può essere rimesso in discussione nell'ambito del presente giudizio, salva la prova del dolo del creditore, neppure allegata nel caso di specie.
Tale conclusione è supportata dalla testimonianza di nel 2018 responsabile Testimone_3
operations e del calcolo delle provvigioni per , il quale (udienza del 19.1.2023) ha Parte_1 dichiarato, sul cap. 10: “la somma non la ricordo. Nel momento in cui viene prodotto l'invito a fatturare e c'è dentro una parte di storno, nel momento in cui produco l'invito a fatturare con la parte dei gettoni e di storni, quello che fa fede è l'invito a fatturare. Nel momento in cui produco
l'invito a fatturare e ho dentro nuovi contratti, gli storni che si sono verificati, la mia aerea calcola gli storni e va ad inserire la quota di parte che deve essere stornata. Io mi attengo alle indicazioni contrattuali per l'invito a fatturare. Se nell'invito a fatturare c'è indicato uno storno, successivamente viene emessa una fattura a saldo”, così confermando che gli inviti a fatturare erano preceduti da un accurato controllo sui contratti da stornare.
Con riferimento all'importo di cui alla fattura n. 4/2018, in tesi corrisposto a BL K a titolo di
“acconto”, si osserva che l'imputazione non risulta effettuata tempestivamente dal debitore (art 1193 c.c.), mentre sulla fattura emessa dalla BL K si legge il riferimento ad un'attività di “Co- marketing” non riconducibile al ventilato acconto.
4.2 È del pari infondata la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente.
4.2.1. In primo luogo, non è accoglibile la deduzione della relativa al preteso Parte_1
pagamento di maggiori provvigioni non dovute per complessivi € 5.746,00 relative al mese di gennaio
2018 in ragione dell'applicazione di percentuali non conformi a quelle indicate nel “Piano Canvass” in vigore, in tesi, dal 2018.
Invero, all'articolo 7 lettere b) e c) del conferimento di incarico sottoscritto dalle parti si legge che
“b) il compenso sarà calcolato a seconda del tipo di prodotto ed in base alla modalità di pagamento scelta secondo lo schema di cui all'allegato che si intende parte integrante del presente accordo così come i futuri eventuali;
c) in caso di variazioni del prodotto delle condizioni di commercializzazione
e dei compensi perverrà al procacciatore uno specifico allegato da sottoscrivere in ogni sua parte ed inviare ad Ditta mandante”.
Tuttavia, l'opponente non ha dimostrato e nemmeno allegato di aver concordato con BL K
l'applicazione del piano Canvass cui essa fa riferimento, essendosi limitata a dedurre di aver comunicato l'applicazione del nuovo piano tariffario all'opposta, la quale non risulta comunque averlo mai sottoscritto. Non è stata quindi raggiunta la prova in ordine al fatto che OU K abbia acconsentito ad una diversa regolamentazione del calcolo dei compensi ad essa spettanti e, in specie, ad una riduzione della percentuale provvigionale originariamente pattuita.
4.2.2. In secondo luogo, la pretesa esistenza di un controcredito pari ad € 23.245,00 per storni successivi alla data della fattura azionata non è supportata da idonei elementi probatori, non essendo possibile identificare nei doc. allegati dal n. 16 al n. 21 quali fossero gli storni da applicare per i contratti conclusi grazie alla prestazione della BL K e quali invece i contratti conclusi in altro modo.
Sul punto, è appena il caso di richiamare le dichiarazioni del teste escusso Testimone_2
all'udienza del 12.10.2021, il quale ha dichiarato che gli storni indicati nei files, da lui stesso compilati, non erano della sola OU K, ma per tutte le strutture. E non si ricavano aliunde elementi per ricondurre univocamente i contratti, in tesi da stornare, a quelli conclusi grazie al procacciatore d'affari convenuto.
Senza contare, in ogni caso, che anche per i periodi successivi al mese di aprile 2018 vi sono in atti gli “inviti a rendicontare” (per i mesi da maggio 2018 ad ottobre 2018), emessi all'esito dell'accettazione della contabilizzazione da parte della società debitrice. Non residuano dubbi sul fatto che gli importi ivi indicati, corrispondenti a quelli riportati nelle fatture, recano l'implicito riconoscimento del debito da parte dell'opponente. 5. Va infine rigettata la domanda ex art. 2033 c.c., a ben vedere solo genericamente formulata ed in ogni caso non supportata dalla prova del pagamento dell'”indebito”.
6. Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del d.i. opposto;
è altresì rigettata la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000, considerato anche il valore della domanda riconvenzionale), dei parametri minimi di riferimento (atteso che il valore della lite è assai prossimo al minimo dello scaglione) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese si liquidano in favore degli odierni opposti, in solido tra loro, quali soci della BL K
(cancellata dal R.I. in corso di causa), limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruzione; si liquidano invece a favore di ciascuno di essi per la successiva fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
RIGETTA la domanda riconvenzionale svolta dalla opponente;
CONDANNA l'opponente alla refusione in favore di e di CP_1 CP_2
quali soci della opposta BL K SNC, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in euro 4.925,00 per compensi (sino alla fase di istruzione/trattazione), oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'opponente alla refusione in favore di delle spese di lite CP_1
sostenute all'esito della riassunzione (fase decisoria), pari ad euro 2.127,00 per compensi, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'opponente alla refusione in favore di delle spese di lite sostenute CP_2
all'esito della riassunzione (fase decisoria), pari ad euro 2.127,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3114 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 5.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pisa, via San Martino n. 77, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Scura che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Venturi, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- opponente
contro
(C.F. , nella qualità di socio della BL K S.n.c. CP_1 C.F._1 di YA e AC, elettivamente domiciliato in Milano, Via Luigi Galvani n. 21 presso lo studio dell'Avv. Denni Cadelano, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- opposto nonchè contro
(C.F.: ), nella qualità di socio della BL K S.n.c. CP_2 C.F._2 di YA e AC, elettivamente domiciliato in Palermo, Via P.pe di Belmonte n. 80, presso lo studio dell'Avv. Antonino Soresi che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Conigliaro, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- opposto
Oggetto: “Altri contratti atipici”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con decreto ingiuntivo n. 859/2019 del 28 maggio 2019 (R.g.n. 2144 /2019), il Tribunale di Pisa ha ingiunto alla società il pagamento della somma di euro 25.210,55 in favore di Parte_1
BL K s.n.c. di YA e AC a titolo di provvigioni da quest'ultima maturate per il mese di aprile 2018 di cui alla fattura n. 11 del 14 giugno 2018.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis rejectis;
Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
In via principale: - dichiarare nullo, annullare, e comunque revocare e privare di ogni effetto per le ragioni tutte di cui in narrativa il decreto ingiuntivo num. 859/2019, R.G. num. 2144/2019 del Tribunale di Pisa, oggetto di opposizione;
In via riconvenzionale-subordinata: - condannare, per le ragioni di cui in narrativa, la società BL K s.n.c. di YA e AC, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento e/o alla restituzione in favore della esponente della somma di Euro
35.398,85 ovvero di quella meglio vista accertata in corso di causa, previa occorrendo compensazione con quanto dovesse risultare denegatamente dovuto a controparte per le causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo;
- porre a carico della ricorrente convenuta in opposizione le spese, competenze ed onorari di lite, con maggiorazione di C.P.A. ed I.V.A., nonché di eventuale
C.T.U. e C.T.P.”
A sostegno delle domande svolte, l'opponente ha dedotto di esercitare attività di agente relativa a contratti e servizi nel settore delle telecomunicazioni, energia elettrica, acqua, gas, internet e altri e di avvalersi, nell'ambito di tali competenze e allo scopo di implementare la propria presenza sul mercato, dell'apporto di soggetti terzi, estranei alla sua struttura operativa, con i quali stipula appositi contratti di conferimento di incarico;
- di avere sottoscritto, in data 19 aprile 2017, un accordo con la società BL K per il procacciamento di affari aventi ad oggetto in prevalenza servizi energetici erogati dalla società ENERXENIA s.p.a. e che, conformemente alla prassi commerciale invalsa nel settore di riferimento, BL K: a) a fronte dell'attività svolta e documentata, emetteva fatture in acconto, che essa opponente provvedeva a pagare;
b) ogni 60 giorni ENERXENIA trasmetteva a essa opponente i consuntivi dei precedenti mesi, con indicazione dei contratti andati a buon fine e degli storni applicati per tutte le proposte con esito negativo;
c) in base a tale documentazione essa opponente conteggiava, per ciascuna mensilità, il conguaglio delle somme effettivamente spettanti alla BL K, tenuto conto anche degli importi già anticipati e trasmetteva a quest'ultima un invito a fatturare per il mese di riferimento;
- che dal mese di maggio 2018 l'apporto commerciale di
BL K ha subito un drastico e repentino calo fino poi ad esaurirsi completamente senza un'apparente ragione;
- che essa opponente è poi venuta a conoscenza del fatto che la rete commerciale di BL K aveva da qualche tempo iniziato una campagna di sviamento della clientela verso altro operatore energetico, tanto che nelle rendicontazioni trasmesse tra maggio e luglio 2018 e tra agosto e ottobre 2018, ENERXENIA evidenziava e addebitava storni complessivi per Euro 23.245,00.
