Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1174 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 maggio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Calvizzano alla Parte_1 C.F._1
via C. Miccoli, 6 presso lo studio dell'Avv. Antonella Ferrillo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Calvizzano alla via C. Miccoli, 6 presso lo studio dell'Avv. Antonella Ferrillo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
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Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 22 marzo 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 28 giugno 2007, dal quale nascevano due figlie -
(nata a [...] l'[...]) e (nata a [...] il [...])- chiedevano Per_1 Per_2
pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 26 maggio 2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La NO , trasferirà la sua residenza e quella delle figlie minori, Parte_2 Per_1
e , presso la casa dei propri genitori in Marano di Napoli alla Via Cesina 33; invece, il sig. Per_2
resterà nella casa coniugale di proprietà dei suoi genitori, anch'essi ivi residenti, Parte_1
sita in Marano Napoli alla Via Corree di Sopra n. 12;
3) Le figlie e vivranno con la madre stabilendo presso di lei la residenza Per_1 Per_2
privilegiata e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione, come da piano Genitoriale allegato;
4) Il SI verserà a titolo di mantenimento per le figlie minori la somma di euro 600,00 Pt_1
mensili, da accreditarsi i giorno10 di ogni mese, con accredito su conto corrente della NO
, oltre il 50% delle spese straordinarie;
mentre le detrazioni saranno a beneficio di entrambi Pt_2
i coniugi al 50%, mentre l'assegno familiare sarà percepito interamente dalla NO . Pt_2
5) La NO anch'essa autosufficiente e per cui alcun mantenimento sarà Parte_2
dovuto da parte del sig. Parte_1
2 V.G. n. 1174/2025
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse delle minori il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 150, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2007) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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