CASS
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 13958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13958 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: TA MA RA e TA UC, rappresentate e difese per procura alle liti per atto notaio Giovanna Morena di GO del 9.6.2020, rep. n.16744, dall’Avvocato MP NE. Ricorrenti contro LE TI, LE IA e TT NC, rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati Gabriele Cipollone, ER AN e EN AT. Controricorrenti e TA MA TE, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Nicola Rigobello. Controricorrente e DARA DI. SE LI, SE VA, SE CE, SE MA RA, SE NN, SE GI, SE LU, eredi di Civile Sent. Sez. 2 Num. 13958 Anno 2025 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 26/05/2025 R.G. N. 30600/2020. 2 TA MA, NO LA, TA MA e TA IC AN, eredi di TA CE, AN NA. Intimati avverso la sentenza n. 686/2020 della Corte di appello di Venezia, depositata il 24.2.2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8.4.2025 dal consigliere IO Bertuzzi. Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AL PE, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udite le difese svolte dall’Avvocato Mara Curti, per delega dell’Avvocato MP NE, per le ricorrenti e dall’Avvocato EN AT per i controricorrenti LE e TT. Fatti di causa TA MA RA e TA UC convennero dinanzi al tribunale di GO DARA DI, TT NC, AN NA quale erede di TA SI, TA MA TE, TA MA, NO LA, TA MA e TA IC AN, chiedendo che fosse dichiarato nullo ovvero annullato l’atto notarile del 17.12.1997 con cui TT NC e DARA DI, quali procuratori, oltre che delle esponenti, anche di TA SI, MA TE, MA, IO, RO MA e CE, avevano venduto a LE TI e LE IA la nuda proprietà ed a LE CA l’usufrutto di una parte del terreno di cui erano comproprietarie e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti. A sostegno delle domande le attrici esposero di essere state costrette a sottoscrivere, in data 28/29.4.1997, la procura a vendere dagli altri comproprietari al fine di estinguere un pignoramento gravante sul bene;
che i procuratori avevano venduto il cespite alle proprie consorti ed al suocero ed avevano ecceduto dal mandato, avendo ceduto anche parte del terreno intestato alla zia IU, di cui non avevano ancora accettato l’eredità. R.G. N. 30600/2020. 3 Integrato il contraddittorio su ordine del giudice nei confronti degli acquirenti LE CA, TI e IA, con sentenza n.562 del 2017 il tribunale respinse le domande. Interposto gravame, con sentenza n. 686 del 24.2.2020 la Corte di appello di Venezia confermò la decisione di primo grado. A sostegno di tale conclusione la Corte affermò che le attrici avevano proposto la domanda di risarcimento del danni sul presupposto della invalidità della vendita in quanto stipulata dai procuratori TT e DARA in violazione del mandato conferito, senza tuttavia dimostrare la invalidità del contratto e senza impugnare l’atto di procura, nei cui riguardi non avevano svolto rilievi in sede di appello;
che, tenuto conto del tenore della procura, la conclusione della vendita non configurava comunque abuso da parte dei procuratori;
che le censure svolte in appello in ordine al rigetto della domanda di invalidità della compravendita erano del tutto vaghe ed astratte, con conseguente violazione dell’art. 342 c.p.c.. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 24.11.2020 hanno proposto ricorso TA MA RA e TA UC, sulla base di tre motivi. LE TI, LE IA e TT NC hanno notificato controricorso, come TA MA TE. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva Il P.M. e le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 102 c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto che le attrici avessero proposto domanda di nullità o di annullamento dell’atto di compravendita del 17.12.1997, ordinando per l’effetto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli acquirenti del bene. Questa affermazione, ad avviso del ricorso, è errata, in quanto un’interpretazione corretta degli atti introduttivi, rispondente alla effettiva utilità perseguita dalle attrici, avrebbe dovuto portare a ritenere che la domanda di nullità o di annullamento fosse stata proposta non in via principale, ma in via incidentale, essendo funzionale R.G. N. 30600/2020. 4 all’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per eccesso di mandato proposta nei confronti dei procuratori e degli altri consorti che avevano conferito la procura e con essi avevano colluso. Il mezzo è inammissibile. Le censure sollevate appaiono articolate in modo generico ed astratto, con richiamo ai criteri dettati in generale dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla interpretazione della domanda in giudizio, ma senza alcuna precisazione delle ragioni per cui essi sarebbero stati violati dalla Corte di appello e del modo in cui la violazione si sarebbe consumata. In particolare, il ricorso non richiama alcun passo degli atti difensivi idonei a far emergere errori nella valutazione ed interpretazione delle domande proposte, cui ancorare la lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non può