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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/03/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11450/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11450/2022 tra
Parte_1
Parte_2
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 28 marzo 2025, alle ore 09.40, innanzi al dott. Sabrina Luperini, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
l'avv. PANIZZA SAMUEL Controparte_2
-per l'avv. BINI MARCO Parte_2
-per l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1 [...]
oggi sostituito dall'Avv. Luca Simoni CP_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Simoni discute e conclude riportandosi alle comparte di costituzione depositate nelle due opposizioni qui riunite;
l'Avv. Panizza e l'Avv. Bini come da note conclusive.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11450/2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata, ai fini Parte_1 C.F._1 del presente procedimento, in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 19, presso lo studio dell'Avv. Samuel
Panizza (c.f. ), che la rappresenta e assiste giusta procura in calce al presente C.F._2
atto,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI Parte_2 C.F._3
MARCO (C.F. elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BINI C.F._4
MARCO
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IV , già in persona del legale rappresentante pro P.IV_1 P.IV_2 Controparte_1
tempore, con domicilio eletto in Firenze, Via Giuseppe Mazzini 19, presso e nello studio dell'Avv.
Silvia Fersino (C.F. ), che la rappresenta e la difende come da mandato allegato;
C.F._5
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO DEL CONTENDERE
pagina 2 di 8 Si controverte in merito al Decreto Ingiuntivo n. 2904/2022 del 19-07-2022, con cui l'intestato
Tribunale di Firenze ha condannato in solido , quale debitore principale, e Parte_2
, quale garante, al pagamento in favore della cessionaria Parte_1 Controparte_1
della somma di € 39.441,97, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo
[...]
debitorio dei due finanziamenti concessi al da Monte dei Paschi di Siena, oggetto di cessione Pt_2
CP in blocco ex art. 58 TUB in favore dell'odierna parte opposta .
La garante ha introdotto la presente causa al fine di ottenere la revoca del suddetto Parte_1
decreto ingiuntivo;
a tal fine ha eccepito la nullità della fideiussione da questa rilasciata per violazione della normativa imperativa sulla libera concorrenza;
per assenza di accessorietà rispetto al finanziamento garantito;
per violazione del principio di correttezza e buona fede, evidenziando in ogni caso l'illegittimità del decreto opposto, in quanto emesso per importo esorbitante il limite garantito dalla Nelle note conclusive depositate, la ha altresì ulteriormente eccepito il Parte_1 Parte_1
difetto di legittimazione della convenuta opposta, per mancata prova della ricomprensione nella cessione del credito di cui causa.
Separatamente, ha proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, il debitore principale anch'egli al fine di ottenere la revoca dello stesso stante l'eccepita intervenuta prescrizione Pt_2
del credito ingiunto.
CP L'opposta si è costituita in entrambe le opposizioni al fine di ottenere il loro rigetto, previa riunione ed esperimento della procedura mediazione, nelle fattispecie obbligatoria ex art 5 co.4 dlgs
28/2010 per ragioni di materia (bancaria).
SUL RIPARTO DEGLI ONERI PROBATORI
Prima di passare all'esame della questioni sollevate in giudizio, giova ricordare che, com'è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un processo ordinario di cognizione di primo grado, tale per cui questo, non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena. Ciò comporta quindi un'inversione della posizione processuale delle parti: è il creditore opposto, che ha l'onere di provare la propria pretesa creditoria, mentre il debitore opponente ha l'onere di provare eventuali fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria dell'attore (ex multis, Cass, n. 24815/2005; Cass. n. 25857/2011).
Nella fattispecie, giova altresì preliminarmente ricordare che, per quanto sia data la possibilità ai cessionari di crediti acquistati mediante operazione di cartolarizzazione o cessione in blocco avvalersi della possibilità di avvalersi dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub, per consolidata giurisprudenza, detta certificazione ex art. 50 Tub, costituisce un adeguato mezzo probatorio per ottenere una pronta formazione di un titolo giudiziale, necessario alla riscossione di un credito pagina 3 di 8 insoddisfatto, in una fase di cognizione sommaria quale è quella della richiesta di un decreto ingiuntivo, tuttavia, nella eventuale successiva fase di opposizione, trovano applicazione le consuete regole probatorie.
