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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 7860/2017 R.G. iscritta a ruolo il 08/09/2017, avente ad oggetto: lesione personale;
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andria;
Parte_1
ATTORE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cosma;
CONVENUTA
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Natale;
Controparte_2
CONVENUTA
E
(GIÀ , IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3 Controparte_4 RAPPRESENTANTE , rappresentata e difesa dagli avv. Andrea e Matilde CP_5
Baratta;
RZ IA
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Barone;
Controparte_6
TE CH
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Quarto;
CP_7
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.08.2016 e Parte_2 [...] in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore Controparte_8 Pt_1 convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e
[...] Controparte_2 [...] in persona del legale rapp.te p.t., in qualità, rispettivamente, di proprietaria e CP_9 compagnia assicuratrice per la RCA del motociclo Honda SH 125 targato DB09461, al fine di sentir accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di , conducente del suddetto Parte_3 motociclo, nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti a risarcire i danni subiti da parte attrice, mediante il pagamento in suo favore della somma che risulterà dovuta in seguito all'espletanda istruttoria e alla CTU medico-legale per il risarcimento delle diverse voci di danno oltre il rimborso delle spese mediche con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi per il ritardato pagamento;
con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Assumevano, al riguardo, gli attori che il giorno 17.08.2016 alle ore 2.00 di notte circa, in AP
(SA), allorquando percorreva a piedi la banchina della strada di Via Laura Mare in Parte_1 direzione AP AL, improvvisamente, all'altezza del civico n.32, veniva investito dal motociclo Honda SH125 targato DB09461 di proprietà di e condotto da Controparte_2
che, pochi istanti prima, si era scontrato frontalmente con il veicolo Golf targato Parte_3
CS520NK di proprietà e condotto da che procedeva in direzione Lido Controparte_6
Nettuno. Sul luogo del sinistro erano intervenuti immediatamente i Carabinieri della stazione di
AP AL (SA) che procedettero ad effettuare tutti i rilievi di rito e a identificare le persone informate dei fatti escutendole a sommarie informazioni. A seguito del sinistro, per la gravità dei traumi riportati, decedeva istantaneamente mentre al minore Parte_3 Parte_1 urgentemente trasportato a bordo di un'autoambulanza all'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi
D'Aragona, veniva diagnosticato dai sanitari di turno “frattura di epifisi distale parte non specificata;
frattura di diafisi chiusa perone e tibia;
emorragia complicante un intervento”. Tali lesioni avevano reso necessaria l'effettuazione immediata di interventi chirurgici di “riduzione cruenta di frattura del femore con fissazione interna;
riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula con fissazione interna;
trasfusione di concentrato cellulare” sul minore che veniva Parte_1 ricoverato presso il nosocomio fino al 28.08.2016 e dimesso con la diagnosi di “Politrauma.
Trauma facciale commotivo con ferita della piramide nasale. Distacco epifisario misto distale femore dx. frattura diafisaria tibia perone sin.”. I genitori del minore ascrivevano la Parte_1 responsabilità del sinistro mortale principalmente al sig. ed in via residuale al sig. Parte_3 come si evinceva dalla relazione del consulente della Procura della Repubblica presso il CP_6
2 Tribunale di Salerno nel giudizio penale n. 8453/2016/21 R.G.N.R. laddove emergeva che Parte_3 stesse guidando in stato di ebbrezza per effetto dell'assunzione di alcool in misura notevole
[...]
(1,6 g/l) a velocità da ritenersi prossima al limite di velocità di 50 km/h. Rimasta inevasa la formale richiesta in via bonaria di risarcimento dei danni subiti da inoltrata a mezzo pec alla Parte_1
compagnia assicurativa del motociclo Honda SH125 tg DB09461, Controparte_1 gli attori si vedevano costretti ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei danni patiti e patendi da quantificare mediante CTU medico-legale in applicazione, in via principale, delle Tabelle del Tribunale di Milano ed in via subordinata, delle Tabelle ministeriali.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 09.11.2017 si costituiva Controparte_9 la quale instava per il rigetto della domanda attorea in quanto improponibile, infondata in fatto
[...]
e in diritto e non provata. Nello specifico la compagnia convenuta rilevava, in via preliminare,
l'improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005 non avendo gli attori riportato nella lettera stragiudiziale di messa in mora tutte le informazioni previste dall'art. 148 e omettendo di trasmettere alla Compagnia il richiesto certificato di avvenuta guarigione prima della notifica dell'atto di citazione si da integrare la documentazione necessaria ad istruire il sinistro e, nel merito, evidenziava l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Golf targato CS520NK nella causazione del sinistro de quo per avere questi invaso la corsia di marcia deputata al transito del motociclo Honda investendolo con violenza tale da scagliarlo contro il ritenuto Pt_1 corresponsabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. avendo concorso con la propria condotta negligente a determinare i danni subiti dal momento che percorreva a piedi di notte una strada scarsamente illuminata e deputata al transito dei veicoli.
Con comparsa depositata il 14.11.2017 si costituiva la quale, contestando Controparte_2 integralmente l'atto introduttivo eccepiva, in via pregiudiziale, l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 Cod. Ass. nonché l'improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea sia nell'an che nel quantum concludendo, sulla base alla consulenza tecnica espletata nel giudizio penale dall'ing. per il rigetto della domanda e in subordine, in caso di accoglimento anche CP_10 parziale della domanda attorea, per l'accertamento della responsabilità del sinistro quantomeno concorrente in capo a conducente del veicolo VW Golf targato Controparte_11
CS520NK di proprietà di e assicurato con la compagnia Controparte_6 CP_4
Pertanto, chiedeva il differimento della prima udienza fissata al
[...] Controparte_2
04.12.2017 per la chiamata in causa di e di ex artt. Controparte_6 Controparte_4
106 e 269 c.p.c.
3 Il 09.05.2018 si costituiva come terza chiamata in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4 la quale, rilevando in via preliminare l'estrema genericità dell'atto di chiamata in causa nonché dell'atto introduttivo del giudizio in violazione dell'art. 163 c.p.c. escludeva, nel merito, qualsiasi addebito di responsabilità in capo a sostenendo che l'incidente si era Controparte_6 verificato per colpa esclusiva del sig. conducente del ciclomotore Honda SH tg DB09461 Pt_3 in dispregio delle più elementari norme del codice della strada concludendo per il rigetto della domanda come proposta nei confronti della Compagnia di Ass.ni e del proprio CP_4 assicurato.
Con comparsa depositata il 28.05.2018 a seguito di chiamata in causa si costituiva
[...] il quale chiedeva in via pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 Controparte_6
c.p.c., la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del giudizio penale n. 8453/2016
R.G.N.R. pendente dinanzi al Tribunale di Salerno che vedeva il sig. Controparte_11 quale imputato e la sig.ra costituita parte civile ed avente ad oggetto il Controparte_2 risarcimento dei danni patiti a seguito della morte del figlio . In via gradata, Parte_3 eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita come previsto dall'art. 3, comma 1 del D. L. n. 132/2014 e, nel merito, instava per il rigetto della domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del sig. Controparte_2 [...]
per esser la responsabilità del sinistro per cui e causa da addebitare Controparte_6 esclusivamente al conducente dello scooter SH tg. DB094641 e, conseguentemente, alla sig.ra
[...]
proprietaria dello scooter SH tg. DB094641. Controparte_2
Con atto di intervento adesivo autonomo depositato telematicamente in data 30.05.2018, si costituiva in giudizio quale proprietaria del veicolo Mercedes Classe A tg. CP_7
DP773JC che nelle circostanze di tempo e di luogo del sinistro si trovava regolarmente in sosta allorquando veniva attinta dal motociclo Honda SH Tg DB09461 condotto da che Parte_3 arrestava la propria corsa finendo sotto la parte anteriore dell'autovettura che, pertanto, riportava ingenti danni localizzati nella parte anteriore del veicolo riguardanti la carrozzeria e la parte meccanica compreso il radiatore. In conseguenza dell'accaduto, riceveva da CP_7
che si assumeva responsabile nella misura del 50%, un'offerta parziale di euro 1.100,00 CP_1 nella quale erano incluse euro 200,00 per spese di patrocinio accettata solo in conto del maggiore avere. Complessivamente, al netto dell'acconto ricevuto, sosteneva che il danno differenziale sofferto era pari ad euro 3.362,75. L'intervenuta, aderendo sostanzialmente alla posizione processuale di spiegava intervento al fine di ottenere la condanna al risarcimento Parte_1 residuale del danno della vettura Classe A150 tg DP773JC ripartito tra ed CP_1 CP_12
(in solido rispettivamente con e
[...] Controparte_2 Controparte_11
4 proporzionalmente alle percentuale di responsabilità che verrà definitivamente accertata nella misura di euro 3.362,75 o a quella ritenuta di giustizia con vittoria di spese diritti ed onorari oltre
15%.
L'avv. Marco Scagliola difensore dell'intervenuta veniva sostituito per rinuncia al CP_7 mandato dall'avv. Antonio Quarto che con comparsa di costituzione del 14.01.2022 si riportava integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di intervento.
