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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/09/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1705/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIROLAMI Parte_1 C.F._1 ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIROLAMI ALBERTO
OPPONENTE contro
C.F. ), di seguito, per brevità, con il Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 patrocinio dell'avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Viale Duca d'Aosta 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA
OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per l'opponente: IN VIA PREGIUDIZIALE: In accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarando competente il Tribunale di Sondrio, con ogni conseguente provvedimento;
NEL MERITO: accertata e dichiarata la nullità della fidejussione azionata dalla ricorrente e sottoscritta dall'opponente:
-revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo per cui è causa, in quanto infondato in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione del caso, di fatto e di legge;
-Dichiarare che nulla è dovuto dal fidejussore alla ricorrente. Parte_1
pagina 1 di 4 Subordinatamente: revocare il Decreto Ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni ed i motivi esposti in atti;
Respingere ogni e qualsiasi domanda ed eccezione formulate dall'opposta in quanto infondate in fatto e diritto. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze.
Per l'opposta: IN VIA PREGIUDIZIALE
dichiarare inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal sig. in Parte_1 quanto tardivamente notificata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 351/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 11.03.2024 dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere ammissibile l'opposizione: IN VIA PRELIMINARE
rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
NEL MERITO In via principale:
rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 351/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
In via subordinata:
in ogni caso, accertare e dichiarare che il sig. , nei limiti della fideiussione Parte_1 prestata, è debitore nei confronti di quale cessionaria del credito di Credito Controparte_1
Valtellinese soc. coop., della somma di Euro 38.931,13 o la diversa somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi al tasso del 4,97% a decorrere dal 10.12.2013 e, per l'effetto ed in ogni caso condannare il predetto al pagamento in favore dell'opposta della somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi dal dovuto al saldo come indicati nel procedimento monitorio, nonché le competenze legali indicate nel medesimo procedimento monitorio;
Con vittoria dei compensi di causa del presente giudizio e del giudizio monitorio ed oltre rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo notificato in data 02.05.2024 a e per essa Controparte_1 Controparte_2
svolgendo le ss. domande di merito:
[...]
IN VIA PREGIUDIZIALE: in accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarando competente il Tribunale di Sondrio, con ogni conseguente provvedimento;
IN VIA PRELIMINARE: non concedere, se richiesta, la provvisoria esecuzione al Decreto Ingiuntivo opposto, in ragione delle motivazioni esposte nel presente atto di opposizione, considerata la prova scritta costituita dall'allegata documentazione. Disporre quindi termine per consentire l'esperimento del necessario procedimento di mediazione.
NEL MERITO: accertata e dichiarata la nullità della fidejussione azionata dalla ricorrente e sottoscritta dall'opponente, revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo per cui è causa, in quanto infondato in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione del caso di fatto e di legge. pagina 2 di 4 In subordine: revocare il Decreto Ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni ed i motivi esposti nel presente atto.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze.
A fondamento delle stesse deduceva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in favore del Tribunale di Sondrio, Foro già ritenuto competente dall'Istituto ricorrente in occasione di un precedente procedimento monitorio, e la nullità del contratto di fidejussione sottoscritto dall'opponente in data 15/07/2005 ed allegato dalla richiedente al Ricorso monitorio.
Formatosi il contraddittorio si costituiva mediante comparsa di risposta Controparte_1 eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente notificata, contestando le avverse domande ed insistendo per la conferma dell'ingiunzione di pagamento con rigetto di ogni eccezione e domanda avversa.
In via subordinata chiedeva l'accertamento del proprio credito con la conseguente condanna al versamento del corrispettivo a carico dell'opponente.
Con ordinanza in data 30/10/2024 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e disposta la sospensione del giudizio per incardinare la procedura di mediazione, la quale si concludeva con verbale di esito negativo.
Espletati gli incombenti di legge, la causa viene decisa con sentenza.
Tardività dell'opposizione
L'eccezione di tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e meritevole pertanto di accoglimento per le considerazioni esposte nella citata ordinanza, qui richiamate, essendo stata allegata la cartolina di ricezione datata 21/3/2024, per cui il termine utile risulta cadere in giorno prefestivo, ma non di sabato (sul punto vd. Cass n. 17280 del 16 giugno 2023).
Per completezza, va chiarito che non si è in presenza di un'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, la quale è proponibile in presenza di presupposti che l'opponente non ha dedotto né dimostrato.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc, con assorbimento di ogni questione dedotta in ordine allo stesso.