La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che nel giudizio di opposizione, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ex D.Lgs. 385/1993, non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla banca, sebbene possa rivestire carattere indiziario (cfr. Cassazione n. 21092/2016; Cassazione, ordinanza 1892/2023).
In punto di oneri probatori, nel caso merita anche ricordare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione provare di aver adempiuto (cfr. ex multis, Cass. S.U. 13533 del 2001, Cass. 3472. 2008, Cass, n. 8736.2014).
SULLA LEGITTIMAZIONE-TITOLARITA' DELL'OPPOSTA
Quanto alle condizioni dell'azione e alla relativa fondatezza, occorre ricordare l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. sentenza n. 2117/2015; C.Cass. ordinanza 12122/2018), secondo cui, la parte che intenda promuovere un giudizio, deve, non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela.
Secondo la Suprema Corte, la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, costituisce una condizione dell'azione diretta ad ottenere una qualsiasi pronuncia del Giudice in ordine al rapporto oggetto di lite;
si è detto difatti che la “legitimatio ad causam”, si identifica nel diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base all'allegazione della sola parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole (cfr. C. Cass. 14177/2011). Il Giudice è chiamato a valutare la sussistenza di detto interesse e di detta condizione, come detto sulla sola base della prospettazione dell'attore o del convenuto, prescindendo dalla verifica dell'effettiva titolarità del rapporto giuridico oggetto di lite, dato che è diversa questione, che attiene al merito della causa.
La titolarità del diritto ad agire, si identifica invece con la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa;
trattasi non di condizione dell'azione, ma di elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.
La titolarità attiva o passiva, investe quindi il merito della causa e i concreti suoi requisiti di accoglibilità e fondatezza, rappresentando una condizione preliminare di merito. L'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, in quanto attinente al merito e alla fondatezza pagina 4 di 8 della domanda, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e pertanto deve essere tempestivamente formulata.
Le Sezioni Unite (cfr. S.U. 2951/2016), pronunciatesi sul tema, hanno affermato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto."
Con specifico riguardo alla cessione di credito in blocco ex art. 58 TUB, la Suprema Corte di
Cassazione, con la recente sentenza n. 5478 del 29 febbraio 2024, in ordine alla prova del credito oggetto di cessione, ha chiarito che il cessionario, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di provare l'esistenza e la titolarità del credito in maniera rigorosa, a differenza di quanto avviene nella fase monitoria. La Cassazione ha ribadito che, una cosa, è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa;
altra cosa, è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.
Come noto, l'art. 58 TUB ha inteso infatti agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nelle Gazzetta Ufficiale;
tale adempimento – ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale all'art. 1264 c.c., può quindi essere validamente surrogato dalla notificazione della cessione, ma è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa.
NELLA FATTISPECIE
CP Scrutinata la fattispecie alla luce dei principi sopra richiamati, va rilevato che la cessionaria ha agito in via monitoria, facendo valere una pretesa creditoria prospettata come propria, conseguentemente sussiste l' “interesse ad agire-legitimatio ad causam” della medesima. CP
ha agito inoltre allegando i due contratti di finanziamento concessi al e la relativa Pt_2 garanzia fideiussoria prestata dalla oltre all'atto di cessione e alla comunicazione inoltrata Parte_1
al debitore ceduto Pt_2
non ha negato di aver ricevuto i predetti finanziamenti, ne ha contestato la cessione Pt_2
CP della relativa posizione creditoria all'odierna opposta , conseguentemente la titolarità del credito CP ingiunto in capo ad va ritenuto provata.
SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Mentre la parte opposta ha assolto l'onere probatorio cui era chiamata, né il debitore principale, né la garante, hanno dimostrato, come sarebbe stato loro onere, l'estinzione del credito loro ingiunto.
L'eccezione di prescrizione del credito sollevata da va disattesa. Pt_2
pagina 5 di 8 Come da costante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, nel contratto di mutuo la prescrizione decennale comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, visto che il pagamento delle singole rate si configura come un'obbligazione unica e quindi il debito non può ritenersi scaduto se non prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. n. 4232/2023, e sul punto anche Trib. Genova n.
1474/2022).
Nel caso di specie, i contratti sottoscritti il 12.01.2012 n. 1867-KZ820172064499700100, e il
12.04.2012 n. 1867-KZ820172064508200100 (doc. 3 e doc. 9 del fascicolo monitorio), posti a fondamento della pretesa ingiunta in via monitoria, prevedevano il pagamento dell'ultima rata il
31/01/2019 e il 30/04/2019, con conseguentemente relativa prescrizione a gennaio/aprile 2029.
SULL'ECCEPITA NULLITA' della CP_4
Quanto alle prospettata nullità parziale della garanzia prestata dall'opponente va in Parte_1 primo luogo riconosciuta la natura fideiussoria dell'impegno assunto dalla garante-attrice opponente
Parte_1
A tal proposito giova richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n.
31105/2024), che esprimendosi in ordine alla sufficienza dell'inserimento della clausola “a semplice richiesta” al fine di qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia, ha fatto osservare che, nell'ipotesi in cui, come nel caso, la garante è tenuta al pagamento “a semplice richiesta” e non secondo la più incisiva clausola “a semplice richiesta e senza eccezioni” (vd. SS.UU, sentenza n.
3947/2010, che ha affermato l' “idoneità o sufficienza della clausola di pagamento a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni) a trasformare un contratto di fideiussione (pure atipico) in un Garantie vertrag), ciò non è di per sé invece sufficiente a configurare l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia, dovendo ricavarsi la natura del rapporto non solo dal contenuto delle clausole, ma anche dal contesto generale e dall'intenzione perseguita dalle parti.
Ciò detto, va osservato che la fideiussione prestata dalla ricalca lo schema di Parte_1
fideiussione omnibus giudicato illegittimo perché contrastante con gli art. 2, comma 2, lett. a) L.
287/1990 e 101 del TFUE.
Difatti, le Sezioni Unite con la sentenza 41994/2021, hanno stabilito che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante in relazione alle sole clausole contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) L. 287/1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ex art. 2, comma 3, L. 287/1991 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
pagina 6 di 8 Sull'argomento è di recente ancora intervenuta la Suprema Corte (C. Cass. ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025), che ha chiarito come, nell'azione di nullità, quale quella introdotta dalla occorre la tempestiva produzione del provvedimento ABI, oltre che la circostanza che la Parte_1 fideiussione sia“stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Conseguentemente l'eccezione di nullità parziale della fideiussione perché contenente condizioni coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, nel caso non può essere accolta, in difetto di utile supporto probatorio, non potendosi ritenere estesa l'indagine svolta dalla Banca
d'Italia nel 2005 a fideiussione venute in essere come nella fattispecie in epoca successiva;
ciò tanto più considerato che le clausole in questioni non sono invero contrarie a nome imperative e che la nullità deriva invece unicamente dalla violazione dell'art. 2 della L. 197/1990.
Peraltro va osservato che le clausole in contestazione sono state oggetto di specifica approvazione scritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma II, cc e vanno pertanto ritenute valide ed efficaci.
Anche la clausola contemplata all'art. 7 della fideiussione in atti è da ritenersi valida, dato che non si preclude al garante la possibilità di sollevare eccezioni, subordinandone piuttosto la possibilità se del caso al tempo successivo all'intervenuto pagamento.
Non si rinviene infine alcuna violazione del principio di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c., del resto, in base all'art 5 del contratto, si prevedeva che fosse cura del garante chiedere informazioni alla Banca in merito allo svolgimento del rapporto tra il debitore alla
Banca che, a richiesta, era tenuta a riferire al garante l'esposizione debitoria complessiva del debitore.