Con atto depositato il 26.04.2019 avendo raggiunto medio tempore la maggiore età, Parte_1 interveniva nel presente giudizio e faceva proprie tutte le domande, istanze e deduzioni proposte nel suo interesse dai genitori al fine di ottenere ogni pronuncia nei confronti del responsabile o dei responsabili del sinistro e pertanto il ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza dell'evento per cui
è causa oltre interessi e rivalutazione sulle somme liquidate dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo.
Nel corso del giudizio si sottoponeva a visita medico legale presso un fiduciario Parte_1 incaricato dalla e, all'esito di tale accertamento la predetta compagnia, all'udienza CP_1 dell'8.1.2019 offriva l'importo di € 38.000,00 a mezzo assegno Banca Unipol n. 0075114116-12
a che accettava il suddetto pagamento a titolo di acconto sul maggiore Parte_4 Parte_1 avere.
Stante il mancato esperimento obbligatorio della procedura di negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 il G.I. con ordinanza del 05.06.2018 concedeva alle parti, ai fini della procedibilità della domanda, termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita che, tuttavia, espletata il
12.07.2018 si concludeva con esito negativo.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.01.2019, il G.I. rigettava con ordinanza l'istanza di sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del giudizio penale ritenendo insussistenti le condizioni per l'accoglimento ex artt. 295 c.p.c. 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p.
Concesse le memorie ex art. 183 comma VI cpc, ritenuta inammissibile la prova orale richiesta dalle parti, acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e disposto l'espletamento della
CTU medico-legale, all'udienza del 16.09.2024 celebratasi in via telematica ai sensi dell'art. 127- ter il Giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
1. Esame dell'eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda.
La domanda di parte attrice è ammissibile e proponibile perché è stata preceduta dalla richiesta di risarcimento danni ai sensi di legge, ed è trascorso lo spatium deliberandi richiesto dalla normativa
(art.148 del Dlgs 209/2005). A tale riguardo, ha sollevato eccezione di Controparte_13 improponibilità della domanda attorea ex artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005 sostenendo che la lettera
5 di messa in mora inviata all' non riportava tutte le informazioni previste dall'art. 148 e CP_1 che parte attrice non aveva rispettato i termini di cui all'art. 145 per l'introduzione del giudizio non essendo state trasmesse, prima della notifica dell'atto di citazione, il certificato di avvenuta guarigione né l'integrazione della documentazione necessaria ad istruire il sinistro invano richiesta con la racc. a.r. del 9.3.2017.
Vero è che la Suprema Corte ha costantemente affermato (ex plurimis Cass. 32919/2022) che l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private, se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.
Nel caso di specie, però, non vi è prova che una richiesta di integrazioni vi sia effettivamente stata atteso che si è limitata ad allegare alla comparsa di costituzione e risposta Controparte_13 una missiva recante la data del 9.3.2017 senza prova dell'invio a mezzo raccomandata a/r. Peraltro, come già evidenziato, in corso di causa, all'udienza del 08.01.2019 la formulava CP_1 banco iudicis offerta di risarcimento di €38.000,00, su basi concorsuali, in favore di Parte_1 somma che veniva trattenuta in conto del maggiore avere.
2. Esame dell'eccezione di improcedibilità della domanda.
Ai fini della procedibilità della domanda va osservato che il Giudice, con ordinanza del 5.6.2018, rilevato il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione, concedeva alle parti termine per provvedere in tal senso. Parte attrice ha poi dimostrato, da documentazione prodotta in allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., di aver regolarmente inviato, ai convenuti, nonché ai chiamati in causa, invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, in ossequio agli art. degli artt. 2 e 3 del D. L. 132/2014, cui nessun riscontro veniva fornito.
3. Esame dell'eccezione di nullità improcedibilità della domanda.
Va, inoltre, rigettata, in quanto infondata, l'eccezione con cui i convenuti hanno dedotto la nullità della citazione per indeterminatezza, e dunque per l'asserita violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in tema di editio actionis: in realtà, dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio emergono chiaramente delineati sia il petitum (risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale) che la causa petendi (domanda ex artt. 2043-2054 c.c), e risultano altresì sufficientemente indicati i fatti, nonché le circostanze di tempo e di luogo degli stessi, sicché non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa dei convenuti.
In proposito, è sufficiente ricordare che, per pacifica giurisprudenza, la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può esser dichiarata solo se il petitum (inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale, sia sotto
6 l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12, n. 18783/09, n. 4828/06, n.
3911/01).
D'altra parte, le argomentate difese esposte dai convenuti fin dalla comparsa di costituzione e risposta lasciano presumere che gli stessi stesso abbia ben inteso il contenuto dell'avversa domanda, sicché risulta non configurabile la dedotta lesione del suo diritto di difesa.
In sostanza, la domanda sottoposta alla cognizione di questo Tribunale ha per oggetto l'accertamento della responsabilità del sinistro verificatosi pacificamente in data 17.08.2016, a seguito del quale perdeva la vita, riportava lesioni gravi e il veicolo Parte_3 Parte_1
Mercedes Classe A tg. DP773JC, di proprietà di riportava danno alla carrozzeria e CP_7 alle parti meccaniche.
4. Accertamento delle responsabilità del sinistro.
Invero, è rimasto acclarato che il giorno 17.08.2016, in AP, alla guida della Parte_3
Moto Honda tg DB09461, di proprietà di percorreva Via Laura Mare con Controparte_2 direzione Roccadaspide – centro di AP, quando, giunto nei pressi del civico 32, prima si scontrava con l'autovettura Volkswagen Golf tg CS520NK condotta da Controparte_11
e di proprietà del medesimo, proveniente dalla direzione opposta e, poi, investiva alle spalle il minore che camminava in compagnia di alcuni amici. La Moto Honda tg DB09461 Parte_1 proseguiva poi la sua corsa attingendo il veicolo Mercedes Classe A tg. DP773JC, di proprietà di
, che nelle circostanze di tempo e di luogo si trovava in sosta in via Laura Mare. Le CP_7 conseguenze del sinistro erano fatali al conducente della moto Honda, mentre il minore Pt_1 riportava gravi lesioni e veniva immediatamente condotto in Ospedale, dove veniva
[...] ricoverato. Il veicolo Mercedes Classe A tg. DP773JC riportava danno alla carrozzeria e alle parti meccaniche.
In sostanza, in ordine al fatto storico così come dedotto in giudizio e al coinvolgimento delle parti del presente giudizio non vi sono contestazioni.
Con particolare riferimento alla dinamica del sinistro in esame e alle relative responsabilità, occorre richiamare, quali prove atipiche, le risultanze del procedimento penale celebrato presso il Tribunale
7 di Salerno che ha visto imputato, e poi assolto perché il fatto non sussiste per il reato di omicidio stradale, il sig. conducente della Volkswagen Golf targata CS520NK, Controparte_11 assicurata , e segnatamente la relazione tecnica dell'ing. Controparte_4 CP_10 consulente nominato dalla Procura.
E' necessario evidenziare che si possono definire atipiche quelle prove che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 1593/2017, Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 3425/2016) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche. L'ingresso delle prove atipiche nel processo civile avviene nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, tenuto conto che esso non può che essere effettuato con lo strumento della produzione documentale, e deve conseguentemente soggiacere ai limiti temporali posti a pena di decadenza ed alla possibilità ex adverso di replicare, interloquire e controdedurre, ciò che è peraltro confermato dalla giurisprudenza richiedendo la produzione del documento integrante la prova atipica, nel rispetto delle preclusioni istruttorie (Cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n.
7518/2001).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la questione realmente rilevante è quella relativa alla loro efficacia probatoria, che è comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000).
Venendo all'elencazione delle prove atipiche, va segnalato come sia sostanzialmente impossibile ricondurre concettualmente ad unità le categorie. Infatti, alcune di tali prove si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata;
altre sono connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l'atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere
8 assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).
Nel processo civile, invece, l'unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall'art. 310 comma 3 c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto.
Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (cfr. Cass. n. 16893/2019,
Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 9242/2016) e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente (Cfr. Cass. n. 12164/2021, Cass.
n. 16893/2019).
Orbene, il Consulente della Procura così ricostruiva la dinamica del sinistro: “L'eziologia dell'incidente si individua tecnicamente nella particolare situazione che portava le traiettorie dei due veicoli coinvolti ad intersecarsi potenzialmente, circostanza, questa, che, generatasi a causa della parziale occupazione della semicarreggiata di pertinenza del motociclo, poteva essere evitata non solo dal motociclista, se avesse tenuto una velocità adeguata alla particolare condizione del Cont luogo, ma anche dal conducente della Golf, se avesse transitato regolarmente a destra e non a ridosso della mezzeria della carreggiata, come la stessa condizione del luogo avrebbe imposto. In definitiva si ritiene che entrambi i conducenti abbiano concorso nella produzione dell'evento infortunistico, il sig. in relazione alla posizione trasversale della sua autovettura sulla CP_6 strada, il sig. in relazione sia al sia pur lieve sconfinamento nella semicarreggiata Pt_3 opposta, sia alla velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, ciò anche per effetto delle alterate condizioni psicofisiche per assunzione di sostanze alcoliche……per tutti i motivi suindicati si ritiene che entrambi i conducenti abbiano concorso alla produzione del sinistro mortale”.
