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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 4330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4330 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
27 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10757 / 2024 R.G. promossa da
c.f rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
NR CA come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede
Distrettuale e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti CP_1
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15/11/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di avere inoltrato, in data 25.05.2023 domanda alla competente Commissione Medica ai fini della visita di accertamento per l'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell'art. 20 Legge 3.08.2009 n. 102 e successive modificazioni), previo riconoscimento del requisito sanitario nonchè per l'accertamento dell'Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co.3, L. 104/92;
- di essere stata riconosciuta , in seguito alla seduta del che nella seduta del 12.07.2023, con verbale datato 11.09.2023,dalla Commissione Medica di Catania riconosceva la sig.ra
“INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_2 svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 - 124/98 grave 100%”, Data decorrenza: 25.05.2023 seppur affetta da: “esiti carcinoma infiltrante mammella sx, incontinenza urinaria e demenza grave, poliartropatia a marcata incidenzafunzionale”, patologie che impediscono le normali attività della vita quotidiana;
- che sempre il 12.07.2023, con verbale datato 11.09.2023, la Commissione Medica di Catania riconosceva la ricorrente “portatore di handicap (comma 1 art.3), L. 5.2.1992, n.104”;
- di avere proposto, avverso gli esiti di tale accertamento, che avverso il suddetto verbale, la ricorrente inoltrava, innanzi al Tribunale di Catania - sez. Lavoro, ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con il quale chiedeva la nomina di un Consulente tecnico d'ufficio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 11.02.80,
n. 18 e l. 508/1988 e al riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co.3, L. 104/92 iscritto al N.R.G. 3506/2024;
- che il CTU nominato nel giudizio di ATP, all'esito degli accertamenti espletati, concludeva:
“Quantificando la percentuale invalidante riscontrata nella ricorrente Sig.ra
[...]
, di anni 80, alla luce dello stato attuale e considerati i riscontri clinico Parte_2 strumentali ed il quadro patologico complessivo, si perviene e si conferma una invalidità nella misura del 100% (CENTO%) non riducibile a norma della Legge 118/71. Soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (COMMA 1 ART.3) a norma della legge 05.02.92
n.104. Dalla documentazione clinico-strumentale prodotta ed in possesso di questo CTU e dall'obiettività rilevata, non sono stati riscontrati aspetti e patologie o validi elementi a supporto,che possano permettere ulteriori riconoscimenti”;
- di avere proposto avverso le conclusioni del CTU formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e, in particolare, non era stata correttamente valutata la certificata condizione di non autosufficienza come da certificato di visita fisiatrica del 9.5.2024 In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ 1. Ritenere e dichiarare la ricorrente,
[...]
, invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18 Parte_2
11.02.80, essendo impossibilitata a deambulare, permanentemente, senza l'aiuto di un accompagnatore e/o non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita nonché ritenere e dichiarare la stessa portatrice di handicap in situazione di gravità (ex art.3, comma
3, L. 104/92) e ciòdalla data di avvio del procedimento amministrativo;
2. per l'effetto, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla corresponsione da parte dell' della indennità di CP_1 accompagnamento dalla data di avvio del procedimento amministrativo”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge
n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso può trovare accoglimento solo parzialmente, nei limiti e con le precisazioni di seguito esplicitate.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge 104/92.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta individuando un grado complessivo di invalidità pari al
100% senza diritto alla indennità di accompagnamento nonché lo stato di soggetto con handicap ex art. 3 comma 1 legge 104/92 .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito, considerando l'aggravamento del quadro clinico medio tempore intervenuto rispetto all'epoca della presentazione della domanda amministrativa, ha concluso ritenendo che la ricorrente può ritenersi soggetto invalido al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 con decorrenza dal mese di gennaio 2025. E infatti, come affermato dal CTU “ Dopo esame degli atti, sulla base della visita medica effettuata, dei dati acquisiti e delle relative considerazioni diagnostiche e medico-legali sopra riportate, possiamo affermare che la sig.ra , nata il [...], visitata su Parte_2 domanda del 25-5-2023 e riconosciuta Invalida Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) Grave 100% e soggetto
Portatore Di Handicap (Comma 1 Art. 3) sia dalla Commissione Invalidi che dal CTU di ATP, • in atto è affetta da “Esiti di quadrantectomia mammella sinistra per k. radiotrattata;
diabete
NID; poliartrosi, spondilodiscoartrosi ed esiti frattura L1; ipotonotrofia generalizzata arti superiori
e inferiori, grave deficit statico-dinamico.