Nullità della fideiussione
In sede di comparsa conclusionale l'opponente ha dedotto “di aver introdotto, sia pur sotto la veste di
“eccezione”, una vera e propria controdomanda di natura completamente autonoma rispetto a quella monitoria promossa dalla ricorrente, vale a dire quella rivolta all'accertamento ed alla dichiarazione da parte del Giudice della nullità della fidejussione sottoscritta il 15/07/2015 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società V.S. Costruzioni Edili s.a.s. di SA Si RO & C. ed azionata dall'opposta“.
Tale assunto non è condivisibile per le ss. ragioni.
Come emerge dalle conclusioni sopra esposte, ribadite nella prima memoria ex art. 171 ter cpc, l'opponente non ha svolto una domanda autonoma volta alla declaratoria di nullità della fideiussione, ma ha chiesto di accertare la nullità della fideiussione in funzione della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
La deduzione di un fatto asseritamente impeditivo dell'accoglimento della domanda creditoria di controparte, accolta in sede monitoria, si qualifica come eccezione (e d'altronde che tale nullità sia pagina 3 di 4 stato formalizzata come “eccezione” è un dato riconosciuto dallo stesso).
Solo in sede conclusionale il Sig. ha proposto una diversa interpretazione, finalizzata a rivestire Pt_1 la propria eccezione di una finalità autonoma (slegata dall'opposizione al DI), ma tale operazione concretizza una modifica del thema decidendum, inammissibile oltre i termini assegnati ex art. 171 ter cpc.
A ciò aggiungasi che qualora l'opponente avesse svolto una domanda siffatta vi sarebbe stato anche il rilievo officioso dell'incompetenza del giudice adito in quanto “la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata“ (Cass. Sez. 6 – 1, ordinanza n. 6523 del 19/3/2021).
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto regolate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, che diviene pertanto definitivamente esecutivo;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda volta a dichiarare la nullità della fidejussione sottoscritta il 15/07/2015 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società V.S. Costruzioni Edili s.a.s. di SA Si RO & C. ed azionata dall'opposta;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta, oltre alle spese liquidate in fase monitoria, le spese presente giudizio liquidate in euro 5.200,00 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1705/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIROLAMI Parte_1 C.F._1 ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIROLAMI ALBERTO
OPPONENTE contro
C.F. ), di seguito, per brevità, con il Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 patrocinio dell'avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Viale Duca d'Aosta 21052 BUSTO ARSIZIOpresso il difensore avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA
OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per l'opponente: IN VIA PREGIUDIZIALE: In accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarando competente il Tribunale di Sondrio, con ogni conseguente provvedimento;
NEL MERITO: accertata e dichiarata la nullità della fidejussione azionata dalla ricorrente e sottoscritta dall'opponente:
-revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo per cui è causa, in quanto infondato in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione del caso, di fatto e di legge;
-Dichiarare che nulla è dovuto dal fidejussore alla ricorrente. Parte_1
pagina 1 di 4 Subordinatamente: revocare il Decreto Ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni ed i motivi esposti in atti;
Respingere ogni e qualsiasi domanda ed eccezione formulate dall'opposta in quanto infondate in fatto e diritto. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze.
Per l'opposta: IN VIA PREGIUDIZIALE
dichiarare inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal sig. in Parte_1 quanto tardivamente notificata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 351/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 11.03.2024 dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere ammissibile l'opposizione: IN VIA PRELIMINARE
rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
NEL MERITO In via principale:
rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 351/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
In via subordinata:
in ogni caso, accertare e dichiarare che il sig. , nei limiti della fideiussione Parte_1 prestata, è debitore nei confronti di quale cessionaria del credito di Credito Controparte_1
Valtellinese soc. coop., della somma di Euro 38.931,13 o la diversa somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi al tasso del 4,97% a decorrere dal 10.12.2013 e, per l'effetto ed in ogni caso condannare il predetto al pagamento in favore dell'opposta della somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi dal dovuto al saldo come indicati nel procedimento monitorio, nonché le competenze legali indicate nel medesimo procedimento monitorio;
Con vittoria dei compensi di causa del presente giudizio e del giudizio monitorio ed oltre rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo notificato in data 02.05.2024 a e per essa Controparte_1 Controparte_2
svolgendo le ss. domande di merito:
[...]