Fatte tali premesse, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria deducendo: - di avere versato all'opposta a titolo di “anticipo validati aprile” la somma di euro 1.407,85 di cui alla fattura avversaria num. 10/2018 (regolarmente saldata), nonché l'importo di Euro 5.000,00 di cui alla fattura num.
4/2018, quale acconto provvigionale e di essere pertanto creditrice della somma di euro 6.407,85 nei confronti dell'opposta; - che pertanto, dette somme devono essere quantomeno decurtate dall'importo ingiunto o, in subordine, restituite ex art 2033 c.c.; - di essere a sua volta creditrice di BL K, vantando, in particolare: a) un credito di euro 5.746,00 a titolo di maggiori provvigioni da essa pagate per il mese di gennaio 2018 in favore dell'opposta, avendo continuato ad applicare per detta mensilità le “vecchie” provvigioni (70/35), senza procedere alla modifica delle percentuali provvisionali di cui al “Piano Canvass” in vigore a far data dal 1gennaio al 31 luglio 2018 che assicurava provvigioni per
60/33; b) un credito pari a euro 23.245,00 per ulteriori storni applicati da ENERXENIA relativi a proposte contrattuali acquisite dall'opposta riscontrati e contabilizzati in epoca successiva all'emissione della fattura oggetto di causa.
Pertanto, ha sollevato eccezione di compensazione per dette somme, domandandone altresì, in via subordinata e riconvenzionale, la ripetizione ex art 2033 c.c.
In data 13.02.2020 si è costituita BL K S.n.c. di YA e AC che ha contestato la spiegata opposizione, deducendo: - di avere svolto l'attività di procacciatore d'affari in favore dell'opponente, procacciando proposte contrattuali per la ENERXENIA s.p.a., società di cui l'opponente è agente, in esecuzione del mandato conferitole da in data 19.4.2017; - Parte_1 che a mente dell'art. 8 della lettera d'incarico, essa opposta, in qualità di procacciatrice, si è impegnata ad emettere regolare fattura al superamento della soglia di € 25,00 di compenso maturato, subordinando la fatturazione all'accettazione della contabilità da parte della mandante, odierna opponente;
- che il pagamento doveva avvenire a 60 giorni dalla data della fattura;
- che secondo gli accordi e la prassi invalsa, una volta inviato l'invito a fatturare, veniva emessa una fattura pari alla metà delle pratiche andate a buon fine e una successiva con il saldo delle pratiche, dedotti gli storni;
- di avere maturato per il mese di aprile dell'anno 2018 un credito di € 51.993,30; - che a seguito dell'applicazione degli storni e dei conteggi effettuati sulla base delle indicazioni di ENERXENIA
S.p.a., l'opponente ha inviato in data 14.6.2018 apposito invito a fatturare (i.e.: accettazione della contabilità della ), e relativo riepilogo denominato BLK – APRILE 2018, Parte_1 indicando l'importo da riportare in fattura alla voce “totale fattura”; - di avere quindi emesso, sulla base delle indicazioni fornite, la fattura n. 11 del 2018 del giorno 14.6.2018, afferente le provvigioni maturate nel periodo aprile 2018, come da richiamato invito a fatturare, per l'importo complessivo netto di € 25.210,57 (di cui € 22.815,00 di imponibile, € 5.019,30 per IVA, e sottratti € 2.623,73 a titolo di ritenuta d'acconto); - che, tuttavia, l'opponente non ha provveduto all'immediato accredito dell'importo recato dalla fattura, a motivo del sorgere di questioni che esulano dal pagamento delle spettanze richiesto;
- che con nota del giorno 11.8.2018 - alla quale non seguiva alcuna contestazione circa presunte e mai avanzate richieste di restituzione di somme indebitamente erogate - la
[...]
