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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1063/2022
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1063/2022
All'udienza del 6 giugno 2025, dinanzi al G.O.P. Dott. Emanuele Deidda, sono presenti: - L'avv. Francesco Pugliese per delega dell'avv. Giovanni Palumbo;
L'avv. Maria D'Andrea per il convenuto;
L'avv. Giulia D'Andrea per il CP_1
convenuto . L'avv. Pugliese osserva come sia stata depositato in Parte_1
atti il verbale di Mediazione. Gli avvocati presenti si riportano alle conclusioni già
formulate in atti, da intendersi qui ulteriormente trascritte e precisate;
altresì
insistono nelle relative domande ed eccezioni insistendo per il relativo accoglimento;
l'avv. Pugliese, alla luce della superiore osservazione chiede in via ulteriormente subordinata, la compensazione delle spese di lite, gli avvocati di parte convenuta insistono per la condanna alle spese di lite con distrazionec;
Gli avvocati presenti chiedono altresì che la causa venga trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Il giudice li invita quindi a procedere alla discussione orale;
segue breve discussione orale ove entrambi richiamano integralmente il contenuto dei relativi atti, scritti difensivi e verbalizzazioni. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 10,35, rientrato in aula, nessuno presente, il giudice da lettura del dispositivo e delle motivazioni della contestuale sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi quale seguito e parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott. Emanuele Deidda, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1063/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, promossa
DA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
285 – C.F. – rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni CodiceFiscale_1
Palumbo -; elettivamente domiciliata in Melito di Porto Salvo, Via Nazionale 110, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Palumbo, come da procura in atti
Attrice
Contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
285 CF. , rappresentato e difeso, giusta procura speciale C.F._2 rilasciata con separato atto del 14 novembre 2022, all'Avv. Maria D'ANDREA
, del Foro di Roma, con Studio ivi alla Via Lorenzo il C.F._3
Magnifico n. 117 ove ha eletto domicilio
Convenuto (attore in Riconvenzionale)
Nonchè contro
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Magnetite n. 95, CF. rappresentato e difeso, giusta C.F._4 procura speciale rilasciata con separato atto del 14 novembre 2022, all'Avv.
Giulia D'ANDREA del Foro di Roma, con Studio in Roma alla Via Lorenzo il
Magnifico n. 117 ove ha eletto domicilio;
Convenuto (attore in Riconvenzionale) OGGETTO: Beni Immobili con Riconvenzionale afferente al CP_3 principio di conservazione del testamento ex art. 590 CC;
CONCLUSIONI: come da verbale del 6 giugno 2025, in cui i procuratori si sono riportati ai rispettivi atti e scritti difensivi ed hanno precisato le conclusioni riportandosi e richiamando integralmente quelle già formulate in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette: - ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge
n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”); - ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n.
69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.” Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
* * *
A) Svolgimento della causa:
1) La SI , conveniva innanzi a questo Tribunale i signori Parte_2
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2 CP_1
'Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare l'attrice nata a [...] il [...] – C.F. Parte_2 [...]
– proprietaria per intervenuta usucapione del compendio C.F._1 immobiliare identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Locri con il foglio di mappa 24 part 138 sub 2 Cat A/3, vani 5,5 denominato piano primo sito in Locri alla Via A. Garibaldi 301/285; in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa, con espressa richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. A sostegno della domanda affermava di risiedere stabilmente, da oltre trent'anni in Locri alla Via Garibaldi 301/285, al piano primo di un appartamento, facente parte di un maggior fabbricato, identificato in Catasto con il foglio di mappa 24 part 138 sub 2 Cat A/3, vani 5,5. L'attrice afferma di abitare l'appartamento in oggetto sin da quando si è sposata, ossia sin dal 1984 ed esercitando su codesto bene il pieno ed esclusivo possesso. La SI
[...]
, in quell'immobile, sostiene di aver cresciuto due figlie, di età, Parte_2 rispettivamente, 35 anni e 36 anni. In quell'immobile ha anche convissuto il marito della sig.ra , . Ciò dal 1984 sino al 2000. Si Parte_2 Per_1 tratterebbe quindi di un possesso incontestato ed in buona fede tant'è che in maniera esclusiva l'attrice disporrebbe delle chiavi dell'appartamento e ne avrebbe l'accesso. Aggiungeva altresì di averlo arredato e rifinito e di viverci abitualmente con piena intestazione delle utenze luce e telefono. Secondo
l'attrice si tratterebbe dunque di un pieno potere di fatto sulla cosa uti dominus, con pieno godimento in via esclusiva, esercitando quindi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare per cui è causa, dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale unica, vera ed esclusiva proprietaria.