poi non osservarsi che la doglianza sollevata trova diretta smentita dalla esposizione della vicenda processuale quale emerge non solo dalla sentenza impugnata, ma dallo stesso ricorso (pag.3), in cui si dà atto che le odierne ricorrenti, con l’atto di citazione in primo grado, avevano chiesto di “ Dichiarare la nullità e/o annullare l’atto di vendita a firma del Notaio Gambino di GO, Rep. 142.865, stipulato in data 17.12.1997 tra i signori TT NC e DARA DI (in rappresentanza dei signori UC, MA RA, SI, MA TE, MA, IO, RO MA e CE TA) e i signori CA, TI e IA LE”. Alla luce di tali rilievi il motivo non può non considerarsi inammissibile, tenuto conto del principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, essendo l’interpretazione del contenuto e la qualificazione della domanda operazione riservata al giudice di merito, essa è sindacabile, in sede di giudizio di legittimità, soltanto laddove, sostanziandosi in una nullità processuale, sia ravvisabile la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 30770 del 2023; Cass. n. 11103 del 2020). Nel caso di specie, il ricorso non solo non offre alcun argomento logico e testuale per sostenere che vi sia stata tale violazione, ma dagli atti di causa, come segnalato, emergono chiari riscontri per escluderla, fermo il rilievo che, non avendo le ricorrenti avanzato censure contro il rigetto della domanda di nullità e/o annullamento della compravendita, R.G. N. 30600/2020. 5 confermata dalla Corte di appello in ragione della ritenuta inammissibilità del relativo motivo di impugnazione, la questione posta dal motivo potrebbe esercitare influenza unicamente nei confronti della statuizione con cui le attrici sono state condannate al pagamento delle spese in favore degli acquirenti del bene, nei cui confronti il tribunale dispose l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello, nel confermare la pronuncia di primo grado di rigetto delle domande proposte, trascurato di esaminare taluni documenti prodotti in giudizio, quali il contratto preliminare di compravendita concluso il 22.10.1997 tra i procuratori TT e DARA ed i LE, in cui erano stati inseriti mappali identificativi di terreni non indicati nella procura speciale a vendere, poi modificati in sede di contratto definitivo. Il giudice di appello ha inoltre omesso di operare un attento confronto tra la procura e l’atto di vendita, da cui emergeva che quest’ultima ha avuto ad oggetto porzioni di terreno ulteriori, tra cui quelli appartenenti alla de cuius TA IU, di cui le istanti non avevano, all’epoca, ancora accettato l’eredità. Nell’atto di vendita si prevedeva inoltre la cancellazione di un sequestro, mai autorizzata dalle mandanti. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1395, 1390, 1711 e 1223 c.c., censurando la decisione impugnata per avere rigettato la domanda di risarcimento dei danni senza considerare che l’atto di compravendita era stato concluso da parte dei procuratori speciali in situazione di conflitto di interessi, avendo venduto il bene alle mogli ed al suocero, e eccedendo il mandato ricevuto. Anche questi motivi, da trattarsi congiuntamente, vanno dichiarati inammissibili. La ragione risiede principalmente nel rilievo che, come dedotto dalla controricorrente TA MA TE, le censure introducono circostanze ed elementi di indagine che non sono state oggetto di discussione nel giudizio di appello. Dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che l’atto di gravame R.G. N. 30600/2020. 6 abbia riproposto doglianze circa la esecuzione della procura a vendere conferita dai consorti TA a TT NC e DARA DI, per eccesso di mandato o per conflitto di interessi. Occorre infatti dare atto che la Corte di appello da un verso ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame che lamentava il rigetto della domanda di nullità o di annullamento dell’atto di vendita, dall’altro ha precisato, dopo avere escluso abusi da parte dei procuratori nell’adempimento della procura a vendere, che comunque l’atto di appello non aveva riproposto rilievi in ordine alla esecuzione della stessa. Tali affermazioni non sono censurate dal ricorso, che non richiama contestazioni della procura sollevate con l’atto di appello. Ciò è sufficiente, nonostante la non linearità del ragionamento svolto dalla Corte distrettuale, per ritenere inammissibili entrambi i motivi, per avere posto questioni che, non facendo parte del tema del giudizio appello, sono da ritenersi definitivamente coperte dal giudicato interno formatosi in virtù della sentenza di primo grado. Il secondo motivo è inoltre inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., ratione temporis applicabile nel presente giudizio, essendo stato l’appello introdotto nel 2017, che esclude la proponibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. nel caso in cui il giudice di appello abbia deciso in senso conforme alla pronuncia di primo grado (c.d. doppia conforme). In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, per ciascuna parte controricorrente. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2025.