veniva diffidata al pagamento di quanto dovuto. Pt_1
Fatte tali premesse, la opposta ha altresì contestato gli importi di cui l'opponente ha chiesto la restituzione, rilevando l'assoluta genericità della causa petendi e deducendo, nello specifico: -
l'inapplicabilità delle percentuali di cui al “Piano Canvass” in vigore a far data dall'1 gennaio al 31 luglio 2018 in quanto non oggetto di accordo fra le parti;
- la mancata riferibilità delle somme asseritamente dovute a titolo di storni ulteriori ai contratti oggetto dell'invito a fatturare sul quale è stata emessa la fattura.
Con ordinanza del 2.4.2020 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante escussione di testimoni alle udienze del
12.10.2021, 16.03.2022 e 19.01.2023.
A seguito della cancellazione della società opposta BL K s.n.c. dal registro delle imprese intervenuta in data 24.01.2022, con provvedimento del 30.05.2024 la causa è stata interrotta ed è stata successivamente riassunta nei confronti dei soci e (ricorso Parte_2 CP_2
in riassunzione depositato in data 8.5.2024).
In data 16.05.2024 si è costituito che ha richiamato integralmente tutti gli atti Parte_2
ed i documenti già dedotti e depositati dai precedenti difensori, insistendo per l'accoglimento delle domande ivi proposte.
In data 8.10.2024 si è altresì costituito richiamando quanto già dedotto ed eccepito CP_2
e chiedendo il rigetto delle domande attoree;
lo stesso ha altresì chiesto accertarsi che nello svolgimento dell'attività di procacciamento d'affari per il mese di aprile dell'anno 2018, giusta contratto inter partes, BL K ha maturato il credito di € 25.210,57 – già al netto di storni e restituzione degli acconti – portato dalla fattura n. 11 del 14.6.2018 per gli affari andati a buon fine e, per l'effetto, condannare la al pagamento dell'importo di € 25.210,57 oltre interessi Parte_1
moratori sino al soddisfo o alla diversa somma accertata in corso di causa, anche maggiore.
Precisate le conclusioni con deposito di note di trattazione in vista dell'udienza cartolare del
5.12.2024, in pari data la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge. *****
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione (art. 645 c.p.c.) avverso il decreto ingiuntivo n.
859/2019 del 28 maggio 2019 (R.g.n. 2144 /2019), con cui il Tribunale di Pisa ha ingiunto a
[...]
il pagamento della somma di euro 25.210,55 di cui alla fattura n. 11 del 14 giugno Parte_1
2018 in favore di BL K s.n.c. di YA e AC a titolo di provvigioni da quest'ultima maturate nel mese di aprile 2018.
In limine litis, si osserva che la difesa opponente ha allegato di avere eseguito il pagamento dell'importo indicato nel titolo opposto del corso del presente giudizio (nella nota scritta di precisazione delle conclusioni depositata il 3.12.2024 e in sede di comparsa conclusionale), senza tuttavia dare prova documentale dell'avvenuto pagamento. La circostanza, in assenza di conferma da parte delle difese avversarie, non risulta documentata e per tale ragione non può essere considerata da questo giudice ai fini di una declaratoria, seppur parziale, di cessata materia del contendere.
2. Nei fatti, è pacifico in quanto non contestato e comunque provato per tabulas (doc. 2 allegato all'atto di costituzione) che in data 19.04.2017 le parti hanno sottoscritto un contratto denominato
“lettera d'incarico per il procacciamento d'affari” con cui ha conferito a Parte_1
BL K s.n.c. di YA e AC l'incarico avente ad oggetto l'attività di procacciamento d'affari in favore della società ENERXENIA S.p.a.
Emerge ex actis (art. 8 del contratto) che con la sottoscrizione di detto contratto le parti hanno previsto l'impegno dell'opposta ad emettere fattura al superamento della soglia di € 25,00 di compenso maturato, previa accettazione della contabilità da parte dell'opponente (“Ditta Mandante”), ed hanno stabilito il pagamento a 60 giorni dalla data della fattura.
Lo svolgimento da parte di BL K dell'incarico conferitole non è oggetto di contestazione.
È invece controverso l'an ed il quantum del credito azionato in via monitoria, a motivo della differente ricostruzione del meccanismo di contabilizzazione dei contratti conclusi e di applicazione degli storni, da intendersi quali mere operazioni contabili di calcolo (su cui si veda infra).
3. Il thema decidendum verte, quindi: a) dell'accertamento dell'esatta quantificazione delle provvigioni spettanti all'opposta per i contratti procacciati nel mese di aprile 2018; b) della
'accertamento della fondatezza della domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'esistenza dei controcrediti vantati dall'opponente (per omessa applicazione dei parametri di cui al Piano Canvass
e per pretesi “storni” successivi alla fattura azionata).
4. L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
4.1 Le deduzioni svolte da con riferimento alle somme da essa versate in favore Parte_1
BL K a titolo di anticipi provvigionali, in tesi non debitamente decurtate dall'importo ingiunto, sono prive di fondamento. Dalla lettura dell'art. 8 del contratto di procacciamento di affari e dalle dichiarazioni dei testi escussi
(in particolare collaboratrice della BL K, e Testimone_1 Tes_2
collaboratore della medesima società) si ricava che ai fini del pagamento di quanto dovuto
[...]
alla BL K, la odierna opposta emetteva una prima fattura per il pagamento di un acconto,
[...]
– dopo avere ricevuto indicazione sul numero dei contratti andati a buon fine grazie alla Pt_1
prestazione del procacciatore d'affari – accettava la contabilità mediante “invito a fatturare”, infine
BL K emetteva una fattura che teneva conto di tale ultimo dato (con compenso calcolato sui contratti effettivamente conclusi e attivati, detratti i contratti poi non andati a buon fine, definiti
“storni”).
Per ciò che concerne il compenso per il mese di aprile 2018, che in questa sede interessa, si osserva che l'opponente ha dimostrato di avere pagato euro 1.407,85, di cui alla fattura n. 10/2018, a titolo di
“anticipo validati aprile”. Si tratta quindi della prima fattura di cui al meccanismo previsto per contratto;
ad essa, tuttavia, ha fatto seguito l'invito a fatturare (all. 4 al fascicolo monitorio) che, per stessa ammissione della opponente, è stato inviato dopo avere ricevuto e visionato il dato dei contratti effettivamente conclusi grazie all'opera prestata dal procacciatore di affari (secondo l'elenco fornito da ENERXENIA). Da tale documento risulta che dal totale del credito maturato dall'opposta (€
51.993,00) è stato sottratto quanto ad essa già versato in acconto (€ 15.048,00).
Non essendo stata contestata (se non genericamente) la provenienza della dichiarazione dalla parte debitrice, la tabella allegata alla e-mail del 14.6.2018 alla creditrice e i dati numerici ivi contenuti assumono efficacia di riconoscimento del debito: si tratta pertanto del risultato di un calcolo effettuato e vagliato dalla medesima opponente che non può essere rimesso in discussione nell'ambito del presente giudizio, salva la prova del dolo del creditore, neppure allegata nel caso di specie.
Tale conclusione è supportata dalla testimonianza di nel 2018 responsabile Testimone_3
operations e del calcolo delle provvigioni per , il quale (udienza del 19.1.2023) ha Parte_1 dichiarato, sul cap. 10: “la somma non la ricordo. Nel momento in cui viene prodotto l'invito a fatturare e c'è dentro una parte di storno, nel momento in cui produco l'invito a fatturare con la parte dei gettoni e di storni, quello che fa fede è l'invito a fatturare. Nel momento in cui produco
l'invito a fatturare e ho dentro nuovi contratti, gli storni che si sono verificati, la mia aerea calcola gli storni e va ad inserire la quota di parte che deve essere stornata. Io mi attengo alle indicazioni contrattuali per l'invito a fatturare. Se nell'invito a fatturare c'è indicato uno storno, successivamente viene emessa una fattura a saldo”, così confermando che gli inviti a fatturare erano preceduti da un accurato controllo sui contratti da stornare.