Non risulta, agli atti, che la sig. abbia mai richiesto informazioni circa la consistenza Parte_1
debitoria del sig. Pt_2
Conseguentemente la fideiussione rilasciata dalla va ritenuta immune dalle censure Parte_1
di nullità sollevato, la quale è pertanto tenuta al pagamento del debito nella misura garantita.
Conclusivamente, il Decreto Ingiuntivo impugnato, merita pertanto conferma e declaratoria di definitiva esecutività nei riguardi dell'opponente mentre va revocato nei riguardi Pt_2
pagina 7 di 8 dell'opponente che tuttavia va condannata al pagamento verso l'opposta della somma di Parte_1
€. 21.691,19, oltre interessi come liquidate nel monitorio.
SULLE SPESE DI LITE
Venendo alle spese di lite, vengono regolate secondo i principi di cui all'art. 91-97 cpc con riferimento all'opponente e secondo l'art. 92-97 cpc con riferimento all'opponente Pt_2
e liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri minimi aggiornati al DM 147/2022 Parte_1 tenendo di conto dell'attività in concreto espletata e sulla base dell'attribuito.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, parziale accoglimento dell'opposizione nei confronti di , così dispone: Parte_1
-RIGETTA l'opposizione proposta dal debitore principale e per Parte_2
l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2904/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta dalla garante e Parte_1 per l'effetto REVOCA nei confronti della stessa il suddetto decreto ingiuntivo e NA la stessa garante al pagamento in favore della convenuto opposta Parte_1 [...] della somma di €. 21.691,19, oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo CP_5
opposto e per la predetta revocato;
-NA l'opponente , unitamente all'opponente quest'ultima Pt_2 Parte_1 nei limiti di 2/3, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta opposta che sono liquidate per intero nella misura di € 2.540,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre Iva e
Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18.37
28 marzo 2025
Il Giudice Onorario Sabrina Luperini
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11450/2022 tra
Parte_1
Parte_2
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 28 marzo 2025, alle ore 09.40, innanzi al dott. Sabrina Luperini, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
l'avv. PANIZZA SAMUEL Controparte_2
-per l'avv. BINI MARCO Parte_2
-per l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1 [...]
oggi sostituito dall'Avv. Luca Simoni CP_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Simoni discute e conclude riportandosi alle comparte di costituzione depositate nelle due opposizioni qui riunite;
l'Avv. Panizza e l'Avv. Bini come da note conclusive.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11450/2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata, ai fini Parte_1 C.F._1 del presente procedimento, in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 19, presso lo studio dell'Avv. Samuel
Panizza (c.f. ), che la rappresenta e assiste giusta procura in calce al presente C.F._2
atto,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI Parte_2 C.F._3
MARCO (C.F. elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BINI C.F._4
MARCO
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IV , già in persona del legale rappresentante pro P.IV_1 P.IV_2 Controparte_1
tempore, con domicilio eletto in Firenze, Via Giuseppe Mazzini 19, presso e nello studio dell'Avv.
Silvia Fersino (C.F. ), che la rappresenta e la difende come da mandato allegato;
C.F._5
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO DEL CONTENDERE
pagina 2 di 8 Si controverte in merito al Decreto Ingiuntivo n. 2904/2022 del 19-07-2022, con cui l'intestato
Tribunale di Firenze ha condannato in solido , quale debitore principale, e Parte_2
, quale garante, al pagamento in favore della cessionaria Parte_1 Controparte_1
della somma di € 39.441,97, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo
[...]
debitorio dei due finanziamenti concessi al da Monte dei Paschi di Siena, oggetto di cessione Pt_2
CP in blocco ex art. 58 TUB in favore dell'odierna parte opposta .
La garante ha introdotto la presente causa al fine di ottenere la revoca del suddetto Parte_1
decreto ingiuntivo;
a tal fine ha eccepito la nullità della fideiussione da questa rilasciata per violazione della normativa imperativa sulla libera concorrenza;
per assenza di accessorietà rispetto al finanziamento garantito;
per violazione del principio di correttezza e buona fede, evidenziando in ogni caso l'illegittimità del decreto opposto, in quanto emesso per importo esorbitante il limite garantito dalla Nelle note conclusive depositate, la ha altresì ulteriormente eccepito il Parte_1 Parte_1
difetto di legittimazione della convenuta opposta, per mancata prova della ricomprensione nella cessione del credito di cui causa.
Separatamente, ha proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, il debitore principale anch'egli al fine di ottenere la revoca dello stesso stante l'eccepita intervenuta prescrizione Pt_2
del credito ingiunto.
CP L'opposta si è costituita in entrambe le opposizioni al fine di ottenere il loro rigetto, previa riunione ed esperimento della procedura mediazione, nelle fattispecie obbligatoria ex art 5 co.4 dlgs
28/2010 per ragioni di materia (bancaria).
SUL RIPARTO DEGLI ONERI PROBATORI
Prima di passare all'esame della questioni sollevate in giudizio, giova ricordare che, com'è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un processo ordinario di cognizione di primo grado, tale per cui questo, non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena. Ciò comporta quindi un'inversione della posizione processuale delle parti: è il creditore opposto, che ha l'onere di provare la propria pretesa creditoria, mentre il debitore opponente ha l'onere di provare eventuali fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria dell'attore (ex multis, Cass, n. 24815/2005; Cass. n. 25857/2011).
Nella fattispecie, giova altresì preliminarmente ricordare che, per quanto sia data la possibilità ai cessionari di crediti acquistati mediante operazione di cartolarizzazione o cessione in blocco avvalersi della possibilità di avvalersi dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub, per consolidata giurisprudenza, detta certificazione ex art. 50 Tub, costituisce un adeguato mezzo probatorio per ottenere una pronta formazione di un titolo giudiziale, necessario alla riscossione di un credito pagina 3 di 8 insoddisfatto, in una fase di cognizione sommaria quale è quella della richiesta di un decreto ingiuntivo, tuttavia, nella eventuale successiva fase di opposizione, trovano applicazione le consuete regole probatorie.
La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che nel giudizio di opposizione, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ex D.Lgs. 385/1993, non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla banca, sebbene possa rivestire carattere indiziario (cfr. Cassazione n. 21092/2016; Cassazione, ordinanza 1892/2023).
In punto di oneri probatori, nel caso merita anche ricordare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione provare di aver adempiuto (cfr. ex multis, Cass. S.U. 13533 del 2001, Cass. 3472. 2008, Cass, n. 8736.2014).
SULLA LEGITTIMAZIONE-TITOLARITA' DELL'OPPOSTA
Quanto alle condizioni dell'azione e alla relativa fondatezza, occorre ricordare l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. sentenza n. 2117/2015; C.Cass. ordinanza 12122/2018), secondo cui, la parte che intenda promuovere un giudizio, deve, non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela.
Secondo la Suprema Corte, la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, costituisce una condizione dell'azione diretta ad ottenere una qualsiasi pronuncia del Giudice in ordine al rapporto oggetto di lite;
si è detto difatti che la “legitimatio ad causam”, si identifica nel diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base all'allegazione della sola parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole (cfr. C. Cass. 14177/2011). Il Giudice è chiamato a valutare la sussistenza di detto interesse e di detta condizione, come detto sulla sola base della prospettazione dell'attore o del convenuto, prescindendo dalla verifica dell'effettiva titolarità del rapporto giuridico oggetto di lite, dato che è diversa questione, che attiene al merito della causa.
La titolarità del diritto ad agire, si identifica invece con la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa;
trattasi non di condizione dell'azione, ma di elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.
La titolarità attiva o passiva, investe quindi il merito della causa e i concreti suoi requisiti di accoglibilità e fondatezza, rappresentando una condizione preliminare di merito. L'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, in quanto attinente al merito e alla fondatezza pagina 4 di 8 della domanda, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e pertanto deve essere tempestivamente formulata.
Le Sezioni Unite (cfr. S.U. 2951/2016), pronunciatesi sul tema, hanno affermato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto."
Con specifico riguardo alla cessione di credito in blocco ex art. 58 TUB, la Suprema Corte di
Cassazione, con la recente sentenza n. 5478 del 29 febbraio 2024, in ordine alla prova del credito oggetto di cessione, ha chiarito che il cessionario, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di provare l'esistenza e la titolarità del credito in maniera rigorosa, a differenza di quanto avviene nella fase monitoria. La Cassazione ha ribadito che, una cosa, è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa;
altra cosa, è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.
Come noto, l'art. 58 TUB ha inteso infatti agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nelle Gazzetta Ufficiale;
tale adempimento – ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale all'art. 1264 c.c., può quindi essere validamente surrogato dalla notificazione della cessione, ma è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa.
NELLA FATTISPECIE
CP Scrutinata la fattispecie alla luce dei principi sopra richiamati, va rilevato che la cessionaria ha agito in via monitoria, facendo valere una pretesa creditoria prospettata come propria, conseguentemente sussiste l' “interesse ad agire-legitimatio ad causam” della medesima. CP
ha agito inoltre allegando i due contratti di finanziamento concessi al e la relativa Pt_2 garanzia fideiussoria prestata dalla oltre all'atto di cessione e alla comunicazione inoltrata Parte_1
al debitore ceduto Pt_2
non ha negato di aver ricevuto i predetti finanziamenti, ne ha contestato la cessione Pt_2
CP della relativa posizione creditoria all'odierna opposta , conseguentemente la titolarità del credito CP ingiunto in capo ad va ritenuto provata.
SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Mentre la parte opposta ha assolto l'onere probatorio cui era chiamata, né il debitore principale, né la garante, hanno dimostrato, come sarebbe stato loro onere, l'estinzione del credito loro ingiunto.
L'eccezione di prescrizione del credito sollevata da va disattesa. Pt_2
pagina 5 di 8 Come da costante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, nel contratto di mutuo la prescrizione decennale comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, visto che il pagamento delle singole rate si configura come un'obbligazione unica e quindi il debito non può ritenersi scaduto se non prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. n. 4232/2023, e sul punto anche Trib. Genova n.
1474/2022).
Nel caso di specie, i contratti sottoscritti il 12.01.2012 n. 1867-KZ820172064499700100, e il
12.04.2012 n. 1867-KZ820172064508200100 (doc. 3 e doc. 9 del fascicolo monitorio), posti a fondamento della pretesa ingiunta in via monitoria, prevedevano il pagamento dell'ultima rata il
31/01/2019 e il 30/04/2019, con conseguentemente relativa prescrizione a gennaio/aprile 2029.
SULL'ECCEPITA NULLITA' della CP_4
Quanto alle prospettata nullità parziale della garanzia prestata dall'opponente va in Parte_1 primo luogo riconosciuta la natura fideiussoria dell'impegno assunto dalla garante-attrice opponente
Parte_1
A tal proposito giova richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n.
31105/2024), che esprimendosi in ordine alla sufficienza dell'inserimento della clausola “a semplice richiesta” al fine di qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia, ha fatto osservare che, nell'ipotesi in cui, come nel caso, la garante è tenuta al pagamento “a semplice richiesta” e non secondo la più incisiva clausola “a semplice richiesta e senza eccezioni” (vd. SS.UU, sentenza n.
3947/2010, che ha affermato l' “idoneità o sufficienza della clausola di pagamento a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni) a trasformare un contratto di fideiussione (pure atipico) in un Garantie vertrag), ciò non è di per sé invece sufficiente a configurare l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia, dovendo ricavarsi la natura del rapporto non solo dal contenuto delle clausole, ma anche dal contesto generale e dall'intenzione perseguita dalle parti.