Dalla su descritta ricostruzione sembra desumersi che ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro abbia fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso. Certamente il motociclista, in considerazione delle condizioni di traffico sulla strada, affollata da locali ed abitazioni, in orario notturno, di giorno festivo, avrebbe dovuto adeguare la sua condotta di guida, rallentando proprio per evitare di effettuare una improvvisa sterzata sulla sinistra, resa maggiormente difficoltosa, a causa della velocità del mezzo condotto e delle condizioni di alterazione psicofisica.
Quanto, invece, al conducente della WV Golf, appare opportuno valorizzare gli elementi emersi all'esito del giudizio penale n. 8453/2016 R.G.N.R. celebratosi innanzi al Tribunale di Salerno
9 che ha visto imputato il sig. per i reati p. e p. dagli artt. 582 e 589bis Controparte_11
c.p.c., conclusosi con la Sentenza n. 2079/2020 che ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, e in particolare:
- il sig. guidava ad una velocità moderata e rimanendo nella propria Controparte_11 corsia di marcia, circostanze, peraltro, confermate anche dal consulente della Procura;
- le corsie di marcia erano sensibilmente ridotte per la presenza di veicoli parcheggiati e di pedoni ai lati della strada, tanto che, come si legge nella sentenza penale, “lo stato dei luoghi, caratterizzato da una carreggiata invasa, lungo entrambi i margini, da accessi di abitazioni, veicoli
e pedoni, non consentiva al di marciare più a destra”. CP_6
Non vi è, pertanto, certezza che, come ipotizzato dal consulente, la condotta del possa CP_6 aver contribuito causalmente, anche solo in parte, alla determinazione del sinistro. Come, infatti, osservato dal Giudice penale “…le acquisizioni probatorie non offrono alcuna certezza in ordine al ruolo concreto ed effettivo della Golf nel sinistro: non è certo, in altri termini, se la presenza dell'auto più a destra avrebbe evitato il decesso del motociclista a fronte di una manovra come quella descritta. (…) L'energia cinetica conservata dal ciclomotore dopo la caduta del suo conducente fa infatti pensare ad una manovra di emergenza improvvisa e a velocità sostenuta, per cui non vi sono elementi per poter ritenere che lo spostamento della Golf di qualche metro più a destra avrebbe fatto una sostanziale differenza … specificando che “le norme del codice della strada che impongono di tenere la destra sono dirette a garantire una corretta e lineare andatura per la tutela degli altri veicoli e non a prevenire l'invasione di veicoli dall'opposta corsia”, concludendo che “non vi è prova che una condotta diversa, ove fosse stata possibile, avrebbe impedito l'evento. Alla stregua di tali considerazioni, non si ritiene di poter configurare un concorso di colpa nell'evento da parte dell'imputato; quest'ultimo, pertanto, deve essere assolto
(…)”.
Tale Sentenza e stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte d'Appello di Salerno, che con
Sentenza n. 924/2022, depositata in data 20/05/2022, ha rigettato l'appello, confermando le statuizioni di Primo Grado, tale sentenza non e stata impugnata con ricorso per Cassazione, divenendo cosa giudicata. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 652 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste (…), nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito parte civile (…)”.
Sulla base di tali considerazioni deve escludersi qualunque forma di responsabilità in capo al sig.
Controparte_11
10
5. Accertamento e quantificazione dei danni subiti dalle parti istanti: Parte_1
Ciò posto, si tratta allora di quantificare i danni subiti dalle parti istanti. Per quanto concerne il danno alla salute subito da occorre far riferimento alla CTU redatta dal dott. Parte_1
depositata il 24.09.2021, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili Persona_1 in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti e del periziato, il quale ha accertato la sussistenza, in termini di compatibilità, del nesso causalità tra il sinistro e le lesini riportate, così descritte: “Politrauma- trauma facciale commotivo con ferita della piramide nasale-frattura di epifisi distale femore dx e frattura diafisaria perone e tibia sx”. Successivamente all'accettazione presso il P.S. dell'Azienda
Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, il veniva sottoposto a due Pt_1 interventi chirurgici al femore destro e alla tibia sinistra.
Il consulente ha quindi circoscritto in 150 giorni il periodo di malattia post-traumatica, di cui 30 giorni come inabilità temporanea totale, 30 giorni come inabilità temporanea parziale al tasso medio
75%, 30 giorni come inabilità temporanea parziale al tasso medio 50%; 30 giorni come inabilità temporanea parziale al tasso medio 25%. A è residuato, inoltre, un danno biologico Parte_1 permanente valutabile globalmente nella misura percentuale del 18%, non emendabile né migliorabile ulteriormente con cure mediche, fisiatriche e chirurgiche. A parere del CTU non vi è compromissione della capacità lavorativa.
Tanto premesso le lesioni accertate devono essere liquidate all'istante a titolo di danno biologico, inteso quale pregiudizio della salute concretizzantesi nella menomazione della integrità psicofisica della persona e da quantificarsi come di seguito indicato.
Tale criterio di liquidazione del danno biologico non muta pur a seguito del nuovo orientamento della Suprema Corte sulla portata dell'art. 2059 c.c., espresso da Cass. Civ. 31.5.2003, n. 8827 e
Cass. Civ. 31.5.2003, n. 8828 (ribadito, peraltro, da Cass. Civ. n. 16525/2003. Cfr. le rispettive motivazioni), per cui nell'ambito del danno non patrimoniale rientrano anche i casi di danno da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, non potendo il legislatore ordinario rifiutarne la riparazione mediante indennizzo, che costituisce la forma minima di tutela di tali valori.
Infatti, una volta esattamente ritenuto che il concetto di danno non patrimoniale, a cui testualmente fa riferimento l'art. 2059 c.c., non si identifichi con la formula tradizionale riduttiva di danno morale subiettivo (sofferenza o patema d'animo), limitazione estranea alla lettera della norma, ed una volta ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata della stessa comporti che, per il principio della gerarchia delle fonti, il legislatore ordinario non possa limitare, ai soli casi previsti dalla normativa ordinaria, il risarcimento della lesione dei valori della persona umana ritenuti
11 inviolabili dalla Costituzione, ne consegue che non vi è più la necessità di allocare la tutela del danno biologico nell'art. 2043 c.c., attraverso la costruzione dell'ipotesi del danno evento o del tertium genus di danno rispetto al danno patrimoniale ed al danno morale subiettivo.
Riportata, quindi, la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), e ritenuto che il danno non patrimoniale sia risarcibile non solo nei soli casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, secondo la recente suddetta interpretazione dell'art. 2059 c.c., poiché il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione, e poiché detta norma (come anche le altre che attengono a diritti inviolabili della persona) non solo ha efficacia precettiva nei confronti dello Stato ma è anche immediatamente efficace tra i privati (secondo la teoria cd. della “drittwirkung”), ne consegue, per coerenza del sistema, che la sua tutela è apprestata dall'art. 2059 c.c. e non dall'art. 2043 c.c., che attiene esclusivamente ai danni patrimoniali.
In altri termini, nella struttura della responsabilità aquiliana il danno, sia esso patrimoniale che non patrimoniale, non si identifica con l'evento illecito (che rimane pur sempre una componente dell'elemento materiale ed, in buona sostanza, del fatto illecito), ma è una conseguenza dello stesso, cioè un pregiudizio (o, se si vuole, una perdita intesa in senso ampio, cioè come elemento negativo rispetto alla situazione preesistente patrimoniale o non patrimoniale) subito dal danneggiato, alla cui riparazione, in caso di danno non patrimoniale, non si può provvedere che con criterio equitativo, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c..
Ne deriva che, anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della persona umana nell'ambito del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., rimangono validi, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 3399/2004), i principi già elaborati dalla Suprema Corte per il risarcimento del danno biologico (nonché - ovviamente - di quello morale).
In particolare, con riguardo alla sua quantificazione, rileva lo scrivente che dopo le numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1205/2003, 14874/2000, 101/99,
12312/98, 5505/96) e la pronuncia n. 445/95 della Corte Costituzionale sulla inapplicabilità del parametro reddituale dell'ammontare annuo del triplo della pensione sociale, per la liquidazione del danno alla salute si è registrato un mutamento della giurisprudenza di merito, nel senso che la gran parte dei giudici, per la liquidazione del danno permanente alla salute, hanno fatto ricorso al metodo del punto tabellare - ritenuto pienamente legittimo anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
4852/99) - con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione (di solito)
12 crescente in rapporto alla percentuale di invalidità e (generalmente) decrescente rispetto all'età del soggetto: ciò in ragione del principio, già enunciato in dottrina, secondo il quale l'incidenza negativa della menomazione cresce in modo superiore rispetto all'aumento del valore percentuale assegnato ai postumi.
Inoltre, la stessa giurisprudenza ha riconosciuto, come voce autonoma, il danno alla salute temporaneo, da risarcire con una somma giornaliera variabile a seconda che si tratti di invalidità totale o parziale (cfr. Cass. Civ. nn. 3806/2004, 3563/96, 9725/95, 2012/86).
Tali essendo i principi, ai fini della liquidazione del danno devono ritenersi applicabili, ratione temporis, le tabelle del Tribunale di Milano (come da ultimo aggiornate).
Pertanto, il danno subito da (nato il [...]) va liquidato, a titolo di danno Parte_1 biologico da invalidità permanente e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 80.087,00, tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (15 anni) e dei postumi accertati pari al 18%.
Quanto, poi, al danno biologico da invalidità temporanea, questo va liquidato, sempre all'attualità
(sulla base del decreto ministeriale citato), in complessive € 8.625,00.
È tuttavia possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico al caso concreto, che consenta di adeguare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente subito dal danneggiato alle peculiarità che connotano l'illecito oggetto di causa.
Tale operazione di “personalizzazione” (che, come affermato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto) può comportare eventuali correttivi in aumento o in diminuzione rispetto all'importo indicato nelle predette tabelle, dovendo il giudice dimostrare, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo l'oggetto specifico della sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo.
Tenendo conto degli esiti delle cure e delle conseguenze in termini di sofferenza sia fisica che psichica patita dall'attore, della necessità di essere sottoposto a n.2 interventi chirurgici per la riduzione e consolidamento delle gravi fratture subite, cui seguiva un lungo periodo di riabilitazione, si ritiene di far luogo ad una personalizzazione del danno nella misura del 10%, per un totale complessivo di € 97.583,00.
Va poi considerato che la compagnia assicurativa ha versato all'attore la somma di € 38.000,00 in data 8.1.2019. Con riferimento ad analoghe circostanze, la Corte di Cassazione (Cass.6357/11) ha affermato che “qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio
13 non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non
a quelle di valore quale il credito risarcitorio per danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato;
detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi)”.
Occorre pertanto devalutare la somma di € 38.000,00, corrisposta, a titolo di danno non patrimoniale, dalla data della corresponsione (8.1.2019) alla data del sinistro (17/08/2016), così da ottenere la somma di € 37.254,90, che costituisce la somma totale versata dalla compagnia all'attrice, devalutata alla data del sinistro.
Detta somma dovrà essere sottratta dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, anch'esse al netto della rivalutazione monetaria e pertanto: danno non patrimoniale €
97.583,00, che devalutato alla data del sinistro è pari ad € 80.315,23 - €37.254,90 = €43.060,33, pari al danno non patrimoniale non ancora risarcito, calcolato alla data del sinistro. La somma così ricavata (€43.060,33), maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza (per un totale di €58.180,50) costituisce la somma residua dovuta dai convenuti in solido a titolo di danno non patrimoniale. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
6. Accertamento e quantificazione dei danni subiti dalle parti istanti: . CP_7
Si passa, quindi, all'esame della domanda formulata dalla intervenuta proprietaria CP_7 dell'autovettura Mercedes Classe A 150 tg DP773JC, assicurata con con Polizza Controparte_15
n. 067240300. La legittimazione attiva della medesima è provata dai Carabinieri intervenuti sul posto che hanno accertato i legittimi proprietari e le assicurazioni con riferimento ad ogni veicolo coinvolto. In ogni caso, risulta agli atti anche la carta di circolazione del veicolo Classe A tg
Dp773JC, che risulta, appunto, intestato a E' pacifico che il richiamato veicolo CP_7 abbia subito danni in occasione del sinistro per cui è causa.
Il motociclo Honda SH Targata DB09461 (assicurata con con polizza numero CP_1
136374583), condotta da , di proprietà di realizzava uno Parte_3 Controparte_2 scontro frontale con l' Golf tg CS520NK, condotta da Controparte_16 Controparte_11
assicurata con (polizza numero 16370658) e successivamente,
[...] Controparte_12 carambolando in modo incontrollato, investiva prima un pedone (l'attore e, Parte_1 successivamente terminava la sua corsa infilandosi sotto la Mercedes Classe A tg DP773JC di proprietà di – CF regolarmente in sosta in via Laura Mare. CP_7 C.F._1
Il coinvolgimento del veicolo Classe A tg Dp773JC è attestato dai Carabinieri di AP nel
14 verbale redatto nell'immediatezza del fatti, che descrivevano il veicolo “in sosta senza persona a bordo”. I verbalizzanti rilevavano, altresì, che a seguito del violento impatto la vettura classe A
DP773JC subiva danni localizzati nella parte anteriore del veicolo riguardanti la carrozzeria e la parte meccanica compreso il radiatore, come riportato anche nel preventivo versato in atti dalla parte intervenuta. L'intervenuta ha aggiunto che la vettura Classe A, non marciante a causa dei rilevanti danni, veniva prelevata dalla ditta (per la spesa di euro 100,00) condotta in CP_17
Agropoli alla Via De Gasperi n. 65 presso il Signor dove è rimasta in stato di Testimone_1 sequestro sino al 26.10.2016 e che la che assicurava il veicolo Honda targato , CP_1 trasmetteva in data 15.11.2016 una offerta alla signora assumendosi responsabile CP_7 nella sola misura del 50% inviando un assegno di euro 1.100,00, nel quale erano incluse euro
200,00 per spese di patrocinio accettato solo in conto del maggiore avere.
Ciò posto, posto che il preventivo di spesa non può, da solo, fornire la prova dell'entità del danno
(Cass. 11765/13), in ogni caso nella liquidazione di danni, relativi a veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento, preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci (Sez. 3, Sentenza n. 591 del 19/01/1995).
Peraltro, qualora, come nel caso di specie, sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Sez.
3, Sentenza n. 8004 del 18/04/2005).
Pertanto, sulla base dell'analitico preventivo prodotto, dei risconti desumibili dal rapporto dei
Carabinieri, in mancanza di specifica contestazione delle controparti, il danno patrimoniale subito da corrispondente al costo delle riparazioni necessarie all'autovettura, può essere CP_7 quantificato €1.662,75, cui va aggiunta la somma di euro 100,00 per trasporto veicolo e fermo tecnico, quantificato nella somma di €300,00 (comprensivo dei costi di assicurazione sostenuti relativi al semestre 26 aprile – 26 ottobre non ammortizzati pienamente stante l'impossibilità di utilizzare il veicolo per oltre due mesi), per un totale di €2.062,75, cui va detratta la somma di
€900,00 già versata dalla compagnia assicurativa in data 15.11.2916, per un totale di €1.162,75, cui vanno aggiunti interessi e, in quanto debito di valuta, la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino alla pubblicazione della presente sentenza. Dal momento della sentenza e sino
15 all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto considerato, deve riconoscersi che l'incidente per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida di , quale conducente del motociclo Parte_3
Honda SH 125 targato DB09461, di proprietà di ed assicurato con Controparte_2 [...]
CP_9
Conseguentemente, e nella rispettiva qualità di Controparte_2 Controparte_9 proprietaria e compagnia assicurativa del motociclo Honda SH 125 targato DB09461, condotto in occasione del sinistro per cui è causa da , vanno condannate, in solido, a risarcire: Parte_3
- il danno non patrimoniale patito da e quindi, tenuto conto dell'acconto versato, a Parte_1 pagare, in suo favore, la somma di €58.180,50, oltre i soli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- il danno non patrimoniale patito da proprietaria dell'autovettura Mercedes CP_7
Classe A 150 tg DP773JC, e quindi, tenuto conto dell'acconto versato, a pagare in suo favore la somma di €1.163,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (17.08.2016) all'effettivo soddisfo.
8. Spese di lite.
Quanto al rapporto processuale tra l'attore e i convenuti e Controparte_2 Controparte_9
le spese seguono la soccombenza dei secondi e vengono liquidate in motivazione tenuto
[...] conto della natura della controversia (ordinaria) e del decisum, secondo valori medi e i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022), con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Quanto al rapporto processuale tra l'intervenuta e i convenuti CP_7 Controparte_2
e e le spese seguono la soccombenza dei secondi e vengono liquidate
[...] Controparte_9 in motivazione tenuto conto della natura della controversia (ordinaria) e del decisum, secondo valori medi e i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022), con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Quanto al rapporto processuale tra i convenuti e e i Controparte_2 Controparte_9 chiamati in causa e di considerata la Controparte_6 Controparte_4 controvertibilità in fatto della valutazione della condotta di guida tenuta da Controparte_6
e quindi della non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte
[...]
(cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono i gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c.
16 così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese delle CTU sono poste a definitivo carico di e Controparte_2 Controparte_9
in solido tra loro.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, nella persona del dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio 7860/2017
R.G. ogni istanza, eccezione disattesa:
1) accerta che l'incidente per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida di
, quale conducente del motociclo Honda SH 125 targato DB09461, di proprietà di Parte_3 ed assicurato con Controparte_2 Controparte_9
2) condanna e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_9 pro-tempore, nella rispettive qualità di proprietaria e compagnia assicurativa per la RCA del motociclo Honda SH 125 targato DB09461, condotto in occasione del sinistro per cui è causa da
, in solido, al pagamento: Parte_3
- in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Parte_1
€58.180,50, oltre interessi legali calcolati secondo le modalità indicate in motivazione;
- in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di CP_7
€1.163,00, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati secondo le modalità indicate in motivazione;
3) Condanna e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_9 pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di parte attrice, che si liquidano nella somma di €600,00 per esborsi e di €14.103,00 per compenso professionale, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Andria, antistatario;
4) Condanna e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_9 pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di parte intervenuta , CP_7 che si liquidano nella somma di €100,00 per esborsi e di €1.000,00 per compenso professionale, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Quarto, antistatario;
5) Compensa, per il resto, le spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico di Controparte_2
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro.
