Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 01/07/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 363/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. D'ANGELO ENRICO e con elezione di CP_1 P.IVA_1 domicilio in VIA A. PONCHIELLI, 22 61122 PESARO presso avv. D'ANGELO ENRICO;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. LENA SARA e , con elezione di CP_2 P.IVA_2 domicilio in CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA', 95 30026 PORTOGRUARO, presso e nello studio dell'avv. LENA SARA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte opponente: contrariis RE , per i motivi espressi nella parte narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Pesaro n. 136/2024 del 28.02.2024 e comunque di ogni credito di nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare la nullità, Controparte_2 CP_1 l'illegittimità o comunque l'inefficacia dell'Atto di Precetto notificato il 19.02.2025 e improcedibile ogni eventuale iniziativa esecutiva promossa in danno di CP_1
in subordine, contrariis RE , per i motivi espressi nella parte narrativa, accertare e dichiarare la erroneità dell'importo di cui all'Atto di Precetto di In ogni caso Controparte_2
vinte le spese del giudizio.
Parte opposta:
pagina 1 di 5
Motivi della decisione
Con ricorso deduceva che con atto di precetto in rinnovazione del 19.2.25 CP_1 CP_2
[...
aveva notificato intimazione di pagamento di 44.247,92 euro sulla scorta di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo il 28.2.24 ; tale decreto non veniva opposto nei termini.
Deduceva ora la parte opponente che non sussisteva il credito di in seguito all'accordo CP_2 transattivo novativo del 12.3.24.
In particolare tra le parti era intercorso un rapporto di fornitura di semilavorati da parte di
[...]
insieme alle forniture venivano consegnati bancali e tavole;
la mancata restituzione di tali CP_2 bancali aveva portato ad agire in monitorio ottenendo il predetto decreto ingiuntivo n. CP_2
136/2024 ; dopo la notifica di tale decreto le parti formalizzavano un accordo transattivo mediante Cont Cont restituzione a dei bancali e delle tavole , con carichi settimanali ,con trasporto a cura di e il tutto da concludersi entro il 31.12.24; ad avvenuta restituzione le parti non avrebbero avuto più nulla a Contr pretendere l'una dall'altra. La aveva restituito tutti i bancali e le tavole entro i termini ,con consegne avvenute a maggio , settembre e dicembre 2024, come da DDT sottoscritti dai diversi Cont Cont trasportatori incaricati da e note di credito;
inoltre il 5.2.25 LG aveva consegnato a ulteriori
73 bancali e 203 tavole come da DDT che depositava. Quindi si era estinto il credito di Vam CP_1 sia quello fondato sul decreto ingiuntivo sia quello fondato sulla transazione;
inoltre il precetto era erroneo per non avere considerato la restituzione del valore dei bancali resi il 5.2.25, dovendosi Co decurtare 2389,98 euro di cui alla nota di credito e euro 1339,00 + iva come valore dei bancali. chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva parte opposta per la fase di inibitoria contestando gli assunti avversari. Deduceva che i documenti di trasporto depositati dall'opponente erano falsi perchè la da agosto 2024 CP_2 aveva chiuso lo stabilimento , i suoi dipendenti erano tutti in cassa integrazione e lo stabilimento era chiuso e concesso dal 22.11.24 a terzi. Che non siano avvenute le restituzioni era poi dimostrato dal fatto che vi erano varie email ove le parti si mettevano d'accordo per la restituzione ,come ad es. la mail del 12.12.24 con cui si diceva che si sarebbe effettuato il primo carico prima della pausa natalizia pagina 2 di 5 (si noti, il primo carico). La parte quindi disconosceva la provenienza e firma in calce ai DDT (docc. da
5 a 8 fasc. opponente). L'unico carico risaliva solo al 6.2.25 , di materiale peraltro inutilizzabile.
Il Giudice respingeva l'istanza di inibitoria.
Con comparsa di costituzione nel merito parte opposta dichiarava l'avvenuto pagamento da parte di della minor somma di 41457,42 euro e la avvenuta rinuncia da parte del precettante CP_1 all'esecuzione presso terzi (doc. 20 fasc. opposto).
La causa veniva trattenuta in decisione il 18.6.25 senza concessione dei termini ex art. 281 duodecies cpc richiesti dall'attore.
In rito in primo luogo si rappresenta che non è stato concesso il termine ex art. 281 duodecies cpc in quanto l'esigenza di tali termini attorea non è sorta dalle difese della controparte o almeno non è stato dedotto in quali termini sia sorta l'esigenza. Si conferma quindi la mancata concessione dei termini.
Nel merito si rileva che motivo di opposizione è la supposta intervenuta estinzione del credito portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 136/2024 emesso da questo tribunale di
Pesaro in data 28.02.2024, sulla cui base il precetto è stato notificato.
Si dichiara la cessazione della materia del contendere atteso che dopo la decisione sull'inibitoria parte opponente ha provveduto al pagamento e quindi il creditore ha rinunciato alla esecuzione presso terzi e al pignoramento (doc. 20 fasc. opposto).
Va dunque valutata la cd. soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
La domanda di opposizione andava accolta solo limitatamente all'erroneità della somma precettata.
Deduce l'opponente che la pretesa creditoria della sarebbe stata soddisfatta mediante CP_2 adempimento della scrittura , novativa, privata sottoscritta tra le parti in data 12.03.2024 che prevedeva, in sostituzione del pagamento della somma di cui al titolo esecutivo summenzionato, la consegna, entro la data del 31.12.2024, da parte della debitrice ed in favore della creditrice CP_1 di n.
1.799 bancali in legno e n. 3226 tavole in truciolare. CP_2
Viene altresì eccepito, in subordine, un errore di calcolo nell'importo precettato, in quanto non sarebbero state considerate le consegne di materiale avvenute nel mese di maggio 2024 e febbraio 2025 per un maggior importo precettato di euro 2.389,98 per la consegna di maggio e di euro 1.339,00 +
IVA per quella di febbraio.
pagina 3 di 5 Ora, tra le parti vi è stato un accordo, il 12.3.24, che prevedeva il ritiro settimanale dei bancali da Cont Co parte di presso la;
i ddt depositati che dimostrerebbero la avvenuta consegna dei bancali
(docc. da 5 a 9 fasc. opponente) sono stati però disconosciuti nella loro sottoscrizione;
in particolare vi sono in atti i DDT datati da maggio a dicembre 2024 e tutti portano la firma del vettore e del Cont destinatario , salvo il DDT del 24.5.24 (ma questa consegna è stata ammessa da parte opposta); tali
DDT portano causale “reso” ma in relazione a tali documenti è stata depositata una querela di falso sostenendo, la la falsità di tali documenti;
sono stati disconosciuti in comparsa e quindi CP_2 non vengono presi in considerazione. Cont E' significativo il fatto che a novembre 2024 la abbia dato in affitto a un terzo, la , CP_3
Cont lo stabilimento (come da doc. 16 in atti) -a dimostrazione del fatto che non poteva, la , avere preso in consegna i bancali a dicembre 2024 come da tre DDT in atti- ; una ulteriore anomalia è il fatto che le presunte consegne di settembre 2024 e dicembre 2024 contrastano in modo netto con il tenore della restante documentazione prodotta agli atti del giudizio;
se le consegne di settembre 2024 fossero state effettive, non avrebbe avuto senso il contenuto della comunicazione mail del 15 ottobre 2024 con la quale il legale di scriveva che avrebbe dovuto fare una offerta reale ex art. 1209 c.c. qualora CP_1 non avesse ricevuto notizie da “per la questione bancali e tavole da rendere”, così CP_2 come la successiva mail del 18.10.2024 con la quale invitava il legale di a sollecitare CP_2 quest'ultima affinché prendesse contatti con la al fine di concordare le modalità del ritiro. CP_1
Ancor meno senso assume la comunicazione mail, sempre del legale della del 12.12.2024 nella
CP_1 quale si preannuncia che la settimana successiva a quella verrà fatto “un primo carico di bancali e/o tavole dallo stabilimento di di Montelabbate, ed un ulteriore carico è stato programmato di
CP_1 rientro dalla pausa natalizia”, quando dalla documentazione prodotta da le ultime consegne
CP_1 risulterebbero essere state effettuate in data 13, 16 e 20 dicembre. Contr Sempre nella medesima mail, il legale di afferma che a causa della “pausa” che si
CP_1 sarebbe presa da giugno a novembre 2024 ….. “per la fine del corrente anno non sarà possibile completare la restituzione del materiale”.
Per quanto riguarda invece le consegne che afferma essere avvenute nel mese di dicembre 2024 CP_1
e che avrebbero dovuto esaurire la merce da restituire, contrastano con la richiesta di prorogare il termine di consegna del materiale al 28.2.2025, avanzata dal legale di con mail del 8.1.2025, CP_1 così come non avrebbe dovuto esserci la consegna del 6.2.2025, unica consegna, al contrario, effettivamente concordata tra le parti. pagina 4 di 5 Quindi il principale motivo di opposizione andava respinto, mancando la prova della restituzione.
Infine la parziale erroneità (peraltro minimale) dell'importo precettato non inficia la validità dello stesso, circostanza peraltro immediatamente fatta presente dalla creditrice con pec del 05.03.2025, successiva alla notifica dell'atto di precetto. E' principio di diritto che il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente (Cassazione ord. n.
27032 del 19 dicembre 2014).
Quindi l'opposizione andava accolta in parte e il precetto era valido e efficace solo per l'importo di euro 41.457,42, somma che è stata pagata, come sopra detto.
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna a rimborsare alla parte le spese di lite, ivi compresa CP_1 CP_2 quelle della fase di inibitoria, nella misura di un mezzo, che si liquidano complessivamente e per l'intero in € 4700,00 di cui euro 1700 per la fase di studio, euro 1200 per la fase introduttiva, euro
1800,00 per la fase di trattazione, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario e compensa per il resto tra le parti le spese.
Cosi' deciso in data 1.7.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 5 di 5