IN VIA PREGIUDIZIALE: in accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarando competente il Tribunale di Sondrio, con ogni conseguente provvedimento;
IN VIA PRELIMINARE: non concedere, se richiesta, la provvisoria esecuzione al Decreto Ingiuntivo opposto, in ragione delle motivazioni esposte nel presente atto di opposizione, considerata la prova scritta costituita dall'allegata documentazione. Disporre quindi termine per consentire l'esperimento del necessario procedimento di mediazione.
NEL MERITO: accertata e dichiarata la nullità della fidejussione azionata dalla ricorrente e sottoscritta dall'opponente, revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo per cui è causa, in quanto infondato in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione del caso di fatto e di legge. pagina 2 di 4 In subordine: revocare il Decreto Ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni ed i motivi esposti nel presente atto.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze.
A fondamento delle stesse deduceva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in favore del Tribunale di Sondrio, Foro già ritenuto competente dall'Istituto ricorrente in occasione di un precedente procedimento monitorio, e la nullità del contratto di fidejussione sottoscritto dall'opponente in data 15/07/2005 ed allegato dalla richiedente al Ricorso monitorio.
Formatosi il contraddittorio si costituiva mediante comparsa di risposta Controparte_1 eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente notificata, contestando le avverse domande ed insistendo per la conferma dell'ingiunzione di pagamento con rigetto di ogni eccezione e domanda avversa.
In via subordinata chiedeva l'accertamento del proprio credito con la conseguente condanna al versamento del corrispettivo a carico dell'opponente.
Con ordinanza in data 30/10/2024 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e disposta la sospensione del giudizio per incardinare la procedura di mediazione, la quale si concludeva con verbale di esito negativo.
Espletati gli incombenti di legge, la causa viene decisa con sentenza.
Tardività dell'opposizione
L'eccezione di tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e meritevole pertanto di accoglimento per le considerazioni esposte nella citata ordinanza, qui richiamate, essendo stata allegata la cartolina di ricezione datata 21/3/2024, per cui il termine utile risulta cadere in giorno prefestivo, ma non di sabato (sul punto vd. Cass n. 17280 del 16 giugno 2023).
Per completezza, va chiarito che non si è in presenza di un'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, la quale è proponibile in presenza di presupposti che l'opponente non ha dedotto né dimostrato.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc, con assorbimento di ogni questione dedotta in ordine allo stesso.
Nullità della fideiussione
In sede di comparsa conclusionale l'opponente ha dedotto “di aver introdotto, sia pur sotto la veste di
“eccezione”, una vera e propria controdomanda di natura completamente autonoma rispetto a quella monitoria promossa dalla ricorrente, vale a dire quella rivolta all'accertamento ed alla dichiarazione da parte del Giudice della nullità della fidejussione sottoscritta il 15/07/2015 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società V.S. Costruzioni Edili s.a.s. di SA Si RO & C. ed azionata dall'opposta“.
Tale assunto non è condivisibile per le ss. ragioni.
Come emerge dalle conclusioni sopra esposte, ribadite nella prima memoria ex art. 171 ter cpc, l'opponente non ha svolto una domanda autonoma volta alla declaratoria di nullità della fideiussione, ma ha chiesto di accertare la nullità della fideiussione in funzione della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
La deduzione di un fatto asseritamente impeditivo dell'accoglimento della domanda creditoria di controparte, accolta in sede monitoria, si qualifica come eccezione (e d'altronde che tale nullità sia pagina 3 di 4 stato formalizzata come “eccezione” è un dato riconosciuto dallo stesso).
Solo in sede conclusionale il Sig. ha proposto una diversa interpretazione, finalizzata a rivestire Pt_1 la propria eccezione di una finalità autonoma (slegata dall'opposizione al DI), ma tale operazione concretizza una modifica del thema decidendum, inammissibile oltre i termini assegnati ex art. 171 ter cpc.
A ciò aggiungasi che qualora l'opponente avesse svolto una domanda siffatta vi sarebbe stato anche il rilievo officioso dell'incompetenza del giudice adito in quanto “la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata“ (Cass. Sez. 6 – 1, ordinanza n. 6523 del 19/3/2021).
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto regolate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, che diviene pertanto definitivamente esecutivo;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda volta a dichiarare la nullità della fidejussione sottoscritta il 15/07/2015 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società V.S. Costruzioni Edili s.a.s. di SA Si RO & C. ed azionata dall'opposta;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta, oltre alle spese liquidate in fase monitoria, le spese presente giudizio liquidate in euro 5.200,00 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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