[...] Controparte_9
Così deciso in Salerno il 17/10/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 7860/2017 R.G. iscritta a ruolo il 08/09/2017, avente ad oggetto: lesione personale;
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andria;
Parte_1
ATTORE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cosma;
CONVENUTA
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Natale;
Controparte_2
CONVENUTA
E
(GIÀ , IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3 Controparte_4 RAPPRESENTANTE , rappresentata e difesa dagli avv. Andrea e Matilde CP_5
Baratta;
RZ IA
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Barone;
Controparte_6
TE CH
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Quarto;
CP_7
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.08.2016 e Parte_2 [...] in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore Controparte_8 Pt_1 convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e
[...] Controparte_2 [...] in persona del legale rapp.te p.t., in qualità, rispettivamente, di proprietaria e CP_9 compagnia assicuratrice per la RCA del motociclo Honda SH 125 targato DB09461, al fine di sentir accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di , conducente del suddetto Parte_3 motociclo, nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti a risarcire i danni subiti da parte attrice, mediante il pagamento in suo favore della somma che risulterà dovuta in seguito all'espletanda istruttoria e alla CTU medico-legale per il risarcimento delle diverse voci di danno oltre il rimborso delle spese mediche con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi per il ritardato pagamento;
con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Assumevano, al riguardo, gli attori che il giorno 17.08.2016 alle ore 2.00 di notte circa, in AP
(SA), allorquando percorreva a piedi la banchina della strada di Via Laura Mare in Parte_1 direzione AP AL, improvvisamente, all'altezza del civico n.32, veniva investito dal motociclo Honda SH125 targato DB09461 di proprietà di e condotto da Controparte_2
che, pochi istanti prima, si era scontrato frontalmente con il veicolo Golf targato Parte_3
CS520NK di proprietà e condotto da che procedeva in direzione Lido Controparte_6
Nettuno. Sul luogo del sinistro erano intervenuti immediatamente i Carabinieri della stazione di
AP AL (SA) che procedettero ad effettuare tutti i rilievi di rito e a identificare le persone informate dei fatti escutendole a sommarie informazioni. A seguito del sinistro, per la gravità dei traumi riportati, decedeva istantaneamente mentre al minore Parte_3 Parte_1 urgentemente trasportato a bordo di un'autoambulanza all'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi
D'Aragona, veniva diagnosticato dai sanitari di turno “frattura di epifisi distale parte non specificata;
frattura di diafisi chiusa perone e tibia;
emorragia complicante un intervento”. Tali lesioni avevano reso necessaria l'effettuazione immediata di interventi chirurgici di “riduzione cruenta di frattura del femore con fissazione interna;
riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula con fissazione interna;
trasfusione di concentrato cellulare” sul minore che veniva Parte_1 ricoverato presso il nosocomio fino al 28.08.2016 e dimesso con la diagnosi di “Politrauma.
Trauma facciale commotivo con ferita della piramide nasale. Distacco epifisario misto distale femore dx. frattura diafisaria tibia perone sin.”. I genitori del minore ascrivevano la Parte_1 responsabilità del sinistro mortale principalmente al sig. ed in via residuale al sig. Parte_3 come si evinceva dalla relazione del consulente della Procura della Repubblica presso il CP_6
2 Tribunale di Salerno nel giudizio penale n. 8453/2016/21 R.G.N.R. laddove emergeva che Parte_3 stesse guidando in stato di ebbrezza per effetto dell'assunzione di alcool in misura notevole
[...]
(1,6 g/l) a velocità da ritenersi prossima al limite di velocità di 50 km/h. Rimasta inevasa la formale richiesta in via bonaria di risarcimento dei danni subiti da inoltrata a mezzo pec alla Parte_1
compagnia assicurativa del motociclo Honda SH125 tg DB09461, Controparte_1 gli attori si vedevano costretti ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei danni patiti e patendi da quantificare mediante CTU medico-legale in applicazione, in via principale, delle Tabelle del Tribunale di Milano ed in via subordinata, delle Tabelle ministeriali.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 09.11.2017 si costituiva Controparte_9 la quale instava per il rigetto della domanda attorea in quanto improponibile, infondata in fatto
[...]
e in diritto e non provata. Nello specifico la compagnia convenuta rilevava, in via preliminare,
l'improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005 non avendo gli attori riportato nella lettera stragiudiziale di messa in mora tutte le informazioni previste dall'art. 148 e omettendo di trasmettere alla Compagnia il richiesto certificato di avvenuta guarigione prima della notifica dell'atto di citazione si da integrare la documentazione necessaria ad istruire il sinistro e, nel merito, evidenziava l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Golf targato CS520NK nella causazione del sinistro de quo per avere questi invaso la corsia di marcia deputata al transito del motociclo Honda investendolo con violenza tale da scagliarlo contro il ritenuto Pt_1 corresponsabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. avendo concorso con la propria condotta negligente a determinare i danni subiti dal momento che percorreva a piedi di notte una strada scarsamente illuminata e deputata al transito dei veicoli.
Con comparsa depositata il 14.11.2017 si costituiva la quale, contestando Controparte_2 integralmente l'atto introduttivo eccepiva, in via pregiudiziale, l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 Cod. Ass. nonché l'improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea sia nell'an che nel quantum concludendo, sulla base alla consulenza tecnica espletata nel giudizio penale dall'ing. per il rigetto della domanda e in subordine, in caso di accoglimento anche CP_10 parziale della domanda attorea, per l'accertamento della responsabilità del sinistro quantomeno concorrente in capo a conducente del veicolo VW Golf targato Controparte_11
CS520NK di proprietà di e assicurato con la compagnia Controparte_6 CP_4
Pertanto, chiedeva il differimento della prima udienza fissata al
[...] Controparte_2
04.12.2017 per la chiamata in causa di e di ex artt. Controparte_6 Controparte_4
106 e 269 c.p.c.
3 Il 09.05.2018 si costituiva come terza chiamata in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4 la quale, rilevando in via preliminare l'estrema genericità dell'atto di chiamata in causa nonché dell'atto introduttivo del giudizio in violazione dell'art. 163 c.p.c. escludeva, nel merito, qualsiasi addebito di responsabilità in capo a sostenendo che l'incidente si era Controparte_6 verificato per colpa esclusiva del sig. conducente del ciclomotore Honda SH tg DB09461 Pt_3 in dispregio delle più elementari norme del codice della strada concludendo per il rigetto della domanda come proposta nei confronti della Compagnia di Ass.ni e del proprio CP_4 assicurato.
Con comparsa depositata il 28.05.2018 a seguito di chiamata in causa si costituiva
[...] il quale chiedeva in via pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 Controparte_6
c.p.c., la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del giudizio penale n. 8453/2016
R.G.N.R. pendente dinanzi al Tribunale di Salerno che vedeva il sig. Controparte_11 quale imputato e la sig.ra costituita parte civile ed avente ad oggetto il Controparte_2 risarcimento dei danni patiti a seguito della morte del figlio . In via gradata, Parte_3 eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita come previsto dall'art. 3, comma 1 del D. L. n. 132/2014 e, nel merito, instava per il rigetto della domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del sig. Controparte_2 [...]
per esser la responsabilità del sinistro per cui e causa da addebitare Controparte_6 esclusivamente al conducente dello scooter SH tg. DB094641 e, conseguentemente, alla sig.ra
[...]
proprietaria dello scooter SH tg. DB094641. Controparte_2
Con atto di intervento adesivo autonomo depositato telematicamente in data 30.05.2018, si costituiva in giudizio quale proprietaria del veicolo Mercedes Classe A tg. CP_7
DP773JC che nelle circostanze di tempo e di luogo del sinistro si trovava regolarmente in sosta allorquando veniva attinta dal motociclo Honda SH Tg DB09461 condotto da che Parte_3 arrestava la propria corsa finendo sotto la parte anteriore dell'autovettura che, pertanto, riportava ingenti danni localizzati nella parte anteriore del veicolo riguardanti la carrozzeria e la parte meccanica compreso il radiatore. In conseguenza dell'accaduto, riceveva da CP_7
che si assumeva responsabile nella misura del 50%, un'offerta parziale di euro 1.100,00 CP_1 nella quale erano incluse euro 200,00 per spese di patrocinio accettata solo in conto del maggiore avere. Complessivamente, al netto dell'acconto ricevuto, sosteneva che il danno differenziale sofferto era pari ad euro 3.362,75. L'intervenuta, aderendo sostanzialmente alla posizione processuale di spiegava intervento al fine di ottenere la condanna al risarcimento Parte_1 residuale del danno della vettura Classe A150 tg DP773JC ripartito tra ed CP_1 CP_12
(in solido rispettivamente con e
[...] Controparte_2 Controparte_11
4 proporzionalmente alle percentuale di responsabilità che verrà definitivamente accertata nella misura di euro 3.362,75 o a quella ritenuta di giustizia con vittoria di spese diritti ed onorari oltre
15%.
L'avv. Marco Scagliola difensore dell'intervenuta veniva sostituito per rinuncia al CP_7 mandato dall'avv. Antonio Quarto che con comparsa di costituzione del 14.01.2022 si riportava integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di intervento.
Con atto depositato il 26.04.2019 avendo raggiunto medio tempore la maggiore età, Parte_1 interveniva nel presente giudizio e faceva proprie tutte le domande, istanze e deduzioni proposte nel suo interesse dai genitori al fine di ottenere ogni pronuncia nei confronti del responsabile o dei responsabili del sinistro e pertanto il ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza dell'evento per cui
è causa oltre interessi e rivalutazione sulle somme liquidate dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo.
Nel corso del giudizio si sottoponeva a visita medico legale presso un fiduciario Parte_1 incaricato dalla e, all'esito di tale accertamento la predetta compagnia, all'udienza CP_1 dell'8.1.2019 offriva l'importo di € 38.000,00 a mezzo assegno Banca Unipol n. 0075114116-12
a che accettava il suddetto pagamento a titolo di acconto sul maggiore Parte_4 Parte_1 avere.
Stante il mancato esperimento obbligatorio della procedura di negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 il G.I. con ordinanza del 05.06.2018 concedeva alle parti, ai fini della procedibilità della domanda, termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita che, tuttavia, espletata il
12.07.2018 si concludeva con esito negativo.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.01.2019, il G.I. rigettava con ordinanza l'istanza di sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del giudizio penale ritenendo insussistenti le condizioni per l'accoglimento ex artt. 295 c.p.c. 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p.
Concesse le memorie ex art. 183 comma VI cpc, ritenuta inammissibile la prova orale richiesta dalle parti, acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e disposto l'espletamento della
CTU medico-legale, all'udienza del 16.09.2024 celebratasi in via telematica ai sensi dell'art. 127- ter il Giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
1. Esame dell'eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda.
La domanda di parte attrice è ammissibile e proponibile perché è stata preceduta dalla richiesta di risarcimento danni ai sensi di legge, ed è trascorso lo spatium deliberandi richiesto dalla normativa
(art.148 del Dlgs 209/2005). A tale riguardo, ha sollevato eccezione di Controparte_13 improponibilità della domanda attorea ex artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005 sostenendo che la lettera
5 di messa in mora inviata all' non riportava tutte le informazioni previste dall'art. 148 e CP_1 che parte attrice non aveva rispettato i termini di cui all'art. 145 per l'introduzione del giudizio non essendo state trasmesse, prima della notifica dell'atto di citazione, il certificato di avvenuta guarigione né l'integrazione della documentazione necessaria ad istruire il sinistro invano richiesta con la racc. a.r. del 9.3.2017.
Vero è che la Suprema Corte ha costantemente affermato (ex plurimis Cass. 32919/2022) che l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private, se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.
Nel caso di specie, però, non vi è prova che una richiesta di integrazioni vi sia effettivamente stata atteso che si è limitata ad allegare alla comparsa di costituzione e risposta Controparte_13 una missiva recante la data del 9.3.2017 senza prova dell'invio a mezzo raccomandata a/r. Peraltro, come già evidenziato, in corso di causa, all'udienza del 08.01.2019 la formulava CP_1 banco iudicis offerta di risarcimento di €38.000,00, su basi concorsuali, in favore di Parte_1 somma che veniva trattenuta in conto del maggiore avere.
2. Esame dell'eccezione di improcedibilità della domanda.
Ai fini della procedibilità della domanda va osservato che il Giudice, con ordinanza del 5.6.2018, rilevato il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione, concedeva alle parti termine per provvedere in tal senso. Parte attrice ha poi dimostrato, da documentazione prodotta in allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., di aver regolarmente inviato, ai convenuti, nonché ai chiamati in causa, invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, in ossequio agli art. degli artt. 2 e 3 del D. L. 132/2014, cui nessun riscontro veniva fornito.
3. Esame dell'eccezione di nullità improcedibilità della domanda.
Va, inoltre, rigettata, in quanto infondata, l'eccezione con cui i convenuti hanno dedotto la nullità della citazione per indeterminatezza, e dunque per l'asserita violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in tema di editio actionis: in realtà, dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio emergono chiaramente delineati sia il petitum (risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale) che la causa petendi (domanda ex artt. 2043-2054 c.c), e risultano altresì sufficientemente indicati i fatti, nonché le circostanze di tempo e di luogo degli stessi, sicché non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa dei convenuti.
In proposito, è sufficiente ricordare che, per pacifica giurisprudenza, la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può esser dichiarata solo se il petitum (inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale, sia sotto
6 l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12, n. 18783/09, n. 4828/06, n.
3911/01).
D'altra parte, le argomentate difese esposte dai convenuti fin dalla comparsa di costituzione e risposta lasciano presumere che gli stessi stesso abbia ben inteso il contenuto dell'avversa domanda, sicché risulta non configurabile la dedotta lesione del suo diritto di difesa.
In sostanza, la domanda sottoposta alla cognizione di questo Tribunale ha per oggetto l'accertamento della responsabilità del sinistro verificatosi pacificamente in data 17.08.2016, a seguito del quale perdeva la vita, riportava lesioni gravi e il veicolo Parte_3 Parte_1
Mercedes Classe A tg. DP773JC, di proprietà di riportava danno alla carrozzeria e CP_7 alle parti meccaniche.
4. Accertamento delle responsabilità del sinistro.
Invero, è rimasto acclarato che il giorno 17.08.2016, in AP, alla guida della Parte_3
Moto Honda tg DB09461, di proprietà di percorreva Via Laura Mare con Controparte_2 direzione Roccadaspide – centro di AP, quando, giunto nei pressi del civico 32, prima si scontrava con l'autovettura Volkswagen Golf tg CS520NK condotta da Controparte_11
e di proprietà del medesimo, proveniente dalla direzione opposta e, poi, investiva alle spalle il minore che camminava in compagnia di alcuni amici. La Moto Honda tg DB09461 Parte_1 proseguiva poi la sua corsa attingendo il veicolo Mercedes Classe A tg. DP773JC, di proprietà di
, che nelle circostanze di tempo e di luogo si trovava in sosta in via Laura Mare. Le CP_7 conseguenze del sinistro erano fatali al conducente della moto Honda, mentre il minore Pt_1 riportava gravi lesioni e veniva immediatamente condotto in Ospedale, dove veniva
[...] ricoverato. Il veicolo Mercedes Classe A tg. DP773JC riportava danno alla carrozzeria e alle parti meccaniche.
In sostanza, in ordine al fatto storico così come dedotto in giudizio e al coinvolgimento delle parti del presente giudizio non vi sono contestazioni.
Con particolare riferimento alla dinamica del sinistro in esame e alle relative responsabilità, occorre richiamare, quali prove atipiche, le risultanze del procedimento penale celebrato presso il Tribunale
7 di Salerno che ha visto imputato, e poi assolto perché il fatto non sussiste per il reato di omicidio stradale, il sig. conducente della Volkswagen Golf targata CS520NK, Controparte_11 assicurata , e segnatamente la relazione tecnica dell'ing. Controparte_4 CP_10 consulente nominato dalla Procura.
E' necessario evidenziare che si possono definire atipiche quelle prove che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 1593/2017, Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 3425/2016) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche. L'ingresso delle prove atipiche nel processo civile avviene nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, tenuto conto che esso non può che essere effettuato con lo strumento della produzione documentale, e deve conseguentemente soggiacere ai limiti temporali posti a pena di decadenza ed alla possibilità ex adverso di replicare, interloquire e controdedurre, ciò che è peraltro confermato dalla giurisprudenza richiedendo la produzione del documento integrante la prova atipica, nel rispetto delle preclusioni istruttorie (Cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n.
7518/2001).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la questione realmente rilevante è quella relativa alla loro efficacia probatoria, che è comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000).
Venendo all'elencazione delle prove atipiche, va segnalato come sia sostanzialmente impossibile ricondurre concettualmente ad unità le categorie. Infatti, alcune di tali prove si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata;
altre sono connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l'atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere
8 assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).
Nel processo civile, invece, l'unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall'art. 310 comma 3 c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto.
Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (cfr. Cass. n. 16893/2019,
Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 9242/2016) e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente (Cfr. Cass. n. 12164/2021, Cass.
n. 16893/2019).
Orbene, il Consulente della Procura così ricostruiva la dinamica del sinistro: “L'eziologia dell'incidente si individua tecnicamente nella particolare situazione che portava le traiettorie dei due veicoli coinvolti ad intersecarsi potenzialmente, circostanza, questa, che, generatasi a causa della parziale occupazione della semicarreggiata di pertinenza del motociclo, poteva essere evitata non solo dal motociclista, se avesse tenuto una velocità adeguata alla particolare condizione del Cont luogo, ma anche dal conducente della Golf, se avesse transitato regolarmente a destra e non a ridosso della mezzeria della carreggiata, come la stessa condizione del luogo avrebbe imposto. In definitiva si ritiene che entrambi i conducenti abbiano concorso nella produzione dell'evento infortunistico, il sig. in relazione alla posizione trasversale della sua autovettura sulla CP_6 strada, il sig. in relazione sia al sia pur lieve sconfinamento nella semicarreggiata Pt_3 opposta, sia alla velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, ciò anche per effetto delle alterate condizioni psicofisiche per assunzione di sostanze alcoliche……per tutti i motivi suindicati si ritiene che entrambi i conducenti abbiano concorso alla produzione del sinistro mortale”.
Dalla su descritta ricostruzione sembra desumersi che ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro abbia fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso. Certamente il motociclista, in considerazione delle condizioni di traffico sulla strada, affollata da locali ed abitazioni, in orario notturno, di giorno festivo, avrebbe dovuto adeguare la sua condotta di guida, rallentando proprio per evitare di effettuare una improvvisa sterzata sulla sinistra, resa maggiormente difficoltosa, a causa della velocità del mezzo condotto e delle condizioni di alterazione psicofisica.
Quanto, invece, al conducente della WV Golf, appare opportuno valorizzare gli elementi emersi all'esito del giudizio penale n. 8453/2016 R.G.N.R. celebratosi innanzi al Tribunale di Salerno
9 che ha visto imputato il sig. per i reati p. e p. dagli artt. 582 e 589bis Controparte_11
c.p.c., conclusosi con la Sentenza n. 2079/2020 che ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, e in particolare:
- il sig. guidava ad una velocità moderata e rimanendo nella propria Controparte_11 corsia di marcia, circostanze, peraltro, confermate anche dal consulente della Procura;
- le corsie di marcia erano sensibilmente ridotte per la presenza di veicoli parcheggiati e di pedoni ai lati della strada, tanto che, come si legge nella sentenza penale, “lo stato dei luoghi, caratterizzato da una carreggiata invasa, lungo entrambi i margini, da accessi di abitazioni, veicoli
e pedoni, non consentiva al di marciare più a destra”. CP_6
Non vi è, pertanto, certezza che, come ipotizzato dal consulente, la condotta del possa CP_6 aver contribuito causalmente, anche solo in parte, alla determinazione del sinistro. Come, infatti, osservato dal Giudice penale “…le acquisizioni probatorie non offrono alcuna certezza in ordine al ruolo concreto ed effettivo della Golf nel sinistro: non è certo, in altri termini, se la presenza dell'auto più a destra avrebbe evitato il decesso del motociclista a fronte di una manovra come quella descritta. (…) L'energia cinetica conservata dal ciclomotore dopo la caduta del suo conducente fa infatti pensare ad una manovra di emergenza improvvisa e a velocità sostenuta, per cui non vi sono elementi per poter ritenere che lo spostamento della Golf di qualche metro più a destra avrebbe fatto una sostanziale differenza … specificando che “le norme del codice della strada che impongono di tenere la destra sono dirette a garantire una corretta e lineare andatura per la tutela degli altri veicoli e non a prevenire l'invasione di veicoli dall'opposta corsia”, concludendo che “non vi è prova che una condotta diversa, ove fosse stata possibile, avrebbe impedito l'evento. Alla stregua di tali considerazioni, non si ritiene di poter configurare un concorso di colpa nell'evento da parte dell'imputato; quest'ultimo, pertanto, deve essere assolto
(…)”.
Tale Sentenza e stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte d'Appello di Salerno, che con
Sentenza n. 924/2022, depositata in data 20/05/2022, ha rigettato l'appello, confermando le statuizioni di Primo Grado, tale sentenza non e stata impugnata con ricorso per Cassazione, divenendo cosa giudicata. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 652 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste (…), nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito parte civile (…)”.
Sulla base di tali considerazioni deve escludersi qualunque forma di responsabilità in capo al sig.
Controparte_11
10
5. Accertamento e quantificazione dei danni subiti dalle parti istanti: Parte_1
Ciò posto, si tratta allora di quantificare i danni subiti dalle parti istanti. Per quanto concerne il danno alla salute subito da occorre far riferimento alla CTU redatta dal dott. Parte_1
depositata il 24.09.2021, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili Persona_1 in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti e del periziato, il quale ha accertato la sussistenza, in termini di compatibilità, del nesso causalità tra il sinistro e le lesini riportate, così descritte: “Politrauma- trauma facciale commotivo con ferita della piramide nasale-frattura di epifisi distale femore dx e frattura diafisaria perone e tibia sx”. Successivamente all'accettazione presso il P.S. dell'Azienda
Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, il veniva sottoposto a due Pt_1 interventi chirurgici al femore destro e alla tibia sinistra.
Il consulente ha quindi circoscritto in 150 giorni il periodo di malattia post-traumatica, di cui 30 giorni come inabilità temporanea totale, 30 giorni come inabilità temporanea parziale al tasso medio
75%, 30 giorni come inabilità temporanea parziale al tasso medio 50%; 30 giorni come inabilità temporanea parziale al tasso medio 25%. A è residuato, inoltre, un danno biologico Parte_1 permanente valutabile globalmente nella misura percentuale del 18%, non emendabile né migliorabile ulteriormente con cure mediche, fisiatriche e chirurgiche. A parere del CTU non vi è compromissione della capacità lavorativa.
Tanto premesso le lesioni accertate devono essere liquidate all'istante a titolo di danno biologico, inteso quale pregiudizio della salute concretizzantesi nella menomazione della integrità psicofisica della persona e da quantificarsi come di seguito indicato.
Tale criterio di liquidazione del danno biologico non muta pur a seguito del nuovo orientamento della Suprema Corte sulla portata dell'art. 2059 c.c., espresso da Cass. Civ. 31.5.2003, n. 8827 e
Cass. Civ. 31.5.2003, n. 8828 (ribadito, peraltro, da Cass. Civ. n. 16525/2003. Cfr. le rispettive motivazioni), per cui nell'ambito del danno non patrimoniale rientrano anche i casi di danno da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, non potendo il legislatore ordinario rifiutarne la riparazione mediante indennizzo, che costituisce la forma minima di tutela di tali valori.
Infatti, una volta esattamente ritenuto che il concetto di danno non patrimoniale, a cui testualmente fa riferimento l'art. 2059 c.c., non si identifichi con la formula tradizionale riduttiva di danno morale subiettivo (sofferenza o patema d'animo), limitazione estranea alla lettera della norma, ed una volta ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata della stessa comporti che, per il principio della gerarchia delle fonti, il legislatore ordinario non possa limitare, ai soli casi previsti dalla normativa ordinaria, il risarcimento della lesione dei valori della persona umana ritenuti
11 inviolabili dalla Costituzione, ne consegue che non vi è più la necessità di allocare la tutela del danno biologico nell'art. 2043 c.c., attraverso la costruzione dell'ipotesi del danno evento o del tertium genus di danno rispetto al danno patrimoniale ed al danno morale subiettivo.
Riportata, quindi, la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), e ritenuto che il danno non patrimoniale sia risarcibile non solo nei soli casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, secondo la recente suddetta interpretazione dell'art. 2059 c.c., poiché il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione, e poiché detta norma (come anche le altre che attengono a diritti inviolabili della persona) non solo ha efficacia precettiva nei confronti dello Stato ma è anche immediatamente efficace tra i privati (secondo la teoria cd. della “drittwirkung”), ne consegue, per coerenza del sistema, che la sua tutela è apprestata dall'art. 2059 c.c. e non dall'art. 2043 c.c., che attiene esclusivamente ai danni patrimoniali.
In altri termini, nella struttura della responsabilità aquiliana il danno, sia esso patrimoniale che non patrimoniale, non si identifica con l'evento illecito (che rimane pur sempre una componente dell'elemento materiale ed, in buona sostanza, del fatto illecito), ma è una conseguenza dello stesso, cioè un pregiudizio (o, se si vuole, una perdita intesa in senso ampio, cioè come elemento negativo rispetto alla situazione preesistente patrimoniale o non patrimoniale) subito dal danneggiato, alla cui riparazione, in caso di danno non patrimoniale, non si può provvedere che con criterio equitativo, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c..
Ne deriva che, anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della persona umana nell'ambito del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., rimangono validi, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 3399/2004), i principi già elaborati dalla Suprema Corte per il risarcimento del danno biologico (nonché - ovviamente - di quello morale).
In particolare, con riguardo alla sua quantificazione, rileva lo scrivente che dopo le numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1205/2003, 14874/2000, 101/99,
12312/98, 5505/96) e la pronuncia n. 445/95 della Corte Costituzionale sulla inapplicabilità del parametro reddituale dell'ammontare annuo del triplo della pensione sociale, per la liquidazione del danno alla salute si è registrato un mutamento della giurisprudenza di merito, nel senso che la gran parte dei giudici, per la liquidazione del danno permanente alla salute, hanno fatto ricorso al metodo del punto tabellare - ritenuto pienamente legittimo anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
4852/99) - con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione (di solito)
12 crescente in rapporto alla percentuale di invalidità e (generalmente) decrescente rispetto all'età del soggetto: ciò in ragione del principio, già enunciato in dottrina, secondo il quale l'incidenza negativa della menomazione cresce in modo superiore rispetto all'aumento del valore percentuale assegnato ai postumi.
Inoltre, la stessa giurisprudenza ha riconosciuto, come voce autonoma, il danno alla salute temporaneo, da risarcire con una somma giornaliera variabile a seconda che si tratti di invalidità totale o parziale (cfr. Cass. Civ. nn. 3806/2004, 3563/96, 9725/95, 2012/86).
Tali essendo i principi, ai fini della liquidazione del danno devono ritenersi applicabili, ratione temporis, le tabelle del Tribunale di Milano (come da ultimo aggiornate).
Pertanto, il danno subito da (nato il [...]) va liquidato, a titolo di danno Parte_1 biologico da invalidità permanente e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 80.087,00, tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (15 anni) e dei postumi accertati pari al 18%.
Quanto, poi, al danno biologico da invalidità temporanea, questo va liquidato, sempre all'attualità
(sulla base del decreto ministeriale citato), in complessive € 8.625,00.
È tuttavia possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico al caso concreto, che consenta di adeguare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente subito dal danneggiato alle peculiarità che connotano l'illecito oggetto di causa.
Tale operazione di “personalizzazione” (che, come affermato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto) può comportare eventuali correttivi in aumento o in diminuzione rispetto all'importo indicato nelle predette tabelle, dovendo il giudice dimostrare, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo l'oggetto specifico della sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo.
Tenendo conto degli esiti delle cure e delle conseguenze in termini di sofferenza sia fisica che psichica patita dall'attore, della necessità di essere sottoposto a n.2 interventi chirurgici per la riduzione e consolidamento delle gravi fratture subite, cui seguiva un lungo periodo di riabilitazione, si ritiene di far luogo ad una personalizzazione del danno nella misura del 10%, per un totale complessivo di € 97.583,00.
Va poi considerato che la compagnia assicurativa ha versato all'attore la somma di € 38.000,00 in data 8.1.2019. Con riferimento ad analoghe circostanze, la Corte di Cassazione (Cass.6357/11) ha affermato che “qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio
13 non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non
a quelle di valore quale il credito risarcitorio per danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato;
detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi)”.
Occorre pertanto devalutare la somma di € 38.000,00, corrisposta, a titolo di danno non patrimoniale, dalla data della corresponsione (8.1.2019) alla data del sinistro (17/08/2016), così da ottenere la somma di € 37.254,90, che costituisce la somma totale versata dalla compagnia all'attrice, devalutata alla data del sinistro.
Detta somma dovrà essere sottratta dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, anch'esse al netto della rivalutazione monetaria e pertanto: danno non patrimoniale €
97.583,00, che devalutato alla data del sinistro è pari ad € 80.315,23 - €37.254,90 = €43.060,33, pari al danno non patrimoniale non ancora risarcito, calcolato alla data del sinistro. La somma così ricavata (€43.060,33), maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza (per un totale di €58.180,50) costituisce la somma residua dovuta dai convenuti in solido a titolo di danno non patrimoniale. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
6. Accertamento e quantificazione dei danni subiti dalle parti istanti: . CP_7
Si passa, quindi, all'esame della domanda formulata dalla intervenuta proprietaria CP_7 dell'autovettura Mercedes Classe A 150 tg DP773JC, assicurata con con Polizza Controparte_15
n. 067240300. La legittimazione attiva della medesima è provata dai Carabinieri intervenuti sul posto che hanno accertato i legittimi proprietari e le assicurazioni con riferimento ad ogni veicolo coinvolto. In ogni caso, risulta agli atti anche la carta di circolazione del veicolo Classe A tg
Dp773JC, che risulta, appunto, intestato a E' pacifico che il richiamato veicolo CP_7 abbia subito danni in occasione del sinistro per cui è causa.
Il motociclo Honda SH Targata DB09461 (assicurata con con polizza numero CP_1
136374583), condotta da , di proprietà di realizzava uno Parte_3 Controparte_2 scontro frontale con l' Golf tg CS520NK, condotta da Controparte_16 Controparte_11
assicurata con (polizza numero 16370658) e successivamente,
[...] Controparte_12 carambolando in modo incontrollato, investiva prima un pedone (l'attore e, Parte_1 successivamente terminava la sua corsa infilandosi sotto la Mercedes Classe A tg DP773JC di proprietà di – CF regolarmente in sosta in via Laura Mare. CP_7 C.F._1
Il coinvolgimento del veicolo Classe A tg Dp773JC è attestato dai Carabinieri di AP nel
14 verbale redatto nell'immediatezza del fatti, che descrivevano il veicolo “in sosta senza persona a bordo”. I verbalizzanti rilevavano, altresì, che a seguito del violento impatto la vettura classe A
DP773JC subiva danni localizzati nella parte anteriore del veicolo riguardanti la carrozzeria e la parte meccanica compreso il radiatore, come riportato anche nel preventivo versato in atti dalla parte intervenuta. L'intervenuta ha aggiunto che la vettura Classe A, non marciante a causa dei rilevanti danni, veniva prelevata dalla ditta (per la spesa di euro 100,00) condotta in CP_17
Agropoli alla Via De Gasperi n. 65 presso il Signor dove è rimasta in stato di Testimone_1 sequestro sino al 26.10.2016 e che la che assicurava il veicolo Honda targato , CP_1 trasmetteva in data 15.11.2016 una offerta alla signora assumendosi responsabile CP_7 nella sola misura del 50% inviando un assegno di euro 1.100,00, nel quale erano incluse euro
200,00 per spese di patrocinio accettato solo in conto del maggiore avere.
Ciò posto, posto che il preventivo di spesa non può, da solo, fornire la prova dell'entità del danno
(Cass. 11765/13), in ogni caso nella liquidazione di danni, relativi a veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento, preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci (Sez. 3, Sentenza n. 591 del 19/01/1995).
Peraltro, qualora, come nel caso di specie, sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Sez.
3, Sentenza n. 8004 del 18/04/2005).
Pertanto, sulla base dell'analitico preventivo prodotto, dei risconti desumibili dal rapporto dei
Carabinieri, in mancanza di specifica contestazione delle controparti, il danno patrimoniale subito da corrispondente al costo delle riparazioni necessarie all'autovettura, può essere CP_7 quantificato €1.662,75, cui va aggiunta la somma di euro 100,00 per trasporto veicolo e fermo tecnico, quantificato nella somma di €300,00 (comprensivo dei costi di assicurazione sostenuti relativi al semestre 26 aprile – 26 ottobre non ammortizzati pienamente stante l'impossibilità di utilizzare il veicolo per oltre due mesi), per un totale di €2.062,75, cui va detratta la somma di
€900,00 già versata dalla compagnia assicurativa in data 15.11.2916, per un totale di €1.162,75, cui vanno aggiunti interessi e, in quanto debito di valuta, la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino alla pubblicazione della presente sentenza. Dal momento della sentenza e sino
15 all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto considerato, deve riconoscersi che l'incidente per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida di , quale conducente del motociclo Parte_3
Honda SH 125 targato DB09461, di proprietà di ed assicurato con Controparte_2 [...]
CP_9
Conseguentemente, e nella rispettiva qualità di Controparte_2 Controparte_9 proprietaria e compagnia assicurativa del motociclo Honda SH 125 targato DB09461, condotto in occasione del sinistro per cui è causa da , vanno condannate, in solido, a risarcire: Parte_3
- il danno non patrimoniale patito da e quindi, tenuto conto dell'acconto versato, a Parte_1 pagare, in suo favore, la somma di €58.180,50, oltre i soli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- il danno non patrimoniale patito da proprietaria dell'autovettura Mercedes CP_7
Classe A 150 tg DP773JC, e quindi, tenuto conto dell'acconto versato, a pagare in suo favore la somma di €1.163,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (17.08.2016) all'effettivo soddisfo.
8. Spese di lite.
Quanto al rapporto processuale tra l'attore e i convenuti e Controparte_2 Controparte_9
le spese seguono la soccombenza dei secondi e vengono liquidate in motivazione tenuto
[...] conto della natura della controversia (ordinaria) e del decisum, secondo valori medi e i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022), con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Quanto al rapporto processuale tra l'intervenuta e i convenuti CP_7 Controparte_2
e e le spese seguono la soccombenza dei secondi e vengono liquidate
[...] Controparte_9 in motivazione tenuto conto della natura della controversia (ordinaria) e del decisum, secondo valori medi e i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022), con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Quanto al rapporto processuale tra i convenuti e e i Controparte_2 Controparte_9 chiamati in causa e di considerata la Controparte_6 Controparte_4 controvertibilità in fatto della valutazione della condotta di guida tenuta da Controparte_6
e quindi della non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte
[...]
(cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono i gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c.
16 così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese delle CTU sono poste a definitivo carico di e Controparte_2 Controparte_9
in solido tra loro.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, nella persona del dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio 7860/2017
R.G. ogni istanza, eccezione disattesa:
1) accerta che l'incidente per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida di
, quale conducente del motociclo Honda SH 125 targato DB09461, di proprietà di Parte_3 ed assicurato con Controparte_2 Controparte_9
2) condanna e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_9 pro-tempore, nella rispettive qualità di proprietaria e compagnia assicurativa per la RCA del motociclo Honda SH 125 targato DB09461, condotto in occasione del sinistro per cui è causa da
, in solido, al pagamento: Parte_3
- in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Parte_1
€58.180,50, oltre interessi legali calcolati secondo le modalità indicate in motivazione;
- in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di CP_7
€1.163,00, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati secondo le modalità indicate in motivazione;
3) Condanna e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_9 pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di parte attrice, che si liquidano nella somma di €600,00 per esborsi e di €14.103,00 per compenso professionale, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Andria, antistatario;
4) Condanna e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_9 pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di parte intervenuta , CP_7 che si liquidano nella somma di €100,00 per esborsi e di €1.000,00 per compenso professionale, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Quarto, antistatario;
5) Compensa, per il resto, le spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico di Controparte_2
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro.
[...] Controparte_9
Così deciso in Salerno il 17/10/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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