• La stessa è meritevole dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di gennaio
2025
• È soggetto Portatore Di Handicap In Situazione Di Gravità (Comma 3 Art. 3 l. 104/92) stessa decorrenza”.
Quanto alle valutazioni medico legali compiute dal consulente si legge nella relazione peritale in atti:
“ Giunta la periziata alla nostra osservazione, sulla base dei dati clinici e documentali precedentemente riportati possiamo affermare che la stessa è affetta dal seguente complesso invalidante: Esiti di quadrantectomia mammella sinistra per k. radiotrattata;
diabete NID;
poliartrosi, spondilodiscoartrosi ed esiti frattura L1; ipotonotrofia generalizzata arti superiori e inferiori, grave deficit statico-dinamico. In relazione al richiesto diritto relativo all'indennità di accompagnamento si precisa che la legge 18/80 stabilisce che l'indennità di accompagnamento spetta “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili … che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, …” I requisiti per ottenere
l'indennità sono quindi: - la totale invalidità (inabilità); - la incapacità fisica o per dipendenza psichica (S.C. n. 5152/99) a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita;
- la necessità o bisogno, dell'invalido, di aiuto (a deambulare) o di assistenza (intesa anche come necessità di sorveglianza - la necessità di continua sorveglianza, dovuta a mancata coscienza dei pericoli per se
e per gli altri costituisce una situazione di non autosufficienza ovviabile solo mediante il ricorso a terzi -S.C. n. 667/2002- a compiere gli atti quotidiani della vita); - il carattere della permanenza di tale incapacità fisica o psichica: incapacità “permanente” a deambulare;
necessità di assistenza
“continua” a compiere gli atti quotidiani della vita . Per i minorenni e gli ultra 65enni il parametro di riferimento non è la totale inabilità bensì “le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”. Per atti quotidiani della vita, secondo dottrina medico-legale e giurisprudenza costante, sono da intendersi “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza” corso di operazioni peritali, nonché quanto attestato dalla documentazione processuale e sanitaria, si deduce che il complesso delle patologie da cui è affetta la periziata sono tali da comportare l'impossibilità di deambulare autonomamente e da ravvisarsi la necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore per compiere un insieme esistenziale degli atti quotidiani della vita. Per quanto attiene alla decorrenza del diritto si ritiene possibile, vista la documentazione in atti, la tipologia delle patologie, la loro cronicità e l'ingravescenza, l'età della ricorrente, retrocedere detta decorrenza al mese di gennaio 2025.
In relazione al richiesto diritto relativo allo status di portatore di Handicap riteniamo che le suddette patologie comportano necessariamente il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L.104/92), con la stessa decorrenza”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
Nelle note di trattazione scritta del 23 novembre 2025 parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento della decorrenza a far data dalla domanda amministrativa senza dedurre, tuttavia, ulteriori elementi rispetto a quelli già esaminati compiutamente dal CTU, le cui conclusioni devono porsi a base della decisione, non ravvisandosi elementi per statuire in difformità.