Ciò detto, va osservato che la fideiussione prestata dalla ricalca lo schema di Parte_1
fideiussione omnibus giudicato illegittimo perché contrastante con gli art. 2, comma 2, lett. a) L.
287/1990 e 101 del TFUE.
Difatti, le Sezioni Unite con la sentenza 41994/2021, hanno stabilito che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante in relazione alle sole clausole contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) L. 287/1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ex art. 2, comma 3, L. 287/1991 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
pagina 6 di 8 Sull'argomento è di recente ancora intervenuta la Suprema Corte (C. Cass. ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025), che ha chiarito come, nell'azione di nullità, quale quella introdotta dalla occorre la tempestiva produzione del provvedimento ABI, oltre che la circostanza che la Parte_1 fideiussione sia“stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Conseguentemente l'eccezione di nullità parziale della fideiussione perché contenente condizioni coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, nel caso non può essere accolta, in difetto di utile supporto probatorio, non potendosi ritenere estesa l'indagine svolta dalla Banca
d'Italia nel 2005 a fideiussione venute in essere come nella fattispecie in epoca successiva;
ciò tanto più considerato che le clausole in questioni non sono invero contrarie a nome imperative e che la nullità deriva invece unicamente dalla violazione dell'art. 2 della L. 197/1990.
Peraltro va osservato che le clausole in contestazione sono state oggetto di specifica approvazione scritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma II, cc e vanno pertanto ritenute valide ed efficaci.
Anche la clausola contemplata all'art. 7 della fideiussione in atti è da ritenersi valida, dato che non si preclude al garante la possibilità di sollevare eccezioni, subordinandone piuttosto la possibilità se del caso al tempo successivo all'intervenuto pagamento.
Non si rinviene infine alcuna violazione del principio di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c., del resto, in base all'art 5 del contratto, si prevedeva che fosse cura del garante chiedere informazioni alla Banca in merito allo svolgimento del rapporto tra il debitore alla
Banca che, a richiesta, era tenuta a riferire al garante l'esposizione debitoria complessiva del debitore.
Non risulta, agli atti, che la sig. abbia mai richiesto informazioni circa la consistenza Parte_1
debitoria del sig. Pt_2
Conseguentemente la fideiussione rilasciata dalla va ritenuta immune dalle censure Parte_1
di nullità sollevato, la quale è pertanto tenuta al pagamento del debito nella misura garantita.
Conclusivamente, il Decreto Ingiuntivo impugnato, merita pertanto conferma e declaratoria di definitiva esecutività nei riguardi dell'opponente mentre va revocato nei riguardi Pt_2
pagina 7 di 8 dell'opponente che tuttavia va condannata al pagamento verso l'opposta della somma di Parte_1
€. 21.691,19, oltre interessi come liquidate nel monitorio.
SULLE SPESE DI LITE
Venendo alle spese di lite, vengono regolate secondo i principi di cui all'art. 91-97 cpc con riferimento all'opponente e secondo l'art. 92-97 cpc con riferimento all'opponente Pt_2
e liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri minimi aggiornati al DM 147/2022 Parte_1 tenendo di conto dell'attività in concreto espletata e sulla base dell'attribuito.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, parziale accoglimento dell'opposizione nei confronti di , così dispone: Parte_1
-RIGETTA l'opposizione proposta dal debitore principale e per Parte_2
l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2904/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta dalla garante e Parte_1 per l'effetto REVOCA nei confronti della stessa il suddetto decreto ingiuntivo e NA la stessa garante al pagamento in favore della convenuto opposta Parte_1 [...] della somma di €. 21.691,19, oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo CP_5
opposto e per la predetta revocato;
-NA l'opponente , unitamente all'opponente quest'ultima Pt_2 Parte_1 nei limiti di 2/3, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta opposta che sono liquidate per intero nella misura di € 2.540,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre Iva e
Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18.37
28 marzo 2025
Il Giudice Onorario Sabrina Luperini
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