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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. dr. Mauro CASALE Giudice Ausiliario ha pronunciato in data odierna, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 166/2021 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, in proprio e quale esercente la potestà sui minori e Parte_1 Persona_1
, parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Corrada Andria e Carlo Persona_2
Mancuso, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Antonio Maria De Luca, n. 6;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico CP_1
TO e ME CO, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via De Leo, n. 12;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1577/2020 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data
01.10.2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1577/2020 il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l, rigettava, con compensazione delle spese di lite, la domanda promossa con ricorso depositato in data 12.10.2017 da Parte_1 in proprio e quale esercente la potestà sui minori e , volta
[...] Persona_1 Persona_2 all'accertamento del diritto e alla costituzione della rendita ai superstiti ex art. 85 e art. 105 TU
n.1124/65 e alla conseguente condanna dell' alla corresponsione di essa, con decorrenza dalla data CP_1 del decesso del dante causa , oltre interessi e rivalutazione monetaria. Persona_3 Il giudicante, in particolare, sulla base delle testimonianze acquisite nel corso del processo e delle risultanze della c.t.u. medico – legale espletata all'interno dello stesso, riteneva che la morte del de cuius non potesse essere messa in correlazione causale con l'attività lavorativa svolta nel giorno del decesso.
Con ricorso depositato in data 29.03.2021 la parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza, censurandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice aveva escluso il diritto fatto valere dagli istanti sulla scorta delle erronee e comunque non condivisibili conclusioni cui era giunto il c.t.u. e concludendo, pertanto, per la integrale riforma della stessa, con vittoria di spese del doppio grado.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio l' con CP_1 memoria depositata in data 16.09.2021, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
La Corte, rinnovata la prova testimoniale, acquisita la documentazione di cui all'ordinanza del
17.05.2024, disposta ed espletata nuova c.t.u., all'udienza del 29.09.2025, all'esito della discussione delle parti ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle stesse, decideva la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e non può pertanto essere accolto in ragione di quanto si dirà.
L'art. 2 d.p.r. n. 1124/1965 definisce l'infortunio sul lavoro come la lesione che si è verificata “per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono, dunque, l'occasione di lavoro e la causa violenta.
Con riferimento al primo la Suprema Corte ha precisato che “l'occasione di lavoro” deve essere intesa come rappresentativa di tutte le condizioni in cui viene ad espletarsi l'attività lavorativa dell'assicurato, sicché "l'assicurato non ha diritto all'indennizzo soltanto quando l'infortunio derivi da «rischio elettivo», ossia quando esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa" (Cass. Civ. Sez. Lav., 20 luglio 2017, n. 17917).
Non vi è dubbio che tale elemento sussista nel caso di specie, risultando pacifico e comunque incontroverso tra le parti che il decesso del sig. sia avvenuto in data 26.11.2013 Persona_3 allorquando lo stesso era intento al lavoro in qualità di operaio-manovale presso un edificio sito in
Pontecagnano ove erano in corso lavori di ristrutturazione di una mansarda.
Nondimeno, affinché si possa configurare l'infortunio sul lavoro è necessario che ricorra altresì
l'elemento della causa violenta. In proposito, va ricordato che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
26 maggio 2006 n. 12559) in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale.
La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici, ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati dal giudice.
Tale giurisprudenza ha precisato, poi, che la causa violenta per l'indennizzabilità dell'infortunio può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (cfr. Cass. 30 dicembre 2010 n. 27831).
A tal riguardo, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio (Cass. n. 13928/2004; Cass. n.
13184/2003).
Invero, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 14085/2000), statuendo in un'ipotesi di decesso del lavoratore assicurato a seguito di infarto (ipotesi alla quale appare assimilabile il caso in esame, tenuto conto che la causa del decesso del così come accertata dai sanitari di P.S. intervenuti sul Per_1 luogo dell'incidente, risulta essere “arresto cardiaco per probabile insulto vascolare”) ha specificato che al fine di determinare se a un infarto cardiaco - che di per sé rappresenta una rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore concentrata in una minima misura temporale e, quindi, una "causa violenta" - è riconoscibile un'eziologia lavorativa, va accertato se l'attività lavorativa (che non deve necessariamente essere caratterizzata da sforzi particolari) abbia esercitato il ruolo di elemento causale, anche se concorrente con preesistenti fattori patologici, e se sussista tra la stessa attività e l'evento una contiguità temporale.
Nel caso in esame, tuttavia, come già rilevato dal primo giudice, non sussiste tale nesso causale, così come accertato altresì dal c.t.u. nominato nella presente fase processuale, il quale con congrua e logica motivazione ha escluso che il decesso del lavoratore sia dipeso da una causa violenta correlata alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Il consulente, invero, opportunamente valutando sia la storia clinica del de cuius (“il era un Per_1 uomo di 40 anni fumatore di circa venti sigarette/die, presentava una familiarità per cardiopatia ischemica nella famiglia della madre, e una allergia respiratoria;
inoltre, nei giorni precedenti il decesso aveva assunto antibiotici per una sospetta sindrome influenzale”), sia le peculiari condizioni di lavoro tipiche del settore edilizio (rischio della movimentazione manuale dei carichi, inalazione di polveri o sostanze chimiche, stress, caldo intenso, mancanza di riposo adeguato, cadute), nonché le concrete circostanze in cui aveva luogo la prestazione lavorativa del il 26.11.2013, così come Per_1 riportata anche dai testi escussi (“risulta […] che nel giorno del decesso il avesse movimentato Per_1 per tre ore continuative carichi di circa 24 kili per 15 metri in piano in maniera ripetuta, portando tavelle dall'auto all'ascensore e dall'ascensore all'appartamento ed a mio avviso tale modalità lavorativa esclude la causa violenta”), ha escluso che il lavoro svolto nella mattina dell'exitus possa aver determinato uno sforzo tale da integrare la causa violenta richiesta dalla normativa in materia.
Per tutto quanto esposto deve dunque confermarsi la sentenza impugnata.
Le spese anche del presente grado di giudizio, in ragione della delicatezza e della peculiarità della vicenda in esame, la quale ha richiesto la rinnovazione dell'istruttoria, vengono interamente compensate tra le parti. Spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 29.3.2021 da , in proprio e quale genitore esercente la Parte_1 potestà sui minori e , tutti in qualità di eredi di , Persona_4 Persona_2 Persona_3 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 1577/2020 del CP_1
Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
pone a carico dell' appellato le spese di c.t.u. liquidate con separato provvedimento;
CP_2 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 29.9.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. dr. Mauro CASALE Giudice Ausiliario ha pronunciato in data odierna, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 166/2021 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, in proprio e quale esercente la potestà sui minori e Parte_1 Persona_1
, parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Corrada Andria e Carlo Persona_2
Mancuso, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Antonio Maria De Luca, n. 6;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico CP_1
TO e ME CO, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via De Leo, n. 12;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1577/2020 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data
01.10.2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1577/2020 il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l, rigettava, con compensazione delle spese di lite, la domanda promossa con ricorso depositato in data 12.10.2017 da Parte_1 in proprio e quale esercente la potestà sui minori e , volta
[...] Persona_1 Persona_2 all'accertamento del diritto e alla costituzione della rendita ai superstiti ex art. 85 e art. 105 TU
n.1124/65 e alla conseguente condanna dell' alla corresponsione di essa, con decorrenza dalla data CP_1 del decesso del dante causa , oltre interessi e rivalutazione monetaria. Persona_3 Il giudicante, in particolare, sulla base delle testimonianze acquisite nel corso del processo e delle risultanze della c.t.u. medico – legale espletata all'interno dello stesso, riteneva che la morte del de cuius non potesse essere messa in correlazione causale con l'attività lavorativa svolta nel giorno del decesso.
Con ricorso depositato in data 29.03.2021 la parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza, censurandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice aveva escluso il diritto fatto valere dagli istanti sulla scorta delle erronee e comunque non condivisibili conclusioni cui era giunto il c.t.u. e concludendo, pertanto, per la integrale riforma della stessa, con vittoria di spese del doppio grado.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio l' con CP_1 memoria depositata in data 16.09.2021, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
La Corte, rinnovata la prova testimoniale, acquisita la documentazione di cui all'ordinanza del
17.05.2024, disposta ed espletata nuova c.t.u., all'udienza del 29.09.2025, all'esito della discussione delle parti ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle stesse, decideva la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e non può pertanto essere accolto in ragione di quanto si dirà.
L'art. 2 d.p.r. n. 1124/1965 definisce l'infortunio sul lavoro come la lesione che si è verificata “per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono, dunque, l'occasione di lavoro e la causa violenta.
Con riferimento al primo la Suprema Corte ha precisato che “l'occasione di lavoro” deve essere intesa come rappresentativa di tutte le condizioni in cui viene ad espletarsi l'attività lavorativa dell'assicurato, sicché "l'assicurato non ha diritto all'indennizzo soltanto quando l'infortunio derivi da «rischio elettivo», ossia quando esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa" (Cass. Civ. Sez. Lav., 20 luglio 2017, n. 17917).
Non vi è dubbio che tale elemento sussista nel caso di specie, risultando pacifico e comunque incontroverso tra le parti che il decesso del sig. sia avvenuto in data 26.11.2013 Persona_3 allorquando lo stesso era intento al lavoro in qualità di operaio-manovale presso un edificio sito in
Pontecagnano ove erano in corso lavori di ristrutturazione di una mansarda.
Nondimeno, affinché si possa configurare l'infortunio sul lavoro è necessario che ricorra altresì
l'elemento della causa violenta. In proposito, va ricordato che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
26 maggio 2006 n. 12559) in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale.
La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici, ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati dal giudice.
Tale giurisprudenza ha precisato, poi, che la causa violenta per l'indennizzabilità dell'infortunio può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (cfr. Cass. 30 dicembre 2010 n. 27831).
A tal riguardo, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio (Cass. n. 13928/2004; Cass. n.
13184/2003).
Invero, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 14085/2000), statuendo in un'ipotesi di decesso del lavoratore assicurato a seguito di infarto (ipotesi alla quale appare assimilabile il caso in esame, tenuto conto che la causa del decesso del così come accertata dai sanitari di P.S. intervenuti sul Per_1 luogo dell'incidente, risulta essere “arresto cardiaco per probabile insulto vascolare”) ha specificato che al fine di determinare se a un infarto cardiaco - che di per sé rappresenta una rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore concentrata in una minima misura temporale e, quindi, una "causa violenta" - è riconoscibile un'eziologia lavorativa, va accertato se l'attività lavorativa (che non deve necessariamente essere caratterizzata da sforzi particolari) abbia esercitato il ruolo di elemento causale, anche se concorrente con preesistenti fattori patologici, e se sussista tra la stessa attività e l'evento una contiguità temporale.
Nel caso in esame, tuttavia, come già rilevato dal primo giudice, non sussiste tale nesso causale, così come accertato altresì dal c.t.u. nominato nella presente fase processuale, il quale con congrua e logica motivazione ha escluso che il decesso del lavoratore sia dipeso da una causa violenta correlata alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Il consulente, invero, opportunamente valutando sia la storia clinica del de cuius (“il era un Per_1 uomo di 40 anni fumatore di circa venti sigarette/die, presentava una familiarità per cardiopatia ischemica nella famiglia della madre, e una allergia respiratoria;
inoltre, nei giorni precedenti il decesso aveva assunto antibiotici per una sospetta sindrome influenzale”), sia le peculiari condizioni di lavoro tipiche del settore edilizio (rischio della movimentazione manuale dei carichi, inalazione di polveri o sostanze chimiche, stress, caldo intenso, mancanza di riposo adeguato, cadute), nonché le concrete circostanze in cui aveva luogo la prestazione lavorativa del il 26.11.2013, così come Per_1 riportata anche dai testi escussi (“risulta […] che nel giorno del decesso il avesse movimentato Per_1 per tre ore continuative carichi di circa 24 kili per 15 metri in piano in maniera ripetuta, portando tavelle dall'auto all'ascensore e dall'ascensore all'appartamento ed a mio avviso tale modalità lavorativa esclude la causa violenta”), ha escluso che il lavoro svolto nella mattina dell'exitus possa aver determinato uno sforzo tale da integrare la causa violenta richiesta dalla normativa in materia.
Per tutto quanto esposto deve dunque confermarsi la sentenza impugnata.
Le spese anche del presente grado di giudizio, in ragione della delicatezza e della peculiarità della vicenda in esame, la quale ha richiesto la rinnovazione dell'istruttoria, vengono interamente compensate tra le parti. Spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 29.3.2021 da , in proprio e quale genitore esercente la Parte_1 potestà sui minori e , tutti in qualità di eredi di , Persona_4 Persona_2 Persona_3 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 1577/2020 del CP_1
Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
pone a carico dell' appellato le spese di c.t.u. liquidate con separato provvedimento;
CP_2 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 29.9.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)