che i procuratori avevano venduto il cespite alle proprie consorti ed al suocero ed avevano ecceduto dal mandato, avendo ceduto anche parte del terreno intestato alla zia IU, di cui non avevano ancora accettato l’eredità. R.G. N. 30600/2020. 3 Integrato il contraddittorio su ordine del giudice nei confronti degli acquirenti LE CA, TI e IA, con sentenza n.562 del 2017 il tribunale respinse le domande. Interposto gravame, con sentenza n. 686 del 24.2.2020 la Corte di appello di Venezia confermò la decisione di primo grado. A sostegno di tale conclusione la Corte affermò che le attrici avevano proposto la domanda di risarcimento del danni sul presupposto della invalidità della vendita in quanto stipulata dai procuratori TT e DARA in violazione del mandato conferito, senza tuttavia dimostrare la invalidità del contratto e senza impugnare l’atto di procura, nei cui riguardi non avevano svolto rilievi in sede di appello;
che, tenuto conto del tenore della procura, la conclusione della vendita non configurava comunque abuso da parte dei procuratori;
che le censure svolte in appello in ordine al rigetto della domanda di invalidità della compravendita erano del tutto vaghe ed astratte, con conseguente violazione dell’art. 342 c.p.c.. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 24.11.2020 hanno proposto ricorso TA MA RA e TA UC, sulla base di tre motivi. LE TI, LE IA e TT NC hanno notificato controricorso, come TA MA TE. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva Il P.M. e le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 102 c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto che le attrici avessero proposto domanda di nullità o di annullamento dell’atto di compravendita del 17.12.1997, ordinando per l’effetto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli acquirenti del bene. Questa affermazione, ad avviso del ricorso, è errata, in quanto un’interpretazione corretta degli atti introduttivi, rispondente alla effettiva utilità perseguita dalle attrici, avrebbe dovuto portare a ritenere che la domanda di nullità o di annullamento fosse stata proposta non in via principale, ma in via incidentale, essendo funzionale R.G. N. 30600/2020. 4 all’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per eccesso di mandato proposta nei confronti dei procuratori e degli altri consorti che avevano conferito la procura e con essi avevano colluso. Il mezzo è inammissibile. Le censure sollevate appaiono articolate in modo generico ed astratto, con richiamo ai criteri dettati in generale dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla interpretazione della domanda in giudizio, ma senza alcuna precisazione delle ragioni per cui essi sarebbero stati violati dalla Corte di appello e del modo in cui la violazione si sarebbe consumata. In particolare, il ricorso non richiama alcun passo degli atti difensivi idonei a far emergere errori nella valutazione ed interpretazione delle domande proposte, cui ancorare la lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non può poi non osservarsi che la doglianza sollevata trova diretta smentita dalla esposizione della vicenda processuale quale emerge non solo dalla sentenza impugnata, ma dallo stesso ricorso (pag.3), in cui si dà atto che le odierne ricorrenti, con l’atto di citazione in primo grado, avevano chiesto di “ Dichiarare la nullità e/o annullare l’atto di vendita a firma del Notaio Gambino di GO, Rep. 142.865, stipulato in data 17.12.1997 tra i signori TT NC e DARA DI (in rappresentanza dei signori UC, MA RA, SI, MA TE, MA, IO, RO MA e CE TA) e i signori CA, TI e IA LE”. Alla luce di tali rilievi il motivo non può non considerarsi inammissibile, tenuto conto del principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, essendo l’interpretazione del contenuto e la qualificazione della domanda operazione riservata al giudice di merito, essa è sindacabile, in sede di giudizio di legittimità, soltanto laddove, sostanziandosi in una nullità processuale, sia ravvisabile la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 30770 del 2023; Cass. n. 11103 del 2020). Nel caso di specie, il ricorso non solo non offre alcun argomento logico e testuale per sostenere che vi sia stata tale violazione, ma dagli atti di causa, come segnalato, emergono chiari riscontri per escluderla, fermo il rilievo che, non avendo le ricorrenti avanzato censure contro il rigetto della domanda di nullità e/o annullamento della compravendita, R.G. N. 30600/2020. 5 confermata dalla Corte di appello in ragione della ritenuta inammissibilità del relativo motivo di impugnazione, la questione posta dal motivo potrebbe esercitare influenza unicamente nei confronti della statuizione con cui le attrici sono state condannate al pagamento delle spese in favore degli acquirenti del bene, nei cui confronti il tribunale dispose l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello, nel confermare la pronuncia di primo grado di rigetto delle domande proposte, trascurato di esaminare taluni documenti prodotti in giudizio, quali il contratto preliminare di compravendita concluso il 22.10.1997 tra i procuratori TT e DARA ed i LE, in cui erano stati inseriti mappali identificativi di terreni non indicati nella procura speciale a vendere, poi modificati in sede di contratto definitivo. Il giudice di appello ha inoltre omesso di operare un attento confronto tra la procura e l’atto di vendita, da cui emergeva che quest’ultima ha avuto ad oggetto porzioni di terreno ulteriori, tra cui quelli appartenenti alla de cuius TA IU, di cui le istanti non avevano, all’epoca, ancora accettato l’eredità. Nell’atto di vendita si prevedeva inoltre la cancellazione di un sequestro, mai autorizzata dalle mandanti. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1395, 1390, 1711 e 1223 c.c., censurando la decisione impugnata per avere rigettato la domanda di risarcimento dei danni senza considerare che l’atto di compravendita era stato concluso da parte dei procuratori speciali in situazione di conflitto di interessi, avendo venduto il bene alle mogli ed al suocero, e eccedendo il mandato ricevuto. Anche questi motivi, da trattarsi congiuntamente, vanno dichiarati inammissibili. La ragione risiede principalmente nel rilievo che, come dedotto dalla controricorrente TA MA TE, le censure introducono circostanze ed elementi di indagine che non sono state oggetto di discussione nel giudizio di appello. Dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che l’atto di gravame R.G. N. 30600/2020. 6 abbia riproposto doglianze circa la esecuzione della procura a vendere conferita dai consorti TA a TT NC e DARA DI, per eccesso di mandato o per conflitto di interessi. Occorre infatti dare atto che la Corte di appello da un verso ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame che lamentava il rigetto della domanda di nullità o di annullamento dell’atto di vendita, dall’altro ha precisato, dopo avere escluso abusi da parte dei procuratori nell’adempimento della procura a vendere, che comunque l’atto di appello non aveva riproposto rilievi in ordine alla esecuzione della stessa. Tali affermazioni non sono censurate dal ricorso, che non richiama contestazioni della procura sollevate con l’atto di appello. Ciò è sufficiente, nonostante la non linearità del ragionamento svolto dalla Corte distrettuale, per ritenere inammissibili entrambi i motivi, per avere posto questioni che, non facendo parte del tema del giudizio appello, sono da ritenersi definitivamente coperte dal giudicato interno formatosi in virtù della sentenza di primo grado. Il secondo motivo è inoltre inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., ratione temporis applicabile nel presente giudizio, essendo stato l’appello introdotto nel 2017, che esclude la proponibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. nel caso in cui il giudice di appello abbia deciso in senso conforme alla pronuncia di primo grado (c.d. doppia conforme). In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, per ciascuna parte controricorrente. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2025.