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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 777/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5601/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4061/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 28/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170075552840 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl ricorreva in giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione impugnando la cartella esattoriale n. 097 2017 0075552840 000, asseritamente notificata in data 07.04.2017, afferente la tassa automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno di imposta 2014.
A fondamento della propria opposizione la contribuente eccepiva:
-l'omessa notificazione della cartella esattoriale opposta,
-l'estinzione per il decorso dei termini di prescrizione ex art. 3 del del D.L. n. 2/1986 dei crediti in contestazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo del proprio funzionario delegato eccependo la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 04 novembre 2022 il Collegio tratteneva la causa in decisione e respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente condannandola alla refusione delle spese dell'intero giudizio nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, nella misura di € 1200,00.
Avverso tale sentenza, la contribuente proponeva appello per cui è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con propria memoria e relative controdeduzioni.
Nel corso di causa il procuratore di parte appellante rappresentava che la società appellante è stata sottoposta a liquidazione giudiziale con sentenza n. 163/2024 del Tribunale Civile di Roma.
Depositava all'uopo il summenzionato provvedimento.
In conseguenza di quanto sopra, chiedeva disporsi l'interruzione del processo al fine di consentirne la riassunzione da parte della curatela fallimentare.
Con ordinanza n. 120/2025, depositata il 27.1.2025, la Corte sospendeva (rectius: interrompeva) il processo, che veniva rifissato all'udienza del 15.01.2026, in cui nessuno era presente e nessuna istanza di riassunzione risultava essere stata presentata nel termine di legge.
La causa era trattata e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 45, d.lgs 546/1992, a norma del quale “Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.”
Nessuna istanza in tal senso è pervenuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti, ai sensi dell'art 45 d.lgs. n. 546/1992. Spese processuali a carico delle parti che le hanno sostenute.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5601/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4061/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 28/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170075552840 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl ricorreva in giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione impugnando la cartella esattoriale n. 097 2017 0075552840 000, asseritamente notificata in data 07.04.2017, afferente la tassa automobilistica, interessi e sanzioni, per l'anno di imposta 2014.
A fondamento della propria opposizione la contribuente eccepiva:
-l'omessa notificazione della cartella esattoriale opposta,
-l'estinzione per il decorso dei termini di prescrizione ex art. 3 del del D.L. n. 2/1986 dei crediti in contestazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo del proprio funzionario delegato eccependo la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 04 novembre 2022 il Collegio tratteneva la causa in decisione e respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente condannandola alla refusione delle spese dell'intero giudizio nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, nella misura di € 1200,00.
Avverso tale sentenza, la contribuente proponeva appello per cui è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con propria memoria e relative controdeduzioni.
Nel corso di causa il procuratore di parte appellante rappresentava che la società appellante è stata sottoposta a liquidazione giudiziale con sentenza n. 163/2024 del Tribunale Civile di Roma.
Depositava all'uopo il summenzionato provvedimento.
In conseguenza di quanto sopra, chiedeva disporsi l'interruzione del processo al fine di consentirne la riassunzione da parte della curatela fallimentare.
Con ordinanza n. 120/2025, depositata il 27.1.2025, la Corte sospendeva (rectius: interrompeva) il processo, che veniva rifissato all'udienza del 15.01.2026, in cui nessuno era presente e nessuna istanza di riassunzione risultava essere stata presentata nel termine di legge.
La causa era trattata e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 45, d.lgs 546/1992, a norma del quale “Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.”
Nessuna istanza in tal senso è pervenuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti, ai sensi dell'art 45 d.lgs. n. 546/1992. Spese processuali a carico delle parti che le hanno sostenute.