2) Si costituivano i signori e , i quali eccepivano in via CP_2 CP_1 pregiudiziale l'improcedibilità della domanda attrice per omesso preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. (art. 5, comma
1- bis, D.Lgs 28/2010 e successive modifiche). Nel merito contestavano la manifesta infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea e ne chiedevano il rigetto. Articolavano altresì domanda riconvenzionale ispirata e fondata sul principio di conservazione del testamento ex art. 590 CC. Articolavano quindi le seguenti conclusioni chiedendo a questo Tribunale adito di: A. In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice per omesso preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. (art. 5, comma 1- bis, D.Lgs 28/2010 e successive modifiche) con il favore delle spese da distrarsi; B. In via pregiudiziale nel merito: accertare e dichiarare inammissibile, tardiva per avervi prestato acquiescenza, incompatibile, improponibile e/o improcedibile la domanda attrice per aver preventivamente esperito procedimento di mediazione avente ad oggetto
DIVISIONE/SCIOGLIMENTO COMUNIONE EREDITARIA dei beni caduti in successione di cui appartiene anche l'immobile posto al Persona_2 piano primo da ella qui rivendicato per intervenuta usucapione e comunque per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto; C. In via principale nel merito: accertata e dichiarata la carenza dei presupposti di legge, rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto; D. In via principale nel merito in riconvenzionale: accertata e dichiarata la piena conoscenza da parte della Sig.ra della volontà della defunta Parte_2 Per_2
di voler lasciare a ciascuno dei figli uno degli appartamenti del
[...]
Fabbricato sito in Locri alla Via Garibaldi n. 285/301 e, segnatamente, al figlio
quello ubicato al piano terreno, dichiarare che l'odierna attrice vi ha dato CP_2 esecuzione con l'introduzione della domanda di Controparte_4 comunione ereditaria e che quindi non può più opporsi ai sensi dell'art. 590 cc.
e per l'effetto attribuire al Sig. l'appartamento posto al piano CP_2 terreno del fabbricato sito in Locri alla Via Garibaldi n. 285/301 identificato al
NCEU del Comune di Locri al Foglio 24, particella 138 sub 1, Cat A3 Classe 1 di vani n. 5,5 R.C. 218,72 ed al sig. l'appartamento posto al piano CP_1 secondo del fabbricato sito in Locri alla Via Garibaldi n. 285/301 identificato al
NCEU del Comune di Locri al Foglio 24, particella 138 sub 3, Cat A3 Classe 1 di vani n. 5,5 R.C. 218,72 E. con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario
3) A scioglimento della riserva assunta il all'udienza del 24 marzo 2023, celebratasi con la modalità e le forme della trattazione scritta, Il giudice rilevava come fosse stata tempestivamente sollevata da parte convenuta l'eccezione di improcedibilità della domanda attrice per difetto di mediazione obbligatoria, vertendo la causa 'de qua' in tema di diritti reali. Rilevava che, ai sensi del vigente art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, nel caso concreto, l'esperimento della mediazione costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Osservava altresì come la predetta condizione non risultava essere stata soddisfatta e, per l'effetto, assegnava alla parte attrice termine di giorni 15 per proporre la domanda di mediazione. All'udienza del 9 febbraio 2024, parte convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda in quanto la mediazione è stata promossa innanzi ad un organismo territorialmente incompetente.
Parte attrice eccepiva l'infondatezza delle eccezioni avversarie precisando che, avendo controparte aderito alla mediazione come emerge dal medesimo verbale, le eccezioni debbano ritenersi superate;
richiamava infine il vademecum del Tribunale di Reggio Calabria che non ha ritenuto obbligatoria la mediazione in materia di usucapione.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e, all'udienza del 6 giugno 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa che veniva trattenuta per la decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
B) Pregiudizialmente e Preliminarmente, sulla condizione di procedibilità:
1) La mediazione disciplinata dal d. lgs. n. 28 del 2010, modificato dal
D.Lgs. n. 69/2013, costituisce, per espressa volontà legislativa, (come in più occasioni confermato dalla giurisprudenza di legittimità: tra le tante Cass. n.
8473/2019) una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Questa deve essere assolta prima dell'esercizio dell'azione giudiziale (cfr. art. 5 comma
1). Laddove la domanda giudiziale sia stata proposta in assenza del previo esperimento del procedimento di mediazione, il giudice deve rinviare l'udienza, assegnare alle parti un termine per consentire l'avvio del procedimento e fissare una nuova udienza per verificare l'avverarsi della condizione di procedibilità richiesta.
L'istituto dell'usucapione, quale modo di acquisto del diritto di proprietà e dei diritti reali di godimento, rientra nel novero delle controversie soggette alla mediazione obbligatoria.
Con il D.L. 21/06/2013 n° 69/2013 (conv. con modif. dalla L. 9/08/2013 n.98), art. 84 bis, comma 1° - che ha aggiunto il comma 12 bis all'art. 2643 c.c., che ora prescrive, completando la previsione di cui al 1° comma dell'art. 2643 che dispone: “Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: (omissis da
1) a 12) “gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” - deve ritenersi che il procedimento di mediazione di cui al D.L.vo n°28/2010 è obbligatorio anche per le cause in materia di usucapione.
La prescrizione di cui al D.L. n° 69/2013 cit. conduce, infatti, a tre immediati considerazioni (cfr. Trib. Palermo n.1916/22): a) il procedimento di mediazione di cui al D.L.vo n°28/2010 è obbligatorio ai fini della prospettazione in giudizio dinanzi al Giudice Ordinario della domanda di acquisto della proprietà dei beni immobili in forza di usucapione ai sensi degli artt. 1158, 1159, 1159 bis, 1160,
1161 e 1162 cod. civ.; b) la domanda di mediazione ai sensi della normativa anzidetta è condizione di procedibilità della domanda stessa di usucapione;
c) in difetto di ottemperanza all'ordine del Giudice che invita le parti a presentare istanza di mediazione dinanzi ad un organismo preposto dalla legge allo svolgimento di tale espediente, il decorso invano del termine di cui al comma 1° dell'art. 6 cit. d. lgs. n° 28/2010, produce l'improcedibilità della domanda di usucapione e, a fortiori, l'obbligo del giudice di dichiararla in giudizio con efficacia di giudicato.
In ogni caso la natura della controversia, i rapporti tra le parti e le questioni ereditarie sottese dalla domanda riconvenzionale e dalle eccezioni di merito articolate dai convenuti e la relazione delle stesse con la domanda principale, hanno reso opportuno l'esperimento del procedimento di mediazione che a sua volta diviene condizione di procedibilità della domanda. Il disposto di cui all'art.
5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie
e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc (cfr. in tal senso: Tribunale Prato
16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito 2012, 5, 1078)
2) L'obbligo di promuovere la mediazione riguarda solo l'atto che introduce il giudizio in via principale, non le domande riconvenzionali.
Quanto sopra è stato chiaramente affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3452 depositata il 7 febbraio 2024. Nel caso concreto si verte in tema di domanda riconvenzionale
“collegata” all'oggetto della lite (non eccentrica) che “dipende dal titolo dedotto in giudizio e anche da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”. Da ciò ne discende che l'eventuale dichiarazione di improcedibilità per difetto di mediazione deve affliggere l'interezza delle domande: nel caso che ci riguarda la domanda riconvenzionale si appalesa collegata alla domanda principale in quanto mezzo di eccezione e, conseguentemente, la declaratoria di improcedibilità della domanda investe ed assorbe anche quella azionata in via riconvenzionale. 3) Nel caso 'de quo', l'organo di Mediazione adito è stata la il CP_5 procedimento è stato instaurato presso la sede di Reggio Calabria, conclusosi in data 22/01/23 giusto verbale di mediazione MED 236/23. L'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione in questione venne tempestivamente sollevata dagli odierni convenuti e riportata nel relativo verbale.
4) Improcedibilità della domanda: l'art. 84 del D.L. 69/ 13 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98) prevede che l'istanza di mediazione debba essere presentata presso un organismo che ha sede nel luogo del giudice competente per la controversia. Deve sussistere quindi una corrispondenza tra il luogo dell'organismo di mediazione ed il luogo del giudice competente, nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo al foro della controversia.
Il meccanismo legislativo presuppone quindi che, una volta individuato il foro giudiziale secondo le regole processuali in ordine alla competenza, si potrà determinare l'organismo cui accedere in fase conciliativa.
Nel caso di specie la parte attrice ha presentato la domanda di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente. In proposito, l'art. 4, comma 1,
D.Lgs. n. 28/2018, dispone testualmente quanto segue: “1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Tale competenza territoriale, infatti, è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro Organismo (Tribunale di Foggia 19 luglio 2021 n. 1831;
Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Tribunale Napoli, 14 marzo 2016; Cass. civile n. 17480/2015). Nel caso di specie, in mancanza di un espresso accordo delle parti, la domanda di mediazione avrebbe dovuto essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo avente sede nel circondario del
Tribunale di Locri, quale luogo del giudice territorialmente competente per la presente controversia. Pertanto, non essendo stata presentata la domanda di mediazione presso un organismo avente sede nel circondario del Tribunale di
Locri, ne consegue l'improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice. In relazione ai rilievi sopra articolati, le domande di merito proposte dalla parte attrice devono essere dichiarate improcedibili;
le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in forza del “criterio della ragione più liquida” e, per l'effetto, la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014).
3) Spese di giudizio:
Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c.. Infatti, nel caso di specie, può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, non essendoci totale uniformità di orientamento della giurisprudenza (che, dunque, appare mutevole) rispetto alla questione dirimente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sez. Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa RG. 1063/22, promossa da contro Parte_2
e , ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e CP_1 CP_2 deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità delle domande di merito proposte dalla parte attrice con assorbimento di tutte le altre, ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti essendo la pronuncia emessa sulla base di un'unica ragione,
a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.;
Così deciso, in Locri addì 6 giugno 2025
Il giudice
Emanuele Deidda