Con riferimento all'importo di cui alla fattura n. 4/2018, in tesi corrisposto a BL K a titolo di
“acconto”, si osserva che l'imputazione non risulta effettuata tempestivamente dal debitore (art 1193 c.c.), mentre sulla fattura emessa dalla BL K si legge il riferimento ad un'attività di “Co- marketing” non riconducibile al ventilato acconto.
4.2 È del pari infondata la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente.
4.2.1. In primo luogo, non è accoglibile la deduzione della relativa al preteso Parte_1
pagamento di maggiori provvigioni non dovute per complessivi € 5.746,00 relative al mese di gennaio
2018 in ragione dell'applicazione di percentuali non conformi a quelle indicate nel “Piano Canvass” in vigore, in tesi, dal 2018.
Invero, all'articolo 7 lettere b) e c) del conferimento di incarico sottoscritto dalle parti si legge che
“b) il compenso sarà calcolato a seconda del tipo di prodotto ed in base alla modalità di pagamento scelta secondo lo schema di cui all'allegato che si intende parte integrante del presente accordo così come i futuri eventuali;
c) in caso di variazioni del prodotto delle condizioni di commercializzazione
e dei compensi perverrà al procacciatore uno specifico allegato da sottoscrivere in ogni sua parte ed inviare ad Ditta mandante”.
Tuttavia, l'opponente non ha dimostrato e nemmeno allegato di aver concordato con BL K
l'applicazione del piano Canvass cui essa fa riferimento, essendosi limitata a dedurre di aver comunicato l'applicazione del nuovo piano tariffario all'opposta, la quale non risulta comunque averlo mai sottoscritto. Non è stata quindi raggiunta la prova in ordine al fatto che OU K abbia acconsentito ad una diversa regolamentazione del calcolo dei compensi ad essa spettanti e, in specie, ad una riduzione della percentuale provvigionale originariamente pattuita.
4.2.2. In secondo luogo, la pretesa esistenza di un controcredito pari ad € 23.245,00 per storni successivi alla data della fattura azionata non è supportata da idonei elementi probatori, non essendo possibile identificare nei doc. allegati dal n. 16 al n. 21 quali fossero gli storni da applicare per i contratti conclusi grazie alla prestazione della BL K e quali invece i contratti conclusi in altro modo.
Sul punto, è appena il caso di richiamare le dichiarazioni del teste escusso Testimone_2
all'udienza del 12.10.2021, il quale ha dichiarato che gli storni indicati nei files, da lui stesso compilati, non erano della sola OU K, ma per tutte le strutture. E non si ricavano aliunde elementi per ricondurre univocamente i contratti, in tesi da stornare, a quelli conclusi grazie al procacciatore d'affari convenuto.
Senza contare, in ogni caso, che anche per i periodi successivi al mese di aprile 2018 vi sono in atti gli “inviti a rendicontare” (per i mesi da maggio 2018 ad ottobre 2018), emessi all'esito dell'accettazione della contabilizzazione da parte della società debitrice. Non residuano dubbi sul fatto che gli importi ivi indicati, corrispondenti a quelli riportati nelle fatture, recano l'implicito riconoscimento del debito da parte dell'opponente. 5. Va infine rigettata la domanda ex art. 2033 c.c., a ben vedere solo genericamente formulata ed in ogni caso non supportata dalla prova del pagamento dell'”indebito”.
6. Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del d.i. opposto;
è altresì rigettata la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000, considerato anche il valore della domanda riconvenzionale), dei parametri minimi di riferimento (atteso che il valore della lite è assai prossimo al minimo dello scaglione) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese si liquidano in favore degli odierni opposti, in solido tra loro, quali soci della BL K
(cancellata dal R.I. in corso di causa), limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruzione; si liquidano invece a favore di ciascuno di essi per la successiva fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
RIGETTA la domanda riconvenzionale svolta dalla opponente;
CONDANNA l'opponente alla refusione in favore di e di CP_1 CP_2
quali soci della opposta BL K SNC, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in euro 4.925,00 per compensi (sino alla fase di istruzione/trattazione), oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'opponente alla refusione in favore di delle spese di lite CP_1
sostenute all'esito della riassunzione (fase decisoria), pari ad euro 2.127,00 per compensi, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'opponente alla refusione in favore di delle spese di lite sostenute CP_2
all'esito della riassunzione (fase decisoria), pari ad euro 2.127,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino