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Sentenza 23 ottobre 2024
Sentenza 23 ottobre 2024
Commentario • 1
- 1. La soccombenza virtuale: quando chi ha ragione paga comunque le spese legaliAvv. Giulio Mario Guffanti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Il Principio della Soccombenza Virtuale: Fondamenti e Ratio – 2. La Cessazione della Materia del Contendere: Presupposto Applicativo – 3. I Criteri di Valutazione della Soccombenza Virtuale – 4. Il Comportamento Processuale delle Parti: Elemento Determinante – 5. Le Eccezioni al Principio: Quando si Giustifica la Compensazione – 6. L'Applicazione Pratica nei Rapporti Condominiali – 7. La Valutazione della Fondatezza: Criteri Oggettivi – 8. Il Timing della Correzione: Elemento Discriminante – 9. La Motivazione della Decisione: Obbligo di Specificità – 10. Le Prospettive Future e l'Evoluzione Giurisprudenziale – 11. Conclusioni: Un Principio di Equità Processuale Immaginate …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/10/2024, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
In Nome del popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola- Pres. Rel.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2023, con il numero d'ordine RG
702/2023 la seguente
SENTENZA
Tra:
, ubicato in Margherita di Savoia alla Via Santeramo n. 8, c.f. Controparte_1
in persona dell'amministratore in carica pro tempore rappresentato e difeso da dagli P.IVA_1
Avv.ti Alfredo RICUCCI (CF. e (CF: C.F._1 Parte_1 C.F._2
entrambi del foro di Foggia, elettivamente domiciliato presso e nel di loro Studio (
[...]
sito in rodi garganico al C.so Madonna della Libera 102. Controparte_2
-appellante avverso la sentenza n. 1416/2023, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento n. 4686/2022 R.G., pubblicata il 22/05/2023, notificata in data 26/05/2023
E
(CF ) elettivamente domiciliata presso e nello studio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. Luigi LEMMA (CF da cui è rappresentata e difesa in forza di mandato C.F._4 in atti espressamente valido anche per il grado di appello;
-appellata
*** All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 22.10.2024, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 281 sexies cpc, sentite le parti cui sono stati concessi i termini per il deposito di memorie e repliche, depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 10/08/2022 il Controparte_1
proponeva opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. avverso il precetto notificato il 3/8/2022,
[...]
1 con cui la gli aveva intimato, ex aliis, il pagamento (in solido con Parte_2 CP_3
della complessiva somma di € 11.074,13 a titolo di spese di lite e di CTU liquidate
[...] nell'ordinanza cautelare rep. n. 2721/2022 (confermata in sede di reclamo) che aveva accolto il ricorso ex artt. 1172 c.c.-688 c.p.c. proposto dalla . Pt_2
Avverso tale precetto (contenente anche intimazione ad adempiere agli obblighi di fare stabiliti nella cit. ordinanza cautelare, ma impugnato solo nella parte relativa al pagamento della suindicata somma), il ha proposto i seguenti motivi di opposizione: CP_1
✓ difetto di procura del difensore dell'opposta;
✓ errato calcolo di quanto dovuto da esso opponente a titolo di rimborso delle spese di CTU ed insussistenza, in parte qua, di una solidarietà passiva con l'altra obbligata;
CP_3
✓ illegittimità della pretesa di pagamento della somma intimata a titolo di spese e competenze di precetto. Costituitasi in giudizio, l'opposta ha eccepito preliminarmente il difetto di jus postulandi del procuratore di parte opponente e, nel merito, ha contestato gli avversi dedotti, insistendo per il riconoscimento della natura solidale dell'obbligo di pagamento delle spese di CTU e precisando che la liquidazione delle competenze di precetto aveva tenuto conto del valore complessivo dell'atto di precetto, contenente anche un'intimazione per obblighi di fare. Con ordinanza resa il 15/09/2022, il G.I. ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo nei limiti della somma di € 1.605,16, confermandola per il residuo importo di € 10.173,54 (fermi gli obblighi di fare non costituenti oggetto di opposizione). Con la sentenza n. 1416/2023, il Tribunale di Foggia decideva come di seguito:
1. “dichiara cessata la materia del contendere, per sopravvenuta rinuncia implicita dell'opposta all'atto di precetto impugnato;
2. compensa tra le parti le spese di lite nei limiti di 1/5 dell'intero, condannando il CP_1 opponente a rifondere all'opposta i restanti 4/5 che si liquidano, per tale quota, in € 4.062,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge
A giudizio del Tribunale doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per rinuncia implicita dell'opposta all'atto di precetto impugnato, determinata dalla incontestata notifica, nei confronti dei singoli condomini morosi, di nuovi atti di precetto relativi allo stesso credito, che avevano preso il posto di quello notificato in precedenza, circostanza che aveva determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia di una sentenza sull'opposizione avente ad oggetto il precetto rinunciato, se non con riferimento all'unico aspetto relativo alla regolamentazione delle spese processuali, da definirsi, secondo il principio della cd. soccombenza virtuale. Tanto premesso il primo giudicate a) rigettava l'eccezione di difetto di jus postulandi del procuratore dell'opponente sollevata dall'opposta; b) prendeva atto che, come specificato dall'opponente, l'evidenziata elezione di domicilio in un luogo (Barletta) diverso da quello in cui ha sede il G.E. competente per l'esecuzione non costituiva motivo di opposizione;
c) rigettava l'eccezione di difetto di procura in capo al difensore dell'opposta, in quanto “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia;
cosicché ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se
2 conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto” (Cass. 2012/n. 8213; conf. Cass. 1991/n. 8043; Cass. 2006/n. 3998). d) Dichiarava l'infondatezza del motivo di contestazione relativo alla misura autoliquidata delle competenze di precetto, ritenendole correttamente quantificate in € 500 sulla scorta dello scaglione tariffario da € 26.000,01 ad € 52.000 effettivamente applicabile alla specie, tenuto conto del cumulo dell'intimazione di pagamento con quella per obbligo di fare. e) Dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, il rilievo, formulato per la prima volta dall'opponente solo nelle note conclusive, secondo cui l'attuazione dell'obbligo di fare avrebbe dovuto seguire il diverso procedimento di cui all'art. 669duodecies c.p.c. e non essere cumulata nel precetto opposto;
f) Riteneva, invece parzialmente fondato ed accoglibile il motivo di opposizione con cui era stato denunciato l'errato calcolo delle spese di CTU dovute dal opponente, risultando CP_1
“per tabulas” che il titolo azionato (ordinanza cautelare del 31/07/2022) aveva posto le spese di CTU, a differenza delle spese di lite, a carico dei resistenti “in parti uguali” e non in via solidale e pertanto, i costi di CTU dovuti dal opponente ammontavano alla metà CP_1 della somma liquidata in complessivi € 2.921,91, detratto l'acconto di € 144,21 che l'opponente ha dimostrato documentalmente di aver già versato al CTU e dunque non ad € 2.921,91 (come intimato), ma alla minor somma di € 1.316,75 (2.921,91 : 2 = 1.460,95 – 144,21), con l'ulteriore conseguenza che l'importo intimato in eccesso era pari a soli € 1.605,16 (€ 2.921,91 – € 1.316,75) su un totale precettato di € 11.074,13, al netto delle spese e competenze di precetto;
g) Disponeva la compensazione tra le parti delle spese di lite nei soli limiti di 1/5 dell'intero e poneva a carico dell'opponente i restanti 4/5 secondo il criterio della soccombenza (virtuale). Con atto di citazione notificato in data 10.08.2022, il Parte_3
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, chiedendo
[...] di:
- A) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
- B) in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello, per i motivi tutti dedotti in narrativa, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1416/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, Giudice Dott.ssa M. Angela Marchisiello, nell'ambito del giudizio n. 4686/2022 R.G., depositata in Cancelleria in data 22/05/2023, notificata in data 26/05/2023, revocare la condanna del odierno appellante al pagamento, in CP_1 favore dell'appellata, dei 4/5 delle spese processuali relative al giudizio di primo grado e, conseguentemente, disporre la condanna della stessa appellata al pagamento integrale, in favore del medesimo appellante, delle dette spese processuali o, in subordine, CP_1 disporre la compensazione di queste ultime in tutto o in parte, con condanna, in quest'ultimo caso, dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese non compensate;
- C) con vittoria integrale di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.09.2023 si è costituita Parte_2 impugnando e contestando l'avverso gravame, in quanto destituito di ogni fondamento, chiedendone la totale reiezione, con la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali. Con ordinanza del 17.10.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante. All'odierna udienza del 22.10.2024 la causa è stata decisa ex art. 281 sexies, lette le memorie difensive depositate dalle parti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha impugnato unicamente la statuizione della sentenza relativa Controparte_1 alla ripartizione delle spese. Segnatamente ha segnalato l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato tra le parti le spese di lite nei limiti di 1/5 dell'intero, condannando il opponente a CP_1 rifondere all'opposta i restanti 4/5. Ha dedotto, infatti, l'appellante che il Tribunale pur avendo accolto le ragioni dell'opponente con riferimento al merito dell'opposizione lo aveva ritenuto prevalentemente soccombente, ai fini della ripartizione delle spese, condannandolo al pagamento dei 4/5 delle spese in favore dell'opposta con compensazione della parte di 1/5, avendo respinto le ulteriori eccezioni proposte, senza considerare che la corretta applicazione del principio della soccombenza virtuale doveva indurre il Giudicante a condannare l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite o, tutt'al più, a compensare una parte di queste e a condannare l'opposta al pagamento della parte residua in favore dell'opponente.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Non è superfluo rammentare, brevemente in diritto che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, in altre parole, l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. Il principio cardine che regola la materia è quindi il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall' articolo 88 c.p.c., oppure per reciproca soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni. In questi casi il giudice può disporre la irripetibilità delle spese sostenute e/o la loro compensazione (Cfr. Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083; Cass. civ., sez. VI-1, 17 ottobre 2013, n. 23632). Infatti, poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'avere dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cfr. Cass. civ., sez. VI-1, 29 maggio 2018, n. 13498), ragione per cui ne consegue che non può darsi meramente rilievo alla natura dell'impugnazione, od alla riduzione della domanda in sede decisoria, ovvero alla contumacia della controparte, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083).
Profilandosi, in ordine all'interpretazione di tali principi, diversi e opposti orientamenti la Suprema Corte a Sezioni Unite, intervenuta a dirimere il contrasto, con la sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01), ha chiarito che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle
4 spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” E ancora la Suprema Corte, nel ribadire il principio ha affermato che “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023, Rv. 669349 - 01).
Il principio della causalità, in virtù del quale i costi del processo devono essere fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa, del quale il criterio della soccombenza C costituirebbe soltanto un'applicazione o un indice rivelatore, implica, a giudizio della una valutazione della condotta tenuta dalla parte sia prima che nello ambito del processo, al fine di verificare se la stessa vi abbia dato origine, lasciando insoddisfatta un pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza o azionando una pretesa della quale sia stata riconosciuta l'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi in forme o con argomenti non conformi al diritto. La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 135 del 1987), la quale, tuttavia, ha affermato che «l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente», e che «è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa».
Più nello specifico, le Sezioni Unite della Corte hanno rilevato che non può condividersi una decisione con la quale – proprio in ipotesi di opposizione a precetto, come nella specie - facendosi leva
“sull'esito estremamente limitato della opposizione a precetto” individui nell'opponente la parte sostanzialmente soccombente, condannandolo al pagamento, in tutto o in parte, delle spese processuali, e dichiarando compensato il residuo. Secondo la Suprema Corte bisogna, infatti, tener conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato, come nella specie, dall'accertamento della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine all'importo del credito azionato con l'atto di precetto, né del comportamento processuale tenuto dagli intimanti, i quali, non abbiano rinunciato al maggior importo richiesto, in tal modo rendendo necessaria la proposizione della domanda giudiziale.
Nella specie è indubbio che il avesse contestato il precetto per tre motivi: CP_1
✓ difetto di procura del difensore dell'opposta;
✓ errato calcolo di quanto dovuto da esso opponente a titolo di rimborso delle spese di CTU ed insussistenza, in parte qua, di una solidarietà passiva con l'altra obbligata;
CP_3
✓ illegittimità della pretesa di pagamento della somma intimata a titolo di spese e competenze di precetto e di queste era stato ritenuto fondato solo un motivo. Ciò implica che parte appellante dovesse ritenersi vittoriosa, sia pure in ragione di 1/3, rispetto ai motivi proposti e che in tale misura dovessero esserle corrisposte le spese di lite, con compensazione della rimanente parte, da liquidarsi, secondo i parametri di cui al DM 147/22 (III scaglione, valori medi).
5 L'appello è quindi accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_2
e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione valori
[...] minimi in considerazione nella non particolare complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da , avverso la sentenza n. 1416/2023, resa inter partes dal Controparte_1
Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento n. 4686/2022 R.G., pubblicata il 22/05/2023, notificata in data 26/05/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna al Parte_2 pagamento, in favore del , di 1/2 delle spese del Controparte_1 CP_1 procedimento, liquidate, per l'intero, in € 5.077,00 oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori di legge, con compensazione della restante parte di 1/2;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_2 Controparte_1
D, delle spese del presente giudizio liquidate, in complessivi € 1.458,00= oltre esborsi e
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.10.2024
Il Presidente rel. est.
Maria Mitola
6
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola- Pres. Rel.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2023, con il numero d'ordine RG
702/2023 la seguente
SENTENZA
Tra:
, ubicato in Margherita di Savoia alla Via Santeramo n. 8, c.f. Controparte_1
in persona dell'amministratore in carica pro tempore rappresentato e difeso da dagli P.IVA_1
Avv.ti Alfredo RICUCCI (CF. e (CF: C.F._1 Parte_1 C.F._2
entrambi del foro di Foggia, elettivamente domiciliato presso e nel di loro Studio (
[...]
sito in rodi garganico al C.so Madonna della Libera 102. Controparte_2
-appellante avverso la sentenza n. 1416/2023, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento n. 4686/2022 R.G., pubblicata il 22/05/2023, notificata in data 26/05/2023
E
(CF ) elettivamente domiciliata presso e nello studio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. Luigi LEMMA (CF da cui è rappresentata e difesa in forza di mandato C.F._4 in atti espressamente valido anche per il grado di appello;
-appellata
*** All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 22.10.2024, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 281 sexies cpc, sentite le parti cui sono stati concessi i termini per il deposito di memorie e repliche, depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 10/08/2022 il Controparte_1
proponeva opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. avverso il precetto notificato il 3/8/2022,
[...]
1 con cui la gli aveva intimato, ex aliis, il pagamento (in solido con Parte_2 CP_3
della complessiva somma di € 11.074,13 a titolo di spese di lite e di CTU liquidate
[...] nell'ordinanza cautelare rep. n. 2721/2022 (confermata in sede di reclamo) che aveva accolto il ricorso ex artt. 1172 c.c.-688 c.p.c. proposto dalla . Pt_2
Avverso tale precetto (contenente anche intimazione ad adempiere agli obblighi di fare stabiliti nella cit. ordinanza cautelare, ma impugnato solo nella parte relativa al pagamento della suindicata somma), il ha proposto i seguenti motivi di opposizione: CP_1
✓ difetto di procura del difensore dell'opposta;
✓ errato calcolo di quanto dovuto da esso opponente a titolo di rimborso delle spese di CTU ed insussistenza, in parte qua, di una solidarietà passiva con l'altra obbligata;
CP_3
✓ illegittimità della pretesa di pagamento della somma intimata a titolo di spese e competenze di precetto. Costituitasi in giudizio, l'opposta ha eccepito preliminarmente il difetto di jus postulandi del procuratore di parte opponente e, nel merito, ha contestato gli avversi dedotti, insistendo per il riconoscimento della natura solidale dell'obbligo di pagamento delle spese di CTU e precisando che la liquidazione delle competenze di precetto aveva tenuto conto del valore complessivo dell'atto di precetto, contenente anche un'intimazione per obblighi di fare. Con ordinanza resa il 15/09/2022, il G.I. ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo nei limiti della somma di € 1.605,16, confermandola per il residuo importo di € 10.173,54 (fermi gli obblighi di fare non costituenti oggetto di opposizione). Con la sentenza n. 1416/2023, il Tribunale di Foggia decideva come di seguito:
1. “dichiara cessata la materia del contendere, per sopravvenuta rinuncia implicita dell'opposta all'atto di precetto impugnato;
2. compensa tra le parti le spese di lite nei limiti di 1/5 dell'intero, condannando il CP_1 opponente a rifondere all'opposta i restanti 4/5 che si liquidano, per tale quota, in € 4.062,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge
A giudizio del Tribunale doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per rinuncia implicita dell'opposta all'atto di precetto impugnato, determinata dalla incontestata notifica, nei confronti dei singoli condomini morosi, di nuovi atti di precetto relativi allo stesso credito, che avevano preso il posto di quello notificato in precedenza, circostanza che aveva determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia di una sentenza sull'opposizione avente ad oggetto il precetto rinunciato, se non con riferimento all'unico aspetto relativo alla regolamentazione delle spese processuali, da definirsi, secondo il principio della cd. soccombenza virtuale. Tanto premesso il primo giudicate a) rigettava l'eccezione di difetto di jus postulandi del procuratore dell'opponente sollevata dall'opposta; b) prendeva atto che, come specificato dall'opponente, l'evidenziata elezione di domicilio in un luogo (Barletta) diverso da quello in cui ha sede il G.E. competente per l'esecuzione non costituiva motivo di opposizione;
c) rigettava l'eccezione di difetto di procura in capo al difensore dell'opposta, in quanto “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia;
cosicché ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se
2 conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto” (Cass. 2012/n. 8213; conf. Cass. 1991/n. 8043; Cass. 2006/n. 3998). d) Dichiarava l'infondatezza del motivo di contestazione relativo alla misura autoliquidata delle competenze di precetto, ritenendole correttamente quantificate in € 500 sulla scorta dello scaglione tariffario da € 26.000,01 ad € 52.000 effettivamente applicabile alla specie, tenuto conto del cumulo dell'intimazione di pagamento con quella per obbligo di fare. e) Dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, il rilievo, formulato per la prima volta dall'opponente solo nelle note conclusive, secondo cui l'attuazione dell'obbligo di fare avrebbe dovuto seguire il diverso procedimento di cui all'art. 669duodecies c.p.c. e non essere cumulata nel precetto opposto;
f) Riteneva, invece parzialmente fondato ed accoglibile il motivo di opposizione con cui era stato denunciato l'errato calcolo delle spese di CTU dovute dal opponente, risultando CP_1
“per tabulas” che il titolo azionato (ordinanza cautelare del 31/07/2022) aveva posto le spese di CTU, a differenza delle spese di lite, a carico dei resistenti “in parti uguali” e non in via solidale e pertanto, i costi di CTU dovuti dal opponente ammontavano alla metà CP_1 della somma liquidata in complessivi € 2.921,91, detratto l'acconto di € 144,21 che l'opponente ha dimostrato documentalmente di aver già versato al CTU e dunque non ad € 2.921,91 (come intimato), ma alla minor somma di € 1.316,75 (2.921,91 : 2 = 1.460,95 – 144,21), con l'ulteriore conseguenza che l'importo intimato in eccesso era pari a soli € 1.605,16 (€ 2.921,91 – € 1.316,75) su un totale precettato di € 11.074,13, al netto delle spese e competenze di precetto;
g) Disponeva la compensazione tra le parti delle spese di lite nei soli limiti di 1/5 dell'intero e poneva a carico dell'opponente i restanti 4/5 secondo il criterio della soccombenza (virtuale). Con atto di citazione notificato in data 10.08.2022, il Parte_3
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, chiedendo
[...] di:
- A) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
- B) in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello, per i motivi tutti dedotti in narrativa, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1416/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, Giudice Dott.ssa M. Angela Marchisiello, nell'ambito del giudizio n. 4686/2022 R.G., depositata in Cancelleria in data 22/05/2023, notificata in data 26/05/2023, revocare la condanna del odierno appellante al pagamento, in CP_1 favore dell'appellata, dei 4/5 delle spese processuali relative al giudizio di primo grado e, conseguentemente, disporre la condanna della stessa appellata al pagamento integrale, in favore del medesimo appellante, delle dette spese processuali o, in subordine, CP_1 disporre la compensazione di queste ultime in tutto o in parte, con condanna, in quest'ultimo caso, dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese non compensate;
- C) con vittoria integrale di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.09.2023 si è costituita Parte_2 impugnando e contestando l'avverso gravame, in quanto destituito di ogni fondamento, chiedendone la totale reiezione, con la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali. Con ordinanza del 17.10.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante. All'odierna udienza del 22.10.2024 la causa è stata decisa ex art. 281 sexies, lette le memorie difensive depositate dalle parti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha impugnato unicamente la statuizione della sentenza relativa Controparte_1 alla ripartizione delle spese. Segnatamente ha segnalato l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato tra le parti le spese di lite nei limiti di 1/5 dell'intero, condannando il opponente a CP_1 rifondere all'opposta i restanti 4/5. Ha dedotto, infatti, l'appellante che il Tribunale pur avendo accolto le ragioni dell'opponente con riferimento al merito dell'opposizione lo aveva ritenuto prevalentemente soccombente, ai fini della ripartizione delle spese, condannandolo al pagamento dei 4/5 delle spese in favore dell'opposta con compensazione della parte di 1/5, avendo respinto le ulteriori eccezioni proposte, senza considerare che la corretta applicazione del principio della soccombenza virtuale doveva indurre il Giudicante a condannare l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite o, tutt'al più, a compensare una parte di queste e a condannare l'opposta al pagamento della parte residua in favore dell'opponente.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Non è superfluo rammentare, brevemente in diritto che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, in altre parole, l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. Il principio cardine che regola la materia è quindi il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall' articolo 88 c.p.c., oppure per reciproca soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni. In questi casi il giudice può disporre la irripetibilità delle spese sostenute e/o la loro compensazione (Cfr. Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083; Cass. civ., sez. VI-1, 17 ottobre 2013, n. 23632). Infatti, poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'avere dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cfr. Cass. civ., sez. VI-1, 29 maggio 2018, n. 13498), ragione per cui ne consegue che non può darsi meramente rilievo alla natura dell'impugnazione, od alla riduzione della domanda in sede decisoria, ovvero alla contumacia della controparte, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083).
Profilandosi, in ordine all'interpretazione di tali principi, diversi e opposti orientamenti la Suprema Corte a Sezioni Unite, intervenuta a dirimere il contrasto, con la sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01), ha chiarito che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle
4 spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” E ancora la Suprema Corte, nel ribadire il principio ha affermato che “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023, Rv. 669349 - 01).
Il principio della causalità, in virtù del quale i costi del processo devono essere fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa, del quale il criterio della soccombenza C costituirebbe soltanto un'applicazione o un indice rivelatore, implica, a giudizio della una valutazione della condotta tenuta dalla parte sia prima che nello ambito del processo, al fine di verificare se la stessa vi abbia dato origine, lasciando insoddisfatta un pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza o azionando una pretesa della quale sia stata riconosciuta l'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi in forme o con argomenti non conformi al diritto. La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 135 del 1987), la quale, tuttavia, ha affermato che «l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente», e che «è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa».
Più nello specifico, le Sezioni Unite della Corte hanno rilevato che non può condividersi una decisione con la quale – proprio in ipotesi di opposizione a precetto, come nella specie - facendosi leva
“sull'esito estremamente limitato della opposizione a precetto” individui nell'opponente la parte sostanzialmente soccombente, condannandolo al pagamento, in tutto o in parte, delle spese processuali, e dichiarando compensato il residuo. Secondo la Suprema Corte bisogna, infatti, tener conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato, come nella specie, dall'accertamento della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine all'importo del credito azionato con l'atto di precetto, né del comportamento processuale tenuto dagli intimanti, i quali, non abbiano rinunciato al maggior importo richiesto, in tal modo rendendo necessaria la proposizione della domanda giudiziale.
Nella specie è indubbio che il avesse contestato il precetto per tre motivi: CP_1
✓ difetto di procura del difensore dell'opposta;
✓ errato calcolo di quanto dovuto da esso opponente a titolo di rimborso delle spese di CTU ed insussistenza, in parte qua, di una solidarietà passiva con l'altra obbligata;
CP_3
✓ illegittimità della pretesa di pagamento della somma intimata a titolo di spese e competenze di precetto e di queste era stato ritenuto fondato solo un motivo. Ciò implica che parte appellante dovesse ritenersi vittoriosa, sia pure in ragione di 1/3, rispetto ai motivi proposti e che in tale misura dovessero esserle corrisposte le spese di lite, con compensazione della rimanente parte, da liquidarsi, secondo i parametri di cui al DM 147/22 (III scaglione, valori medi).
5 L'appello è quindi accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_2
e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione valori
[...] minimi in considerazione nella non particolare complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da , avverso la sentenza n. 1416/2023, resa inter partes dal Controparte_1
Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento n. 4686/2022 R.G., pubblicata il 22/05/2023, notificata in data 26/05/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna al Parte_2 pagamento, in favore del , di 1/2 delle spese del Controparte_1 CP_1 procedimento, liquidate, per l'intero, in € 5.077,00 oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori di legge, con compensazione della restante parte di 1/2;
2. condanna alla rifusione in favore di Parte_2 Controparte_1
D, delle spese del presente giudizio liquidate, in complessivi € 1.458,00= oltre esborsi e
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.10.2024
Il Presidente rel. est.
Maria Mitola
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