3.Per tutto quanto esposto e considerato in parziale accoglimento del ricorso deve accertarsi e dichiararsi che è soggetto invalido al 100% con diritto alla indennità di Parte_2 accompagnamento nonché soggetto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge
104/92 con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Atteso il riconoscimento del diritto alle prestazioni con decorrenza successiva alla data di proposizione della domanda amministrativa, nonché degli accertamenti peritali espletati in sede di
ATP sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che è soggetto invalido al Parte_2
100% con diritto alla indennità di accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge 104/92 con decorrenza dal mese di gennaio 2025. spese compensate;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 03/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
27 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10757 / 2024 R.G. promossa da
c.f rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
NR CA come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede
Distrettuale e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti CP_1
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15/11/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di avere inoltrato, in data 25.05.2023 domanda alla competente Commissione Medica ai fini della visita di accertamento per l'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell'art. 20 Legge 3.08.2009 n. 102 e successive modificazioni), previo riconoscimento del requisito sanitario nonchè per l'accertamento dell'Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co.3, L. 104/92;
- di essere stata riconosciuta , in seguito alla seduta del che nella seduta del 12.07.2023, con verbale datato 11.09.2023,dalla Commissione Medica di Catania riconosceva la sig.ra
“INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_2 svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 - 124/98 grave 100%”, Data decorrenza: 25.05.2023 seppur affetta da: “esiti carcinoma infiltrante mammella sx, incontinenza urinaria e demenza grave, poliartropatia a marcata incidenzafunzionale”, patologie che impediscono le normali attività della vita quotidiana;
- che sempre il 12.07.2023, con verbale datato 11.09.2023, la Commissione Medica di Catania riconosceva la ricorrente “portatore di handicap (comma 1 art.3), L. 5.2.1992, n.104”;
- di avere proposto, avverso gli esiti di tale accertamento, che avverso il suddetto verbale, la ricorrente inoltrava, innanzi al Tribunale di Catania - sez. Lavoro, ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con il quale chiedeva la nomina di un Consulente tecnico d'ufficio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 11.02.80,
n. 18 e l. 508/1988 e al riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co.3, L. 104/92 iscritto al N.R.G. 3506/2024;
- che il CTU nominato nel giudizio di ATP, all'esito degli accertamenti espletati, concludeva:
“Quantificando la percentuale invalidante riscontrata nella ricorrente Sig.ra
[...]
, di anni 80, alla luce dello stato attuale e considerati i riscontri clinico Parte_2 strumentali ed il quadro patologico complessivo, si perviene e si conferma una invalidità nella misura del 100% (CENTO%) non riducibile a norma della Legge 118/71. Soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (COMMA 1 ART.3) a norma della legge 05.02.92
n.104. Dalla documentazione clinico-strumentale prodotta ed in possesso di questo CTU e dall'obiettività rilevata, non sono stati riscontrati aspetti e patologie o validi elementi a supporto,che possano permettere ulteriori riconoscimenti”;
- di avere proposto avverso le conclusioni del CTU formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e, in particolare, non era stata correttamente valutata la certificata condizione di non autosufficienza come da certificato di visita fisiatrica del 9.5.2024 In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ 1. Ritenere e dichiarare la ricorrente,
[...]
, invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18 Parte_2
11.02.80, essendo impossibilitata a deambulare, permanentemente, senza l'aiuto di un accompagnatore e/o non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita nonché ritenere e dichiarare la stessa portatrice di handicap in situazione di gravità (ex art.3, comma
3, L. 104/92) e ciòdalla data di avvio del procedimento amministrativo;
2. per l'effetto, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla corresponsione da parte dell' della indennità di CP_1 accompagnamento dalla data di avvio del procedimento amministrativo”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge
n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso può trovare accoglimento solo parzialmente, nei limiti e con le precisazioni di seguito esplicitate.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge 104/92.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta individuando un grado complessivo di invalidità pari al
100% senza diritto alla indennità di accompagnamento nonché lo stato di soggetto con handicap ex art. 3 comma 1 legge 104/92 .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito, considerando l'aggravamento del quadro clinico medio tempore intervenuto rispetto all'epoca della presentazione della domanda amministrativa, ha concluso ritenendo che la ricorrente può ritenersi soggetto invalido al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 con decorrenza dal mese di gennaio 2025. E infatti, come affermato dal CTU “ Dopo esame degli atti, sulla base della visita medica effettuata, dei dati acquisiti e delle relative considerazioni diagnostiche e medico-legali sopra riportate, possiamo affermare che la sig.ra , nata il [...], visitata su Parte_2 domanda del 25-5-2023 e riconosciuta Invalida Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) Grave 100% e soggetto
Portatore Di Handicap (Comma 1 Art. 3) sia dalla Commissione Invalidi che dal CTU di ATP, • in atto è affetta da “Esiti di quadrantectomia mammella sinistra per k. radiotrattata;
diabete
NID; poliartrosi, spondilodiscoartrosi ed esiti frattura L1; ipotonotrofia generalizzata arti superiori
e inferiori, grave deficit statico-dinamico.
• La stessa è meritevole dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di gennaio
2025
• È soggetto Portatore Di Handicap In Situazione Di Gravità (Comma 3 Art. 3 l. 104/92) stessa decorrenza”.
Quanto alle valutazioni medico legali compiute dal consulente si legge nella relazione peritale in atti:
“ Giunta la periziata alla nostra osservazione, sulla base dei dati clinici e documentali precedentemente riportati possiamo affermare che la stessa è affetta dal seguente complesso invalidante: Esiti di quadrantectomia mammella sinistra per k. radiotrattata;
diabete NID;
poliartrosi, spondilodiscoartrosi ed esiti frattura L1; ipotonotrofia generalizzata arti superiori e inferiori, grave deficit statico-dinamico. In relazione al richiesto diritto relativo all'indennità di accompagnamento si precisa che la legge 18/80 stabilisce che l'indennità di accompagnamento spetta “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili … che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, …” I requisiti per ottenere
l'indennità sono quindi: - la totale invalidità (inabilità); - la incapacità fisica o per dipendenza psichica (S.C. n. 5152/99) a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita;
- la necessità o bisogno, dell'invalido, di aiuto (a deambulare) o di assistenza (intesa anche come necessità di sorveglianza - la necessità di continua sorveglianza, dovuta a mancata coscienza dei pericoli per se
e per gli altri costituisce una situazione di non autosufficienza ovviabile solo mediante il ricorso a terzi -S.C. n. 667/2002- a compiere gli atti quotidiani della vita); - il carattere della permanenza di tale incapacità fisica o psichica: incapacità “permanente” a deambulare;
necessità di assistenza
“continua” a compiere gli atti quotidiani della vita . Per i minorenni e gli ultra 65enni il parametro di riferimento non è la totale inabilità bensì “le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”. Per atti quotidiani della vita, secondo dottrina medico-legale e giurisprudenza costante, sono da intendersi “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza” corso di operazioni peritali, nonché quanto attestato dalla documentazione processuale e sanitaria, si deduce che il complesso delle patologie da cui è affetta la periziata sono tali da comportare l'impossibilità di deambulare autonomamente e da ravvisarsi la necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore per compiere un insieme esistenziale degli atti quotidiani della vita. Per quanto attiene alla decorrenza del diritto si ritiene possibile, vista la documentazione in atti, la tipologia delle patologie, la loro cronicità e l'ingravescenza, l'età della ricorrente, retrocedere detta decorrenza al mese di gennaio 2025.
In relazione al richiesto diritto relativo allo status di portatore di Handicap riteniamo che le suddette patologie comportano necessariamente il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L.104/92), con la stessa decorrenza”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
Nelle note di trattazione scritta del 23 novembre 2025 parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento della decorrenza a far data dalla domanda amministrativa senza dedurre, tuttavia, ulteriori elementi rispetto a quelli già esaminati compiutamente dal CTU, le cui conclusioni devono porsi a base della decisione, non ravvisandosi elementi per statuire in difformità.
3.Per tutto quanto esposto e considerato in parziale accoglimento del ricorso deve accertarsi e dichiararsi che è soggetto invalido al 100% con diritto alla indennità di Parte_2 accompagnamento nonché soggetto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge
104/92 con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Atteso il riconoscimento del diritto alle prestazioni con decorrenza successiva alla data di proposizione della domanda amministrativa, nonché degli accertamenti peritali espletati in sede di
ATP sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che è soggetto invalido al Parte_2
100% con diritto alla indennità di accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge 104/92 con decorrenza dal mese di gennaio 2025. spese compensate;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 03/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso