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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/09/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4009/2018
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente - Dott. Giovanni D'Onofrio
Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4009/2018 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ZARONE Parte_1
FABRIZIO;
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to NICOLETTI TERESA;
CP_1 '
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Carinola il 9.09.1984 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le figlie
Per_ Per 1 (il 10.07.1985) e (il 26.07.1990).
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n.5136/2014 dell'11.12.2014 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione egli effetti civili del matrimonio intervenuto tra le parti nonché la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico in favore della resistente.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale, non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanza da parte ricorrente ma chiedeva pronunciarsi sentenza alle condizioni della separazione;
chiedeva disporsi assegno divorzile in suo favore, chiedeva inoltre disporsi la vendita della casa coniugale così da ripartire il ricavato in parti eguali tra i coniugi o la cessione della stessa dal ricorrente alla resistente;
di disporre il trasferimento del motorino alla figlia
Per_1; di ordinare al ricorrente di restituire il corredo tessile in suo possesso;
di disporre lo sblocco dei buoni postali intestati ad entrambi i coniugi e ripartirli in parti eguali.
All'udienza presidenziale del 23.01.2019 il Presidente delegato, rilevato che non era stato possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati alle condizioni della separazione;
fissava per il prosieguo dinanzi al g.i.
All'udienza del 6.11.2020 parte ricorrente, sentito personalmente, riferiva di lavorare a giornate mentre il difensore, per parte resistente, rappresentava che la sua assistita lavorava a Milano presso una struttura sanitaria guadagnando euro 1300,00 mensili.
Il giudizio proseguiva con l'interrogatorio formale di parte resistente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
24.02.2025 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della resistente sig.ra CP_1 con la sentenza di separazione giudiziale;
nulla disporsi a titolo di assegno divorzile in favore della resistente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
24.02.2025 il difensore, per parte resistente, si riportava integralmente alla propria comparsa di costituzione ed a tutti gli atti e verbali di causa, nonché alle memorie 183, 6 c. cpc e note di trattazione scritta. Chiedeva l'assegnazione della causa in decisione con l'assegnazione dei termini ci cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n.5136/2014 dell'11.12.2014, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alla domanda formulata da parte resistente volta ad ottenere l'assegno divorzile, la stessa deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: La natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione risulta essere differente rispetto a quella dell'assegno divorzile. Difatti, l'assegno di mantenimento presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
determinandosi una sospensione dei soli doveri "personali" del matrimonio (quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) e la permanenza di quelli di natura economica al fine di garantire al coniuge più debole le stesse condizioni di vita godute nel corso del matrimonio. L'assegno divorzile, invece, a seguito del superamento della concezione «patrimonialistica» del matrimonio
(Cfr. Cass. civ. n.11504/2017), assolve una funzione perequativa-assistenziale, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio familiare degli ex coniugi (Cfr. Cass. civ. 18287/2018).
La Corte di Cassazione ha chiarito, inoltre, che "In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-
reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale" (cfr Corte Cass. sent. n. 24795 del 16/09/2024).
La Corte ha altresì precisato che "In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità" (cfr
Cass. Ord. n. 32354 del 13/12/2024).
Orbene, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte resistente.
Non sussiste di fatti uno squilibrio economico sfavorevole alla resistente poiché la stessa già da prima della sentenza di separazione, che risale al 2014, lavorava a Milano presso una struttura sanitaria percependo circa euro 1300,00 mensili mentre il ricorrente ha riferito di svolgere, seppure irregolarmente, lavori saltuari e di aver subito, pertanto, un peggioramento delle condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione. Inoltre, va rimarcato che la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile sia fortemente carente in punto di allegazioni poiché la resistente si è limitata semplicemente ad allegare foto, non circostanziate nel tempo, che ritraggano parte ricorrente su una macchina da lavoro e ad invocare la sua difficoltà economica derivante dallo svolgimento di un'attività lavorativa che le darebbe magri introiti senza nulla dedurre sulla concreta disparità reddituale, necessario presupposto, per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La Corte di cassazione ha chiarito, inoltre, seppur in materia di assegno di mantenimento, con motivazione estensibile anche all'assegno divorzile, che se il coniuge economicamente forte ha l'onere di prestare assistenza con la corresponsione dell'assegno di mantenimento, sull'altro grava l'obbligo di non chiedere quanto può diligentemente procurarsi con il proprio lavoro, in violazione dei doveri che nascono dal matrimonio (cfr Cassa. Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021).
Ed invero, parte resistente riferisce di aver trovato un lavoro che le permette di potersi mantenere con un piccolo stipendio, ma nulla allega né tanto meno prova in ordine agli sforzi effettuati, in un arco temporale alquanto ampio, per trovare un'attività lavorativa che le dia un reddito maggiore considerato che già all'epoca della separazione entrambe le figlie erano maggiorenni e, pertanto,
l'impegno di cura dei figli è venuto meno da molto tempo.
Dunque, per quanto sopra argomentato, questo Tribunale ritiene che la richiesta vada rigettata.
Le ulteriori domande avanzate da parte resistente vanno dichiarate inammissibili in ragione dell'incompatibilità delle stesse con il presente rito.
Considerata la natura del giudizio, le spese processuali sono compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Carinola (CE) il giorno nato in [...] il [...] e [...] 9/09/1984 tra Parte_1 CP_1 nata in [...] il [...];
,
rigetta la domanda formulata da parte resistente in ordine all'assegno divorzile;
•
. dichiara inammissibili le altre domande formulate da parte resistente;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carinola (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 23, parte II, serie A, Anno 1984);
• Spese di lite compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere l'8/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente - Dott. Giovanni D'Onofrio
Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4009/2018 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ZARONE Parte_1
FABRIZIO;
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to NICOLETTI TERESA;
CP_1 '
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Carinola il 9.09.1984 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le figlie
Per_ Per 1 (il 10.07.1985) e (il 26.07.1990).
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n.5136/2014 dell'11.12.2014 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione egli effetti civili del matrimonio intervenuto tra le parti nonché la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico in favore della resistente.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale, non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanza da parte ricorrente ma chiedeva pronunciarsi sentenza alle condizioni della separazione;
chiedeva disporsi assegno divorzile in suo favore, chiedeva inoltre disporsi la vendita della casa coniugale così da ripartire il ricavato in parti eguali tra i coniugi o la cessione della stessa dal ricorrente alla resistente;
di disporre il trasferimento del motorino alla figlia
Per_1; di ordinare al ricorrente di restituire il corredo tessile in suo possesso;
di disporre lo sblocco dei buoni postali intestati ad entrambi i coniugi e ripartirli in parti eguali.
All'udienza presidenziale del 23.01.2019 il Presidente delegato, rilevato che non era stato possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati alle condizioni della separazione;
fissava per il prosieguo dinanzi al g.i.
All'udienza del 6.11.2020 parte ricorrente, sentito personalmente, riferiva di lavorare a giornate mentre il difensore, per parte resistente, rappresentava che la sua assistita lavorava a Milano presso una struttura sanitaria guadagnando euro 1300,00 mensili.
Il giudizio proseguiva con l'interrogatorio formale di parte resistente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
24.02.2025 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della resistente sig.ra CP_1 con la sentenza di separazione giudiziale;
nulla disporsi a titolo di assegno divorzile in favore della resistente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
24.02.2025 il difensore, per parte resistente, si riportava integralmente alla propria comparsa di costituzione ed a tutti gli atti e verbali di causa, nonché alle memorie 183, 6 c. cpc e note di trattazione scritta. Chiedeva l'assegnazione della causa in decisione con l'assegnazione dei termini ci cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n.5136/2014 dell'11.12.2014, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alla domanda formulata da parte resistente volta ad ottenere l'assegno divorzile, la stessa deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: La natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione risulta essere differente rispetto a quella dell'assegno divorzile. Difatti, l'assegno di mantenimento presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
determinandosi una sospensione dei soli doveri "personali" del matrimonio (quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) e la permanenza di quelli di natura economica al fine di garantire al coniuge più debole le stesse condizioni di vita godute nel corso del matrimonio. L'assegno divorzile, invece, a seguito del superamento della concezione «patrimonialistica» del matrimonio
(Cfr. Cass. civ. n.11504/2017), assolve una funzione perequativa-assistenziale, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio familiare degli ex coniugi (Cfr. Cass. civ. 18287/2018).
La Corte di Cassazione ha chiarito, inoltre, che "In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-
reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale" (cfr Corte Cass. sent. n. 24795 del 16/09/2024).
La Corte ha altresì precisato che "In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità" (cfr
Cass. Ord. n. 32354 del 13/12/2024).
Orbene, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte resistente.
Non sussiste di fatti uno squilibrio economico sfavorevole alla resistente poiché la stessa già da prima della sentenza di separazione, che risale al 2014, lavorava a Milano presso una struttura sanitaria percependo circa euro 1300,00 mensili mentre il ricorrente ha riferito di svolgere, seppure irregolarmente, lavori saltuari e di aver subito, pertanto, un peggioramento delle condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione. Inoltre, va rimarcato che la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile sia fortemente carente in punto di allegazioni poiché la resistente si è limitata semplicemente ad allegare foto, non circostanziate nel tempo, che ritraggano parte ricorrente su una macchina da lavoro e ad invocare la sua difficoltà economica derivante dallo svolgimento di un'attività lavorativa che le darebbe magri introiti senza nulla dedurre sulla concreta disparità reddituale, necessario presupposto, per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La Corte di cassazione ha chiarito, inoltre, seppur in materia di assegno di mantenimento, con motivazione estensibile anche all'assegno divorzile, che se il coniuge economicamente forte ha l'onere di prestare assistenza con la corresponsione dell'assegno di mantenimento, sull'altro grava l'obbligo di non chiedere quanto può diligentemente procurarsi con il proprio lavoro, in violazione dei doveri che nascono dal matrimonio (cfr Cassa. Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021).
Ed invero, parte resistente riferisce di aver trovato un lavoro che le permette di potersi mantenere con un piccolo stipendio, ma nulla allega né tanto meno prova in ordine agli sforzi effettuati, in un arco temporale alquanto ampio, per trovare un'attività lavorativa che le dia un reddito maggiore considerato che già all'epoca della separazione entrambe le figlie erano maggiorenni e, pertanto,
l'impegno di cura dei figli è venuto meno da molto tempo.
Dunque, per quanto sopra argomentato, questo Tribunale ritiene che la richiesta vada rigettata.
Le ulteriori domande avanzate da parte resistente vanno dichiarate inammissibili in ragione dell'incompatibilità delle stesse con il presente rito.
Considerata la natura del giudizio, le spese processuali sono compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Carinola (CE) il giorno nato in [...] il [...] e [...] 9/09/1984 tra Parte_1 CP_1 nata in [...] il [...];
,
rigetta la domanda formulata da parte resistente in ordine all'assegno divorzile;
•
. dichiara inammissibili le altre domande formulate da parte resistente;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carinola (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 23, parte II, serie A, Anno 1984);
• Spese di lite compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere l'8/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo